Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6419/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6419 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Proprietà” e promossa
DA
AN NE AN LL C.F. [...] elettivamente domiciliata in Aversa alla via E. Corcione, 28 presso lo studio dell'avv. Fabio Roselli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
PA ET C.F. [...] elettivamente domiciliato in Giugliano in
Campania alla P.zza Gramsci, 6 presso lo studio dell'avv. Luciano Pennacchio che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Gianluca Pennacchio, giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice, sulla premessa di essere proprietaria, di alcuni immobili siti in Giugliano in Campania, facenti parte del condominio -sito alla via A. Panico,
93, identificati al N.C.E.U. al foglio 90, con la particella 279 e con il subalterno 4 e 3, ovvero un appartamento al primo piano e di uno al piano terra del predetto stabile (come indicati al punto a e b della citazione)- esponeva che il suddetto fabbricato ricade nella “zona omogenea A” del piano regolatore comunale;
che il convenuto è proprietario di immobili facenti parte del predetto fabbricato, nel 2018 interessati da importanti interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, asseritamente in violazione delle prescrizioni di cui alla vigente normativa (D.P.R. n. 380/2001); che,
i suddetti lavori di ristrutturazione, in particolare la demolizione di vaste porzioni di muratura portante, avevano minato la staticità del fabbricato, arrecato danni alle proprietà dell'attrice e
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modificato il prospetto storico -architettonico del fabbricato con pregiudizio alla staticità dello stesso
(cfr. documentazione fotografica nonché relazioni dell'architetto Bertini, all. in fasc. parte attrice).
Su tali premesse adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare i fatti come descritti in premessa e nelle relazioni peritali allegate e la conseguente violazione della normativa sia in ambito civilistico che urbanistico e, per l'effetto, condannare il convenuto alla riduzione in pristino dei luoghi e/o in ogni caso alla messa in sicurezza delle opere per le quali non sarà disposta la demolizione;
- accertare e dichiarare i fatti come descritti in premessa e nelle relazioni peritali allegate e la conseguente violazione della normativa sia in ambito civilistico che amministrativo e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attrice da liquidarsi secondo il libero apprezzamento del Giudice alla luce degli elementi di prova forniti;
oltre la condanna del convenuto alle spese di lite con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto si opponeva all'accoglimento della domanda formulata dall'istante, evidenziando, in via preliminare l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.LGS 28/ 2010.
Nel merito rappresentava che le unità immobiliari distinte al foglio 90, particella 279, sub 9 e 79, all'interno del fabbricato in cui vi sono i cespiti dell'istante, non erano state oggetto di alcun intervento;
che l'unico immobile in cui erano stati svolti lavori di ristrutturazione era quello sito alla via Antimo Panico n.89/91, di cui alla SCIA, presentata al Comune di Giugliano in Campania, prot.
n. 93805 del 6/10/18, dichiarata procedibile con nota prot. n. 121874 del 18/12/18; che, nonostante il rilascio dei titoli autorizzativi, di fatto, non era stato possibile svolgere i lavori di ristrutturazione relativi all'immobile al primo piano dell'edificio di Via Panico 93, in quanto, il Comune di Giugliano in Campania aveva ravvisato l'inagibilità delle unità immobiliari poste al piano terra, di proprietà dell'istante, sia di quelle poste al primo piano, di proprietà di parte convenuta, ordinando la relativa messa in sicurezza e, a carico dell'istante, l'immediato sgombero;
che, la condotta posta in essere dall'istante, omissiva, aveva, di fatto, impedito l'avvio delle necessarie opere di messa in sicurezza.
Alla luce di ciò, formulava domanda riconvenzionale nei confronti dell'istante, insistendo per il risarcimento dei danni subiti all'immobile di sua proprietà sito alla via A. Panico n. 90 -91 posto a piano terra, dovuti dai fenomeni infiltrativi provenienti dal sovrastante terrazzo di proprietà di
UA, nonché per la condanna alla rimozione della tubazione posta sul fronte del fabbricato antistante via Panico, illegittimamente utilizzata per il contemporaneo scolo delle acque bianche, nonché delle recinzioni illegittimamente apposte in area comune.
Su tali premesse chiedeva “in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al decreto legislativo n.
28/10; -nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di cui sopra, rigettare la domanda
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proposta in quanto integralmente infondata in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra UA GE NN NT in relazione ai danni causati come sopra esplicitati e, per l'effetto, condannarla alla realizzazione, a propria cure e spese, di tutte le opere idonee e necessarie alla eliminazione delle lamentate infiltrazioni e alla riparazione di tutti i danni arrecati all'interno e all'esterno della proprietà del dott. LM ed alla rimozione delle menzionate strutture mobili e/o transenne oltre al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in prosieguo di trattazione anche a seguito di C.T.U., che sin d'ora si chiede ovvero in quella stabilita secondo giustizia” con condanna dell'istante alle spese di lite.
All'udienza del 4 ottobre 2021, svoltasi in modalità cartolare, in accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di preventiva mediazione obbligatoria, come tempestivamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta, il Giudice (dott.ssa Satta) disponeva ex art. 5 d. lgs. 28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini di legge, rinviando in prosieguo al 16 febbraio 2022.
In tale udienza, conclusosi con esito negativo il tentativo di mediazione (cfr. verbale di mediazione negativo, allegato alle note di trattazione) venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. ordinanza della dott.ssa Satta) con rinvio al 21.9.2022.
Ritenuta la necessità veniva disposta una CTU con la nomina dell' ing. IU LM (cfr. ordinanza del 20.10.2022) che prestava giuramento il 29 marzo 2023.
In data 29.6.2023 il fascicolo veniva assegnato alla scrivente.
Preso atto dell'istanza formulata da parte istante (istanza del 4.7.2023) in ordine alla consulenza svolta, si disponeva un' integrazione dei quesiti da sottoporre al consulente incaricato (cfr. ordinanza del 21 ottobre 2023), concedendo ulteriore termine di 90 giorni al C.T.U. per integrare l'elaborato.
All'esito del deposito della relazione integrativa in ordine all'espletata C.T.U. (avvenuta il 2 febbraio
2024), rigettate le ulteriori richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del 14-3-2024).
All' udienza del 15 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza comunicata il
26.11.2024).
Venendo nel merito della res controversa, va, in primo luogo, chiarito che l'attore ha proposto una domanda afferente all'accertamento dell'illegittimità delle opere di ristrutturazione, indicate in atti, ai sensi degli artt. 1120 e 1127 c.c., con la condanna al ripristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento, ai sensi dell'art. 872 c.c., nonché al risarcimento dei danni subiti;
di converso il convenuto, seppur in conseguenza alle avverse deduzioni, ha formulato in via riconvenzionale, domanda finalizzata al risarcimento dei danni subiti all'immobile di sua proprietà, sito alla via A.
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Panico n. 90 -91 posto a piano terra nonché la condanna alla rimozione della tubazione posta sul fronte del fabbricato e delle recinzioni apposte in area comune.
In via pregiudiziale va, inoltre, rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di beni in comunione
(cfr. verbali di mediazione in atti, allegati da parte attrice).
Ciò premesso, in punto di merito, la domanda giudiziale formulata in via principale va parzialmente accolta per le motivazioni qui di seguito esposte.
Nel caso di specie, risulta per tabulas nonché pacifico, che i cespiti in capo alle parti in causa fanno parte di un complesso immobiliare a corte, sito in Giugliano in Campania (NA), alla via Antimo
Panico, 89,91,93.
In particolare, l'istante è proprietaria di alcuni immobili posti all'interno del predetto complesso, identificati al N.C.E.U. al foglio 90 p.lla 279 sub 4, posto al piano terra, e sub 10, posto al primo piano.
In ordine all'unità contraddistinta al sub 4, in verticale soprastante alla stessa, è posto l'immobile di proprietà di proprietà del convenuto, AE LM, identificato al F.90 P.lla 279 sub 9, interessato da lavori edili, come emerso, altresì, all'esito degli accessi di cui all'esperita C.T.U., da cui sarebbero insorti gravi fenomeni infiltrativi di acque meteoriche nonché pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'intero fabbricato.
Il convenuto è, altresì, proprietario delle unità immobiliari identificate al catasto al foglio 90 p.lla 278 sub 8 e 13, poste al primo piano ed interessate da opere di ristrutturazione, tra cui il rifacimento del tetto e l'innalzamento della quota di quest'ultimo, nonché delle unità di cui al sub 16, posta al primo piano ed adibita a studio medico, e al sub 10.
A fronte dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione edile che hanno interessato parte dei cespiti in capo all'odierno convenuto, l'istante ha lamentato sconfinamenti del percorso di deflusso delle acque meteoriche, conseguenziali al rifacimento del tetto nonché alterazioni delle condizioni statiche, con anche sprofondamento verificatosi nella quota di calpestio del cortile comune e del decoro architettonico del fabbricato.
Con riguardo ai cespiti sopra menzionati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice
(Ing. IU LM) e che risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 3 agosto 2023 e successivamente integrata con relazione depositata in data 2 febbraio 2024.
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In ordine all'asserita compromissione della staticità della struttura portante e di sostegno dell'intero corpo di fabbrica, il C.T.U. ha evidenziato la non sussistenza di fenomeni associabili ad alterazioni delle condizioni di staticità.
In particolare, in ordine al censurato sprofondio di porzione di suolo di cui al cortile comune, asseritamente ricondotti alle opere di riqualificazione edilizia che hanno interessato la proprietà del convenuto sub 9, si legge “trattandosi di immobili in muratura, con interventi locali eseguiti per
l'innalzamento di circa 1,20m (con formazione di vespaio) di una porzione di unità immobiliare per allinearlo alla limitrofa porzione immobiliare da cui ha fatto seguito la fusione tra gli immobili ed il cambio di destinazione d'uso da abitativo studio medico, questo CTU esclude che i luoghi indicati come danneggiati da “sprofondamento” sono correlabili ad i lavori eseguiti dal Sig. LM AE.
Tra l'altro, lo sprofondamento (cosi generalizzato) è più assimilabile ad una deformazione di una porzione della pavimentazione di corte, attribuibile, alla scarsa formazione degli strati di sotto pavimentazione di un ambiente di modeste origini (e che risulta, ad oggi, anche occupato come spazio di sosta autoveicoli di varie dimensioni) ed anche alla inefficace regimentazione delle acque meteoriche. Si segnala poi U.I. F.90 P.lla 278 Sub.16 di proprietà Sig. AE LM – studio medico
–è prospiciente il cortile interno solo per una parete lungo il portone, mentre prospiciente
“l'ammaloramenti” vi sono altri cespiti di proprietà di terze parti estranee a questa procedura” (pag.
27 della CTU).
In ordine al quesito integrativo sottoposto al C.T.U. con ordinanza del 21 ottobre 2023, volto ad appurare se lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal sig. LM, in violazione dei regolamenti urbanistici e delle norme civilistiche, abbia comportato un'alterazione della sagoma dell'edificio, in danno all'originaria coerenza e unità compositiva dello stesso, il consulente incaricato, premessa la conformità dei lavori svolti rispetto ai titoli edilizi rilasciati dall'Ente
Comunale (i titoli edilizi rilasciati hanno avuto un atto di procedibilità da parte dell'ente comunale
-dicembre 2018- in ragione del fatto che vi fu un atto di sequestro che coinvolgeva anche l'unità immobiliare di piano terra sub. 16; tale atto di procedibilità ha consentito al dissequestro del maggior complesso edilizio….Il Sig. LM è intervenuto con modesti interventi di modifiche di prospetto che da soli non si possono configurare come interventi ristrutturazione edilizia;
l'atto di procedibilità emesso dal comune di Giugliano in Campania, pur se anticipatorio rispetto al Decreto
Semplificazioni del 2020 tiene conto della Sentenza 4267/2016 del Consiglio di Stato che aveva analogo orientamento dell'atto di procedibilità) evidenziava la non sussistenza di “modifiche di sagoma che abbiano fatto perdere una originaria coerenza dell'unità compositiva. … Rispetto allo stato pregresso non vi sono elementi di pregio da salvaguardare” (cfr. pagina 12 della relazione integrativa alla C.T.U. depositata in data 02 febbraio 2024).
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Dalla documentazione in atti e dall'esito della C.T.U., è evidente che la domanda attorea è meritevole di accoglimento limitatamente al censurato stillicidio delle acque meteoriche, conseguente al rifacimento del tetto di copertura di proprietà del convenuto, LM AE, identificato al catasto al F.90 P.lla 278 Sub 8-13, nonché ai fenomeni infiltrativi al locale residenziale, di proprietà dell'istante, identificato al catasto al F.90 P.lla 279 Sub.4.
Alla luce delle risultanze della C.T.U., risulta comprovato che l'esecuzione delle opere che hanno interessato la proprietà del convenuto, al sub. 8-13, consistenti in un innalzamento della quota del tetto di copertura nonché l'annesso rifacimento del manto e il riposizionamento di canali di gronda e tubazioni pluviali “hanno mutato la configurazione originaria del percorso di deflusso delle acque meteoriche, rispetto allo stato precedente l'intervento edilizio, lo sconfinamento, invece risulta inalterato rispetto allo stato pregresso”. (cfr. pagina 65 della relazione definitiva in atti).
Ciò premesso, in adesione alla soluzione proposta dal consulente incarico, il convenuto va condannato all'esecuzione delle opere risolutive (specificate in consulenza), volte ad eliminare i fenomeni di stillicidio censurati e accertati, ovvero tramite riposizionamento del canale di gronda e dei due canali di pluviali, al file di veicolare lo stillicidio delle acque meteoriche nella proprietà del convenuto stesso.
Avuto, invece, riguardo ai fenomeni infiltrativi all'interno dell'immobile sub.4, risulta appurata la sussistenza degli stessi dal C.T.U. (in stato di aggravio, come emerso all'esito dello svolgimento del terzo accesso sui luoghi di causa, tenutosi in data 21 giugno 2023), nonché la riconducibilità al sovrastante immobile di proprietà di parte convenuta, identificato al sub.9, oggetto di lavori di ultimazione e privo di solaio di calpestio.
In particolare “l'eziologia dei danni lamentanti dalla ricorrente sono da ascriversi ad infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura ed al vano finestra che risulta privi di infissi della p.tà LM;
le acque meteoriche riescono ad infiltrarsi e quindi arrivare al solaio di calpestio della proprietà LM
(già solaio di copertura della p.tà UA) che risulta privo di pavimentazione e quindi di protezione” (cfr. pagina 71 della relazione peritale versata in atti).
Ciò posto, questo Tribunale, avuto riguardo alla domanda di risarcimento dei predetti danni da infiltrazione, accertati nell'appartamento di proprietà dell'istante, identificato al sub 4., ritiene opportuno quantificare gli stessi, condividendo le risultanze della C.T.U. in atti, in € 1.593,79.
La domanda spiegata in via riconvenzionale da LM AE è, invece, parzialmente meritevole di accoglimento.
In particolare, il convenuto LM AE ha lamentato dilavamenti sulla facciata prospiciente la via Panico e fenomeni infiltrativi all'interno dell'immobile di sua proprietà adibito a studio medico, di cui al sub.16, provenienti dal terrazzo sovrastante, di proprietà dell'istante ed identificato al catasto
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quale sub. 10, e, in ultimo, la presenza illegittima di un innesto di uno scarico fecale all'interno di una colonna pluviale presente sulla stessa facciata.
Alla luce delle risultanze di cui alla C.T.U. versata in atti, risulta comprovata la sussistenza dei fenomeni infiltrativi all'interno dell'immobile sub 16, nonché dei fenomeni di ammaloramento dell'intonaco a copertura della parete esterna del predetto cespite, e la riconducibilità degli stessi allo stato manutentivo della pavimentazione di cui al sovrastante terrazzo, annesso all'unità immobiliare di cui al sub. 10, di proprietà di parte istante.
Dalla lettura della relazione versata in atti (in particolare della pagina 76), si evince, tuttavia, che il
Consulente incaricato rilevava, tra il I ed il II accesso, un mutamento dei luoghi di causa, ovvero l'avvenuto posizionamento di una gronda in lamiera, finalizzata alla raccolta del predetto terrazzo sub. 10, di proprietà attorea.
Pertanto, in conformità alle conclusioni della C.T.U. in atti, secondo cui “l'inserimento sulla facciata del canale di gronda per la captazione delle acque rappresenti valida soluzione a porre rimedio ai dilavamenti che hanno comportato ammaloramenti e l'alterazione cromatica delle pitture presenti parete esterna dell'immobile F.90 P.lla 278 Sub.16”, questo Tribunale nulla dispone in ordine alla richiesta, formulata in riconvenzionale, dal convenuto comparente in ordine alla condanna dell'istante alla rimozione delle cause dei danni lamentati, atteso l'intervenuto ravvedimento spontaneo in corso di causa.
Pertanto, atteso la mancata constatazione di fenomeni infiltrativi in corso a danno dei cespiti in capo a di LM AE, stante l'esecuzione delle predette opere risolutive, in ordine alla domanda di risarcimento per i danni subiti, questo Giudice tiene conto di quanto stabilito dal CTU, in particolare alla pagina 73 dell'elaborato peritale.
Pertanto, essi vanno quantificati in € 1.306,37 per il ripristino dello stato dei luoghi di cui all'interno dell'immobile foglio 90, particella 278 sub.16, di proprietà di LM AE, ed in € 1.340,90 per i lavori di rifacimento relativi alla parete esterna di cui al predetto immobile.
In ordine al lamentato innesto dello scarico fecale in una tubazione destinata al deflusso delle acque piovane, si evidenzia che il C.T.U. ha accertato la presenza, sulla facciata dell'immobile sito alla via
A. Panico n. 90 -91 posto a piano terra (adibito a studio medico), di proprietà di LM AE, una tubazione in PVC per la raccolta dell'acqua piovana (pluviale) nella quale è stato innestato – nonostante non sia consentito dalla vigente normativa – anche lo scarico fecale.
In merito alla suddetta canalizzazione non differenziata, il C.T.U. evidenziava che “oltre che irrituale, risulta essere anche di scarso decoro del portone di ingresso delle p.tà comuni ai Sig.
UA, ai Sig. LM ed alle altre parti non convenute in questo Giudizio oltre che recare un grave pregiudizio alla staticità dell'arco in muratura che compone l'ingresso al cortile di via A.
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Panico….Gli impianti di scarico sono regolamentati dalla norma UNI EN 12056-2 , definendo le acque reflue domestiche come quelle acque contaminate dall'uso e solitamente scaricate da WC, docce, vasche da bagno, bidè, lavabi, lavelli e pozzetti a terra e le acque meteoriche quelle provenienti da piogge e raccolte sulle coperture degli edifici (non sui piazzali), è possibile indicare che indipendentemente dai regolamenti comunali il sistema composto da condutture di scarico ed altri componenti per la raccolta e lo scarico delle acque reflue e meteoriche deve essere separato fino al limite di proprietà ( o piede fabbricato), dal piede fabbricato”.
Pertanto, attese le risultanze della suindicata C.T.U. parte attrice va condannata alla rimozione del suddetto innesto, nonché alla realizzazione di opere volte a conformare il sistema di regolamentazione alle indicazioni di cui alla relazione peritale versata in atti.
Avuto riguardo, invece, al lamentato posizionamento di transenne metalliche da parte dell'istante, limitante, di fatto, il diritto al godimento da parte di LM AE delle parti comuni di cui al fabbricato de quo, nulla può disporsi, in assenza di riscontro probatorio, né documentale né all'esito della C.T.U.
Le spese della CTU devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico di ambo le parti, attore e convenuto, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi dello stesso Consulente Tecnico
d'Ufficio (cfr., all'uopo, Cass. 19 settembre 2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n. 6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973 n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n. 245).
Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CTU. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del CTU, che, essendo ausiliario del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti.
Pertanto, stante la solidarietà nel debito, il CTU può richiedere a ciascuna delle parti l'intero pagamento delle competenze liquidategli con decreto emesso in data 11 settembre 2023, nonché con il successivo del 26 febbraio 2024.
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In ordine al governo delle spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della parziale soccombenza reciproca, sussistono ragioni per compensare le spese di lite nella misura del 50%.
Le spese di lite per il residuo 50 % sono poste a carico del convenuto per il principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile complessità media), dell'esito della stessa ed in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione/istruttoria e decisionale con attribuzione al difensore antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6419/2021 R.G. avente ad oggetto “proprietà”, così provvede:
a) accoglie la domanda formulata da UA GE NN NT nei imiti di cui alla parte motiva;
per l'effetto b) condanna LM AE all'esecuzione delle opere risolutive, come indicate in CTU, volte ad eliminare i fenomeni di stillicidio censurati e accertati, secondo la soluzione suggerita dal C.T.U., ovvero tramite il riposizionamento del canale di gronda e dei due canali di pluviali, al file di veicolare lo stillicidio delle acque meteoriche nella rispettiva proprietà;
c) condanna LM AE alla rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi verificatisi in danno dell'immobile di proprietà di UA GE NN NT, sito in Giugliano in Campania
(NA), facente parte del condominio sito alla via A. Panico n. 93, indentificato al catasto foglio 90 particella 278 sub.4, nonché al risarcimento dei danni, quantificati € 1.593,79 nonché al ripristino della facciata per le modifiche apportate senza l'assenso dell'istante;
e) Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal LM AE, nei limiti di quanto indicato in parte motiva;
Per l'effetto f) condanna UA GE NN NT al rispristino dello stato dei luoghi, relativi agli interni nonché alla facciata esterna dell'immobile sito in Giugliano in Campania (NA), facente parte del condominio sito alla via A. Panico n. 93, indentificato al catasto foglio 90 particella 278 sub.16, di proprietà del convenuto, LM AE, rispettivamente quantificati in € 1.306,37 ed in €
1.340,90;
g) condanna UA GE NN NT, alla rimozione dell'innesto relativo alla condotta di scarico nonché alla realizzazione di opere volte a conformare il sistema di regolamentazione delle acque reflue e di scarico, secondo le indicazioni di cui alla relazione peritale versata in atti;
9 R.G. n. 6419/2021
h) Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU liquidate, con separati decreti del 11 settembre 2023 e del 26 febbraio 2024, rispettivamente, in € 2.439,38
(duemilaquattrocentotrentanove,38) ed in € 1.310,53 (milletrecentodieci,53), oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, come per legge;
i) Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna LM AE al pagamento in favore di UA GE NN NT del 50% delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in € 3.233,5 (tremiladuecentotrentatrè,5) di cui € 518,00 per esborsi ed € 2.715,50 per compensi, oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Roselli, dichiaratosi antistatario.
Aversa 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino
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