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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/07/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. 104-1/2025
RE PV BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice rel.
Dott. Luca Angioi Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 104-1/2025
promosso da
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù della procura speciale allegata al ricorso, dall'avv.
Andra Mannoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cagliari in via A. Diaz n. 29.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato il 02.05.2025, Parte_1 ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss.
C.C.I.I.;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I.
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Persona_1 , la quale ha:
esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, per il tramite di finanza esterna.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto il debitore- ricorrente risiede da oltre un anno a
Quartu Sant'Elena: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Cagliari;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno (l'impresa individuale “Camper in libertà di Eros
Colombo", di cui era titolare, risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data
09.01.2006).
Conseguentemente, Parte_1 non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non avendo il debitore avanzato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, salvo quella per l'ammissione alla procedura di concordato minore, dichiarata, tuttavia, inammissibile con decreto del 4.11.2024;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore-
ricorrente in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Basti qui osservare che Parte_1 è privo beni mobili e immobili liquidabili nonché di redditi propri ed è gravato da un'esposizione debitoria complessiva, pari a €
1.230.774,91;
. come attestato dall'OCC, risulta, tuttavia, possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori grazie alla somma di 15.000,00, che sua madre, sig.ra Parte_2 si è impegnata a versare in favore dei creditori (v. doc. 14, all. alla relazione dell'O.C.C.), somma che è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura.
In ordine a tale ultimo profilo, si precisa che questo Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'ammissibilità della proposta di liquidazione controllata del patrimonio, che prevede la destinazione ai creditori della sola finanza esterna, in mancanza di beni immobili e mobili liquidabili (Trib. Parma
20.9.2023, Trib. Nola 12.12.2023; Trib. Bolzano 19.9.2023).
È noto il diverso e autorevole indirizzo, ad avviso del quale l'apporto di finanza esterna è previsto solo per le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo la somma messa a disposizione dal terzo un bene assoggettabile a liquidazione, e poiché altrimenti verrebbero legittimate procedure elusive dei requisiti richiesti per l'esdebitazione dell'incapiente (tra le quali quello della meritevolezza del debitore).
Si ritiene, tuttavia, che tali argomenti, in assenza di indici sistematici e normativi che espressamente escludono l'ammissibilità della liquidazione controllata, non siano di per sé ostativi all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sulla finanza esterna.
Difatti, per un verso, la nozione di bene liquidabile ben può essere estesa ai beni o crediti futuri (come le liberalità dei parenti erogate in vista del parziale soddisfacimento dei creditori) e, per altro verso, la valutazione in ordine alla meritevolezza del richiedente -ai fini dell'eventuale esdebitazione- deve essere differita all'esito della chiusura della procedura (art. 281 d. lgs. n. 14/2019).
Tale conclusione non appare incisa dalla riforma dell'art. 268, comma 3, CCII, prevista dal “Correttivo-ter", giacché laddove stabilisce che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'art. 269, comma 2, che è "possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie", non esclude tout court l'eventualità di una procedura “senza beni” o con beni futuri (v. in tale senso C. d'Appello Torino, 27
Agosto 2024. Pres. Mascarello. Est. Aprile).
Può, infatti, ritenersi che il legislatore abbia inteso precludere l'apertura della procedura in esame soltanto laddove sia certificata l'impossibilità dell'acquisizione (anche futura) di attivo - ovverosia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili
D'altronde, la procedura di liquidazione controllata fondato con il solo apporto di finanza esterna assicura pur sempre un, pur minimo, soddisfacimento dei creditori, differentemente da quella di esdebitazione dell'incapiente.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [...]
Pt 1 (C.F. ), nato a [...], il [...]C.F. 1
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il dott. Bruno Malagoli.
NOMINA Liquidatore la dott.ssa Persona_1 con studio in Cagliari.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Cagliari o del
Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma
2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1,
CCII;
informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
17.7.2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore
dott. Bruno Malogoli dott. Gaetano Savona
RE PV BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice rel.
Dott. Luca Angioi Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 104-1/2025
promosso da
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù della procura speciale allegata al ricorso, dall'avv.
Andra Mannoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cagliari in via A. Diaz n. 29.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato il 02.05.2025, Parte_1 ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss.
C.C.I.I.;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I.
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Persona_1 , la quale ha:
esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, per il tramite di finanza esterna.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto il debitore- ricorrente risiede da oltre un anno a
Quartu Sant'Elena: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Cagliari;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno (l'impresa individuale “Camper in libertà di Eros
Colombo", di cui era titolare, risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data
09.01.2006).
Conseguentemente, Parte_1 non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non avendo il debitore avanzato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, salvo quella per l'ammissione alla procedura di concordato minore, dichiarata, tuttavia, inammissibile con decreto del 4.11.2024;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore-
ricorrente in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Basti qui osservare che Parte_1 è privo beni mobili e immobili liquidabili nonché di redditi propri ed è gravato da un'esposizione debitoria complessiva, pari a €
1.230.774,91;
. come attestato dall'OCC, risulta, tuttavia, possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori grazie alla somma di 15.000,00, che sua madre, sig.ra Parte_2 si è impegnata a versare in favore dei creditori (v. doc. 14, all. alla relazione dell'O.C.C.), somma che è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura.
In ordine a tale ultimo profilo, si precisa che questo Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'ammissibilità della proposta di liquidazione controllata del patrimonio, che prevede la destinazione ai creditori della sola finanza esterna, in mancanza di beni immobili e mobili liquidabili (Trib. Parma
20.9.2023, Trib. Nola 12.12.2023; Trib. Bolzano 19.9.2023).
È noto il diverso e autorevole indirizzo, ad avviso del quale l'apporto di finanza esterna è previsto solo per le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo la somma messa a disposizione dal terzo un bene assoggettabile a liquidazione, e poiché altrimenti verrebbero legittimate procedure elusive dei requisiti richiesti per l'esdebitazione dell'incapiente (tra le quali quello della meritevolezza del debitore).
Si ritiene, tuttavia, che tali argomenti, in assenza di indici sistematici e normativi che espressamente escludono l'ammissibilità della liquidazione controllata, non siano di per sé ostativi all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata sulla finanza esterna.
Difatti, per un verso, la nozione di bene liquidabile ben può essere estesa ai beni o crediti futuri (come le liberalità dei parenti erogate in vista del parziale soddisfacimento dei creditori) e, per altro verso, la valutazione in ordine alla meritevolezza del richiedente -ai fini dell'eventuale esdebitazione- deve essere differita all'esito della chiusura della procedura (art. 281 d. lgs. n. 14/2019).
Tale conclusione non appare incisa dalla riforma dell'art. 268, comma 3, CCII, prevista dal “Correttivo-ter", giacché laddove stabilisce che si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'art. 269, comma 2, che è "possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie", non esclude tout court l'eventualità di una procedura “senza beni” o con beni futuri (v. in tale senso C. d'Appello Torino, 27
Agosto 2024. Pres. Mascarello. Est. Aprile).
Può, infatti, ritenersi che il legislatore abbia inteso precludere l'apertura della procedura in esame soltanto laddove sia certificata l'impossibilità dell'acquisizione (anche futura) di attivo - ovverosia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili
D'altronde, la procedura di liquidazione controllata fondato con il solo apporto di finanza esterna assicura pur sempre un, pur minimo, soddisfacimento dei creditori, differentemente da quella di esdebitazione dell'incapiente.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [...]
Pt 1 (C.F. ), nato a [...], il [...]C.F. 1
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il dott. Bruno Malagoli.
NOMINA Liquidatore la dott.ssa Persona_1 con studio in Cagliari.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Cagliari o del
Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma
2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1,
CCII;
informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
17.7.2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore
dott. Bruno Malogoli dott. Gaetano Savona