TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
38 /2025 R.G.
All'udienza del 22/07/2025 alle ore 09.23, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. ARGENTINO SIMONA per parte attrice la quale discute la causa Parte_1 riportandosi alle note conclusive in atti e chiedendo l'accoglimento delle domande.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.47, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38/2025 R.G.
OGGETTO: responsabilità contrattuale -polizza incendio vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, nella qualità di titolare della lavanderia “Orso Bianco di Mariano LO”, C.F._1
sita a Mazara del Vallo nella via F.sco Bascone n. 16 B, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. ARGENTINO SIMONA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva Controparte_1
, corrente in Torino nel Corso Inghilterra n. 3, P.IVA_1
-convenuto-contumace
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale Dichiarare tenuta a condannare la convenuta , Controparte_1
C.F. in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore, P.IVA_1
a titolo di indennizzo per i danni subiti a causa del divampare di un incendio presso la sua lavanderia denominata “ Orso Bianco di LO Mariano” sita a Mazara del Vallo nella via F.sco Bascone n. 16
B, , della somma pari ad € 17.500,00, di cui € 10.000,00 per i danni al fabbricato, ed € 7.500,00, considerato il massimale previsto dalla polizza, per i danni da responsabilità civile verso terzi ( € 21.332,00 ), o altra diversa somma da accertare in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ed interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata. -Condannare altresì, la società , al pagamento dell'ulteriore somma, ex art. 96 cpc, da liquidarsi Controparte_1
in via equitativa, per aver la compagnia in esame resistito in giudizio in mala fede e colpa grave e comunque in difetto della normale prudenza;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore, titolare di una lavanderia andata in fiamme a causa di un incendio propagatosi al suo interno, agisce nei confronti della compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato un contratto “rischio incendio” chiedendo il ristoro integrale dei danni subiti dal fabbricato nonché dai capi dei clienti custoditi all'interno dell'immobile.
Precisa a tal uopo che, nonostante le reiterate richieste stragiudiziali, la compagnia assicurativa si è limitata a risarcire il danno ai macchinari, entro i limiti del massimale previsto dalla polizza.
Chiede dunque la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 17.500,00 e, precisamente, € 10.000,00 a titolo di danni all'immobile, ed € 7.500,00 a titolo di danni da responsabilità verso terzi.
Il procedimento, nella contumacia della convenuta compagnia assicurativa, regolarmente citata e non costituitasi, è stato istruito attraverso la documentazione prodotta da parte attrice entro i prescritti termini processuali.
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate da parte attrice in sede di discussione orale.
********
Preliminarmente si dà atto che con memoria conclusionale l'attore ha rideterminato l'importo richiesto a titolo di risarcimento nella minor somma di € 7.500,00, dando atto dell'avvenuto versamento, in sede stragiudiziale, dell'importo di € 10.000,00 da parte della compagnia assicurativa.
Passando dunque al merito della controversia, le domande avanzate da parte attrice non possono essere accolte.
Infatti, pur sussistendo prova documentale dell'incendio avvenuto in data 01.03.2024 all'interno dell'attività dell'attore (cfr. rapporto di intervento dei vigili del fuoco), nonché del rapporto contrattuale sussistente tra gli odierni comparenti e, conseguentemente, sulle obbligazioni risarcitorie scaturenti da tale contratto, non vi è prova agli atti né del lamentato danno né tanto meno del suo ammontare. Sul punto l'attore si è limitato a depositare numerosi documenti fiscali nonché un elenco contenente le generalità di terzi, l'indicazione di capi di abbigliamento ed un importo di cui non è dato sapere a cosa si riferisca.
Tali atti non sono idonei a dimostrare il necessario nesso causale tra l'evento assicurato ed il danno lamentato: nulla dimostra che i capi di cui alle fatture prodotte si trovassero, al momento dell'incendio, all'interno dei locali della lavanderia, né vi è prova che tali capi abbiamo subito dei danni.
Addirittura, l'elenco di cui all'allegato 8 dell'atto introduttivo altro non è che un documento word privo di data e firma, assolutamente inidoneo a dimostrare alcunchè, non risultando da alcuna parte che le somme ivi indicate costituiscano gli esborsi sostenuti dall'attore, né tanto meno che tali esborsi siano riconducibili ai danni derivati dall'incendio.
Insomma, non solo manca la prova dell'effettivo contenuto dei locali al momento dell'incendio, ma manca altresì la prova del danno subito dalla merce e degli eventuali costi sostenuti.
Né le ritrazioni fotografiche permettono di raggiungere siffatta prova, trattandosi di riproduzioni prive di riferimenti temporali certi e dati specifici relativi ai luoghi: in poche parole, non soltanto potrebbe trattarsi di qualsiasi lavanderia (non risultando da alcuna parte che si tratta di quella dell'attore) ma, altresì, non si è in grado di capire neppure quando sarebbero state scattate le foto (non potendosi riconoscere alcuna valenza alla data impressa nell'allegato) e, soprattutto, se la merce ritratta abbia o meno subito danni e se coincida o meno con la merce indicata nelle fatture.
Concludendo, stante il mancato assolvimento all'onere probatorio gravante sull'attore, l'azione va rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della compagnia assicurativa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 38 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta l'azione; dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 22/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
38 /2025 R.G.
All'udienza del 22/07/2025 alle ore 09.23, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. ARGENTINO SIMONA per parte attrice la quale discute la causa Parte_1 riportandosi alle note conclusive in atti e chiedendo l'accoglimento delle domande.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.47, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38/2025 R.G.
OGGETTO: responsabilità contrattuale -polizza incendio vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, nella qualità di titolare della lavanderia “Orso Bianco di Mariano LO”, C.F._1
sita a Mazara del Vallo nella via F.sco Bascone n. 16 B, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. ARGENTINO SIMONA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva Controparte_1
, corrente in Torino nel Corso Inghilterra n. 3, P.IVA_1
-convenuto-contumace
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale Dichiarare tenuta a condannare la convenuta , Controparte_1
C.F. in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore, P.IVA_1
a titolo di indennizzo per i danni subiti a causa del divampare di un incendio presso la sua lavanderia denominata “ Orso Bianco di LO Mariano” sita a Mazara del Vallo nella via F.sco Bascone n. 16
B, , della somma pari ad € 17.500,00, di cui € 10.000,00 per i danni al fabbricato, ed € 7.500,00, considerato il massimale previsto dalla polizza, per i danni da responsabilità civile verso terzi ( € 21.332,00 ), o altra diversa somma da accertare in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ed interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata. -Condannare altresì, la società , al pagamento dell'ulteriore somma, ex art. 96 cpc, da liquidarsi Controparte_1
in via equitativa, per aver la compagnia in esame resistito in giudizio in mala fede e colpa grave e comunque in difetto della normale prudenza;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore, titolare di una lavanderia andata in fiamme a causa di un incendio propagatosi al suo interno, agisce nei confronti della compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato un contratto “rischio incendio” chiedendo il ristoro integrale dei danni subiti dal fabbricato nonché dai capi dei clienti custoditi all'interno dell'immobile.
Precisa a tal uopo che, nonostante le reiterate richieste stragiudiziali, la compagnia assicurativa si è limitata a risarcire il danno ai macchinari, entro i limiti del massimale previsto dalla polizza.
Chiede dunque la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 17.500,00 e, precisamente, € 10.000,00 a titolo di danni all'immobile, ed € 7.500,00 a titolo di danni da responsabilità verso terzi.
Il procedimento, nella contumacia della convenuta compagnia assicurativa, regolarmente citata e non costituitasi, è stato istruito attraverso la documentazione prodotta da parte attrice entro i prescritti termini processuali.
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate da parte attrice in sede di discussione orale.
********
Preliminarmente si dà atto che con memoria conclusionale l'attore ha rideterminato l'importo richiesto a titolo di risarcimento nella minor somma di € 7.500,00, dando atto dell'avvenuto versamento, in sede stragiudiziale, dell'importo di € 10.000,00 da parte della compagnia assicurativa.
Passando dunque al merito della controversia, le domande avanzate da parte attrice non possono essere accolte.
Infatti, pur sussistendo prova documentale dell'incendio avvenuto in data 01.03.2024 all'interno dell'attività dell'attore (cfr. rapporto di intervento dei vigili del fuoco), nonché del rapporto contrattuale sussistente tra gli odierni comparenti e, conseguentemente, sulle obbligazioni risarcitorie scaturenti da tale contratto, non vi è prova agli atti né del lamentato danno né tanto meno del suo ammontare. Sul punto l'attore si è limitato a depositare numerosi documenti fiscali nonché un elenco contenente le generalità di terzi, l'indicazione di capi di abbigliamento ed un importo di cui non è dato sapere a cosa si riferisca.
Tali atti non sono idonei a dimostrare il necessario nesso causale tra l'evento assicurato ed il danno lamentato: nulla dimostra che i capi di cui alle fatture prodotte si trovassero, al momento dell'incendio, all'interno dei locali della lavanderia, né vi è prova che tali capi abbiamo subito dei danni.
Addirittura, l'elenco di cui all'allegato 8 dell'atto introduttivo altro non è che un documento word privo di data e firma, assolutamente inidoneo a dimostrare alcunchè, non risultando da alcuna parte che le somme ivi indicate costituiscano gli esborsi sostenuti dall'attore, né tanto meno che tali esborsi siano riconducibili ai danni derivati dall'incendio.
Insomma, non solo manca la prova dell'effettivo contenuto dei locali al momento dell'incendio, ma manca altresì la prova del danno subito dalla merce e degli eventuali costi sostenuti.
Né le ritrazioni fotografiche permettono di raggiungere siffatta prova, trattandosi di riproduzioni prive di riferimenti temporali certi e dati specifici relativi ai luoghi: in poche parole, non soltanto potrebbe trattarsi di qualsiasi lavanderia (non risultando da alcuna parte che si tratta di quella dell'attore) ma, altresì, non si è in grado di capire neppure quando sarebbero state scattate le foto (non potendosi riconoscere alcuna valenza alla data impressa nell'allegato) e, soprattutto, se la merce ritratta abbia o meno subito danni e se coincida o meno con la merce indicata nelle fatture.
Concludendo, stante il mancato assolvimento all'onere probatorio gravante sull'attore, l'azione va rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della compagnia assicurativa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 38 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta l'azione; dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 22/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.