Articolo 1 della Legge 20 marzo 1959, n. 149
Articolo 2
Versione
2 maggio 1959
Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 26.718.750, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1957 al 30 giugno 1958.
E' altresi' concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, un contributo annuo di lire 33.750.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 luglio 1958 al 15 settembre 1962.
Entrata in vigore il 2 maggio 1959