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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
Nella causa civile n. 12697/2023, promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 vv. FEDERICA MONTANARI, elettivamen studio dell'avv. Michele Gnudi, sito in Bologna (BO), via S. Vitale n. 56; RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 so gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 24.4.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
All'esito della discussione all'udienza del 28 aprile 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso tempestivamente depositato in data 6 ottobre 2023, il ricorrente, cittadino nigeriano nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
La motivazione del decreto di diniego questorile si fonda sostanzialmente sulla assenza dei presupposti per ritenere provato un radicamento del ricorrente sul territorio, anche in ragione dei precedenti penali a suo carico.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio e l'assenza di pericolosità attuale;
ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il si è costituito con comparsa di risposta nella quale chiedeva la reiezione del Controparte_1 ricorso. All'udienza del 9.4.2024, è stato sentito il ricorrente, il quale ha reso, dinanzi al giudice designato, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni: “D. Quando è arrivato in Italia? R. Il 15.6.2016. D. E' arrivato da solo? R. Sì. dei familiari in Nigeria? R. In Nigeria ci sono mia madre, i miei due Per_1 fratelli e una sorella. M a si è disinteressato della famiglia da quando ero piccolo. D. Quando è arrivato in Italia è stato in accoglienza? R. Si, a Ravenna. D. Per quanto tempo, più o meno? R. Dal 2016 al 2019. D. Dopo dove hai vissuto? R. Sempre a D. Adesso dove vivi? R. A CP_1 Piangipane, vivo con il conduttore dell'appartamento e la azza. D. Ha una relazione duratura? R. Si, da 5 anni. Ma lei viveva in Spagna ed è tornata in Italia da circa un mese. D. La sua ragazza ha un permesso di soggiorno? R. Adesso no. D. Ha fatto qualche corso quando eri in Struttura? R. Ho fatto uno stage ad e un corso per operatore meccanico. D. Quando ha Parte_2 iniziato a lavorare? R. Ho iniziato in l 2021 ma lavoravo anche prima senza contratto. D. Dove ha lavorato? R. Prima in campagna ad , poi nel 2021 ho avuto il contratto. D. Vuole Parte_2 dirmi qualcosa sui suoi precedenti penali? R. Per il reato di lesioni (RGNR 5968/2019) per il quale sono stato condannato a mesi 5 e giorni 10 pende appello e siamo in attesa di fissazione di udienza. Per i reati di lesioni e utilizzo armi improprie (3284/2020 RGNR) sono stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 9, è stato depositato appello il 18.3.2024. Sono anche stato assolto per i reati di rapina, stupefacenti ed estorsione perché il fatto non sussiste. D. Ha altri precedenti ? R. No, c'è il casellario giudiziale in atti. D. Ha presentato domanda di asilo? R. Si, ma mi è stata rigettata. Ho proposto ricorso in tribunale ma è stato rigettato e il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile. D. Attualmente che tipo di contratto ha? R. Adesso ha scadenza 30.6.2024 ma mi hanno detto che mi faranno il contratto a tempo indeterminato. D. Paga qualcosa per la casa? R. Si, pago 350 euro solo per l'affitto. Poi pago le bollette a parte. D. Ha la ricevuta della domanda di protezione speciale? R. Si, ho quella che mi hanno rilasciato al momento della presentazione della domanda”.
La causa è stata delegata per la trattazione al GOP, dinanzi al quale il ricorrente all'udienza del 4 marzo 2025, ha dichiarato in lingua italiana: “D. Dove vive attualmente? R. Al momento vivo a con mio fratello. Mio fratello è in affitto. D. Dove lavora attualmente e con quale tipo di CP_1
? R. Lavoro come operaio aiutante manutentore meccanico, con contratto a tempo indeterminato che mi è stato rinnovato a decorrere dal 1° luglio 2024”.
La causa è stata quindi rimessa al giudice titolare per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 28 aprile 2025 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di brevi note scritte;
scaduto il suddetto termine è stata riferita al Collegio per la decisone.
*** Riguardo all'istituto della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata nel novembre 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Per_2 Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati st te insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato».
Venendo al caso di specie, dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente è giunto sul territorio nel 2016 ed ha presentato tempestivamente domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale in data 17.10.2016; avverso tale decisione ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ha confermato la decisione impugnata con ordinanza del 3.4.2018. Il richiedente ha quindi impugnato anche la suddetta decisione e la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'appello in data 6.10.2020. Ha dichiarato in udienza di aver proposto anche ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, dichiarato inammissibile. In data 17.11.2022 ha poi presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di che ha rigettato l'istanza con il provvedimento impugnato. CP_1 entato un corso di formazione professionale e ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2021, proseguendo a lavorare con contratto a tempo determinato, fino al 1.7.2024, quando il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato, con la qualifica di aiutante manutentore meccanico (cfr. contratto e comunicazione unilav in atti).
L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua italiana (cfr. verbali di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente è uscito dal sistema di accoglienza e vive in un appartamento con il fratello titolare del contratto di locazione (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del4.3.2025). I redditi percepiti nel corso degli anni (nel 2021 circa €. 1900; nel 2022 circa €. 14.800 di cui circa
€. 2.000,00 per Contr. Figurativa NASpI;
nel 2023 circa € 19.500,00 di cui circa €. 2.900,00 per Contr. Figurativa NASpI;
nel 2024 circa € 27.000,00 e nel gennaio 2025 circa €. 2.000,00 (cfr. estratto contributivo aggiornato al 11.03.2025) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente: dalle ultime buste paga prodotte emerge infatti una retribuzione pari a circa 1.700,00 al mese. Il ricorrente ha prodotto agli atti anche una proposta di acquisto di un immobile a che CP_1 dimostra, unitamente agli altri elementi sopra indicati, la volontà e la capacità di i nel territorio.
A fronte di tali elementi, occorre dare atto che dal certificato dei carichi pendenti in atti emerge che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui agli art. 582 e 585 c.p.c. (commesso il 4.11.2019) alla pena di mesi 5 e giorni 10 e che avverso tale sentenza, emessa in data 20.10.2022, pende appello. L'istante ha proposto altresì appello avverso la condanna emessa in data 12.12.2023 con la quale è stato condannato per i reati di lesioni e utilizzo armi improprie (commessi nel giugno del 2020) alla pena di anni 1 e mesi 9. Risulta invece l'assoluzione del ricorrente, con sentenza del 12.12.2023, dai reati di rapina, estorsione e stupefacenti, asseritamente commessi nel giugno del 2020, perché il fatto non sussiste. Sebbene dal certificato AFIS in atti emerga una ulteriore “denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti in flagranza di reato”, ad opera del nucleo cinofini della Questura di non vi è alcun riscontro al riguardo né nel casellario giudiziale in atti (che CP_1 risulta nullo rtificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Ravenna in atti: si deduce pertanto che la suddetta denuncia non abbia avuto seguito.
Ebbene, a parere del Collegio non sussistono allo stato elementi per ritenere che il ricorrente sia un soggetto pericoloso socialmente: da un lato, infatti, non vi è evidenza dalla documentazione in atti di condanne definitive a suo carico, essendo state le due sentenze sopra richiamate oggetto di impugnativa e, dall'altro, le suddette condanne riguardano comunque fatti commessi svariati anni fa (2019 e 2020); il ricorrente ha dato prova nel corso degli anni successivi di aver intrapreso un proficuo percorso di integrazione, svolgendo regolare attività lavorativa dal 2021, come sopra illustrato. Si tenga comunque presente che l'eventuale manifestarsi di ulteriori condotte pregiudizievoli potrà comunque dare luogo, tenuto conto della loro eventuale gravità, alla revoca del permesso di soggiorno.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocino a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, come riconosciuto da giurisprudenza costante (Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012: « Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.).
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 9.5.2025. Il Giudice est. Rada V. Scifo
Il Giudice Marco Gattuso