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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/12/2024, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3346/2022 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 11.10.2022
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Pescarini Ferdinando
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con i proc. e dom. avv.ti Rino Battocletti e Elena Domenis
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
1 CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
-rinuncia all'addebito da entrambe le parti;
-assegno per il contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre di euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
-assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico del marito di euro 350,00 mensili, annualmente rivalutabile ISTAT;
-le fatture mediche, o comunque detraibili, verranno intestate al figlio e, pertanto, verranno poste in detrazione dai genitori secondo le rispettive quote;
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
Premariacco (UD) il 17.9.2005 con;
che dall'unione era nato il figlio Controparte_1 Per_1
(24.7.2006), minorenne, e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da tempo cessata,
ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per sentir Parte_1 Controparte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Comparso personalmente davanti al Presidente del Tribunale, il ricorrente ha confermato il ricorso, nel mentre la resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi, ma con addebito della stessa al marito per tradimento e a diverse condizioni.
Adottato il provvedimento provvisorio presidenziale (con cui è stata assegnata la casa coniugale alla moglie;
disposto l'affido condiviso del figlio ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 300,00 mensili;
un assegno per il mantenimento del figlio a carico del padre di euro 300,00 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie), le parti sono state quindi rimesse davanti al Giudice istruttore.
In questa sede, previa pronuncia di sentenza sullo status, concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., preso atto che, medio tempore, il figlio è diventato maggiorenne, con ordinanza di Per_1 data 19.9.2024 il giudice ha disposto sulla ammissibilità o non delle prove tutte dedotte dalle parti, riservandosi, però, di fissare udienza per l'assunzione dei testimoni dopo aver espletato un ulteriore tentativo di conciliazione. All'udienza del 16.12.2024 parte resistente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata da controparte alla precedente udienza del 16.9.2024 e le parti hanno dunque rassegnato conclusioni congiunte come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono venire integralmente accolte poiché conformi agli interessi del figlio maggiorenne . Per_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dà atto della rinuncia alla domanda di addebito da entrambe le parti;
-dispone un assegno per il contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre di euro
300,00 mensili, annualmente rivalutabile ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie per Per_1 come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
-dispone un assegno di mantenimento in favore della moglie e a carico del marito di euro 350,00 mensili, annualmente rivalutabile ISTAT;
-dispone che le fatture mediche, o comunque detraibili, verranno intestate al figlio e, pertanto, verranno poste in detrazione dai genitori secondo le rispettive quote;
-spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 17.12.2024
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
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