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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II Civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3118/2019 R.G., promossa da:
(Cod. Fisc. ), nato a Parma in [...] Parte_1 C.F._1
28/02/1985 e residente in [...],
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti acclusa al presente atto, dall'Avv.
LE DA AL (Cod. Fisc. – Posta Elettronica CodiceFiscale_2
Certificata: – Fax: 0521.233753) ed Email_1
elettivamente domiciliato, ad ogni effetto del caso e di legge ed ai fini del presente giudizio, presso lo Studio e la persona del nominato procuratore, in
Parma, Via Ferdinando Maestri n. 6,
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
dell'Ente, con il dott. (C.F. CP_2 C.F._3
1 Dirigente del Servizio Polizia Provinciale, dal dott. (C.F. CP_3
, rappresentata ai fine del presente procedimento C.F._4
dal Dirigente del Servizio Polizia Provinciale Dott. dal Persona_1
Funzionario Dott. , dall'Avv. Adelaide Cutolo Controparte_4
OPPOSTA
Nella causa iscritta al n. 3118/2019 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Parma Illustrissimo, ogni contraria istanza
disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge,
In via preliminare ed urgente:
sospendere immediatamente l'esecuzione delle ordinanze ingiunzioni qui
opposte, ricorrendo allo stato i gravi motivi per l'adozione di tale
provvedimento.
In via principale e nel merito:
in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto per come esposte nei motivi di
impugnazione del presente ricorso, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per
l'emissione delle ordinanze ingiunzione ut supra impugnate, come pure dei
prodromici verbali di accertamento nelle stesse richiamati, revocare,
dichiarandole nulle, annullabili, infondate, inefficaci, illegittime o come meglio
ritenute, tutte le ordinanze ingiunzione in premesse e così:
-l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15485 datata 05/06/2019, emessa dal Dirigente
del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Parma e notificata al
ricorrente in data 10/07/2019 – Doc. n.
1 - in riferimento al verbale di
accertamento (n. 11679 del 19/01/2015 – Doc. n. 2 -) redatto dal Corpo di Polizia
2 Provinciale della Provincia di Parma per asserita violazione della normativa
vigente in materia di caccia e pesca, e segnatamente dell'art. 21/1, lettera g) della
L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il quale si ingiunge all' il pagamento Parte_1
della somma di Euro 206,00;
l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15488 datata 05/06/2019, emessa dal Dirigente del
Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Parma e notificata al ricorrente
in data 10/07/2019 – Doc. n.
3 - in riferimento al verbale di accertamento (n. 11682
del 03/02/2015 – Doc. n. 4 -) redatto dal Corpo di Polizia Provinciale della
Provincia di Parma per asserita violazione della normativa vigente in materia di
caccia e pesca, e segnatamente dell'art. 12/8 della L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il
quale si ingiunge all' il pagamento della somma di Euro 206,00; Parte_1
- l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15483 datata 05/06/2019, emessa dal Dirigente
del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Parma e notificata al
ricorrente in data 10/07/2019 – Doc. n.
5 - in riferimento al verbale di
accertamento (n. 11681 del 19/01/2015 – Doc. n. 6 -) redatto dal Corpo di
Polizia Provinciale della Provincia di Parma per asserita violazione della
normativa vigente in materia di caccia e pesca, e segnatamente dell'art. 21/1,
lettera e) della L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il quale si ingiunge all' Parte_1
il pagamento della somma di Euro 224,00;
- l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15486 datata 05/06/2019, emessa dal Dirigente
del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Parma e notificata al
ricorrente in data 10/07/2019 – Doc. n.
7 - in riferimento al verbale di
accertamento (n. 11683 del 03/02/2015 – Doc. n. 8 -) redatto dal Corpo di
Polizia Provinciale della Provincia di Parma per asserita violazione della
normativa vigente in materia di caccia e pesca, e segnatamente dell'art. 31/1,
3 lettera c), della L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il quale si ingiunge all'
[...]
il pagamento della somma di Euro 308,00, Pt_2
dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto dal ricorrente, Signor
a titolo di sanzione pecuniaria. Parte_1
Spese di lite integralmente rifuse oltre rimborso forfettario ex lege 15%, C.P.A ed
IVA.”
per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, rigettare il ricorso per
l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle ordinanze prot. N. 15485,
15483, 15488 e 15486 datate 05/06/2019 in riferimento ai verbali di accertamento
n. 11679, n. 11681, 11682 e 11683 del 19/01/2015 e di conseguenza voglia, l'Ill.mo
Tribunale di stesso e per esso il Giudice Unico, confermare la legittimità di tali
ordinanze e i relativi verbali per i motivi di cui alla presente memoria di parte
opposta che si produce presso la cancelleria del Tribunale di Parma e per ogni
altro motivo che vorrà accertare, con vittoria di spese e diritti ed onorari di causa
come per legge.”
TO
Nei confronti dell'odierno opponente, in data 19/1/2015 venivano Parte_1
redatti da Agenti della Polizia Provinciale verbali:
N. 11679 per violazione all'art. 21 comma 1 lettera g) della L.157/92 perché ” il giorno 13/01/15 in località Faviano inferiore nel comune di Lesignano Bagni alle ore 20,45 all'interno della zona addestramento cani di tipo A denominata “Faviano”
il sopracitato in concorso con trasportava a Parte_1 Parte_2
bordo dell'autoveicolo Ford Focus targato CC00VX una carabina cal. 22 L.R.
4 carica con inserito il serbatoio contenente 8 cartucce cariche non in custodia o smontata.”
N.11681 per violazione all'art. 21comma 1 lettera e) della L. 157/92 perché “il giorno 13/01/15 in località Faviano inferiore nel comune di Lesignano Bagni alle ore 20,45 il sopracitato esercitava in concorso con il Sig. Parte_1
l'attività venatoria con carabina cal. 22 L.R. all'interno della Parte_2
zona addestramento cani di tipo A denominata “Faviano” (zona interdetta alla caccia).
N.11682 per violazione all'art. 12 comma 8 lettera e) della L. 157/92 perché “il giorno 13/01/15 in località Faviano inferiore nel comune di Lesignano Bagni (PR)
alle ore 20,45 il sopracitato sig. esercitava in concorso con il Sig. Parte_1
l'attività venatoria con carabina cal. 22 L.R. all'interno della Parte_2
zona addestramento cani di tipo A denominata “Faviano” senza aver stipulato la polizza di assicurazione N. 11683 per violazione all'art. 31 comma 1 lettera c) della
L. 157/92 perché “il giorno 13/01/15 in località Faviano inferiore nel comune di
Lesignano Bagni (PR) alle ore 20,45 il sopracitato sig. esercitava Parte_1
in concorso con il Sig. l'attività venatoria con carabina cal. 22 Parte_2
L.R. all'interno della zona addestramento cani di tipo A denominata “Faviano”
senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa.
In data 20/02/2015 pervenivano da parte del Sig. scritti difensivi Parte_1
ex art. 18 L. 689/81;
In seguito in data 05/06/2019 prot. 15483, 15488, 15486 e 15485 venivano emesse ordinanze di ingiunzione ai verbali di accertamento n. 11681 n. 11682, 11683, e
5 Successivamente in data 02/08/2019 veniva notificato alla Provincia di Parma il ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981, R.G. n. 3119/2019 alle sovra citate ordinanze;
In tale ricorso si chiede di revocare, dichiarandole nulle, annullabili, infondate,
inefficaci, Illegittime le ordinanze ingiunzioni di cui alle premesse.
Si costituiva in giudizio la , eccependo l'infondatezza dei motivi Controparte_1
opposti e chiedendo la conferma del proprio operato.
Previa trattazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo in atti letto ai presenti.
Diritto
La disciplina dell'attività venatoria, è ad oggi un funzione mantenuta in capo alle
Province, secondo quanto disposto dall'art. 40 della Legge Regionale Emilia-
Romagna n. 13/2015.
Detto compito, con particolare riguardo alla protezione della fauna selvatica, è
demandato alla Polizia Provinciale, i cui Agenti e/o Ufficiali di Polizia Giudiziaria,
accertano le correlate violazioni, poi formalizzate mediante apposite verbalizzazioni.
Ciò premesso, in merito al tema del presupposto conflitto d'interessi, si ritiene infondata la censura, posto che i verbali vennero formalizzati da un Agente e dal
Vice – Comandante della Polizia Provinciale, mentre le Ordinanze Ingiunzioni
venivano invece emanate dal Dirigente del Servizio
[...]
Parte_3
.
[...]
Parimenti priva di fondamento, risulta essere la questione, sempre in materia di conflitto d'interessi e di incompatibilità, rispetto alla capacità di testimoniare degli
6 agenti accertatori. Infondatezza esclusa, anche dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità (Cfr., tra le altre: Corte d'Appello di Cagliari, Sez. I, n. 13 del
23/01/2017; Cass. Penale, Sez. IV, n. 3785 del 10/10/2014). D'altronde, appare evidente l'esigenza di chiamare a deporre persone che, avendo assistito a fatti illeciti, risultino oltretutto investiti di una pubblica funzione e, come tali, preposti a redigere documenti fidefacenti fino a querela di falso e riportanti la descrizione dei fatti.
Invece, in merito alla sussistenza delle violazioni contestate, si evidenzia quanto segue: il comportamento tenuto dal ricorrente in occasione dell'accertamento compiuto dalla Polizia Provinciale, corrisponde senza ombra di dubbio ad una condotta riconducibile all'esercizio venatorio, in particolare l'utilizzo di un faro brandeggiabile manualmente e i fari stessi dell'auto utilizzati per illuminare i campi, alla guida di un'autovettura e la presenza del padre Parte_2
seduto sul sedile posteriore con finestrini aperti ai lati, con pronta disponibilità di una carabina cal.22 L.R. carica con 8 colpi nel serbatoio, ben lontano dalla struttura agricola, a tutti gli effetti rientra nel concetto di attività venatoria.
A ciò si aggiunga, che l'attività di illuminazione dei campi con faro a mano è
iniziato sulla strada comunale “Val Termina” ben prima della strada che porta alla stalla, oltre che a riprendere con l'uso dei fari dell'auto stessa dopo la ripartenza dalla stalla medesima.
A tal proposito, afferma il ricorrente che l'arma era scarica in quanto i colpi erano contenuti nel serbatoio, in realtà l'arma è considerata carica a tutti gli effetti dal momento che nella stessa sono contenute le cartucce cariche.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, è stato stabilito che l'arma è considerata carica anche senza il colpo in canna e sussiste attitudine venatoria da parte del
7 ricorrente a fronte del vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla,
senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. Nel caso in oggetto i colpi erano oltretutto all'interno della carabina e facilmente inseribili nella camera di scoppio per lo sparo.
Il ricorrente, inoltre, afferma che il fucile, oggetto di sequestro, non è abilitato e utilizzabile per l'attività di caccia.
Invero la carabina cal. 22 L.R. è un'arma più che idonea per l'abbattimento di fauna selvatica, tanto da essere utilizzata proprio per l'attività venatoria illegale, proprio in considerazione delle sue caratteristiche, poco rumorosa, molto precisa ed infatti non rientra nel novero delle armi consentite dalla normativa nazionale che regola il prelievo venatorio Legge 157/92 art. 13. Infine, la casa degli RA è situata ben oltre i 2 km dalla stalla citati nel ricorso, e il luogo in cui è avvenuto l'episodio illegittimo ricade all'interno di una zona addestramento cani in cui è vietata l'attività venatoria. Concludendo, il comportamento tenuto dal ricorrente non era riconducibile alla ricerca di topi ma di fauna selvatica e, come dichiarato dagli stessi al momento del controllo segnatamente nei confronti di responsabili a CP_5
dir loro dei danni causati ai propri animali domestici. La deposizione del teste conferma la constatazione circa l'attività di illuminazione dei campi Tes_1
circostanti proveniente dall'interno del veicolo condotto dal Sig. e Parte_1
suffraga inequivocabilmente tale circostanza. Infine, si richiama quanto ulteriormente affermato sempre dal teste il quale precisava che l'attività di Tes_1
illuminazione dei campi con faro brandeggiabile dall'interno dell'automobile,
8 iniziava sulla strada comunale “Val Termina” ben prima dello stradello che porta alla stalla degli RA.
Ciò premesso, appare evidente che le condizioni di tempo, ovvero orari notturni nei quali la fauna selvatica usualmente esce dai nascondigli;
luogo e mezzi, vedasi per l'appunto l'impiego della carabina cal. 22 L.R., assolutamente idonea per abbattere fauna selvatica, siano risultate tutte presenti e utili allo svolgimento di attività
venatoria. Inoltre, lo spostamento dell'auto alla ricerca di fauna era proprio garantita dal figlio, alla guida, che poteva assicurare anche la pronta Parte_1
illuminazione del bersaglio con l'uso del faro brandeggiabile, oltre che con i fari del veicolo, risultando chiara pertanto la volontà di ricerca di fauna selvatica e concretizzando perciò l'azione di caccia. Ancora una volta, quindi, questi comportamenti integrano in pieno la nozione di esercizio venatorio di cui all'articolo 12, comma 3°, della Legge 157/92 il quale recita;
“E' considerato altresì
esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”.
Sul tema, alquanto inverosimili, le dichiarazioni rese in sede di deposizione rispettivamente dai testi ed In particolare, Testimone_2 Parte_1
afferma anzitutto che accompagnò il padre presso la stalla, Testimone_2
nel pomeriggio del 13 gennaio 2015, confermando altresì che lo stesso portò con sé
carabina e munizioni per scacciare i topi presenti nella stalla, ella, poi, ritiene possibile che i ratti non fossero stati rinvenuti, giustificando la permanenza del padre nelle vicinanze della stalla con l'esigenza di attendere il ritorno di una mucca non ancora rientrata, per mungerla, affermazione del tutto inverosimile data l'ora tarda e l'impossibilità di mungere una mucca al buio, essendo la stalla sprovvista d'illuminazione. Alla luce di quanto sopra si evidenzia la legittimità dei verbali n.
9 11679, 11681, 11682, 11683, tutti del 19/01/2015, e riferiti alla condotta dell Pt_1
Da ultimo, per quanto riguarda, la ipotizzata carenza di motivazione delle
[...]
ingiunzioni impugnate, c'è da dire che gli atti suddetti richiamano i verbali redatti in occasione dell'accertamento delle violazioni in parola. Verbali che, in quanto “atti pubblici”, risultano pienamente fidefacenti fino a querela di falso circa i fatti riscontrati e negli stessi descritti. Al riguardo, la Giurisprudenza è unanime nel suffragare l'ammissibilità e l'incontestabilità della motivazione ”per relationem” (cfr., tra le tante altre, Tribunale Siena, n. 886/2019; Tribunale Bari, n. 2204/2018; Cassazione civile, n.
3128/2010). Motivazione quindi puntualmente presente anche nelle ordinanze-
ingiunzione contestate. Premesso quanto sopra, la sanzione, è confermata poiché non poteva essere ignorata dagli accertatori la violazione delle fattispecie richiamate.
Sussistono giusti motivi e ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 3118/2019
R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione,
revoca la sospensione concessa con decreto 25 luglio 2019, rigetta l'opposizione formulata e, per l'effetto conferma il provvedimento impugnato, con ogni conseguente effetto di legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, l'11 dicembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11679 del 19/01/2015.
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II Civile
* * *
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3118/2019 R.G., promossa da:
(Cod. Fisc. ), nato a Parma in [...] Parte_1 C.F._1
28/02/1985 e residente in [...],
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti acclusa al presente atto, dall'Avv.
LE DA AL (Cod. Fisc. – Posta Elettronica CodiceFiscale_2
Certificata: – Fax: 0521.233753) ed Email_1
elettivamente domiciliato, ad ogni effetto del caso e di legge ed ai fini del presente giudizio, presso lo Studio e la persona del nominato procuratore, in
Parma, Via Ferdinando Maestri n. 6,
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
dell'Ente, con il dott. (C.F. CP_2 C.F._3
1 Dirigente del Servizio Polizia Provinciale, dal dott. (C.F. CP_3
, rappresentata ai fine del presente procedimento C.F._4
dal Dirigente del Servizio Polizia Provinciale Dott. dal Persona_1
Funzionario Dott. , dall'Avv. Adelaide Cutolo Controparte_4
OPPOSTA
Nella causa iscritta al n. 3118/2019 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
“Voglia il Giudice del Tribunale di Parma Illustrissimo, ogni contraria istanza
disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge,
In via preliminare ed urgente:
sospendere immediatamente l'esecuzione delle ordinanze ingiunzioni qui
opposte, ricorrendo allo stato i gravi motivi per l'adozione di tale
provvedimento.
In via principale e nel merito:
in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto per come esposte nei motivi di
impugnazione del presente ricorso, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per
l'emissione delle ordinanze ingiunzione ut supra impugnate, come pure dei
prodromici verbali di accertamento nelle stesse richiamati, revocare,
dichiarandole nulle, annullabili, infondate, inefficaci, illegittime o come meglio
ritenute, tutte le ordinanze ingiunzione in premesse e così:
-l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15485 datata 05/06/2019, emessa dal Dirigente
del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Parma e notificata al
ricorrente in data 10/07/2019 – Doc. n.
1 - in riferimento al verbale di
accertamento (n. 11679 del 19/01/2015 – Doc. n. 2 -) redatto dal Corpo di Polizia
2 Provinciale della Provincia di Parma per asserita violazione della normativa
vigente in materia di caccia e pesca, e segnatamente dell'art. 21/1, lettera g) della
L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il quale si ingiunge all' il pagamento Parte_1
della somma di Euro 206,00;
l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15488 datata 05/06/2019, emessa dal Dirigente del
Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Parma e notificata al ricorrente
in data 10/07/2019 – Doc. n.
3 - in riferimento al verbale di accertamento (n. 11682
del 03/02/2015 – Doc. n. 4 -) redatto dal Corpo di Polizia Provinciale della
Provincia di Parma per asserita violazione della normativa vigente in materia di
caccia e pesca, e segnatamente dell'art. 12/8 della L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il
quale si ingiunge all' il pagamento della somma di Euro 206,00; Parte_1
- l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15483 datata 05/06/2019, emessa dal Dirigente
del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Parma e notificata al
ricorrente in data 10/07/2019 – Doc. n.
5 - in riferimento al verbale di
accertamento (n. 11681 del 19/01/2015 – Doc. n. 6 -) redatto dal Corpo di
Polizia Provinciale della Provincia di Parma per asserita violazione della
normativa vigente in materia di caccia e pesca, e segnatamente dell'art. 21/1,
lettera e) della L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il quale si ingiunge all' Parte_1
il pagamento della somma di Euro 224,00;
- l'ordinanza ingiunzione Prot. n. 15486 datata 05/06/2019, emessa dal Dirigente
del Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Parma e notificata al
ricorrente in data 10/07/2019 – Doc. n.
7 - in riferimento al verbale di
accertamento (n. 11683 del 03/02/2015 – Doc. n. 8 -) redatto dal Corpo di
Polizia Provinciale della Provincia di Parma per asserita violazione della
normativa vigente in materia di caccia e pesca, e segnatamente dell'art. 31/1,
3 lettera c), della L. n. 157/1992 s.m.i. - e con il quale si ingiunge all'
[...]
il pagamento della somma di Euro 308,00, Pt_2
dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto dal ricorrente, Signor
a titolo di sanzione pecuniaria. Parte_1
Spese di lite integralmente rifuse oltre rimborso forfettario ex lege 15%, C.P.A ed
IVA.”
per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, rigettare il ricorso per
l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle ordinanze prot. N. 15485,
15483, 15488 e 15486 datate 05/06/2019 in riferimento ai verbali di accertamento
n. 11679, n. 11681, 11682 e 11683 del 19/01/2015 e di conseguenza voglia, l'Ill.mo
Tribunale di stesso e per esso il Giudice Unico, confermare la legittimità di tali
ordinanze e i relativi verbali per i motivi di cui alla presente memoria di parte
opposta che si produce presso la cancelleria del Tribunale di Parma e per ogni
altro motivo che vorrà accertare, con vittoria di spese e diritti ed onorari di causa
come per legge.”
TO
Nei confronti dell'odierno opponente, in data 19/1/2015 venivano Parte_1
redatti da Agenti della Polizia Provinciale verbali:
N. 11679 per violazione all'art. 21 comma 1 lettera g) della L.157/92 perché ” il giorno 13/01/15 in località Faviano inferiore nel comune di Lesignano Bagni alle ore 20,45 all'interno della zona addestramento cani di tipo A denominata “Faviano”
il sopracitato in concorso con trasportava a Parte_1 Parte_2
bordo dell'autoveicolo Ford Focus targato CC00VX una carabina cal. 22 L.R.
4 carica con inserito il serbatoio contenente 8 cartucce cariche non in custodia o smontata.”
N.11681 per violazione all'art. 21comma 1 lettera e) della L. 157/92 perché “il giorno 13/01/15 in località Faviano inferiore nel comune di Lesignano Bagni alle ore 20,45 il sopracitato esercitava in concorso con il Sig. Parte_1
l'attività venatoria con carabina cal. 22 L.R. all'interno della Parte_2
zona addestramento cani di tipo A denominata “Faviano” (zona interdetta alla caccia).
N.11682 per violazione all'art. 12 comma 8 lettera e) della L. 157/92 perché “il giorno 13/01/15 in località Faviano inferiore nel comune di Lesignano Bagni (PR)
alle ore 20,45 il sopracitato sig. esercitava in concorso con il Sig. Parte_1
l'attività venatoria con carabina cal. 22 L.R. all'interno della Parte_2
zona addestramento cani di tipo A denominata “Faviano” senza aver stipulato la polizza di assicurazione N. 11683 per violazione all'art. 31 comma 1 lettera c) della
L. 157/92 perché “il giorno 13/01/15 in località Faviano inferiore nel comune di
Lesignano Bagni (PR) alle ore 20,45 il sopracitato sig. esercitava Parte_1
in concorso con il Sig. l'attività venatoria con carabina cal. 22 Parte_2
L.R. all'interno della zona addestramento cani di tipo A denominata “Faviano”
senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa.
In data 20/02/2015 pervenivano da parte del Sig. scritti difensivi Parte_1
ex art. 18 L. 689/81;
In seguito in data 05/06/2019 prot. 15483, 15488, 15486 e 15485 venivano emesse ordinanze di ingiunzione ai verbali di accertamento n. 11681 n. 11682, 11683, e
5 Successivamente in data 02/08/2019 veniva notificato alla Provincia di Parma il ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981, R.G. n. 3119/2019 alle sovra citate ordinanze;
In tale ricorso si chiede di revocare, dichiarandole nulle, annullabili, infondate,
inefficaci, Illegittime le ordinanze ingiunzioni di cui alle premesse.
Si costituiva in giudizio la , eccependo l'infondatezza dei motivi Controparte_1
opposti e chiedendo la conferma del proprio operato.
Previa trattazione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo in atti letto ai presenti.
Diritto
La disciplina dell'attività venatoria, è ad oggi un funzione mantenuta in capo alle
Province, secondo quanto disposto dall'art. 40 della Legge Regionale Emilia-
Romagna n. 13/2015.
Detto compito, con particolare riguardo alla protezione della fauna selvatica, è
demandato alla Polizia Provinciale, i cui Agenti e/o Ufficiali di Polizia Giudiziaria,
accertano le correlate violazioni, poi formalizzate mediante apposite verbalizzazioni.
Ciò premesso, in merito al tema del presupposto conflitto d'interessi, si ritiene infondata la censura, posto che i verbali vennero formalizzati da un Agente e dal
Vice – Comandante della Polizia Provinciale, mentre le Ordinanze Ingiunzioni
venivano invece emanate dal Dirigente del Servizio
[...]
Parte_3
.
[...]
Parimenti priva di fondamento, risulta essere la questione, sempre in materia di conflitto d'interessi e di incompatibilità, rispetto alla capacità di testimoniare degli
6 agenti accertatori. Infondatezza esclusa, anche dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità (Cfr., tra le altre: Corte d'Appello di Cagliari, Sez. I, n. 13 del
23/01/2017; Cass. Penale, Sez. IV, n. 3785 del 10/10/2014). D'altronde, appare evidente l'esigenza di chiamare a deporre persone che, avendo assistito a fatti illeciti, risultino oltretutto investiti di una pubblica funzione e, come tali, preposti a redigere documenti fidefacenti fino a querela di falso e riportanti la descrizione dei fatti.
Invece, in merito alla sussistenza delle violazioni contestate, si evidenzia quanto segue: il comportamento tenuto dal ricorrente in occasione dell'accertamento compiuto dalla Polizia Provinciale, corrisponde senza ombra di dubbio ad una condotta riconducibile all'esercizio venatorio, in particolare l'utilizzo di un faro brandeggiabile manualmente e i fari stessi dell'auto utilizzati per illuminare i campi, alla guida di un'autovettura e la presenza del padre Parte_2
seduto sul sedile posteriore con finestrini aperti ai lati, con pronta disponibilità di una carabina cal.22 L.R. carica con 8 colpi nel serbatoio, ben lontano dalla struttura agricola, a tutti gli effetti rientra nel concetto di attività venatoria.
A ciò si aggiunga, che l'attività di illuminazione dei campi con faro a mano è
iniziato sulla strada comunale “Val Termina” ben prima della strada che porta alla stalla, oltre che a riprendere con l'uso dei fari dell'auto stessa dopo la ripartenza dalla stalla medesima.
A tal proposito, afferma il ricorrente che l'arma era scarica in quanto i colpi erano contenuti nel serbatoio, in realtà l'arma è considerata carica a tutti gli effetti dal momento che nella stessa sono contenute le cartucce cariche.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, è stato stabilito che l'arma è considerata carica anche senza il colpo in canna e sussiste attitudine venatoria da parte del
7 ricorrente a fronte del vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla,
senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. Nel caso in oggetto i colpi erano oltretutto all'interno della carabina e facilmente inseribili nella camera di scoppio per lo sparo.
Il ricorrente, inoltre, afferma che il fucile, oggetto di sequestro, non è abilitato e utilizzabile per l'attività di caccia.
Invero la carabina cal. 22 L.R. è un'arma più che idonea per l'abbattimento di fauna selvatica, tanto da essere utilizzata proprio per l'attività venatoria illegale, proprio in considerazione delle sue caratteristiche, poco rumorosa, molto precisa ed infatti non rientra nel novero delle armi consentite dalla normativa nazionale che regola il prelievo venatorio Legge 157/92 art. 13. Infine, la casa degli RA è situata ben oltre i 2 km dalla stalla citati nel ricorso, e il luogo in cui è avvenuto l'episodio illegittimo ricade all'interno di una zona addestramento cani in cui è vietata l'attività venatoria. Concludendo, il comportamento tenuto dal ricorrente non era riconducibile alla ricerca di topi ma di fauna selvatica e, come dichiarato dagli stessi al momento del controllo segnatamente nei confronti di responsabili a CP_5
dir loro dei danni causati ai propri animali domestici. La deposizione del teste conferma la constatazione circa l'attività di illuminazione dei campi Tes_1
circostanti proveniente dall'interno del veicolo condotto dal Sig. e Parte_1
suffraga inequivocabilmente tale circostanza. Infine, si richiama quanto ulteriormente affermato sempre dal teste il quale precisava che l'attività di Tes_1
illuminazione dei campi con faro brandeggiabile dall'interno dell'automobile,
8 iniziava sulla strada comunale “Val Termina” ben prima dello stradello che porta alla stalla degli RA.
Ciò premesso, appare evidente che le condizioni di tempo, ovvero orari notturni nei quali la fauna selvatica usualmente esce dai nascondigli;
luogo e mezzi, vedasi per l'appunto l'impiego della carabina cal. 22 L.R., assolutamente idonea per abbattere fauna selvatica, siano risultate tutte presenti e utili allo svolgimento di attività
venatoria. Inoltre, lo spostamento dell'auto alla ricerca di fauna era proprio garantita dal figlio, alla guida, che poteva assicurare anche la pronta Parte_1
illuminazione del bersaglio con l'uso del faro brandeggiabile, oltre che con i fari del veicolo, risultando chiara pertanto la volontà di ricerca di fauna selvatica e concretizzando perciò l'azione di caccia. Ancora una volta, quindi, questi comportamenti integrano in pieno la nozione di esercizio venatorio di cui all'articolo 12, comma 3°, della Legge 157/92 il quale recita;
“E' considerato altresì
esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”.
Sul tema, alquanto inverosimili, le dichiarazioni rese in sede di deposizione rispettivamente dai testi ed In particolare, Testimone_2 Parte_1
afferma anzitutto che accompagnò il padre presso la stalla, Testimone_2
nel pomeriggio del 13 gennaio 2015, confermando altresì che lo stesso portò con sé
carabina e munizioni per scacciare i topi presenti nella stalla, ella, poi, ritiene possibile che i ratti non fossero stati rinvenuti, giustificando la permanenza del padre nelle vicinanze della stalla con l'esigenza di attendere il ritorno di una mucca non ancora rientrata, per mungerla, affermazione del tutto inverosimile data l'ora tarda e l'impossibilità di mungere una mucca al buio, essendo la stalla sprovvista d'illuminazione. Alla luce di quanto sopra si evidenzia la legittimità dei verbali n.
9 11679, 11681, 11682, 11683, tutti del 19/01/2015, e riferiti alla condotta dell Pt_1
Da ultimo, per quanto riguarda, la ipotizzata carenza di motivazione delle
[...]
ingiunzioni impugnate, c'è da dire che gli atti suddetti richiamano i verbali redatti in occasione dell'accertamento delle violazioni in parola. Verbali che, in quanto “atti pubblici”, risultano pienamente fidefacenti fino a querela di falso circa i fatti riscontrati e negli stessi descritti. Al riguardo, la Giurisprudenza è unanime nel suffragare l'ammissibilità e l'incontestabilità della motivazione ”per relationem” (cfr., tra le tante altre, Tribunale Siena, n. 886/2019; Tribunale Bari, n. 2204/2018; Cassazione civile, n.
3128/2010). Motivazione quindi puntualmente presente anche nelle ordinanze-
ingiunzione contestate. Premesso quanto sopra, la sanzione, è confermata poiché non poteva essere ignorata dagli accertatori la violazione delle fattispecie richiamate.
Sussistono giusti motivi e ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 3118/2019
R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione,
revoca la sospensione concessa con decreto 25 luglio 2019, rigetta l'opposizione formulata e, per l'effetto conferma il provvedimento impugnato, con ogni conseguente effetto di legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, l'11 dicembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
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11679 del 19/01/2015.