Versione
2 luglio 1988
2 luglio 1988
Art. 4. 1. Al primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , dopo le parole "consultare i codici,", sono aggiunte le seguenti: "anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza,".
Nota all'art. 4:
Il testo vigente dell' art. 21, primo comma, del R.D. n. 37/1934 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), e' il seguente:
"I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie.
Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facolta' di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione".
Nota all'art. 4:
Il testo vigente dell' art. 21, primo comma, del R.D. n. 37/1934 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), e' il seguente:
"I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie.
Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facolta' di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione".
Giurisprudenza • 5
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- Consiglio di Stato·
- competenza discrezionale dell'Amministrazione·
- art. 89 d.P.R. n. 396/2000·
- principi di tutela del diritto al nome·
- eccesso di potere·
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- motivazione del provvedimento amministrativo·
- art. 7 cod. civ.