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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 269/2024, posta in deliberazione all'udienza del 28 gennaio 2025 tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Alessandro Ferretti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Terni, via G. Armellini, n. 1/B, giusta procura a margine al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via CP_1
Bramante 13, e rappresento e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024 e ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. OI-001674696 dell' sede di Terni, notificata in CP_1 data 16.02.2024 mediante raccomandata a.r. del 14.02.2024 (cfr. all. 2 al ricorso), con la quale gli è stato ingiunto di pagare, per le omissioni relative all'annualità 2017 (pari ad € 796,21) la somma di € 5.740,44
(di cui € 5.730,11 quale sanzione amministrativa ed € 10,33 per spese di notifica) e ne ha chiesto l'annullamento deducendo il tempestivo pagamento delle ritenute. Ha lamentato il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981 ed eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/198 atteso che al momento della notificazione dell'ordinanza ingiunzione
(16.02.2024) era decorso il termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative comminate in quanto relative a violazioni del
2017.
Si è costituito in giudizio in persona del direttore pro tempore, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Ha, in particolare, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689/1981, come modificato dal decreto legislativo I settembre 2011, n. 150, per non essere stato il ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Deduceva, nel merito, che il termine di cui all'art. 14 della legge
689/81 non è applicabile al caso di specie;
che, in ogni caso, qualora lo si ritenesse applicabile alla fattispecie, il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione non sarebbe comunque decorso atteso che esso va computato dal completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito.
Assumeva che alcuna prescrizione era maturata atteso che il mancato versamento della quota a carico risaliva al periodo dal 7/2017 al
11/2017 e con atto di accertamento prot. n. CP_1
8000.18/3/2019.0036377 notificato al rappresentante legale in data
15.4.2019. Deduceva che occorreva tener conto, ai fini del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'Ordinanza ingiunzione, della sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 e della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27.
Essendo la causa di natura documentale, la stessa viene decisa all'odierna udienza sul deposito di note autorizzate con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689/1981, che è infondata e va rigettata.
E, invero, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 16 febbraio
2024 e il deposito del ricorso è avvenuto il 18 marzo 2024, ovvero il primo giorno feriale successivo alla scadenza del trentesimo giorno cadente domenica 17 marzo 2024, così come previsto dall'art. 155
c.p.c..
È altresì documentale che la violazione accertata riguardi il periodo successivo alla depenalizzazione introdotta con il d.lgs. n. 8/2016, ovvero i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre dell'anno 2017.
Quanto alla violazione del termine di cui all'art. 14 della l. n.
689/1981 per mancata notifica dell'atto di accertamento entro novanta giorni dalla conclusione degli accertamenti, va osservato quanto segue.
L'art. 3 VI comma del d. lgs. n. 8/2016 ha assoggettato a mera sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 ad € 50.000,00
l'omesso versamento della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per un importo sino ad € 10.000,00 annui, con rilievo al termine di scadenza di versamento (giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento). Premesso che la sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, quanto alla procedura di accertamento si applica, al caso di specie, per quanto compatibile, la disciplina di cui alla l. n. 689/1981 e dunque anche l'art. 14, come testualmente previsto dall'art. 6 del d. lgs. n. 8/2016.
Sicché la potestà impositiva doveva esser esercitata dall' dall'entrata in vigore della normativa che ha operato la depenalizzazione, ovvero dal 16 febbraio 2016.
Peraltro nel caso in esame la violazione è relativa ad un periodo successivo alla depenalizzazione e dunque il procedimento penale non
è (né poteva esser) iniziato, sicché dalla scadenza del termine per il versamento l' era tenuto ad agire, ma ha atteso solo il 21 maggio CP_1
2019 per la notifica degli atti di accertamento, aventi valenza interruttiva della decadenza ex art. 14 e della prescrizione ex art. 28 della l. n. 689/1981, in colpevole ritardo, determinando l'estinzione della pretesa contribuiva ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981 per violazione del termine di novanta giorni dall'accertamento, ovvero dalla scadenza del termine di versamento, posto che non erano necessarie ulteriori indagini e l'inadempimento era direttamente evincibile dai flussi mensilmente trasmessi.
Alcuna valenza può avere il pagamento parziale, peraltro avvenuto ad intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva contributiva, in quanto non univocamente riconducibile, in assenza di altri elementi, alla volontà di riconoscere l'esistenza del debito previdenziale ed alla rinuncia all'intervenuto effetto estintivo dell'obbligazione contributiva.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, considerando come valore della causa l'importo della sanzione.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 269/2024 R.G.A.C, respinta ogni altra domanda e eccezione così provvede: a) annulla l'ordinanza-ingiunzione opposte e dichiara che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle somme ivi ingiunte;
b) Condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1 delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Terni, 28 gennaio 2025
.
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 269/2024, posta in deliberazione all'udienza del 28 gennaio 2025 tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Alessandro Ferretti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Terni, via G. Armellini, n. 1/B, giusta procura a margine al ricorso introduttivo
-ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via CP_1
Bramante 13, e rappresento e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024 e ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. OI-001674696 dell' sede di Terni, notificata in CP_1 data 16.02.2024 mediante raccomandata a.r. del 14.02.2024 (cfr. all. 2 al ricorso), con la quale gli è stato ingiunto di pagare, per le omissioni relative all'annualità 2017 (pari ad € 796,21) la somma di € 5.740,44
(di cui € 5.730,11 quale sanzione amministrativa ed € 10,33 per spese di notifica) e ne ha chiesto l'annullamento deducendo il tempestivo pagamento delle ritenute. Ha lamentato il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981 ed eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/198 atteso che al momento della notificazione dell'ordinanza ingiunzione
(16.02.2024) era decorso il termine di prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative comminate in quanto relative a violazioni del
2017.
Si è costituito in giudizio in persona del direttore pro tempore, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Ha, in particolare, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689/1981, come modificato dal decreto legislativo I settembre 2011, n. 150, per non essere stato il ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Deduceva, nel merito, che il termine di cui all'art. 14 della legge
689/81 non è applicabile al caso di specie;
che, in ogni caso, qualora lo si ritenesse applicabile alla fattispecie, il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione non sarebbe comunque decorso atteso che esso va computato dal completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito.
Assumeva che alcuna prescrizione era maturata atteso che il mancato versamento della quota a carico risaliva al periodo dal 7/2017 al
11/2017 e con atto di accertamento prot. n. CP_1
8000.18/3/2019.0036377 notificato al rappresentante legale in data
15.4.2019. Deduceva che occorreva tener conto, ai fini del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'Ordinanza ingiunzione, della sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 e della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27.
Essendo la causa di natura documentale, la stessa viene decisa all'odierna udienza sul deposito di note autorizzate con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689/1981, che è infondata e va rigettata.
E, invero, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 16 febbraio
2024 e il deposito del ricorso è avvenuto il 18 marzo 2024, ovvero il primo giorno feriale successivo alla scadenza del trentesimo giorno cadente domenica 17 marzo 2024, così come previsto dall'art. 155
c.p.c..
È altresì documentale che la violazione accertata riguardi il periodo successivo alla depenalizzazione introdotta con il d.lgs. n. 8/2016, ovvero i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre dell'anno 2017.
Quanto alla violazione del termine di cui all'art. 14 della l. n.
689/1981 per mancata notifica dell'atto di accertamento entro novanta giorni dalla conclusione degli accertamenti, va osservato quanto segue.
L'art. 3 VI comma del d. lgs. n. 8/2016 ha assoggettato a mera sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 ad € 50.000,00
l'omesso versamento della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per un importo sino ad € 10.000,00 annui, con rilievo al termine di scadenza di versamento (giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento). Premesso che la sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, quanto alla procedura di accertamento si applica, al caso di specie, per quanto compatibile, la disciplina di cui alla l. n. 689/1981 e dunque anche l'art. 14, come testualmente previsto dall'art. 6 del d. lgs. n. 8/2016.
Sicché la potestà impositiva doveva esser esercitata dall' dall'entrata in vigore della normativa che ha operato la depenalizzazione, ovvero dal 16 febbraio 2016.
Peraltro nel caso in esame la violazione è relativa ad un periodo successivo alla depenalizzazione e dunque il procedimento penale non
è (né poteva esser) iniziato, sicché dalla scadenza del termine per il versamento l' era tenuto ad agire, ma ha atteso solo il 21 maggio CP_1
2019 per la notifica degli atti di accertamento, aventi valenza interruttiva della decadenza ex art. 14 e della prescrizione ex art. 28 della l. n. 689/1981, in colpevole ritardo, determinando l'estinzione della pretesa contribuiva ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981 per violazione del termine di novanta giorni dall'accertamento, ovvero dalla scadenza del termine di versamento, posto che non erano necessarie ulteriori indagini e l'inadempimento era direttamente evincibile dai flussi mensilmente trasmessi.
Alcuna valenza può avere il pagamento parziale, peraltro avvenuto ad intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva contributiva, in quanto non univocamente riconducibile, in assenza di altri elementi, alla volontà di riconoscere l'esistenza del debito previdenziale ed alla rinuncia all'intervenuto effetto estintivo dell'obbligazione contributiva.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, considerando come valore della causa l'importo della sanzione.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 269/2024 R.G.A.C, respinta ogni altra domanda e eccezione così provvede: a) annulla l'ordinanza-ingiunzione opposte e dichiara che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle somme ivi ingiunte;
b) Condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1 delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Terni, 28 gennaio 2025
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Il giudice
Michela Francorsi