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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
N. R.G. 2897/2019
All'udienza del 01/04/2025, davanti al Giudice Alessandro La Vecchia,
E' presente/ Sono presenti per la parte ricorrente, , l'Avv. MARABITA Parte_1
AMALIA per la parte convenuta, IN Controparte_1
PERSONA DIRETTORE P. TEMPORE, l'Avv. GIORGIO STERLINO in sost. ; Parte_2
l'avv. Marabita precisa che la seconda domanda è stata accolta con decorrenza da maggio 2019 quindi la domanda giudiziale riguarda il periodo maggio 2018-aprile 2019 per 12 mensilità.
L'avv. Sterlino preso atto di quanto sopra, contesta il ricorso e insiste nel rigetto della domanda.
I procuratori discutono quindi la causa riportandosi ai rispettivi atti e note di trattazione e il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza allegata al presente verbale.
01/04/2025
Il Giudice
Alessandro La Vecchia
pagina1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2897 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, all'esito dell'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), erede di (c.f. C.F._1 Persona_1
), con l'avv. MARABITA AMALIA;
C.F._2
ricorrente contro
(c.f. Controparte_2
) con l'avv. ; P.IVA_1 Parte_2
resistente avente ad oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
marito ed amministratore di sostegno di Parte_3 [...]
, ha proposto ricorso deducendo: Per_1
- che la moglie soffre di una forma gravissima di demenza tipo
Alzheimer oltre che di una compromissione cognitiva di grave entità;
pagina2 di 6 Contr
- di aver presentato all' il 26.6.2017 istanza per accedere al beneficio economico per i disabili gravissimi di cui alla l. 4/2017;
- che l'istanza è stata rigettata;
- di aver presentato nuova istanza il 4.5.2019, che è stata accolta;
- che tuttavia nel tempo intercorso tra le due istanze le condizioni della sig.ra non sono peggiorate;
Per_1
- di aver quindi chiesto gli arretrati relativi a tale periodo;
- che l'istanza è stata rigettata. Contr Ha quindi chiesto la condanna dell a pagare tali “arretrati” nella misura di € 800 mensili, e quindi complessivamente la somma di € 9600. Contr L si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso perché la deduzione dell'erroneità del primo verbale di visita sarebbe incoerente con l'acquiescenza prestata dalla ricorrente al secondo, che ha attestato l'ingravescenza delle sue patologie e comunque deducendone l'infondatezza.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
A seguito del decesso della sig.ra , il giudizio è stato proseguito Per_1
dall'erede . Parte_1
*** Contr L'eccezione di inammissibilità sollevata dall è infondata, perché la ricorrente non avrebbe avuto interesse a contestare il secondo verbale che le ha riconosciuto la prestazione richiesta;
peraltro tale verbale non attesta alcun peggioramento rispetto alla situazione riscontrata col primo.
Nel merito il ricorso è fondato.
Il c.t.u. ha infatti ritenuto quanto segue:
“Dopo aver passato in rassegna la documentazione esistente nell'incartamento a disposizione e riguardante l'iter amministrativo con le annesse relazioni sanitarie e referti di accertamenti eseguiti, posso affermare che la Sig.ra CF: , nata il Persona_1 C.F._2
pagina3 di 6 02/10/1948 e deceduta il 09/11/2023, risulta essere stata affetta dalle seguenti malattie: “Demenza di Alzheimer di entità molto grave con allettamento e mancato controllo degli sfinteri”.
Le suesposte malattie rendevano la Sig.ra nel periodo Persona_1
richiesto che va dal 1 maggio 2018 al 31 maggio 2019, in possesso dei requisiti sanitari necessari per accedere al sussidio economico per disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n.4 del 1/3/2017 secondo i criteri disposti dall'art.3 del DM. 26/09/2016”. Contr L ha contestato tali conclusioni in quanto la documentazione medica da cui emerge il mancato controllo degli sfinteri è successiva alla prima istanza amministrativa nonché alla data di decorrenza della prestazione richiesta.
È stato pertanto richiesto al c.t.u. di rivalutare la risposta al quesito escludendo il profilo contestato e il c.t.u. ha così risposto:
“Nel caso in esame, e come da richiesta in ordinanza, confermo che la malattia principale che ha determinato alla defunta Sig.ra il Persona_1
possesso dei requisiti per l'inserimento nella qualifica di disabilità gravissima è rappresentata dalla prima parte della diagnosi: “Demenza di
Alzheimer di entità molto grave con allettamento”.
La seconda parte: “mancato controllo degli sfinteri” rappresenta una malattia accessoria presente a carico della Sig.ra e citata per Persona_1
completezza diagnostica, ma non determinante nella valutazione effettuata ai fini dell'inserimento nella qualifica di disabilità gravissima”. Contr L ha ulteriormente contestato tali conclusioni, sostenendone l'illogicità in quanto fondate su documentazione successiva al maggio
2018 ed in particolare su un referto di visita neurologica del 31.7.2018 e sulla relazione del c.t.p. dell'ottobre 2018.
Tuttavia, dalla lettura della relazione di c.t.u. si evince anzitutto che la relazione del c.t.p. viene citata a mera conferma di quanto emergente pagina4 di 6 dalla visita neurologica;
e che il consulente ha ritenuto di poter desumere da quest'ultima la condizione in cui la ricorrente versava già nei mesi precedenti (“dato che la patologia neurologica perdurava da più anni con una gravità elevata ed evidenziata dalle Commissioni per l'Invalidità
Civile che ebbero in esame la Sig.ra è evidente come la Persona_1
valutazione posta in data 21/03/2018 dalla Commissione UVMD fosse sottostimata”) evidentemente sul presupposto che la condizione accertata a luglio 2018 non potesse essere emersa in soli pochi mesi.
Ai fini della quantificazione, all'odierna udienza parte ricorrente ha precisato che la seconda domanda amministrativa è stata accolta con decorrenza da maggio 2019 ed ha quindi delimitato la domanda giudiziale al periodo maggio 2018 – aprile 2019, per dodici mensilità.
Non essendo contestato che l'accoglimento della prima domanda amministrativa avrebbe avuto decorrenza dal maggio 2018 e che la seconda domanda è stata accolta con decorrenza da aprile 2019, ed essendo parimenti pacifico l'importo mensile nella misura di € 800, Contr l' deve essere condannata al pagamento di € 9.600, oltre interessi e rivalutazione (in mancanza di specificazione sull'esigibilità di ciascuna erogazione mensile) dall'ultimo giorno di ciascun mese al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna l a pagare a , quale CP_4 Parte_1
erede di , la somma di € 9600 oltre interessi e rivalutazione a Persona_1
decorrere dall'ultimo giorno di ciascun mese (maggio 2018 – aprile
2019);
- condanna l a rifondere a le CP_4 Parte_1
spese di lite liquidate in € 4000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%
pagina5 di 6 Ragusa, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
pagina6 di 6
Giudice del Lavoro
N. R.G. 2897/2019
All'udienza del 01/04/2025, davanti al Giudice Alessandro La Vecchia,
E' presente/ Sono presenti per la parte ricorrente, , l'Avv. MARABITA Parte_1
AMALIA per la parte convenuta, IN Controparte_1
PERSONA DIRETTORE P. TEMPORE, l'Avv. GIORGIO STERLINO in sost. ; Parte_2
l'avv. Marabita precisa che la seconda domanda è stata accolta con decorrenza da maggio 2019 quindi la domanda giudiziale riguarda il periodo maggio 2018-aprile 2019 per 12 mensilità.
L'avv. Sterlino preso atto di quanto sopra, contesta il ricorso e insiste nel rigetto della domanda.
I procuratori discutono quindi la causa riportandosi ai rispettivi atti e note di trattazione e il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia sentenza allegata al presente verbale.
01/04/2025
Il Giudice
Alessandro La Vecchia
pagina1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2897 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, all'esito dell'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), erede di (c.f. C.F._1 Persona_1
), con l'avv. MARABITA AMALIA;
C.F._2
ricorrente contro
(c.f. Controparte_2
) con l'avv. ; P.IVA_1 Parte_2
resistente avente ad oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
marito ed amministratore di sostegno di Parte_3 [...]
, ha proposto ricorso deducendo: Per_1
- che la moglie soffre di una forma gravissima di demenza tipo
Alzheimer oltre che di una compromissione cognitiva di grave entità;
pagina2 di 6 Contr
- di aver presentato all' il 26.6.2017 istanza per accedere al beneficio economico per i disabili gravissimi di cui alla l. 4/2017;
- che l'istanza è stata rigettata;
- di aver presentato nuova istanza il 4.5.2019, che è stata accolta;
- che tuttavia nel tempo intercorso tra le due istanze le condizioni della sig.ra non sono peggiorate;
Per_1
- di aver quindi chiesto gli arretrati relativi a tale periodo;
- che l'istanza è stata rigettata. Contr Ha quindi chiesto la condanna dell a pagare tali “arretrati” nella misura di € 800 mensili, e quindi complessivamente la somma di € 9600. Contr L si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso perché la deduzione dell'erroneità del primo verbale di visita sarebbe incoerente con l'acquiescenza prestata dalla ricorrente al secondo, che ha attestato l'ingravescenza delle sue patologie e comunque deducendone l'infondatezza.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
A seguito del decesso della sig.ra , il giudizio è stato proseguito Per_1
dall'erede . Parte_1
*** Contr L'eccezione di inammissibilità sollevata dall è infondata, perché la ricorrente non avrebbe avuto interesse a contestare il secondo verbale che le ha riconosciuto la prestazione richiesta;
peraltro tale verbale non attesta alcun peggioramento rispetto alla situazione riscontrata col primo.
Nel merito il ricorso è fondato.
Il c.t.u. ha infatti ritenuto quanto segue:
“Dopo aver passato in rassegna la documentazione esistente nell'incartamento a disposizione e riguardante l'iter amministrativo con le annesse relazioni sanitarie e referti di accertamenti eseguiti, posso affermare che la Sig.ra CF: , nata il Persona_1 C.F._2
pagina3 di 6 02/10/1948 e deceduta il 09/11/2023, risulta essere stata affetta dalle seguenti malattie: “Demenza di Alzheimer di entità molto grave con allettamento e mancato controllo degli sfinteri”.
Le suesposte malattie rendevano la Sig.ra nel periodo Persona_1
richiesto che va dal 1 maggio 2018 al 31 maggio 2019, in possesso dei requisiti sanitari necessari per accedere al sussidio economico per disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n.4 del 1/3/2017 secondo i criteri disposti dall'art.3 del DM. 26/09/2016”. Contr L ha contestato tali conclusioni in quanto la documentazione medica da cui emerge il mancato controllo degli sfinteri è successiva alla prima istanza amministrativa nonché alla data di decorrenza della prestazione richiesta.
È stato pertanto richiesto al c.t.u. di rivalutare la risposta al quesito escludendo il profilo contestato e il c.t.u. ha così risposto:
“Nel caso in esame, e come da richiesta in ordinanza, confermo che la malattia principale che ha determinato alla defunta Sig.ra il Persona_1
possesso dei requisiti per l'inserimento nella qualifica di disabilità gravissima è rappresentata dalla prima parte della diagnosi: “Demenza di
Alzheimer di entità molto grave con allettamento”.
La seconda parte: “mancato controllo degli sfinteri” rappresenta una malattia accessoria presente a carico della Sig.ra e citata per Persona_1
completezza diagnostica, ma non determinante nella valutazione effettuata ai fini dell'inserimento nella qualifica di disabilità gravissima”. Contr L ha ulteriormente contestato tali conclusioni, sostenendone l'illogicità in quanto fondate su documentazione successiva al maggio
2018 ed in particolare su un referto di visita neurologica del 31.7.2018 e sulla relazione del c.t.p. dell'ottobre 2018.
Tuttavia, dalla lettura della relazione di c.t.u. si evince anzitutto che la relazione del c.t.p. viene citata a mera conferma di quanto emergente pagina4 di 6 dalla visita neurologica;
e che il consulente ha ritenuto di poter desumere da quest'ultima la condizione in cui la ricorrente versava già nei mesi precedenti (“dato che la patologia neurologica perdurava da più anni con una gravità elevata ed evidenziata dalle Commissioni per l'Invalidità
Civile che ebbero in esame la Sig.ra è evidente come la Persona_1
valutazione posta in data 21/03/2018 dalla Commissione UVMD fosse sottostimata”) evidentemente sul presupposto che la condizione accertata a luglio 2018 non potesse essere emersa in soli pochi mesi.
Ai fini della quantificazione, all'odierna udienza parte ricorrente ha precisato che la seconda domanda amministrativa è stata accolta con decorrenza da maggio 2019 ed ha quindi delimitato la domanda giudiziale al periodo maggio 2018 – aprile 2019, per dodici mensilità.
Non essendo contestato che l'accoglimento della prima domanda amministrativa avrebbe avuto decorrenza dal maggio 2018 e che la seconda domanda è stata accolta con decorrenza da aprile 2019, ed essendo parimenti pacifico l'importo mensile nella misura di € 800, Contr l' deve essere condannata al pagamento di € 9.600, oltre interessi e rivalutazione (in mancanza di specificazione sull'esigibilità di ciascuna erogazione mensile) dall'ultimo giorno di ciascun mese al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna l a pagare a , quale CP_4 Parte_1
erede di , la somma di € 9600 oltre interessi e rivalutazione a Persona_1
decorrere dall'ultimo giorno di ciascun mese (maggio 2018 – aprile
2019);
- condanna l a rifondere a le CP_4 Parte_1
spese di lite liquidate in € 4000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%
pagina5 di 6 Ragusa, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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