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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 453/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28 ottobre del
2025 , avente ad oggetto: divorzio giudiziale , ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento tra
, rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO CALENZO in virtù di mandato in Parte_1
atti ;
e rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO FEDERICO, in virtù di mandato in Controparte_1
atti;
Conclusioni : come in atti.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16 gennaio del 2023 chiedeva la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto in ND (CE) in data 24/09/2005 con dal Controparte_1
quale era nato i il figlio . Si costituiva parte resistente che non si opponeva al Persona_1
divorzio, chiedendo che fossero rispettati gli accordi a cui le parti erano pervenute in sede di separazione omologata con decreto n° 10260/2016 del 14/06/2016 dell'intestato Tribunale.
All'udienza del 28 ottobre del 2025 , le parti chiedevano che l'intestato Tribunale provvedesse all'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni concordate. La domanda è ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 14/06/2016, dovendosi presumere , in mancanza di eccezione sul punto, che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Nel merito, i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. in ragione della collocazione presso la madre del figlio EN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il verserà l'importo mensile, soggetto a Controparte_1
rivalutazione annua secondo le tabelle ISTAT, di €350,00 a titolo di contributo al mantenimento, da corrispondersi in via anticipata alla a mezzo di bonifico entro e non oltre Parte_1
il giorno 05 di ogni mese. Tale importo, però, rimarrà contenuto in €300,00 fino alla completa soddisfazione del pignoramento presso terzi azionato dalla per il recupero Parte_1
degli arretrati relativi all'assegno di mantenimento del figlio EN;
2. e copriranno, in parti eguali, le spese straordinarie di Controparte_1 Parte_1
natura personale e/o mediche non mutuabili del figlio EN, le spese per le attività didattico-sportive dello stesso nonché quelle relative al costo dei libri di testo per tutta la durata del corso di studi scolastico e/o universitario e quelle delle relative rette e spese ad essi strettamente connesse stabilendo, inoltre, che tali spese, salvo i casi di urgenza, dovranno essere sempre e preventivamente concordate tra essi;
3. si danno atto della reciproca indipendenza economica, Controparte_1 Parte_1
in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri, per cui, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
4. e confermano i patti assunti in sede di separazione Controparte_1 Parte_1
consensuale dei coniugi, riguardanti l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
;
[...]
5. le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.
Il collegio rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative ,letto il parere favorevole del P.M., recepisce gli accordi come concordati tra le parti, compensando le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ND (CE) il
24/09/2005 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 98, parte II, serie A , anno 2005);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio