Decreto cautelare 14 settembre 2024
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/03/2026, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04759/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09346/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9346 del 2024, proposto da
FI SS, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 31989 del 18.07.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto il deposito di data 11 giugno 2025, con il quale parte resistente ha dato atto dell’intervenuto rilascio del provvedimento di riconoscimento del titolo abilitante richiesto dalla ricorrente;
Vista la dichiarazione, depositata in data 13 giugno 2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, avendo ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AR IA IV e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che l’Amministrazione resistente, in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n. 4572 del 2024, ha riesaminato l’istanza di riconoscimento a suo tempo presentata da parte ricorrente alla luce delle ulteriori certificazioni prodotte in sede di giudizio, e l’ha accolta con provvedimento prot. n. 1128 del 15 maggio 2025, con integrale soddisfazione dell’interesse azionato col presente ricorso;
2. Considerato che, con memoria del 13 giugno 2025, parte ricorrente ha comunicato l'intervenuto riconoscimento del titolo abilitativo estero ed ha chiesto che venga conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per le spese di lite;
3. Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di quanto rappresentato dalle parti e conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
4. Considerato che si ravvisano giusti motivi, anche in considerazione della successiva integrazione dell’originaria istanza, per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9346 del 2024, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA TO, Presidente
AR IA IV, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA IV | SA TO |
IL SEGRETARIO