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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 307/2024, avente ad oggetto: risarcimento danni da fermo tecnico
TRA
, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Parte_1 Pt_2
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 P.IVA_1 in calce al ricorso, dall'Avv. GLORIA SEVERINO, presso il cui studio, sito in
Catanzaro alla Via F. Galiani n. 21, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. PEPPINO MARIANO, presso il cui studio, sito in
Catanzaro, piazza Le Pera n. 9, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del 25.09.2025 tenuta con la pagina 1 di 7 modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., conveniva in giudizio, Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale, e la compagnia Controparte_3 assicurativa onde sentirli condannare al risarcimento del danno da CP_2 fermo tecnico subito a seguito del sinistro avvenuto in data 31.05.2022, allorquando alle ore 14.30, sulla strada tangenziale di Catanzaro, l'autovettura di proprietà di , nell'occasione condotta da Controparte_3 CP_4
impattava contro l'autofunebre Maserati targata FV923WC di proprietà
[...] dell'odierno attore, assicurata con la causandole gravi danni alla CP_2 carrozzeria.
Parte ricorrente deduceva: che l'autovettura di proprietà della , per CP_3 un'incauta manovra di guida, aveva urtato il carro funebre che circolava sulla corsia opposta;
che la dinamica dell'incidente era stata accertata dalla polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro e che il veicolo danneggiante aveva espressamente riconosciuto la propria responsabilità per l'accaduto; che i fatti descritti non potevano essere oggetto di contestazione poiché la stessa compagnia assicuratrice aveva già liquidato i danni occorsi al mezzo;
che l'incidente aveva determinato anche un danno da fermo tecnico, perché il mezzo era stato riparato con grave ritardo;
che l'agenzia funebre, infatti, era stata costretta a noleggiare altri mezzi per poter svolgere la propria attività commerciale;
che la compagnia assicuratrice non aveva inteso risarcire i danni da fermo tecnico effettivamente subiti, ma aveva formulato un'offerta di € 3.000,00, rifiutata dal danneggiato.
Il ricorrente specificava che il mezzo funebre era stato fermo per oltre sei mesi presso l'Autofficina Lombardo, in località Caraffa e che l'azienda aveva svolto i servizi funebri da giugno 2022 ad ottobre 2022 noleggiando il carro funebre dalla società Di.Gi.Se.F. Scarl, come da contratto e fatture allegate;
che il costo del noleggio era complessivamente pari ad € 44.800,00, di cui una parte era stata già corrisposta mentre per il residuo era stato concordato dalle parti il pagamento rateale.
pagina 2 di 7 In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 44.800,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del contratto di noleggio sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del procuratore costituito”.
Instaurato il contraddittorio, , pur regolarmente evocata in Controparte_3 giudizio, rimaneva contumace.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.06.2024, si costituiva in giudizio l' , deducendo: di aver ristorato il danno lamentano dalla CP_2 parte attrice, ivi compreso il danno da fermo tecnico, liquidato nella misura di €
3.000,00, importo da ritenersi satisfattivo della pretesa attorea;
l'infondatezza della richiesta risarcitoria avversaria, in quanto oltre ad essere del tutto sproporzionata non risultava supportata da adeguata prova, dal momento che la documentazione allegata dalla controparte a sostegno delle proprie ragioni consisteva in fatture non in formato elettronico e prive della prova dell'avvenuto pagamento in favore della società di noleggio.
Precisava, inoltre, che il lungo tempo resosi necessario per la riparazione del veicolo era da attribuirsi in via esclusiva alla carenza di pezzi di ricambio da parte della casa costruttrice;
a supporto della propria difesa, allegava una relazione tecnica che quantificava il danno da fermo tecnico in 24 giorni, deducendo che dunque il ritardo nella riparazione del veicolo fosse da ricondurre a circostanze ulteriori e diverse dal sinistro de quo.
Pertanto, la società convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare preso atto dell'offerta stragiudiziale, formulata da in CP_2 favore di parte attrice, dichiarare esaustiva la somma versata e per l'effetto rigettare la domanda e/o dichiarare cessata la materia del contendere. Nel merito rigettare e respingere la domanda attorea, in quanto inammissibile ed infondata in
pagina 3 di 7 fatto e in diritto e non suffragata da alcun elemento di prova, con ogni consequenziale statuizione, con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza di prima comparizione del 05.07.2024, il Giudice Istruttore rigettava l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta da parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 07.02.2025 per la discussione.
La causa veniva successivamente rinviata d'ufficio per la discussione e decisione all'udienza del 05.06.2025 e poi del 25.09.2025 e alla predetta udienza veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
Passando ad analizzare il merito della controversia, ritiene questo giudicante che la domanda proposta sia infondata e come tale deve essere rigettata.
Il danno da fermo tecnico consiste nel pregiudizio che deriva dall'indisponibilità di un veicolo durante il periodo di riparazione dello stesso presso un'officina e presenta natura dicotomica: danno emergente e lucro cessante, a norma di quanto previsto dall'art. 2056 c.c.
Il danno emergente si rinviene ogniqualvolta il proprietario dell'autoveicolo dovrà sostenere delle spese, come ad esempio, i costi di noleggio di un veicolo sostitutivo, mentre il lucro cessante deriva dall'impossibilità concreta di utilizzare il mezzo coinvolto nel sinistro da cui consegue il mancato guadagno per il proprietario.
Sia in relazione al danno emergente che al lucro cessante, non è sufficiente asserire la mera indisponibilità del mezzo per i giorni necessari per la riparazione, ma è necessario comprovare specificamente di aver sostenuto delle spese per procurarsi un mezzo sostitutivo oppure che la mancanza di impiego del veicolo ha determinato una perdita economica, avendo il danneggiato dovuto rinunciare agli introiti che avrebbe potuto conseguire impiegando il veicolo (cfr. ex multis, Cass.
20620/2015; Cass. n. 13718 del 31/05/2017, Cass. civile, ord. 28 febbraio 2020,
n. 5447).
pagina 4 di 7 La giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni ha mutato il proprio orientamento in tema di danno da fermo tecnico, superando le pronunce più risalenti che riconoscevano la risarcibilità dello stesso quale conseguenza automatica del sinistro, ritenendo non necessaria una prova specifica e rigorosa del danno subito dal proprietario del veicolo, il quale, non solo veniva privato del veicolo per un certo tempo, ma, durante la sosta per la riparazione, continuava a sostenere delle spese.
La sussistenza del danno si presumeva e tale presunzione relativa si riteneva superabile solo laddove il danneggiante avesse concretamente provato che il proprietario del mezzo, anche se non fosse stato privato della possibilità di utilizzarlo, non lo avrebbe comunque usato.
La Suprema Corte, mutando il proprio orientamento originario, ha chiarito che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato: trattandosi di un danno-conseguenza, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., il danneggiato è tenuto a provare l'effettivo depauperamento subito a causa del mancato utilizzo dell'autoveicolo.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito che “Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cassazione civile, sez. III, 14/03/2023, n. 7358; conforme Cass. Civ.,
Sez. VI, 28/02/2020, n. 5447).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, osserva il Tribunale che la parte attrice non ha fornito alcuna prova del danno subito a causa del sinistro.
Ed infatti, l' ha prodotto in giudizio un contratto di Controparte_5 appalto per servizio trasporto salme, stipulato con la società DI.GI.SE.F. SCARL, avente ad oggetto, come indicato all'art. 1 del contratto, “il servizio di trasporto salme, consegna cofani funebri, accessori e quanto necessario e funzionale del servizio secondo le modalità di svolgimento analiticamente descritte nell'elenco
pagina 5 di 7 prezzi, fornendo auto funebre ed un numero di necrofori necessari allo svolgimento del servizio funebre.” (cfr. all. 3 della produzione attorea).
Orbene dalla stessa lettera della convenzione emerge chiaramente come il contratto, oltre al noleggio di un'autofunebre per il periodo di durata dell'appalto, ha ad oggetto una serie di servizi funzionali all'attività d'impresa funebre del che lo stesso ha inteso espletare con il supporto della DI.GI.SEF., la PT quale si è impegnata a fornirgli anche i cofani funebri, oltre agli accessori, e i dipendenti impiegati nel servizio. Si evidenzia inoltre che il contratto de quo ha una durata di 18 mesi, a partire dal 01/06/2022 (giorno successivo al verificarsi del sinistro) e sino al 31.12.2023, e, dunque, un periodo ben più ampio dei sei mesi di fermo dell'autoveicolo incidentato.
L'impresa attrice ha inoltre prodotto le fatture relative ai mesi da giugno ad ottobre 2022 (cfr. all.ti 8-9-10-11 e 12), le quali fanno riferimento, come dalla stessa allegato, alle prestazioni oggetto del contratto di appalto, le quali, come già osservato, includono diversi servizi prestati a favore del committente, tra cui anche il noleggio di un'autofunebre.
Compendiando, non può che concludersi che parte attrice non ha dimostrato di aver sostenuto la spesa di cui chiede il risarcimento quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo, dal momento che non vi è prova che quelle spese sono state rese necessarie dal fermo dell'autofunebre, tanto più alla luce del fatto che il contratto di appalto ha una durata ben maggiore del tempo necessario per la riparazione dell'autofunebre ed ha ad oggetto diversi servizi connessi all'attività di impresa funebre del circostanze che fanno presumere che il PT committente abbia stipulato il contratto di appalto e sostenuto le spese allegate per far fronte ad altre sue esigenze.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, stante il rigetto della domanda attorea, sono poste a carico di PT
, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Agenzia Funebre F.lli
[...]
Ranieri e, considerate la natura, il valore, la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione (art. 281-sexies c.p.c.), si liquidano in pagina 6 di 7 dispositivo, applicando i valori tabellari minimi, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 3.809,00
a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase di trattazione;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) NN , in qualità di legale rappresentante Parte_1 dell'impresa Agenzia Funebre F.lli Ranieri, al pagamento in favore della delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_2
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, in Catanzaro lì 26.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 307/2024, avente ad oggetto: risarcimento danni da fermo tecnico
TRA
, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Parte_1 Pt_2
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 P.IVA_1 in calce al ricorso, dall'Avv. GLORIA SEVERINO, presso il cui studio, sito in
Catanzaro alla Via F. Galiani n. 21, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. PEPPINO MARIANO, presso il cui studio, sito in
Catanzaro, piazza Le Pera n. 9, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del 25.09.2025 tenuta con la pagina 1 di 7 modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., conveniva in giudizio, Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale, e la compagnia Controparte_3 assicurativa onde sentirli condannare al risarcimento del danno da CP_2 fermo tecnico subito a seguito del sinistro avvenuto in data 31.05.2022, allorquando alle ore 14.30, sulla strada tangenziale di Catanzaro, l'autovettura di proprietà di , nell'occasione condotta da Controparte_3 CP_4
impattava contro l'autofunebre Maserati targata FV923WC di proprietà
[...] dell'odierno attore, assicurata con la causandole gravi danni alla CP_2 carrozzeria.
Parte ricorrente deduceva: che l'autovettura di proprietà della , per CP_3 un'incauta manovra di guida, aveva urtato il carro funebre che circolava sulla corsia opposta;
che la dinamica dell'incidente era stata accertata dalla polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro e che il veicolo danneggiante aveva espressamente riconosciuto la propria responsabilità per l'accaduto; che i fatti descritti non potevano essere oggetto di contestazione poiché la stessa compagnia assicuratrice aveva già liquidato i danni occorsi al mezzo;
che l'incidente aveva determinato anche un danno da fermo tecnico, perché il mezzo era stato riparato con grave ritardo;
che l'agenzia funebre, infatti, era stata costretta a noleggiare altri mezzi per poter svolgere la propria attività commerciale;
che la compagnia assicuratrice non aveva inteso risarcire i danni da fermo tecnico effettivamente subiti, ma aveva formulato un'offerta di € 3.000,00, rifiutata dal danneggiato.
Il ricorrente specificava che il mezzo funebre era stato fermo per oltre sei mesi presso l'Autofficina Lombardo, in località Caraffa e che l'azienda aveva svolto i servizi funebri da giugno 2022 ad ottobre 2022 noleggiando il carro funebre dalla società Di.Gi.Se.F. Scarl, come da contratto e fatture allegate;
che il costo del noleggio era complessivamente pari ad € 44.800,00, di cui una parte era stata già corrisposta mentre per il residuo era stato concordato dalle parti il pagamento rateale.
pagina 2 di 7 In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 44.800,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del contratto di noleggio sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del procuratore costituito”.
Instaurato il contraddittorio, , pur regolarmente evocata in Controparte_3 giudizio, rimaneva contumace.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.06.2024, si costituiva in giudizio l' , deducendo: di aver ristorato il danno lamentano dalla CP_2 parte attrice, ivi compreso il danno da fermo tecnico, liquidato nella misura di €
3.000,00, importo da ritenersi satisfattivo della pretesa attorea;
l'infondatezza della richiesta risarcitoria avversaria, in quanto oltre ad essere del tutto sproporzionata non risultava supportata da adeguata prova, dal momento che la documentazione allegata dalla controparte a sostegno delle proprie ragioni consisteva in fatture non in formato elettronico e prive della prova dell'avvenuto pagamento in favore della società di noleggio.
Precisava, inoltre, che il lungo tempo resosi necessario per la riparazione del veicolo era da attribuirsi in via esclusiva alla carenza di pezzi di ricambio da parte della casa costruttrice;
a supporto della propria difesa, allegava una relazione tecnica che quantificava il danno da fermo tecnico in 24 giorni, deducendo che dunque il ritardo nella riparazione del veicolo fosse da ricondurre a circostanze ulteriori e diverse dal sinistro de quo.
Pertanto, la società convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare preso atto dell'offerta stragiudiziale, formulata da in CP_2 favore di parte attrice, dichiarare esaustiva la somma versata e per l'effetto rigettare la domanda e/o dichiarare cessata la materia del contendere. Nel merito rigettare e respingere la domanda attorea, in quanto inammissibile ed infondata in
pagina 3 di 7 fatto e in diritto e non suffragata da alcun elemento di prova, con ogni consequenziale statuizione, con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza di prima comparizione del 05.07.2024, il Giudice Istruttore rigettava l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta da parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 07.02.2025 per la discussione.
La causa veniva successivamente rinviata d'ufficio per la discussione e decisione all'udienza del 05.06.2025 e poi del 25.09.2025 e alla predetta udienza veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
Passando ad analizzare il merito della controversia, ritiene questo giudicante che la domanda proposta sia infondata e come tale deve essere rigettata.
Il danno da fermo tecnico consiste nel pregiudizio che deriva dall'indisponibilità di un veicolo durante il periodo di riparazione dello stesso presso un'officina e presenta natura dicotomica: danno emergente e lucro cessante, a norma di quanto previsto dall'art. 2056 c.c.
Il danno emergente si rinviene ogniqualvolta il proprietario dell'autoveicolo dovrà sostenere delle spese, come ad esempio, i costi di noleggio di un veicolo sostitutivo, mentre il lucro cessante deriva dall'impossibilità concreta di utilizzare il mezzo coinvolto nel sinistro da cui consegue il mancato guadagno per il proprietario.
Sia in relazione al danno emergente che al lucro cessante, non è sufficiente asserire la mera indisponibilità del mezzo per i giorni necessari per la riparazione, ma è necessario comprovare specificamente di aver sostenuto delle spese per procurarsi un mezzo sostitutivo oppure che la mancanza di impiego del veicolo ha determinato una perdita economica, avendo il danneggiato dovuto rinunciare agli introiti che avrebbe potuto conseguire impiegando il veicolo (cfr. ex multis, Cass.
20620/2015; Cass. n. 13718 del 31/05/2017, Cass. civile, ord. 28 febbraio 2020,
n. 5447).
pagina 4 di 7 La giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni ha mutato il proprio orientamento in tema di danno da fermo tecnico, superando le pronunce più risalenti che riconoscevano la risarcibilità dello stesso quale conseguenza automatica del sinistro, ritenendo non necessaria una prova specifica e rigorosa del danno subito dal proprietario del veicolo, il quale, non solo veniva privato del veicolo per un certo tempo, ma, durante la sosta per la riparazione, continuava a sostenere delle spese.
La sussistenza del danno si presumeva e tale presunzione relativa si riteneva superabile solo laddove il danneggiante avesse concretamente provato che il proprietario del mezzo, anche se non fosse stato privato della possibilità di utilizzarlo, non lo avrebbe comunque usato.
La Suprema Corte, mutando il proprio orientamento originario, ha chiarito che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato: trattandosi di un danno-conseguenza, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., il danneggiato è tenuto a provare l'effettivo depauperamento subito a causa del mancato utilizzo dell'autoveicolo.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito che “Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cassazione civile, sez. III, 14/03/2023, n. 7358; conforme Cass. Civ.,
Sez. VI, 28/02/2020, n. 5447).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, osserva il Tribunale che la parte attrice non ha fornito alcuna prova del danno subito a causa del sinistro.
Ed infatti, l' ha prodotto in giudizio un contratto di Controparte_5 appalto per servizio trasporto salme, stipulato con la società DI.GI.SE.F. SCARL, avente ad oggetto, come indicato all'art. 1 del contratto, “il servizio di trasporto salme, consegna cofani funebri, accessori e quanto necessario e funzionale del servizio secondo le modalità di svolgimento analiticamente descritte nell'elenco
pagina 5 di 7 prezzi, fornendo auto funebre ed un numero di necrofori necessari allo svolgimento del servizio funebre.” (cfr. all. 3 della produzione attorea).
Orbene dalla stessa lettera della convenzione emerge chiaramente come il contratto, oltre al noleggio di un'autofunebre per il periodo di durata dell'appalto, ha ad oggetto una serie di servizi funzionali all'attività d'impresa funebre del che lo stesso ha inteso espletare con il supporto della DI.GI.SEF., la PT quale si è impegnata a fornirgli anche i cofani funebri, oltre agli accessori, e i dipendenti impiegati nel servizio. Si evidenzia inoltre che il contratto de quo ha una durata di 18 mesi, a partire dal 01/06/2022 (giorno successivo al verificarsi del sinistro) e sino al 31.12.2023, e, dunque, un periodo ben più ampio dei sei mesi di fermo dell'autoveicolo incidentato.
L'impresa attrice ha inoltre prodotto le fatture relative ai mesi da giugno ad ottobre 2022 (cfr. all.ti 8-9-10-11 e 12), le quali fanno riferimento, come dalla stessa allegato, alle prestazioni oggetto del contratto di appalto, le quali, come già osservato, includono diversi servizi prestati a favore del committente, tra cui anche il noleggio di un'autofunebre.
Compendiando, non può che concludersi che parte attrice non ha dimostrato di aver sostenuto la spesa di cui chiede il risarcimento quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo, dal momento che non vi è prova che quelle spese sono state rese necessarie dal fermo dell'autofunebre, tanto più alla luce del fatto che il contratto di appalto ha una durata ben maggiore del tempo necessario per la riparazione dell'autofunebre ed ha ad oggetto diversi servizi connessi all'attività di impresa funebre del circostanze che fanno presumere che il PT committente abbia stipulato il contratto di appalto e sostenuto le spese allegate per far fronte ad altre sue esigenze.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, stante il rigetto della domanda attorea, sono poste a carico di PT
, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Agenzia Funebre F.lli
[...]
Ranieri e, considerate la natura, il valore, la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione (art. 281-sexies c.p.c.), si liquidano in pagina 6 di 7 dispositivo, applicando i valori tabellari minimi, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 3.809,00
a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase di trattazione;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) NN , in qualità di legale rappresentante Parte_1 dell'impresa Agenzia Funebre F.lli Ranieri, al pagamento in favore della delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_2
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, in Catanzaro lì 26.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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