TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.22199 r.g. dell'anno 2023
TRA
rappr. e dif. dall'Avv.FAVOCCIA ROSARIA e Parte_1 dall'Avv.LAMBERTINI MARINA con cui elettivamente domicilia;
E
l (C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Roberta Del Sordo - ( t) Email_1 CodiceFiscale_1
ed Avv Erminio Capasso ( t ) , giusta procura Email_2
generale alle liti notar in Roma in data 23.01.2023 n. rep. 37590/7131, , ed Per_1 elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI - Filiale Metropolitana- via A. De Gasperi n.55, con fax 08119926253 CP_2
nonché
, Agente della Riscossione per tutti gli ambiti Controparte_3
provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, quale subentrante ex lege a titolo universale, con effetti giuridici a partire dal 1° luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_4
pagina1 di 5 incorporante la ed giusta Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
atto di fusione mediante incorporazione per Notar del 17.06.2016, Rep. n°. Persona_2
41.564, Racc. n°. 23.400, P. IVA: , ai sensi dell'art. 1 D.L. 193 del P.IVA_2
22.10.2016, convertito in legge n°. 225/2016 del 01.12.2016, in G.U. n°. 282 del
02.12.2016, in persona del in persona del Direttore Regionale VENETO, Dott. CP_8
giusta procura speciale per atto Notar del 28.12.2023, Rep. n°.
[...] Persona_3
180756, Racc. n°. 12564, corrente in Roma alla Via G. Grezar, civico 14, rapp.ta e difesa dall'Avv. Erminio Garruto, CF: , giusta procura in calce al presente C.F._2
atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Edoardo
Nicolardi, civico 159, la quale dichiara ex art. 176 c.p.c., di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al seguente numero di fax
1782758912 o P.e.c. oltre che nelle altre forme Email_3
prescritte dalla legge
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo G.L. depositato il 28/11/2023 propone Parte_1
opposizione al preavviso di fermo notificato in data 8.11.23. Riferisce che con documento numero 07780202300002510000 veniva comunicato in via preventiva all'inizio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati presso il pubblico registro automobilistico sull'autovettura Audi Q5 2.0 40 TDI targata GD928KB.
Dall'esame di tale comunicazione si evince che troverebbe il proprio fondamento nell'avviso di addebito N.37720220003363323000 per l'importo complessivo di euro
1497,16 per ruolo emesso dall' Soccavo per contributi omessi nell'anno 2021. CP_9
Concludeva chiedendo: “concedere la sospensione dell'iscrizione di fermo amministrativo…… Accertare e dichiarare l'improcedibilità e o inesigibilità e o inesistenza e o la nullità e o inefficacia e o illegittimità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo… Per inesistenza della relata di notifica dell'avviso di addebito numero
3772 0 22 00 0336 33 23 000. A capo in linea subordinata nel merito accertare dichiarare l'improcedibilità e o inesigibilità e o inesistenza e o nullità e o inefficacia e o illegittimità del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo… Per i motivi di cui in premessa;
a capo per l'effetto disporre la cancellazione del ruolo con sgravio degli importi indicati e di scarico delle sanzioni amministrative e accessorie…;
pagina2 di 5 In via subordinata disporre la decurtazione degli importi che l'illustrissimo giudicante dovesse considerare non dovuti.
L'istante pone a fondamento della domanda la mancata notifica dell'atto presupposto indicato in quello impugnato, in particolare del …
Si costituiva la parte convenuta che eccepiva la inammissibilità della azione e la infondatezza per l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Come asserito costantemente dalla Suprema Corte, “deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 c.p.c, a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (v. Cass. nn.
21045 del 2007, 27385 del 2008). Pertanto deve essere affermato il seguente principio di diritto: "Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/1973, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge exart. 100 c.p.c l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva".
Tanto è sufficiente per affermare l'ammissibilità dell'azione che ha ad oggetto l'impugnativa del preavviso di fermo .
La domanda non è tardiva in quanto la parte istante non fa valere vizi formali del titolo, ma lamenta la omessa notifica dell'atto presupposto, introducendo sostanzialmente una controversia ex art. 615 c.p.c .
Parte convenuta depositava prova di avvenuta notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 25 gennaio 23 a mani di tal , tale la firma ivi apposta. Il G.L. concedeva rinvio Per_4
pagina3 di 5 al fine di provare l'identità cui tale nome fa riferimento, il suo ruolo, la correttezza della CP_ procedura notificatoria ma l' nulla produceva.
Le parti resistenti non hanno depositato alcuna prova dell'avvenuta regolare notifica dell'atto presupposto (avviso di addebito N.37720220003363323000 ) che risulta dal preavviso di fermo.
E non può certo la menzione di esso nel preavviso di fermo o nell'estratto ruolo dimostrare l'avvenuta notifica nella data indicata.
Statuisce la Suprema Corte di Cassazione che: “…la correttezza del procedimenti di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato…” (cfr. SS. UU. n. 5791 del 4.3.2008 )
E, “considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle … menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità della notifica di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza..(..)..va quindi accolto il ricorso ed annullato il preavviso di fermo impugnato.”.
Ne consegue che va annullato il preavviso di fermo N. 07780202300002510000 in quanto l'atto presupposto, l'avviso di addebito N.37720220003363323000, non risulta regolarmente notificato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del preavviso di fermo n.
07780202300002510000 sull'autovettura Audi Q5 2.0 40 TDI targata GD928KB per omessa notifica dell' avviso di addebito N.37720220003363323000;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese liquidandole in €
1600,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie se dovute con attribuzione.
Napoli, 23/01/2025
Il Giudice
pagina4 di 5 Dott.Maria Gaia Majorano
pagina5 di 5