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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4404/2020/CC, avverso la sentenza n. 7416/2020 del Tribunale di Napoli, resa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 6 novembre 2020, pubblicata in pari data,
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede in Via Calata Ponte Parte_1 CodiceFiscale_1
Casanova n. 22, e (C.F.: , nata il [...] a [...], ove risiede Parte_2 CodiceFiscale_2 in Via Sant'Agostino alla Zecca n. 4, nella loro qualità di eredi legittime di (C.F.: Persona_1 [...]
), nata il [...] a [...], ove decedeva il giorno 08.04.2017, rappresentate e difese C.F._3
dall'avv. Alfonso Ferrara (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_4 Email_1
foro di Napoli, come da procura speciale ad litem a margine dell'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(già Piazza Teatro San Ferdinando n. 22-24) (C.F.: Controparte_1
- NAPOLI, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Francesco Marescalco (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_5 Email_2
Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello, giusta deliberazione assembleare condominiale del giorno 11.04.2014 di conferimento d'incarico professionale e d'autorizzazione alla costituzione in giudizio;
APPELLATO
1 E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2 P.IVA_2
NO NE (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Piezzi (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura generale ad lites, di cui al C.F._6 Email_3
repertorio n. 186905 ed alla raccolta n. 30367 del 18 dicembre 2014, redatta dal dr. Persona_2
notaio iscritto nel distretto notarile di Treviso.
[...]
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 19 febbraio 2014, citava Persona_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il Condominio di cui al fabbricato ubicato a Napoli in Piazza Teatro
San Ferdinando n. 22-24 (ora ), chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 dei pretesi danni per le lesioni personali dalla medesima patite, per essere, a suo dire, rimasta vittima del sinistro, che si sarebbe verificato alle ore 17:30 circa del 25 settembre 2006, nel mentre stava scendendo a piedi le scale di tale fabbricato condominiale, essendo caduta a causa di materiale, non segnalato, viscido e scivoloso, presente su di uno scalino.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 17 giugno 2014, si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto, eccependo, in via preliminare, la nullità del libello introduttivo per l'indeterminatezza della domanda attrice, oltre che la prescrizione del preteso diritto di credito vantato, contestando, nel merito, l'an ed il quantum debeatur della richiesta risarcitoria, di cui richiedeva il rigetto, eccependo la sussistenza del caso fortuito, interruttivo del nesso causale tra la res in custodia e l'evento lesivo, in considerazione dell'esclusiva condotta colposa della medesima danneggiata nella produzione causale dei lamentati danni, chiedendo, comunque, di essere autorizzato a chiamare in causa la società sua garante Controparte_3
per la responsabilità civile dei danni arrecati a terzi, al fine di essere manlevato da quest'ultima.
1.3. - Con il decreto pubblicato il 18 giugno 2014, il giudice adito autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società terza chiamata, nei cui riguardi veniva notificato l'atto di chiamata in causa il 10 luglio 2014.
1.4. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 25 novembre 2014, si costituiva in giudizio la società (già , eccependo: a) la nullità dell'atto di chiamata in causa, Controparte_2 Controparte_3
oltre che dell'originario atto di citazione;
b) l'inoperatività della polizza assicurativa richiamata dal convenuto-chiamante; c) la prescrizione del diritto del Condominio assicurato;
d) l'omissione CP_1
2 dell'avviso di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c., invocando l'applicazione delle conseguenze disciplinate da tali disposizioni normative;
d) l'infondatezza della domanda attrice.
1.5. - Acquisita la documentazione prodotta dalla parte istante;
espletata la prova testimoniale dedotta dalle parti ed ammessa;
proseguito il giudizio da e da , figlie ed eredi Parte_1 Parte_2
legittime dell'originaria attrice deceduta in corso di causa, nel frattempo volontariamente costituitesi in giudizio il 24 aprile 2018; acquisita la relazione peritale medico-legale del nominato c.t.u., dr. , Persona_3
espletata sulla documentazione in atti, per essere deceduta nel corso del procedimento la parte danneggiata, originaria attrice;
precisate le conclusioni;
disposta l'udienza di discussione orale della causa, ex art. 281- sexies c.p.c., poi, sostituita dall'udienza svolta mediante trattazione scritta;
depositate le note conclusionali di trattazione scritta;
la causa veniva decisa con la sentenza n. 7416/2020, resa all'udienza del 6 novembre
2020 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli, rigettava la domanda risarcitoria dell'originaria parte istante, dichiarava assorbita la domanda di garanzia e condannava le germane al Pt_1
pagamento, in favore del convenuto e della società assicuratrice terza chiamata, delle spese e CP_1
dei compensi di lite, nella misura liquidata nel dispositivo, ponendo definitivamente a carico delle stesse le spese della disposta c.t.u., già liquidate con precedente decreto.
In particolare, il primo giudice, per quel che rileva ai fini del presente thema decidendum, sulla scorta degli esiti della prova testimoniale, rigettava la domanda risarcitoria sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., perché riteneva non provato il fatto storico nella dinamica dedotta dall'originaria attrice, onde fare discendere l'affermazione di responsabilità del convenuto per l'addebito, a suo carico, delle CP_1
lamentate lesioni, rispetto alla pretesa anomalia dello scalino interno al fabbricato , avendo CP_4
ritenuto scarsamente attendibili le deposizioni dei testimoni, d , Testimone_1 Testimone_2
con l'inevitabile conseguenza che: “la presenza di un quadro istruttorio particolarmente incerto non può che ricadere a danno della parte gravata dell'onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi dei diritti risarcitori invocati.”
2. L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza mediante l'atto di citazione notificato il 7 dicembre 2020, ed Parte_1
, nella loro qualità di eredi legittime di , proponevano appello innanzi Parte_2 Persona_1
a questa Corte - sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame - chiedendone la riforma, previo accoglimento dell'istanza di sospensione della sua efficacia esecutiva, con la contestuale richiesta d'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, qui quantificata nella complessiva somma di €
100.154,79, ovvero di quella maggiore, da liquidare in via equitativa, oltre agli interessi legali, con decorrenza dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo, ed alla rivalutazione monetaria, da porre a carico del CP_1
appellato o della società assicuratrice terza chiamata-appellata, con l'ulteriore istanza di condanna della
3 parte risultata soccombente al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del difensore costituito, avv. Alfonso Ferrara, dichiaratosi antistatario.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 aprile 2021, si costituiva in giudizio la società
[...]
(già , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348- CP_2 Controparte_3
bis e 342 c.p.c., nel merito, l'infondatezza dello stesso, concludendo per la sua declaratoria d'inammissibilità, ovvero, in subordine per il suo rigetto, riproponendo, in via ulteriormente gradata, ex art. 346 c.p.c., tutte le proprie domande ed eccezioni, così come già proposte in primo grado, ma dichiarate assorbite dal giudice di prime cure, con l'ulteriore l'istanza di condanna delle appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 23 aprile 2021, si costituiva in giudizio il di CP_1 cui al fabbricato ubicato a Napoli in (già Piazza Teatro San Ferdinando n. Controparte_1
22-24), concludendo, previa richiesta di reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, per il rigetto del gravame per la ritenuta infondatezza dello stesso, ovvero, in subordine, nell'ipotesi d'accoglimento dell'impugnazione, in accoglimento della propria domanda di manleva qui riproposta ex art. 346 c.p.c., per la condanna della società terza chiamata-appellata al pagamento delle somme eventualmente riconosciute alle aventi causa dell'originaria attrice, oltre che delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio.
2.4. - Ritenuta abbandonata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, così come precisato nell'ordinanza del 6 luglio 2021, non essendo stata ritualmente riproposta nell'udienza all'uopo fissata;
nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, comunque, poi, digitalizzato in quello elettronico di prime cure;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 19 febbraio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 18 marzo 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 20 marzo 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura del solo appellato. CP_1
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata, ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente Controparte_2
ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
4 Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata, ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso Controparte_2
mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342
c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a
5 giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
5.1. - Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione, le appellanti lamentavano la pretesa violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale: a) dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove, in ragione della ritenuta erronea valutazione degli esiti istruttori, testimoniali e peritali, acquisiti al processo, per avere il primo giudice ignorato le risultanze istruttorie ricavabili: 1) dalla prova testimoniale, che corroborerebbe l'assunto difensivo dell'originaria parte istante, secondo la quale nel giorno del sinistro le condizioni dello scalino condominiale, su cui era presente materiale viscido e scivoloso, non segnalato, fossero state la causa esclusiva della sua caduta e delle consequenziali lesioni subite;
2) dalla relazione peritale medico-legale del c.t.u., che riteneva la sussistenza del nesso di causalità e la compatibilità delle lesioni riportate dall'originaria attrice rispetto alla dinamica del sinistro, così come dalla medesima allegato;
b) nell'identificazione dell'onere probatorio a carico della parte istante, avendo il giudice di primo grado ignorato che, applicandosi nella specie il principio della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.,
l'onere probatorio incombente sulla stessa risulterebbe essere stato assolto, per avere dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia (scalino condominiale su cui era presente materiale viscido e scivoloso, non segnalato) ed il danno patito, non avendo, il convenuto provato, neppure CP_1
in via presuntiva, l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, ovvero un fattore esterno fortuito, imprevedibile ed inevitabile.
5.2. - Tali doglianze risultano essere prive di pregio, per cui non possono essere accolte, con il consequenziale rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza impugnata, la cui motivazione va corretta nei termini qui di seguito precisati.
5.3. - Il Tribunale di Napoli, invero, sussumeva correttamente la fattispecie in esame nell'ambito del danno cagionato da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., e, interpretando correttamente gli esiti istruttori ricavati dalla prova testimoniale, non errava affatto nel ritenere non provata l'esatta dinamica del sinistro e, conseguentemente, nel rilevare il difetto di prova in ordine all'an debeatur della pretesa risarcitoria.
Infatti, ai fini del presente thema probandum, ciò che rileva è la condivisibile, ritenuta, non provata circostanza della dinamica del dedotto evento lesivo, così come evidenziato nell'atto di citazione di primo grado e ribadito entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum di cui all'art. 183 c.p.c., che sarebbe
6 stato determinato dalla presenza di materiale viscido e scivoloso, non segnalato, caratterizzante lo scalino condominiale, che avrebbe determinato la rovinosa caduta, circostanza allegata dalla parte istante, come causa esclusiva ed efficiente determinante la “Frattura scomposta pertrocanterica collo femore sinistro” della danneggiata, la cui carenza esclude, come giustamente stabilito dal giudice di prime cure, la fondatezza della domanda risarcitoria, in considerazione della corretta valutazione circa il rilevato difetto di prova in ordine al nesso causale tra le condizioni della res potenzialmente lesiva e l'evento dannoso, necessario ai fini della declaratoria della responsabilità risarcitoria, ex art. 2051 c.c., in capo al custode.
In ordine a tale ritenuta carenza di prova, le appellanti si dolevano della pretesa errata valutazione ed interpretazione da parte del giudice di prima istanza delle risultanze della prova testimoniale, espletata mediante i testimoni, d , rispettivamente escussi nel corso delle Testimone_1 Testimone_2
udienze del 25 ottobre 2016 e del 12 dicembre 2017.
Sennonché, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni del primo teste escusso, genero dell'originaria attrice e marito dell'odierna appellante, , appaiono essere non Parte_1
perfettamente genuine e del tutto inattendibili, tant'è che inducono fortemente a dubitare della sua effettiva presenza sul luogo del sinistro, avendo sì riferito di avere assistito alla caduta di , Persona_1
avendo descritto come “bagnato”, “unto”, “scivoloso”, “tipo olio”, il gradino sul quale sarebbe inciampata la malcapitata suocera, avendo, però, poi, precisato circostanze che ne minano la sua credibilità, per avere, altresì, dichiarato che: “… c'era una signora che è la portiera … Le persone presenti dissero che avevano avvisato della presenza di quest'olio sul gradino, ma non dissero chi. Io ho pensato alla portiera. Non so se la portiera era stata informata. Non mi sono avvicinata a lei.”
Peraltro, tali ulteriori precisazioni fornite dal primo teste venivano smentite proprio dalla portinaia,
, seconda testimone escussa, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, non Testimone_2
essendo più vincolata dal rapporto lavorativo con il convenuto da ben sette anni rispetto al dì CP_1 della sua escussione, la quale, dopo avere dichiarato di essere stata per trentacinque anni custode del
Condominio di Piazza Ferdinando n. 24 e di essere andata in pensione nel 2010, puntualizzava, a proposito del lamentato evento lesivo del 25 settembre 2006, di non sapere “se la signora fosse Persona_1
presente nello stabile, né se stesse scendendo la scalinata del ”, avendo pure escluso che si fosse CP_1
verificata la circostanza di cui al capitolo sub d) della memoria istruttoria di parte attrice, ovvero che: “… il materiale viscido e scivoloso era già presente nella mattinata tanto che altre persone caddero e del fatto venne informato il portiere che allora ivi lavorava.”
Pertanto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, dal quale la Corte non intende discostarsi, per cui: “La valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura
7 oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (Cass. civ., Sez. II Ordinanza, 09/08/2019, n. 21239); ritenuto che in linea generale la valutazione delle emergenze testimoniali non possa prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco, del tutto carenti nella fattispecie in questione, in considerazione del fatto che non v'è nessun'altra prova che confermi l'assunto difensivo della parte attrice- appellante circa l'asserita caduta;
si deve ritenere, in conclusione, che le risultanze testimoniali de quibus non riescano a raggiungere la soglia probatoria necessaria, per asseverare le allegazioni in merito alla ricostruzione del sinistro, secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla contraria conclusione, per cui la sola prova testimoniale inattendibile, per le ragioni indiziarie innanzi evidenziate, in quanto intrisa di circostanze inverosimili, rispetto alla smentita presenza della portinaia, oltre che di ulteriori plurimi soggetti, subito dopo la lamentata caduta, possa portare, attraverso una valutazione di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tale prova abbia addotto.
Conseguentemente, sulla base della rilevata inattendibilità del teste e Testimone_1
dell'insufficiente, quanto incerto materiale probatorio, che non può che riverberarsi negativamente sulla parte gravata dall'onere di provare gli elementi costitutivi dell'invocata pretesa risarcitoria, e coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale del giudice di legittimità, secondo il quale: “Il danneggiato, che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., Sez. III, Ord., 10 giugno 2020, n. 11096), nella fattispecie in esame è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur di tale domanda risarcitoria, così come fatta valere nel presente giudizio, circostanza che impone alla Corte di soprassedere in ordine alla disamina dei presupposti integranti il caso fortuito, richiesto quale esimente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ai fini della eventuale prova liberatoria a carico del convenuto. CP_1
Ne discende che, in forza del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore delle aventi causa dell'originaria attrice per il rilevato difetto assoluto di prova circa il fatto storico determinante la caduta di quest'ultima, non potendo sopperirvi neppure il giudizio di compatibilità del nesso causale contenuto nell'elaborato peritale del c.t.u., in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale: “La
8 consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione di merito anche in ordine alla disamina dei presupposti circa la liquidazione del c.d. quantum debeatur, oltre che in riferimento alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della società assicuratrice terza chiamata - la sentenza impugnata CP_1 resiste alle critiche delle appellanti, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di e di , in favore del di cui al fabbricato ubicato Parte_1 Parte_2 CP_1
a Napoli in , oltre che della società in applicazione del Controparte_1 Controparte_2 principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum, pari ad € 100.154,79, delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
7.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da , avverso la sentenza n. 7416/2020 del Tribunale di Napoli, resa Parte_1 Parte_2 all'udienza del 6 novembre 2020, pubblicata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna ed alla solidale rifusione, in favore del di cui al Parte_1 Parte_2 CP_1
fabbricato ubicato a Napoli in , in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 7.158,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) condanna ed alla solidale rifusione, in favore della società Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, CP_2
che liquida in complessivi € 7.158,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di e di Parte_1
dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Parte_2
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
10 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4404/2020/CC, avverso la sentenza n. 7416/2020 del Tribunale di Napoli, resa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 6 novembre 2020, pubblicata in pari data,
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede in Via Calata Ponte Parte_1 CodiceFiscale_1
Casanova n. 22, e (C.F.: , nata il [...] a [...], ove risiede Parte_2 CodiceFiscale_2 in Via Sant'Agostino alla Zecca n. 4, nella loro qualità di eredi legittime di (C.F.: Persona_1 [...]
), nata il [...] a [...], ove decedeva il giorno 08.04.2017, rappresentate e difese C.F._3
dall'avv. Alfonso Ferrara (C.F.: ; PEC: , del CodiceFiscale_4 Email_1
foro di Napoli, come da procura speciale ad litem a margine dell'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(già Piazza Teatro San Ferdinando n. 22-24) (C.F.: Controparte_1
- NAPOLI, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Francesco Marescalco (C.F.: ; PEC: , del foro di CodiceFiscale_5 Email_2
Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello, giusta deliberazione assembleare condominiale del giorno 11.04.2014 di conferimento d'incarico professionale e d'autorizzazione alla costituzione in giudizio;
APPELLATO
1 E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2 P.IVA_2
NO NE (Tv) in Via Marrocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Piezzi (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura generale ad lites, di cui al C.F._6 Email_3
repertorio n. 186905 ed alla raccolta n. 30367 del 18 dicembre 2014, redatta dal dr. Persona_2
notaio iscritto nel distretto notarile di Treviso.
[...]
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 19 febbraio 2014, citava Persona_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il Condominio di cui al fabbricato ubicato a Napoli in Piazza Teatro
San Ferdinando n. 22-24 (ora ), chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_1 dei pretesi danni per le lesioni personali dalla medesima patite, per essere, a suo dire, rimasta vittima del sinistro, che si sarebbe verificato alle ore 17:30 circa del 25 settembre 2006, nel mentre stava scendendo a piedi le scale di tale fabbricato condominiale, essendo caduta a causa di materiale, non segnalato, viscido e scivoloso, presente su di uno scalino.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 17 giugno 2014, si costituiva in giudizio il CP_1
convenuto, eccependo, in via preliminare, la nullità del libello introduttivo per l'indeterminatezza della domanda attrice, oltre che la prescrizione del preteso diritto di credito vantato, contestando, nel merito, l'an ed il quantum debeatur della richiesta risarcitoria, di cui richiedeva il rigetto, eccependo la sussistenza del caso fortuito, interruttivo del nesso causale tra la res in custodia e l'evento lesivo, in considerazione dell'esclusiva condotta colposa della medesima danneggiata nella produzione causale dei lamentati danni, chiedendo, comunque, di essere autorizzato a chiamare in causa la società sua garante Controparte_3
per la responsabilità civile dei danni arrecati a terzi, al fine di essere manlevato da quest'ultima.
1.3. - Con il decreto pubblicato il 18 giugno 2014, il giudice adito autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società terza chiamata, nei cui riguardi veniva notificato l'atto di chiamata in causa il 10 luglio 2014.
1.4. - Con la comparsa di risposta ritualmente depositata il 25 novembre 2014, si costituiva in giudizio la società (già , eccependo: a) la nullità dell'atto di chiamata in causa, Controparte_2 Controparte_3
oltre che dell'originario atto di citazione;
b) l'inoperatività della polizza assicurativa richiamata dal convenuto-chiamante; c) la prescrizione del diritto del Condominio assicurato;
d) l'omissione CP_1
2 dell'avviso di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c., invocando l'applicazione delle conseguenze disciplinate da tali disposizioni normative;
d) l'infondatezza della domanda attrice.
1.5. - Acquisita la documentazione prodotta dalla parte istante;
espletata la prova testimoniale dedotta dalle parti ed ammessa;
proseguito il giudizio da e da , figlie ed eredi Parte_1 Parte_2
legittime dell'originaria attrice deceduta in corso di causa, nel frattempo volontariamente costituitesi in giudizio il 24 aprile 2018; acquisita la relazione peritale medico-legale del nominato c.t.u., dr. , Persona_3
espletata sulla documentazione in atti, per essere deceduta nel corso del procedimento la parte danneggiata, originaria attrice;
precisate le conclusioni;
disposta l'udienza di discussione orale della causa, ex art. 281- sexies c.p.c., poi, sostituita dall'udienza svolta mediante trattazione scritta;
depositate le note conclusionali di trattazione scritta;
la causa veniva decisa con la sentenza n. 7416/2020, resa all'udienza del 6 novembre
2020 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Napoli, rigettava la domanda risarcitoria dell'originaria parte istante, dichiarava assorbita la domanda di garanzia e condannava le germane al Pt_1
pagamento, in favore del convenuto e della società assicuratrice terza chiamata, delle spese e CP_1
dei compensi di lite, nella misura liquidata nel dispositivo, ponendo definitivamente a carico delle stesse le spese della disposta c.t.u., già liquidate con precedente decreto.
In particolare, il primo giudice, per quel che rileva ai fini del presente thema decidendum, sulla scorta degli esiti della prova testimoniale, rigettava la domanda risarcitoria sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., perché riteneva non provato il fatto storico nella dinamica dedotta dall'originaria attrice, onde fare discendere l'affermazione di responsabilità del convenuto per l'addebito, a suo carico, delle CP_1
lamentate lesioni, rispetto alla pretesa anomalia dello scalino interno al fabbricato , avendo CP_4
ritenuto scarsamente attendibili le deposizioni dei testimoni, d , Testimone_1 Testimone_2
con l'inevitabile conseguenza che: “la presenza di un quadro istruttorio particolarmente incerto non può che ricadere a danno della parte gravata dell'onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi dei diritti risarcitori invocati.”
2. L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza mediante l'atto di citazione notificato il 7 dicembre 2020, ed Parte_1
, nella loro qualità di eredi legittime di , proponevano appello innanzi Parte_2 Persona_1
a questa Corte - sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame - chiedendone la riforma, previo accoglimento dell'istanza di sospensione della sua efficacia esecutiva, con la contestuale richiesta d'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, qui quantificata nella complessiva somma di €
100.154,79, ovvero di quella maggiore, da liquidare in via equitativa, oltre agli interessi legali, con decorrenza dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo, ed alla rivalutazione monetaria, da porre a carico del CP_1
appellato o della società assicuratrice terza chiamata-appellata, con l'ulteriore istanza di condanna della
3 parte risultata soccombente al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del difensore costituito, avv. Alfonso Ferrara, dichiaratosi antistatario.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 aprile 2021, si costituiva in giudizio la società
[...]
(già , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348- CP_2 Controparte_3
bis e 342 c.p.c., nel merito, l'infondatezza dello stesso, concludendo per la sua declaratoria d'inammissibilità, ovvero, in subordine per il suo rigetto, riproponendo, in via ulteriormente gradata, ex art. 346 c.p.c., tutte le proprie domande ed eccezioni, così come già proposte in primo grado, ma dichiarate assorbite dal giudice di prime cure, con l'ulteriore l'istanza di condanna delle appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 23 aprile 2021, si costituiva in giudizio il di CP_1 cui al fabbricato ubicato a Napoli in (già Piazza Teatro San Ferdinando n. Controparte_1
22-24), concludendo, previa richiesta di reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, per il rigetto del gravame per la ritenuta infondatezza dello stesso, ovvero, in subordine, nell'ipotesi d'accoglimento dell'impugnazione, in accoglimento della propria domanda di manleva qui riproposta ex art. 346 c.p.c., per la condanna della società terza chiamata-appellata al pagamento delle somme eventualmente riconosciute alle aventi causa dell'originaria attrice, oltre che delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio.
2.4. - Ritenuta abbandonata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, così come precisato nell'ordinanza del 6 luglio 2021, non essendo stata ritualmente riproposta nell'udienza all'uopo fissata;
nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, comunque, poi, digitalizzato in quello elettronico di prime cure;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 19 febbraio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 18 marzo 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 20 marzo 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura del solo appellato. CP_1
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata, ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente Controparte_2
ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
4 Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata, ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso Controparte_2
mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342
c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a
5 giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
5.1. - Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione, le appellanti lamentavano la pretesa violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale: a) dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove, in ragione della ritenuta erronea valutazione degli esiti istruttori, testimoniali e peritali, acquisiti al processo, per avere il primo giudice ignorato le risultanze istruttorie ricavabili: 1) dalla prova testimoniale, che corroborerebbe l'assunto difensivo dell'originaria parte istante, secondo la quale nel giorno del sinistro le condizioni dello scalino condominiale, su cui era presente materiale viscido e scivoloso, non segnalato, fossero state la causa esclusiva della sua caduta e delle consequenziali lesioni subite;
2) dalla relazione peritale medico-legale del c.t.u., che riteneva la sussistenza del nesso di causalità e la compatibilità delle lesioni riportate dall'originaria attrice rispetto alla dinamica del sinistro, così come dalla medesima allegato;
b) nell'identificazione dell'onere probatorio a carico della parte istante, avendo il giudice di primo grado ignorato che, applicandosi nella specie il principio della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.,
l'onere probatorio incombente sulla stessa risulterebbe essere stato assolto, per avere dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia (scalino condominiale su cui era presente materiale viscido e scivoloso, non segnalato) ed il danno patito, non avendo, il convenuto provato, neppure CP_1
in via presuntiva, l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, ovvero un fattore esterno fortuito, imprevedibile ed inevitabile.
5.2. - Tali doglianze risultano essere prive di pregio, per cui non possono essere accolte, con il consequenziale rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza impugnata, la cui motivazione va corretta nei termini qui di seguito precisati.
5.3. - Il Tribunale di Napoli, invero, sussumeva correttamente la fattispecie in esame nell'ambito del danno cagionato da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., e, interpretando correttamente gli esiti istruttori ricavati dalla prova testimoniale, non errava affatto nel ritenere non provata l'esatta dinamica del sinistro e, conseguentemente, nel rilevare il difetto di prova in ordine all'an debeatur della pretesa risarcitoria.
Infatti, ai fini del presente thema probandum, ciò che rileva è la condivisibile, ritenuta, non provata circostanza della dinamica del dedotto evento lesivo, così come evidenziato nell'atto di citazione di primo grado e ribadito entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum di cui all'art. 183 c.p.c., che sarebbe
6 stato determinato dalla presenza di materiale viscido e scivoloso, non segnalato, caratterizzante lo scalino condominiale, che avrebbe determinato la rovinosa caduta, circostanza allegata dalla parte istante, come causa esclusiva ed efficiente determinante la “Frattura scomposta pertrocanterica collo femore sinistro” della danneggiata, la cui carenza esclude, come giustamente stabilito dal giudice di prime cure, la fondatezza della domanda risarcitoria, in considerazione della corretta valutazione circa il rilevato difetto di prova in ordine al nesso causale tra le condizioni della res potenzialmente lesiva e l'evento dannoso, necessario ai fini della declaratoria della responsabilità risarcitoria, ex art. 2051 c.c., in capo al custode.
In ordine a tale ritenuta carenza di prova, le appellanti si dolevano della pretesa errata valutazione ed interpretazione da parte del giudice di prima istanza delle risultanze della prova testimoniale, espletata mediante i testimoni, d , rispettivamente escussi nel corso delle Testimone_1 Testimone_2
udienze del 25 ottobre 2016 e del 12 dicembre 2017.
Sennonché, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni del primo teste escusso, genero dell'originaria attrice e marito dell'odierna appellante, , appaiono essere non Parte_1
perfettamente genuine e del tutto inattendibili, tant'è che inducono fortemente a dubitare della sua effettiva presenza sul luogo del sinistro, avendo sì riferito di avere assistito alla caduta di , Persona_1
avendo descritto come “bagnato”, “unto”, “scivoloso”, “tipo olio”, il gradino sul quale sarebbe inciampata la malcapitata suocera, avendo, però, poi, precisato circostanze che ne minano la sua credibilità, per avere, altresì, dichiarato che: “… c'era una signora che è la portiera … Le persone presenti dissero che avevano avvisato della presenza di quest'olio sul gradino, ma non dissero chi. Io ho pensato alla portiera. Non so se la portiera era stata informata. Non mi sono avvicinata a lei.”
Peraltro, tali ulteriori precisazioni fornite dal primo teste venivano smentite proprio dalla portinaia,
, seconda testimone escussa, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, non Testimone_2
essendo più vincolata dal rapporto lavorativo con il convenuto da ben sette anni rispetto al dì CP_1 della sua escussione, la quale, dopo avere dichiarato di essere stata per trentacinque anni custode del
Condominio di Piazza Ferdinando n. 24 e di essere andata in pensione nel 2010, puntualizzava, a proposito del lamentato evento lesivo del 25 settembre 2006, di non sapere “se la signora fosse Persona_1
presente nello stabile, né se stesse scendendo la scalinata del ”, avendo pure escluso che si fosse CP_1
verificata la circostanza di cui al capitolo sub d) della memoria istruttoria di parte attrice, ovvero che: “… il materiale viscido e scivoloso era già presente nella mattinata tanto che altre persone caddero e del fatto venne informato il portiere che allora ivi lavorava.”
Pertanto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, dal quale la Corte non intende discostarsi, per cui: “La valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura
7 oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (Cass. civ., Sez. II Ordinanza, 09/08/2019, n. 21239); ritenuto che in linea generale la valutazione delle emergenze testimoniali non possa prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco, del tutto carenti nella fattispecie in questione, in considerazione del fatto che non v'è nessun'altra prova che confermi l'assunto difensivo della parte attrice- appellante circa l'asserita caduta;
si deve ritenere, in conclusione, che le risultanze testimoniali de quibus non riescano a raggiungere la soglia probatoria necessaria, per asseverare le allegazioni in merito alla ricostruzione del sinistro, secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla contraria conclusione, per cui la sola prova testimoniale inattendibile, per le ragioni indiziarie innanzi evidenziate, in quanto intrisa di circostanze inverosimili, rispetto alla smentita presenza della portinaia, oltre che di ulteriori plurimi soggetti, subito dopo la lamentata caduta, possa portare, attraverso una valutazione di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tale prova abbia addotto.
Conseguentemente, sulla base della rilevata inattendibilità del teste e Testimone_1
dell'insufficiente, quanto incerto materiale probatorio, che non può che riverberarsi negativamente sulla parte gravata dall'onere di provare gli elementi costitutivi dell'invocata pretesa risarcitoria, e coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale del giudice di legittimità, secondo il quale: “Il danneggiato, che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., Sez. III, Ord., 10 giugno 2020, n. 11096), nella fattispecie in esame è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur di tale domanda risarcitoria, così come fatta valere nel presente giudizio, circostanza che impone alla Corte di soprassedere in ordine alla disamina dei presupposti integranti il caso fortuito, richiesto quale esimente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ai fini della eventuale prova liberatoria a carico del convenuto. CP_1
Ne discende che, in forza del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore delle aventi causa dell'originaria attrice per il rilevato difetto assoluto di prova circa il fatto storico determinante la caduta di quest'ultima, non potendo sopperirvi neppure il giudizio di compatibilità del nesso causale contenuto nell'elaborato peritale del c.t.u., in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale: “La
8 consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione di merito anche in ordine alla disamina dei presupposti circa la liquidazione del c.d. quantum debeatur, oltre che in riferimento alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della società assicuratrice terza chiamata - la sentenza impugnata CP_1 resiste alle critiche delle appellanti, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
7.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di e di , in favore del di cui al fabbricato ubicato Parte_1 Parte_2 CP_1
a Napoli in , oltre che della società in applicazione del Controparte_1 Controparte_2 principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum, pari ad € 100.154,79, delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
7.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da , avverso la sentenza n. 7416/2020 del Tribunale di Napoli, resa Parte_1 Parte_2 all'udienza del 6 novembre 2020, pubblicata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna ed alla solidale rifusione, in favore del di cui al Parte_1 Parte_2 CP_1
fabbricato ubicato a Napoli in , in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 7.158,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) condanna ed alla solidale rifusione, in favore della società Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, CP_2
che liquida in complessivi € 7.158,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di e di Parte_1
dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Parte_2
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
10 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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