Sentenza 7 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/10/2003, n. 14942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14942 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
REPU1 494 2/0 3 IN NOM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Disciplinace SEZIONI UNITE CIVILI magistrati Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario R.G.N. 9627/02DELLI PRISCOLI- Primo Presidente f.f.- - Cron.30164 Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI - Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere- Ud. 12/06/03 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere - Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere - Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Guido VIDIRI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUSTIZIA, in persona del Ministro MINISTERO DELLA domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI pro-tempore, 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso H rappresenta e difende ope legis, ricorrente - contro elettivamente domiciliato in ROMA, 2003 EB NN, 580 VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato UBALDO شتهرت -1- PERFETTI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente con procura
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 5 CASSAZIONE;
intimato avverso la sentenza n. 145/01 del Consiglio superiore magistratura. depositata il 18/01/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli avvocati FERRANTE, dell'Avvocatura Generale dello Stato, Ubaldo PERFETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 26/1/00 il Ministro della Giustizia promuoveva l'azione disciplinare nei confronti del dr. NN EB, già Presidente del Tribunale di Fermo ed attualmente Presidente del Tribunale di Macerata, dandone contestuale comunicazione al C.S.M. e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Nell'ambito del procedimento disciplinare, iscritto al n. 128/2000 R.G., il suddetto magistrato veniva incolpato della violazione dell'art. 18 r.d.lgs. 31.5.1946 n. 511, per aver tenuto una condotta tale da pregiudicare la considerazione di cui un magistrato deve godere e il prestigio dell'Ordine Giudiziario e, in particolare per aver omesso di provvedere sull'istanza di tassegnazione della causa n. 89/88 (CI c/ BIGI ed altro) presentata in data 2/8/95 omissione protrattasi sino alla data in cui il dr. EB ha ricoperto la carica di Presidente del Tribunale di Fermo (31/7/97) - avendo in precedenza disposto un generico "congelamento” di fatto del ruolo del magistrato in origine assegnatario del fascicolo e nel frattempo trasferito ad altra sede, con la conseguenza che NA CI promuoveva ricorso innanzi alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato Italiano, di cui veniva riconosciuta la responsabilità per la violazione dell'art. 6, par. I della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. All'udienza del 16/11/2000, il difensore dell'incolpato eccepiva preliminarmente il mancato tempestivo esercizio dell'azione disciplinare. Nell'opposizione del P.G. la Sezione Disciplinare del C.S.M., con sentenza 18 gennaio 2002, dichiarava non doversi procedere a carico del EB perché l'azione disciplinare non era stata promossa nei termini di legge. 3 Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di due motivi. Ha resistito il EB senza controricorso, ma partecipando solo alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con i due mezzi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle rispettive censure, il Ministero, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 59, 6° co., d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 (primo motivo) nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia (secondo motivo), in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., critica la statuizione di improcedibilità del giudice disciplinare, sottolineando che una conoscenza completa di tutti gli estremi per la formulazione della relativa incolpazione era maturata solo a seguito della relazione del Presidente del Tribunale di Fermo dell'1/4/99, pervenuta tramite la Corte di Appello delle Marche ad esso Ministero il 23/4 successivo, con la conseguenza che l'azione disciplinare, promossa il 26/1/2000, era largamente tempestiva. Il ricorso non merita accoglimento. Questa Corte non può tuttavia esimersi dal rilevare alcune incongruenze dell'impugnata sentenza, che nelle premesse in fatto indica nel 26/11/2000 (invece che nel 26/1/2000), la data d'inizio del procedimento disciplinare e che nella motivazione si limita ad esporre in ordine cronologico le segnalazioni pervenute a carico del EB, senza motivare espressamente la ragione per la quale l'azione disciplinare, promossa solo in base all'ultima relazione del 23/4/2000, dovesse ritenersi tardiva. Ma per quanto riguarda l'erronea indicazione della data di esercizio dell'azione disciplinare, emerge con tutta evidenza che trattasi di mero lapsus calami. Per quanto, poi, concerne il nucleo centrale della motivazione, sembra 4 chiaro che il giudice disciplinare, enunciando puntualmente il contenuto delle singole comunicazioni, abbia implicitamente ritenuto che ben prima dell'ultima il Ministero avesse ormai acquisito una conoscenza della vicenda tale da potere adottare le conseguenti iniziative. Ed infatti, con una prima informativa del 13/1/98, si comunicavano i dati relativi alla situazione degli organici del Tribunale di Fermo, con gli atti della causa CI-BIGI nonché del ricorso della CI alla Commissione europea dei diritti dell'uomo. Con la successiva nota del 12/2/98 "in evasione di un'ulteriore richiesta del Ministero della giustizia pervenuta 1'11/2/1998, il Presidente facente funzioni del Tribunale di Fermo, dott. Bruno Castagnoli, redigeva, il 12/2/1998, un'altra informativa con la quale trasmetteva nuovamente tutti i verbali di udienza relativi alla citata causa civile ed evidenziava che i rinvii delle udienze erano avvenuti su richiesta del difensore di parte attrice il 19/4/1998, su istanza della parte convenuta il 7/2/1990, su concorde richiesta dei procuratori delle parti il 14/11/1990. Nell'ambito della medesima missiva rappresentava che agli atti del procedimento esisteva un'istanza del legale della parte attrice, depositata il 2/8/1995 e tesa ad ottenere l'assegnazione della causa ad altro giudice civile;
in ordine a tale istanza non risultavano adottati provvedimenti di alcun genere". Infine, con l'ultima nota dell'1/4/99, veniva aggiunto l'ulteriore particolare che “sulla istanza avanzata in data 1/8/95 dalla CI non venne provveduto perché, essendo congelati oltre 5000 procedimenti civili per non essere stati sostituiti i giudici trasferiti, venivano prese in considerazione solo le istanze che manifestassero un effettivo interesse della parte allo “scongelamento" della causa, mentre la istanza della BONVINCINI non indi- cava motivo alcuno per il quale la causa dovesse avere una precedenza $เ ค nella trattazione rispetto alle altre". Orbene, dall'esame degli atti (che questa Corte può effettuare direttamente ai fini per cui è causa: Cass. sez. un. n. 800 del 2002), emerge che già con la relazione acquisita nel febbraio 1998, il Ministero era in possesso di quella notizia qualificata e completa del fatto addebitabile come illecito disciplinare, tale da far decorrere il termine annuale prescritto dal 6° comma dell'art. 59 d.P.R. n. 916 del 1958 per esercitare l'azione disciplinare;
l'ulteriore specificazione contenuta nella relazione 1/4/99 (che, cioè, non si era provveduto espressamente sull'istanza di assegnazione della causa CI-BIGI ad altro giudice in quanto non sostenuta da un particolare interesse della parte) non modificava, infatti, in maniera sostanziale i termini per un'eventuale incolpazione, poi formulata appunto “per avere omesso di provvedere" su tale istanza. Correttamente quindi il giudice disciplinare ha ritenuto tardiva l'azione promossa dal Ministero nel gennaio del 2001 ed il ricorso dell'Amministrazione va rigettato, come richiesto anche dal P.G. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2003, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Sche m IL CANCELLIERE C1 Giovan IS MB Depositata in Cancelleria ogal 7 OTT. 2003 ELLIERE C1 6 Pambattista