Articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 143
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 marzo 1992
Art. 4. 1. La decorazione e' concessa ai lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze di una o piu' aziende, purche' il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.
Entrata in vigore il 7 marzo 1992
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