TRIB
Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/11/2025, n. 10854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10854 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 313 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. IORIO CANDIDA presso la quale elettivamente domicilia in Cercola (NA) al Viale degli Oleandri n.1
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.01.2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con detenuto dal 2013) a Napoli il 24.07.2006, che dalla loro Controparte_1 unione erano nati due figli: (29.03.2008) ed (02.03.2012) rappresentava la volontà di Per_1 Per_2 separarsi dal marito in quanto viveva una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più
1 tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedeva, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ai genitori: si dà Persona_3 Persona_4 atto che, in considerazione dello stato di detenzione del sig. , tutte le questioni di Controparte_1 maggiore importanza per la vita dei minori verranno adottate dalla madre.
2) I figli minori hanno la residenza privilegiata presso la casa coniugale sita in Napoli alla Via
Commissario Ammaturo n. 145.
3) Compatibilmente con lo stato di detenzione, il padre vedrà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità: nei periodi scolastici:- dalle ore 17.30 del martedì alle ore 8.30 del mercoledì con pernotto;
- dalle ore 17.30 del giovedì dalle ore 8.30 del venerdì con pernotto;
- due fine settimana al mese alternati, dalle ore 9.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernotto.
nei periodi di vacanza scolastica: e trascorreranno le festività natalizie e pasquali in Per_1 Per_2 attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 nonché il 31 dicembre con l'altro genitore
e ad anni alterni con un genitore a Pasqua e un genitore a Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori;
e trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi durante le vacanze Per_1 Per_2 estive tra luglio ed agosto, in periodo da concordare. A questo proposito entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali entro il trenta giugno di ogni anno. Ciascuno dei coniugi dovrà tenere informato l'altro della località ove le minori siano condotte al di fuori delle rispettive residenze e dovrà essere assicurato il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente. - I figli minori trascorreranno con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, festa del papà e della mamma mentre i compleanni delle figlie, ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
4) La casa coniugale sita in sita in Napoli alla Via Commissario Ammaturo n. 145 viene assegnata alla sig.ra , la quale vi abiterà unitamente ai due figli minori. Parte_1
5) Ordinare al padre di corrispondere alla madre a titolo di concorso per il mantenimento delle due figlie minori la somma di euro 500,00 (cinquecento/00), suddivisa in euro 250,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile ogni anno secondo l'indice ISTAT.
6) Stabilire che saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le spese mediche
e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione della figlia e alle attività ad essa complementari,
2 nonché le spese per attività sportive;
per la disciplina delle spese generali ci si riposta al protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Napoli ed il COA degli avvocati di Napoli n. 1593 del 07.03.2018. Sono suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le spese mediche e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione dei figli.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un primo rinvio resosi necessario onde consentire il perfezionamento della notifica al resistente, all'udienza del 21.10.2025 compariva solo la ricorrente assistita dal difensore la quale dichiarava: “abbiamo due figli, ha 17 anni e ha vinto una borsa di studio per il merito a Per_1 scuola e sta trascorrendo questo anno scolastico in Paraguay, frequenta la terza media. La Per_2 casa in cui viviamo è comunale e al momento non sto ancora pagando il canone, devo andare a parlare al Comune. Lavoro nelle case come collaboratrice domestica, percepisco € 400,00 a titolo di assegno unico per i miei figli e € 700,00 come ADI. Mio marito è detenuto da quasi dodici anni, per rapina. Da un anno non ho più notizie da lui. prima andava in carcere a trovare il padre, Per_2 ora è da un anno che non ci vuole più andare, qualche mese fa il padre ha insistito per vederla e allora è andata con la nonna, ma non aveva tanta voglia. Mio marito non aveva risparmi e quando ha lavorato in carcere comunque non mi ha dato niente per i ragazzi. Non so quando è previsto il fine pena. Il padre si è sempre reso disponibile quando mi serviva qualche autorizzazione per i ragazzi, per esempio anche ora che è dovuto partire, con l'aiuto anche del direttore del Per_1 carcere lui non ha fatto storie. Anche per l'assegno unico per esempio non è stato problema farlo percepire tutto a me ”. Il giudice delegato alla trattazione del procedimento, verificata la regolarità della notifica al resistente e la sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia e, adottati i provvedimenti provvisori, riservava la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diversi anni e che il resistente non si è nemmeno costituito in giudizio,
è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
3 Passando alla disciplina delle condizioni accessorie, va osservato che dalle risultanze processuali non sono emersi elementi che possano indurre a derogare al regime preferenziale di affido dei due figli di 17 e 13 anni e pertanto si dispone l'affido condiviso di ed ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 come del resto chiesto dalla ricorrente, con collocazione prevalente presso la madre a cui va assegnata la casa coniugale. Invero , come evidenziato dalla giurisprudenza granitica sul punto, in materia di separazione e divorzio l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è vissuta ed
è cresciuta.
Tenuto conto dello stato di detenzione del resistente, dell'età dei figli e della circostanza che, come dichiarato dalla ricorrente, i ragazzi hanno comunque mantenuto un rapporto con il padre, nonostante lo stato di detenzione da quasi dodici anni, nulla va disposto in merito alla disciplina dei tempi di permanenza di ed presso il padre, i cui incontri sono rimessi alla volontà Per_1 Per_2 dei ragazzi, compatibilmente con il regime carcerario.
Passando alla quantificazione del contributo da porre a carico del genitore non collocatario nel mantenimento dei figli, considerato che la ricorrente ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico, che ammonta ad € 400,00, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 c.c. e della limitata capacità lavorativa del resistente in ragione della sua attuale condizione, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo disposto in via provvisoria. A carico di va dunque posto, a Controparte_1 titolo di contributo nel mantenimento dei due figli, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro
280,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla entro il 5 di Parte_1 ogni mese, a decorrere dal corrente mese.
Stante la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1
, così provvede: Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.205 , parte II , S. A SEZ. G reg. Atti Matrimonio anno 2006 );
[...]
- affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponendo, in ordine ai tempi di permanenza presso il padre, come in parte motiva riportato;
4 - assegna la casa coniugale a;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di versare , entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1
l'importo di Euro 280,00 a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dalla presidenza e dal COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 313 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. IORIO CANDIDA presso la quale elettivamente domicilia in Cercola (NA) al Viale degli Oleandri n.1
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.01.2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con detenuto dal 2013) a Napoli il 24.07.2006, che dalla loro Controparte_1 unione erano nati due figli: (29.03.2008) ed (02.03.2012) rappresentava la volontà di Per_1 Per_2 separarsi dal marito in quanto viveva una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più
1 tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedeva, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ai genitori: si dà Persona_3 Persona_4 atto che, in considerazione dello stato di detenzione del sig. , tutte le questioni di Controparte_1 maggiore importanza per la vita dei minori verranno adottate dalla madre.
2) I figli minori hanno la residenza privilegiata presso la casa coniugale sita in Napoli alla Via
Commissario Ammaturo n. 145.
3) Compatibilmente con lo stato di detenzione, il padre vedrà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità: nei periodi scolastici:- dalle ore 17.30 del martedì alle ore 8.30 del mercoledì con pernotto;
- dalle ore 17.30 del giovedì dalle ore 8.30 del venerdì con pernotto;
- due fine settimana al mese alternati, dalle ore 9.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernotto.
nei periodi di vacanza scolastica: e trascorreranno le festività natalizie e pasquali in Per_1 Per_2 attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 nonché il 31 dicembre con l'altro genitore
e ad anni alterni con un genitore a Pasqua e un genitore a Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori;
e trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi durante le vacanze Per_1 Per_2 estive tra luglio ed agosto, in periodo da concordare. A questo proposito entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali entro il trenta giugno di ogni anno. Ciascuno dei coniugi dovrà tenere informato l'altro della località ove le minori siano condotte al di fuori delle rispettive residenze e dovrà essere assicurato il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente. - I figli minori trascorreranno con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, festa del papà e della mamma mentre i compleanni delle figlie, ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
4) La casa coniugale sita in sita in Napoli alla Via Commissario Ammaturo n. 145 viene assegnata alla sig.ra , la quale vi abiterà unitamente ai due figli minori. Parte_1
5) Ordinare al padre di corrispondere alla madre a titolo di concorso per il mantenimento delle due figlie minori la somma di euro 500,00 (cinquecento/00), suddivisa in euro 250,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile ogni anno secondo l'indice ISTAT.
6) Stabilire che saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le spese mediche
e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione della figlia e alle attività ad essa complementari,
2 nonché le spese per attività sportive;
per la disciplina delle spese generali ci si riposta al protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Napoli ed il COA degli avvocati di Napoli n. 1593 del 07.03.2018. Sono suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le spese mediche e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione dei figli.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un primo rinvio resosi necessario onde consentire il perfezionamento della notifica al resistente, all'udienza del 21.10.2025 compariva solo la ricorrente assistita dal difensore la quale dichiarava: “abbiamo due figli, ha 17 anni e ha vinto una borsa di studio per il merito a Per_1 scuola e sta trascorrendo questo anno scolastico in Paraguay, frequenta la terza media. La Per_2 casa in cui viviamo è comunale e al momento non sto ancora pagando il canone, devo andare a parlare al Comune. Lavoro nelle case come collaboratrice domestica, percepisco € 400,00 a titolo di assegno unico per i miei figli e € 700,00 come ADI. Mio marito è detenuto da quasi dodici anni, per rapina. Da un anno non ho più notizie da lui. prima andava in carcere a trovare il padre, Per_2 ora è da un anno che non ci vuole più andare, qualche mese fa il padre ha insistito per vederla e allora è andata con la nonna, ma non aveva tanta voglia. Mio marito non aveva risparmi e quando ha lavorato in carcere comunque non mi ha dato niente per i ragazzi. Non so quando è previsto il fine pena. Il padre si è sempre reso disponibile quando mi serviva qualche autorizzazione per i ragazzi, per esempio anche ora che è dovuto partire, con l'aiuto anche del direttore del Per_1 carcere lui non ha fatto storie. Anche per l'assegno unico per esempio non è stato problema farlo percepire tutto a me ”. Il giudice delegato alla trattazione del procedimento, verificata la regolarità della notifica al resistente e la sua mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia e, adottati i provvedimenti provvisori, riservava la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diversi anni e che il resistente non si è nemmeno costituito in giudizio,
è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
3 Passando alla disciplina delle condizioni accessorie, va osservato che dalle risultanze processuali non sono emersi elementi che possano indurre a derogare al regime preferenziale di affido dei due figli di 17 e 13 anni e pertanto si dispone l'affido condiviso di ed ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 come del resto chiesto dalla ricorrente, con collocazione prevalente presso la madre a cui va assegnata la casa coniugale. Invero , come evidenziato dalla giurisprudenza granitica sul punto, in materia di separazione e divorzio l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è vissuta ed
è cresciuta.
Tenuto conto dello stato di detenzione del resistente, dell'età dei figli e della circostanza che, come dichiarato dalla ricorrente, i ragazzi hanno comunque mantenuto un rapporto con il padre, nonostante lo stato di detenzione da quasi dodici anni, nulla va disposto in merito alla disciplina dei tempi di permanenza di ed presso il padre, i cui incontri sono rimessi alla volontà Per_1 Per_2 dei ragazzi, compatibilmente con il regime carcerario.
Passando alla quantificazione del contributo da porre a carico del genitore non collocatario nel mantenimento dei figli, considerato che la ricorrente ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico, che ammonta ad € 400,00, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 c.c. e della limitata capacità lavorativa del resistente in ragione della sua attuale condizione, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo disposto in via provvisoria. A carico di va dunque posto, a Controparte_1 titolo di contributo nel mantenimento dei due figli, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, un assegno mensile di euro
280,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla entro il 5 di Parte_1 ogni mese, a decorrere dal corrente mese.
Stante la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1
, così provvede: Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.205 , parte II , S. A SEZ. G reg. Atti Matrimonio anno 2006 );
[...]
- affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponendo, in ordine ai tempi di permanenza presso il padre, come in parte motiva riportato;
4 - assegna la casa coniugale a;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di versare , entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1
l'importo di Euro 280,00 a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dalla presidenza e dal COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5