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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/11/2024, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Marcello Testaquatra - Giudice dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 895/2024 R.G.V.G, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa da
DA
, nato a [...], il [...]; Parte_1
E DA
nato a [...] il [...]; Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luisa Di Vita
Conclusioni delle parti: entrambi hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c,
[...]
e hanno esposto: di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario a Caltanissetta il 23 dicembre 1978, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1978, Parte II, Serie A n. 500; che dal matrimonio sono nati due figli, il 20/7/1979 e Persona_1 Persona_2
l'11/4/1983, entrambi coniugati ed economicamente indipendenti;
che negli ultimi anni la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno per incompatibilità di carattere, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
di essersi di fatto già separati. Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, prevedendo l'assegnazione alla moglie della casa familiare (in comproprietà tra loro per quote diverse), con i mobili che l'arredano, dando atto che il marito si è trasferito in altra casa, concessagli in comodato d'uso gratuito dalla predetta e dal fratello, senza la previsione di alcun contributo di carattere economico, essendo entrambi economicamente indipendenti. Infine, le parti hanno dato atto del fatto che le somme sul conto corrente postale cointestato appartengono al marito e previsto che, in caso di vendita della casa familiare, il prezzo sarà ripartito tra loro al cinquanta per cento.
Il tutto, come meglio specificato nel ricorso, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti - che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare
- l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, il collegio, con ordinanza del 3 ottobre 2024, ha richiesto la produzione dei certificati di residenza e di stato di famiglia.
Con le nuove note scritte la difesa ha integrato la documentazione, come da richiesta, ed insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha opposto.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, prendendo atto degli accordi intervenuti tra i predetti.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000. Così deciso nella camera di consiglio del 8 novembre 2024.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto