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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – Persone, Famiglia e Minori
composta dai Magistrati:
RI ZI IC Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere. Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento d'appello promosso da:
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Nicola Datena del Foro di Milano appellante nei confronti di
Controparte_1
Controparte_2 [...]
Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia appellati
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 31.12.2024 e comunicata a mezzo pec in data 31.12.2024, nel procedimento R.G. n. 2691/2024 avente ad oggetto: protezione speciale/attribuzione di codice fiscale
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE: Voglia la Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente atto di appello accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere l'attribuzione del codice fiscale corrispondente ai suoi corretti dati anagrafici e il relativo certificato di attribuzione. In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso all'avvocato liquidato ai sensi del D.M. n. 140/12 e ss.mm., oltre a rimborso forfettario come da legge, cpa 4%, iva 22% e successive spese occorrende. Ai sensi dell'articolo 83, comma 3 bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) si chiede sin d'ora che il decreto di pagamento sia emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. Si allega al ricorso istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata nell'interesse del ricorrente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui a tutti i capitoli della narrativa, da intendersi qui integralmente ritrascritti preceduti dalle parole
“vero che”, con riserva di indicare testi e di ulteriormente dedurre, richiedere e produrre, anche in relazione alle prospettazioni e istanze eventualmente formulate da parte convenuta.
APPELLATI:
1) in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario, siccome infondato;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari.
PROCURATORE GENERALE: ritenuto che il Tribunale ha adottato statuizioni corrette, considerando che all'appellante era stato attribuito un codice fiscale provvisorio (ancora valido), in attesa della definizione della sua domanda di protezione, e che egli potrà, in caso, richiederne la rettifica, ove ne ricorrano i presupposti;
chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 04.03.2024 presentava ricorso al Tribunale di Parte_1
Brescia ex art. 208 undecies cpc, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione del codice fiscale. Il signor esponeva: Pt_1
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‣ di essere cittadino marocchino, con dimora nel Comune di Albano S. A. (BG), alla via Ranzuchello n. 13/A, ospite della famiglia Parte_2
‣ di aver presentato, in data 16.03.2023, istanza di protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286 del 1998 alla Questura di Ufficio Immigrazione, a CP_3 mezzo pec, tramite il proprio legale;
‣ che a seguito della presentazione di tale domanda la gli aveva rilasciato CP_4 una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, che, tuttavia, non conteneva l'indicazione del codice fiscale, che normalmente viene attribuito al richiedente, necessario per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, per usufruire di una copertura sanitaria completa e per svolgere attività lavorativa;
‣ che, vista la mancata attribuzione del codice fiscale da parte della Questura di dopo essersi più volte recato presso l'ufficio immigrazione della Questura CP_3 competente senza ottenere risposta, presentava all Pt_1 Controparte_3 una richiesta formale di attribuzione del codice allegando copia del passaporto in corso di validità e ricevuta dell'istanza di protezione speciale, rilasciata dalla Questura di in data 10.07.2023; CP_3
‣ che l , senza indicare alcuna norma a sostegno della decisione, Controparte_3 Par in data 17.11.2023, rigettava la richiesta, comunicando a yani di attendere l'esito della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per vedersi attribuire il codice fiscale;
‣ che tale situazione impediva a oltre che di usufruire di copertura sanitaria, Pt_1 anche di svolgere attività lavorativa, condizione che si protraeva da molto tempo a causa del ritardo della Pubblica amministrazione nel dare riscontro all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno;
‣ che l'urgenza e la necessità di avere un codice fiscale si giustificavano con il fatto che il ricorrente aveva ricevuto, in data 13.02.2023, una lettera d'impegno all'assunzione da parte della società “Edilizia Generale di Cassera Williams Paolo”, per svolgere a tempo pieno un lavoro come operaio manovale edile;
‣ che non potendo lavorare, non aveva nemmeno la possibilità di aiutare sua madre e le sue sorelle in patria;
‣ che per tutte le suddette ragioni, in data 28.11.2023, il ricorrente inviava formale diffida all , affinché Controparte_5 procedesse senza ulteriori ritardi all'attribuzione del codice fiscale, diffidando l'amministrazione, che, in caso di mancanza di riscontro alla predetta pec, entro il termine di 5 giorni, sarebbero state adite le autorità giudiziarie competenti;
‣ che l , in data 27.12.2023, comunicava il rigetto dell'istanza Controparte_3 sostenendo che non era di sua competenza la prima attribuzione del codice fiscale ai soggetti richiedenti protezione speciale o protezione internazionale, bensì della Questura territorialmente competente, presso i cui uffici era presente uno specifico iter di attribuzione del codice fiscale. Tale iter consisteva in un primo rilascio di un codice fiscale numerico provvisorio al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, a cui seguiva la conversione nel codice fiscale definitivo, a
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seguito del parere positivo della Commissione Territoriale in merito alla sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. Inoltre, l' ribadiva che, ad ogni modo, non poteva procedere CP_3 CP_3 all'emissione del codice fiscale numerico provvisorio poiché non possedeva il relativo applicativo informatico;
‣ che a seguito del diniego espresso dall' , il 24.01.2024 Controparte_3 [...] inviava nuovamente formale diffida alla Questura di affinché Pt_1 CP_3 procedesse senza ulteriori ritardi all'attribuzione del codice fiscale. Tale non Tes_1 aveva alcun riscontro. Tanto premesso, il ricorrente asseriva di aver diritto ad ottenere la corretta attribuzione del codice fiscale a seguito della formalizzazione dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998 alla Questura di Invero gli artt. 2 comma 2, 34 comma 1, 5 comma 9bis del CP_3
d.lgs. 286/1998, disciplinano i diritti civili spettanti al cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in quanto in attesa di rilascio di un permesso di soggiorno. A sostegno di tale diritto richiamava la Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 2 aprile 2007 (c.d. Circolare Amato) e la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0004079 del 2018, riguardanti un diverso permesso di soggiorno ma estensibili per analogia al permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente rilevava che la disposizione di cui all'art. 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, prevede che il permesso di soggiorno provvisorio rilasciato per la durata della procedura, debba contenere l'identificazione del codice fiscale;
che l'art. 7 del d.lgs. 25/2008 comma 1 afferma il diritto a rimanere sul territorio nazionale per tutta la durata della procedura di asilo ed infine l'art. 22 del d.lgs. 142/2015 prevede il diritto del richiedente asilo, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, di svolgere attività lavorativa. In materia di rilascio di codice fiscale richiamava la Circolare dell CP_3
del 26 luglio 2016 n. 8 che disciplinava la procedura telematica di
[...] attribuzione del codice fiscale ai richiedenti protezione internazionale già al momento di rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda. A tal proposito, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la protezione speciale disciplinata dall'art. 19 d.lgs. 286/1998, al pari della protezione internazionale, va inquadrata nel più ampio sistema del diritto costituzionale di asilo di cui all'art. 10 comma 3 della Costituzione, sia se l'istanza era stata presentata nell'ambito della domanda di protezione internazionale, sia nel caso in cui questa era formulata direttamente al Questore. Pertanto, i predetti diritti connessi alla posizione giuridica dei richiedenti protezione internazionale sono pacificamente estendibili a coloro che avevano richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19392/2009 sanciva il principio di identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto di asilo costituzionale, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali.
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2. In data 13.3.2024 , depositava ricorso ex art.700 cpc, con il Parte_1 quale domandava di accertare e dichiarare, in via cautelare, il proprio diritto a ottenere l'attribuzione del codice fiscale in forza dell'istanza di protezione speciale da lui presentata alla Questura di in data 16.3.2023 e non ancora decisa. CP_3
3. In data 12.04.2024, le amministrazioni resistenti si costituivano nel giudizio cautelare a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo al CP_1 Controparte_2
e dell essendo competente Controparte_3 per l'attribuzione del codice fiscale agli stranieri richiedenti la protezione il
[...]
e quindi la Questura territorialmente competente, salvo per i casi di CP_1 omocodia. Nel merito, rilevavano il difetto di interesse ad agire del ricorrente in ragione dell'esistenza di un codice fiscale numerico provvisorio in capo al sig.
[...] attribuito a seguito della presentazione di una precedente domanda di Pt_1 emersione. Sostenevano, infine, che il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio costituiva un beneficio riservato solo a coloro che chiedevano la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato.
4. Con ordinanza del 31.12.2024 il Giudice rigettava la domanda cautelare per essere il ricorrente privo di interesse ad agire, in quanto era emerso, dalla documentazione prodotta dalle amministrazioni resistenti, che allo straniero era già stato attribuito un codice fiscale numerico provvisorio tuttora valido ) in data 18.8.2020, P.IVA_1 in occasione della presentazione di una precedente domanda di emersione. Pertanto, egli poteva utilizzarlo per ottenere le utilità finali invocate (instaurazione di un rapporto di lavoro regolare e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale). Evidenziava che l'asserita connessione del predetto codice provvisorio a dati anagrafici errati appariva circostanza del tutto irrilevante in questa sede, ben potendo lo straniero chiedere all'amministrazione la rettifica di tali dati al momento della conversione del codice numerico in quello alfanumerico definitivo (o anche in precedenza, previa produzione di adeguata documentazione attestante le proprie esatte generalità) e in ogni caso, nel frattempo, avvalersi del predetto codice, a lui pacificamente attribuito.
5. Con decreto del 15.03.2024 il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti nel giudizio di merito per il giorno 28.11.2024, disponendo che la stessa fosse sostituita ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.. Le amministrazioni resistenti si costituivano nel giudizio di merito, limitandosi a richiamare integralmente le difese già svolte in sede cautelare.
6. In data 28.11.2024 il ricorrente depositava una nota scritta rilevando che, nelle more del giudizio, l'istanza di protezione speciale presentata alla Questura di era stata rigettata e il provvedimento di diniego era stato tempestivamente CP_3
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impugnato innanzi al Tribunale di Brescia con ricorso ai sensi dell'art. 19ter del d.lgs. 150/2011. Nell'ambito di quest'ultimo procedimento, il Tribunale di Brescia aveva accolto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego. Evidenziava, inoltre, che nelle more aveva formalizzato, tramite il sig.
[...] che lo ospitava, diverse richieste presso l'Agenzia dell'Entrate volte ad Tes_2 ottenere un certificato che attestasse l'esistenza del codice fiscale e, inoltre, conseguentemente alla correzione del codice fiscale stesso. (doc. b - pec e Modulo richiesta certificato codice fiscale e rettifica). L'Agenzia dell'Entrate in riscontro alle richieste del ricorrente aveva affermato di non poter evadere le richieste Signor
[...] in quanto tutte di competenza della Questura di (doc. c - riscontro Pt_1 CP_3 codice fiscale) che, peraltro, non dava riscontro alle richieste.
7. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa in data 31.12.2024, comunicata a mezzo pec in data 31.12.2024, oggetto del presente appello, ha disposto quanto segue: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_3 CP_3
(Direzione Provinciale di e del;
CP_3 Controparte_2 visto l'art. 100 c.p.c., dichiara inammissibile la domanda presentata da
[...]
(nato in [...] il [...]) nei confronti del Parte_1 Controparte_1 per mancanza di interesse ad agire;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, spese che liquida in complessivi euro 2.324,80 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle tre amministrazioni resistenti, della somma di euro 200,00; visto l'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00. Il Tribunale ha osservato:
‣ preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo all' e al Controparte_3 Controparte_3 CP_3 [...]
in quanto tali amministrazioni non sono coinvolte nel Controparte_2 procedimento diretto alla prima attribuzione del codice fiscale allo straniero richiedente un permesso di soggiorno per protezione internazionale o per protezione speciale. Sul punto va richiamata la Comunicazione di servizio n. 8/2016 del Settore Basi Dati della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell CP_3
(allegata alla memoria di costituzione nel subprocedimento cautelare), da cui
[...] si evince che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 142/2015, è stata attribuita alla Questura/Polizia di frontiera la competenza ad assegnare il codice fiscale provvisorio ai richiedenti la protezione internazionale. Pertanto, l Controparte_3
( ) e il , Controparte_3 Controparte_2 essendo amministrazioni estranee rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio,
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dovevano essere dichiarati privi della legittimazione passiva e, perciò, estromessi dal processo.
‣ Quanto alla domanda principale del ricorrente, va dichiarata la carenza di interesse ad agire in capo al medesimo, visto che, come documentato dalle amministrazioni resistenti, in data 18.10.2020 gli era stato attribuito, dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia, un codice fiscale numerico provvisorio ancora valido ), a séguito della presentazione, il 15.10.2020, di una P.IVA_1 precedente domanda di emersione. Tale circostanza era quindi ben nota a al momento del deposito del ricorso, Pt_1 considerato che egli conosceva sicuramente l'esito della domanda di emersione e che il 4.3.2024 il sig. , a mezzo pec, prot. n. 46269, aveva inviato Testimone_2 all' , per conto del ricorrente, una richiesta di riesame della Controparte_3 citata comunicazione di diniego del 27.12.2023, alla quale era stato allegato un estratto della domanda di emersione del 15.10.2020, dove compariva proprio il codice fiscale n. , rilasciato il 18.10.2020. P.IVA_1
‣ l'asserita connessione del predetto codice provvisorio a dati anagrafici non corretti era una circostanza del tutto irrilevante in questa sede, non precludendo allo straniero di avvalersi di tale codice, a lui pacificamente attribuito, nelle more dell'eventuale procedura di rettifica. Dunque, l'associazione dello stesso a dati anagrafici inesatti non impediva al ricorrente il pieno esercizio dei diritti connessi alla titolarità del predetto codice, ivi compresi lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale.
‣ Ne conseguiva l'inammissibilità del ricorso per difetto del presupposto processuale di cui all'art. 100 c.p.c.
‣ Quanto alle spese di lite, il ricorrente era soccombente formale e totale, anche nei confronti delle amministrazioni dichiarate prive di legittimazione passiva. Pertanto, in mancanza di ragioni per disporre una compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., veniva condannato al pagamento Parte_1 delle spese processuali sostenute dalle amministrazioni resistenti (art. 91, comma 1, c.p.c.), pari a euro 2.324,80 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Inoltre, riconosciuta la mala fede di parte ricorrente, agendo in giudizio pur nella piena consapevolezza di aver già conseguito l'utilità finale (la titolarità di un codice fiscale, ben conosciuta fin dal 2020 e comunque al momento della presentazione del ricorso) andava aggiunta la condanna d'ufficio al pagamento, in favore delle amministrazioni convenute, di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., determinata equitativamente (vista la gravità del contegno processuale assunto) in euro 200,00 per ciascuna delle tre resistenti, oltre al pagamento, a norma dell'art. 96 comma 4, c.p.c., in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
8. Avverso tale provvedimento ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato, a mezzo pec, all'Avvocatura il 30.05.2025, con cui ha chiesto, in
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riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, di accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere l'attribuzione del codice fiscale corrispondente ai suoi corretti dati anagrafici e il relativo certificato di attribuzione. L'appellante ha censurato la decisione appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo all
[...]
e al Controparte_3 Controparte_2 in quanto le predette parti convenute sono amministrazioni coinvolte nel
[...] rapporto giuridico dedotto in giudizio nonché titolari della potestà di resistere in giudizio. Infatti, è pacifico che la Circolare n. 8 del 2016 ha conferito la competenza al ad attribuire il codice fiscale numerico ai cittadini stranieri che Controparte_1 abbiano richiesto la protezione internazionale e siano in possesso della ricevuta attestante la presentazione della domanda e agli Uffici dell la Controparte_3 competenza alla trattazione dei casi residuali. A titolo esemplificativo, la Circolare ha indicato quale ipotesi di casi residuali l'omocodia. Dopo la conversione del predetto codice fiscale numerico provvisorio in alfanumerico definitivo, qualora si verifichi un'ipotesi di anomalia, al cittadino straniero viene restituito il codice fiscale numerico provvisorio e lo stesso deve rivolgersi a un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate qualora si verifichi un'ipotesi di anomalia. La Circolare, inoltre, ha ribadito che se il cittadino straniero riscontra un'anomalia nella fase successiva al rilascio del codice fiscale numerico provvisorio, ovvero nella fase della conversione in codice alfanumerico definitivo, ad esempio qualora un codice fiscale alfanumerico sia già presente in Anagrafe Tributaria, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate è tenuto ad effettuare ogni possibile indagine anagrafica, rivolgendosi alle anagrafi comunali, alle Questure o ad altre Pubbliche Amministrazioni, per verificare l'effettiva sussistenza dell'omocodia. La medesima Circolare ha poi previsto che per risolvere le ipotesi di omocodia, occorre tenere conto che il soggetto che ha precedentemente avviato un procedimento presso lo Sportello Unico Immigrazione dovrebbe essere in possesso di un codice fiscale numerico da utilizzare per risolvere l'omocodia. In ogni caso, la Circolare evidenzia: “E' opportuno che l'Ufficio verifichi la presenza di eventuali altri codici fiscali attribuiti al medesimo soggetto, usando la funzione interrogazione soggetti stranieri;
in caso positivo, li deve indicare nella richiesta di risoluzione di omocodia da inviare all'Ufficio Archivio Anagrafico.” Dunque, la competenza riservata agli Uffici dell' Controparte_3 nell'attribuzione del codice fiscale ai richiedenti protezione internazionale e ai richiedenti protezione speciale riguarda solo i casi residuali, che sicuramente comprendono le ipotesi di omocodia ed anche i casi di anomalia nell'attribuzione del codice fiscale al cittadino straniero, come il caso dell'appellante. Per tali ragioni, è pacifico che, nelle ipotesi che esulano dalla procedura ordinaria di attribuzione e conversione del codice fiscale e quelli in cui il cittadino straniero riscontri delle problematiche connesse ai propri dati anagrafici (quale quella di omocodia), lo stesso possa sempre rivolgersi ad un ufficio dell . Controparte_3
Tale ufficio ha il compito di svolgere gli opportuni controlli, verificando che non sia
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già esistente un codice nell'Anagrafe Tributaria, per risolvere il problema riscontrato. È la stessa Circolare che pone una particolare attenzione ai casi in cui un cittadino straniero abbia avviato un procedimento presso lo Sportello Unico della Prefettura, poiché in tali ipotesi lo stesso potrebbe già essere in possesso di un codice fiscale numerico. Ritiene quindi il reclamante che sussista una competenza “concorrente” e
“alternativa” tra e Questura in merito all'attribuzione del Controparte_3 codice fiscale ai cittadini stranieri. A fronte alle diverse richieste inoltrate da che sono state indirizzate sia alla Pt_1
Questura di che all'Agenzia delle Entrate Direzione Territoriale di CP_3
Bergamo, quest'ultima ben avrebbe potuto interloquire con le altre amministrazioni, quali la Questura competente o le anagrafi tributarie, per verificare l'esistenza di un codice fiscale precedentemente attribuito al ricorrente e quindi comunicarlo allo stesso mediante un certificato di attribuzione al fine di risolvere il problema. L delle , invece, si è limitata a dichiarare la propria incompetenza CP_3 CP_3 senza mai evadere le richieste di provvedendo a svolgere la predetta Pt_1 verifica solo a seguito dell'instaurazione del giudizio, rilevando l'esistenza di un codice fiscale numerico provvisorio già attribuito al ricorrente (peraltro connesso a dati anagrafici errati). Perciò, l' ben avrebbe potuto intervenire Controparte_3 nella posizione giuridica dell'appellante prima dell'instaurazione del giudizio. Il codice fiscale provvisorio menzionato nella memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato non è stato rilasciato dalla Questura di bensì CP_3 dall in cooperazione con la Prefettura di Brescia – Sportello Controparte_3
Unico Immigrazione, a seguito della presentazione di un'istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 del d.l. 34/2020. Di conseguenza, nel caso di specie, la circostanza che la Questura sia l'Amministrazione competente ad attribuire il codice fiscale ai richiedenti protezione internazionale e protezione speciale non ha rilevanza, vista l'esistenza di un codice fiscale numerico provvisorio in capo al ricorrente. Tuttavia, questo codice fiscale, come più volte ribadito nelle memorie difensive presentate nel giudizio di primo grado, è connesso a dati anagrafici errati. Dalla verifica effettuata, con gli stessi strumenti utilizzati dall'Amministrazione, è emerso che, nel sistema, in corrispondenza del codice fiscale numerico, risultano dati personali diversi da quelli del ricorrente, in quanto il nome ( ) e il Parte_1 cognome risultano invertiti. Pt_1
A causa dell'erroneità dei dati anagrafici connessi a tale codice fiscale, prosegue l'appellante, l' , nell'esercizio delle proprie funzioni, una volta Controparte_3 appresa l'esistenza di tale codice, doveva procedere alla rettifica del predetto codice e non al rilascio. La procedura di rettifica del codice fiscale viene avviata su istanza di parte nel momento in cui si apprende che il codice fiscale di cui si è in possesso è connesso a dati anagrafici errati. Per la rettifica del codice fiscale dei cittadini stranieri, non essendo in vigore alcuna disciplina specifica, si applicano le disposizioni previste per i cittadini italiani e, dunque, la procedura permane nell'esclusiva competenza dell' . Quest'ultima ha il compito di Controparte_3
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esaminare la richiesta di rettifica, procedere alla correzione dei dati anagrafici connessi verificandone la correttezza tramite un documento di identificazione e rilasciare un certificato di attribuzione dove il codice fiscale corrisponde ai dati anagrafici corretti. Il signor dopo aver appreso dell'esistenza di un codice fiscale numerico Pt_1 precedentemente attribuitogli, si è subito attivato per richiedere all CP_3
l'inoltro di un certificato che attestasse l'esistenza di tale codice numerico e,
[...] conseguentemente, la correzione dei dati anagrafici connessi al predetto codice. Anche in tale occasione, però, l , pur facendo riferimento Controparte_3 all'esistenza del codice fiscale, ha affermato di non poter evadere le richieste di
[...]
n quanto tutte di competenza della Questura di Pt_1 CP_3
L'appellante ha contestato anche il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto del presupposto processuale di cui all'art. 100 c.p.c. . In realtà l'interesse ad agire deriva dal fatto che il ricorrente non riesce ad esercitare i propri diritti, visto che la mancanza di un certificato che attesta l'assegnazione di un codice fiscale e l'assenza di un codice fiscale effettivamente corrispondente ai suoi dati anagrafici, gli impedisce di godere di diritti fondamentali, creando anche disguidi e incertezze sul pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro. Peraltro, dai documenti relativi alla posizione lavorativa del ricorrente è emerso che, nonostante siano stati versati correttamente i contributi dal datore di lavoro, come rilevato dalla stessa Questura di Brescia, non risultavano contributi versati in favore del ricorrente e ciò compromette in modo importante i diritti di e, soprattutto, la regolarità del rapporto di Pt_1 lavoro. In merito all'interesse ad agire, esso deve consistere, quale condizione di ammissibilità dell'azione, in un interesse giuridico concreto e attuale e meritevole di tutela giurisdizionale. Sul punto, secondo la Cassazione, l'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi solo se la decisione non avesse conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio. Il Tribunale non ha valutato l'effetto che una pronuncia favorevole produrrebbe sulla posizione giuridica del ricorrente, il quale, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza appellata, ha un interesse ad agire concreto e attuale. Il codice fiscale, infatti, rappresenta il codice identificativo di una persona fisica residente in Italia e consente di individuare i rapporti in essere tra la persona e la Pubblica Amministrazione. La procedura di attribuzione di un codice fiscale risulta conclusa quando la persona riceve la comunicazione dell'attribuzione del codice mediante apposito certificato che indica i dati anagrafici del soggetto in maniera corretta. Qualora la suddetta comunicazione non sia resa su apposito certificato o il codice fiscale attribuito alla persona sia connesso a dati anagrafici non corretti, la persona non si trova correttamente iscritta all'anagrafe tributaria e non può usare il codice identificativo con le modalità e i fini previsti dalla Legge.
10 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
L'appellante, nonostante le numerose richieste inoltrate anche dopo aver appreso dell'esistenza di un codice fiscale numerico a lui intestato, non ha mai ricevuto la comunicazione di attribuzione del proprio codice fiscale su apposito certificato da parte delle Amministrazioni preposte e, pertanto, si trova impossibilitato ad esibirlo. Inoltre, il codice fiscale di cui è stata rilevata l'esistenza è un codice fiscale di tipo numerico rilasciato provvisoriamente all'appellante in sede di presentazione di una precedente istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi del D.L. 34/2020 e oltretutto connesso a dati anagrafici errati (inversione tra nome – e Parte_1 cognome – . Pt_1
A tal proposito occorre evidenziare che nel giugno 2020, l'appellante aveva avuto notizia della possibilità di accedere alla procedura di emersione introdotta con il D.L. 34/2020 e si era attivato per trovare un lavoro, stipulando un contratto di lavoro con il Par sig. e atteso invano l'esito della procedura. Tuttavia, yani si è reso Parte_3 conto di essere stato vittima di una truffa e quindi non ha più ricevuto alcuna comunicazione in merito all'esito della sua domanda di emersione. Altresì, nell'ambito della procedura di emersione da lavoro irregolare, la Circolare Interministeriale n. 2399 del 24.07.2020, prevede che nel momento di presentazione della domanda se il lavoratore straniero, a cui il datore intendeva inviare la comunicazione di assunzione, risultasse privo di codice fiscale, il Ministero dell'Interno trasmetterebbe un elenco di tali lavoratori all che Controparte_3 provvede ad attribuire il codice fiscale provvisorio. Una volta in possesso del codice fiscale provvisorio, se la domanda di emersione viene accolta, il
[...]
comunica l'esito al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che CP_1 provvede a rettificare la comunicazione obbligatoria, aggiornando i dati del lavoratore, per poi informare della variazione tutte le amministrazioni coinvolte. Per le ipotesi di rigetto o inammissibilità della domanda di emersione, analogamente il comunica l'esito al Ministero del Lavoro e delle politiche Controparte_1 sociali, che effettua una comunicazione di cessazione. Pertanto, rileva l'appellante, nell'ipotesi di un codice fiscale provvisorio attribuito dall ai lavoratori non in possesso di un precedente codice, lo Controparte_3 stesso deve essere convertito in codice fiscale alfanumerico ad opera dello Sportello Unico della Prefettura nel caso di accoglimento della domanda. Diversamente, in caso di rigetto, il codice fiscale numerico provvisorio cessa la propria efficacia. Evidenzia, quindi, l'appellante che il signor non aveva portato a termine la Pt_1 procedura di sanatoria avviata presso la Prefettura di Brescia, in quanto era stato vittima di una truffa ad opera del datore di lavoro. Pertanto, il codice fiscale numerico provvisorio errato a lui rilasciato in sede di presentazione della domanda ha cessato la propria efficacia. Ad ogni modo, pur volendo ritenere tale codice numerico tuttora valido, occorre evidenziare che lo stesso è stato rilasciato all'appellante dall
[...]
in cooperazione con il , nell'ambito della CP_3 Controparte_1 procedura di emersione intentata e, pertanto, appare indubbio che la stessa CP_3 sia competente a procedere con la rettifica del codice fiscale, affinché lo stesso risulti connesso ai dati anagrafici corretti del sig. Pt_1
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L'appellante evidenzia, in conclusione, il suo interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.., a vedersi assegnare, tramite un certificato di attribuzione, un codice fiscale che sia connesso ai propri dati anagrafici corretti. Infine, quanto alle spese di liti, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto assenti le ragioni per disporre una compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 91 c. 1 c.p.c. Inoltre, il Tribunale di primo grado ha erroneamente condannato per la mala fede, ai sensi dell'art. 96 c. 3 del c.p.c. il ricorrente, sostenendo che lo stesso ha agito in giudizio pur avendo già conseguito l'utilità finale prospettata. Viceversa, Pt_1 non ha mai conseguito l'utilità finale prospettata e, pertanto, non ha mai agito in giudizio con mala fede. Egli, infatti, non è in possesso di un certificato che attesti l'esistenza e l'assegnazione di un codice fiscale, bensì gli è stato attribuito un codice fiscale non corretto in quanto, come la stessa amministrazione ha affermato, quello provvisorio assegnato in occasione dell'istanza di sanatoria poi archiviata, è calcolato in modo errato e cioè sulla base di nome e cognome invertiti. Infine, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha omesso totalmente qualsiasi valutazione in merito al comportamento posto in essere dalle amministrazioni convenute nei confronti di Nonostante le diverse istanze inoltrate dal Pt_1 ricorrente tanto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Territoriale di Bergamo - quanto alla Questura di volte ad ottenere l'attribuzione del codice fiscale e, CP_3 successivamente, la sua correzione, le amministrazioni coinvolte non hanno mai evaso le richieste dell'appellante. In tutte le comunicazioni intercorse tra l'appellante e la Questura di e CP_3
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Territoriale di Bergamo, le amministrazioni avrebbero potuto fornire una risposta chiara a constatando l'esistenza del Pt_1 predetto codice e indicandolo sulla ricevuta di presentazione del permesso di soggiorno o comunicandolo all'appellante mediante un certificato di attribuzione. Infatti, solo dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, in particolare nella memoria di costituzione nel subprocedimento cautelare, l'Avvocatura dello Stato ha riferito in modo preciso la circostanza che al ricorrente risultava attribuito un codice fiscale numerico provvisorio a seguito della presentazione di una precedente domanda di emersione da lavoro irregolare ai sensi del d.l. 34/2020, peraltro connesso a dati anagrafici errati (nome e cognome risultano invertiti). A causa di questi dati sbagliati, non può usare il codice fiscale a fini fiscali se non con Pt_1 gravi disagi. Inoltre, il ricorrente non può vedere evasa neanche la sua richiesta di rettifica del codice fiscale numerico provvisorio. In questo modo, le amministrazioni convenute si sono rese responsabili, nei confronti del ricorrente, della lesione del diritto fondamentale ad ottenere l'attribuzione di un codice fiscale, come previsto ai sensi dall'art. 2 del D.Lgs. 286/1998. A fronte del comportamento omissivo e del sostanziale rifiuto delle amministrazioni di evadere le richieste dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la condotta illegittima posta in essere dalle
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amministrazioni convenute, compensando le spese di lite, stante anche l'incertezza che permane in merito al codice fiscale del sig. Pt_1
9. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni convenute con comparsa depositata il 04.11.2025, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Hanno anzitutto evidenziato che, al momento della richiesta di codice fiscale il 17.11.2023, l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di 2 aveva CP_3 consegnato all'interessato un opuscolo divulgativo dell Controparte_3 dell'aprile 2023, rivolto ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nel quale veniva specificato che il codice fiscale doveva essere loro attribuito dalla Questura/Polizia di frontiera. Infatti, la Comunicazione di servizio n. 8/2016 (riferita alle domande di protezione internazionale) del Settore Basi Dati della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, ha assegnato espressamente alla Questura/Polizia di frontiera la competenza di attribuire il codice fiscale provvisorio. Più precisamente, il documento di prassi ha previsto solo in caso di omocodia la competenza della
, che non è il caso dell'appellante. Controparte_3
Si era verificato che il 18.08.2020 era stato, in realtà, già attribuito a un Pt_1 codice fiscale provvisorio n. da parte dello Sportello Unico P.IVA_1
Immigrazione e l' aveva formulato queste considerazioni Controparte_3 mediante una mail che veniva inviata all'appellante il 17.11.2023. Quanto alla diffida del 28.11.2023, che l'Ufficio aveva riscontrato il 27.12.2023 con il provvedimento di diniego prot. 27127, parte appellata evidenziata l'infondatezza dell'allegazione riportata a p. 3, secondo la quale nella nuova pubblicazione divulgativa dell
[...]
del 4 aprile 2023, disponibile in 17 lingue ed indirizzata ai cittadini CP_3 stranieri, emergerebbe che gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, ma che non hanno ancora il codice fiscale possono richiedere ad un qualsiasi ufficio delle Agenzie delle entrate, tramite richiesta formale motivata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità. Il paragrafo dell'opuscolo citato dal ricorrente si riferisce, infatti, non già a cittadini extracomunitari richiedenti per la prima volta il permesso di soggiorno, ma a “cittadini comunitari – paesi UE” che soggiornano regolarmente in Italia senza codice fiscale. La predetta disciplina, comunque, non sarebbe applicabile a in quanto è condizionata al possesso Pt_1 di un regolare permesso di soggiorno o di permesso equipollente, di cui il ricorrente è privo. Le parti appellate hanno inoltre evidenziato che, con pec prot. 46269 del 04.03.2024 il signor che si qualificava come colui che offriva Testimone_2 ospitalità al ricorrente, avanzava una richiesta di riesame del suddetto provvedimento di diniego del 27.12.2023. A tale richiesta di riesame, oltre alla ricevuta della Questura di (priva di codice fiscale), si allegava l'estratto della domanda di CP_3 emersione del 15.10.2020, in cui compariva il codice fiscale n. P.IVA_1 rilasciato il 18.10.2020. Nell'istanza di riesame si evidenziava anche che il signor
[...] aveva esperito in passato vari iter (emersione 2020, asilo politico e ora Pt_1 protezione speciale) e ciò faceva ritenere che il possesso del codice fiscale numerico provvisorio fosse circostanza a lui nota.
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Alla luce di tale ricostruzione, le resistenti hanno eccepito anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bergamo, nonché il difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) del ricorrente, dal momento che egli risulta già titolare di un codice fiscale (ancorché provvisorio) pienamente valido e spendibile ad ogni effetto di legge. Hanno quindi ritenuto irrilevante che il predetto codice provvisorio sia connesso a dati anagrafici non corretti, in quanto ciò non preclude allo straniero di avvalersi del codice stesso ad ogni fine di legge, ivi compresi gli adempimenti connessi alla stipula di un regolare contratto di lavoro. Il rilascio di un codice fiscale alfanumerico definitivo, quindi, potrà avvenire all'esito del riconoscimento del diritto alla protezione speciale, da parte della competente Commissione Territoriale. Nelle more, l'interessato potrebbe comunque attivare una procedura di semplice rettifica, comunque mai formalmente richiesta ed estranea all'oggetto del presente giudizio. Riguardo all'eventuale rilascio di un certificato di attribuzione del codice fiscale, esso può essere richiesto seguendo la procedura indicata sul sito dell' . Inoltre, l'interessato potrebbe anche Controparte_3 avvalersi della compilazione del Modello AA4/8. Alla luce di tutto ciò, l'appellante non ha alcun interesse ad insistere per il rilascio di un codice fiscale definitivo, in conseguenza della presentazione di un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'Avvocatura dello Stato conclude evidenziando che l'oggetto della domanda avversaria attiene esclusivamente al diritto di ottenere l'attribuzione del codice fiscale in forza dell'istanza di protezione internazionale. Tuttavia, l'appellante ha presentato una domanda di protezione speciale “in via autonoma” al Questore. Difatti, la Comunicazione di servizio n. 8/2016 si riferisce alla sola ipotesi dell'istanza di protezione internazionale (da intendersi il procedimento di cui agli artt. 26 e ss., D.lgs. n. 25/2008) e prevede solo in tal caso il rilascio (oltre che di un permesso di soggiorno provvisorio) anche di un codice fiscale provvisorio da parte della Questura, del quale l'appellante, comunque, è risultato già essere in possesso.
10. Il P.G. in data 25.11.2025 ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. L'udienza del 9.12.2025 è stata sostituita con il deposito di note di udienza, deposito effettuato dalle parti. La Corte ha quindi assunto la decisione nella camera di consiglio del 10.12.2025.
12. L'appello è fondato e la sentenza impugnata va integralmente riformata. Va premesso che il signor aveva avanzato domanda di protezione speciale Pt_1 in data 16.3.2023 ed è a tutt'oggi in attesa di risposta in quanto pende il relativo giudizio avanti al Tribunale di Brescia, che il 30.9.2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Questura. In quanto richiedente protezione speciale, domanda avanzata in via autonoma alla Questura, aveva e ha diritto al rilascio della relativa attestazione (circa la sua posizione) da parte della competente Questura che contestualmente era tenuta a
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rilasciare il codice fiscale numerico. Infatti, la ricevuta rilasciata al ricorrente al momento della domanda ha valore di permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142, cui quindi consegue l'attribuzione del codice fiscale. Come emerge dalla documentazione prodotta (doc. n 1 fascicolo di parte in primo grado) la Questura di aveva effettivamente rilasciato, il 10.7.2023, la CP_3 relativa ricevuta con indicazione del numero della pratica e della posizione dell'interessato (protezione speciale ex art. 19), ricevuta peraltro priva di codice fiscale numerico (in genere annotato sulla ricevuta stessa) né aveva mai chiarito che l'omissione derivava dal fatto che un codice numerico risultava essere stato già attribuito al richiedente nel 2020 dalla Prefettura per effetto della domanda di emersione, nonostante le diverse richieste di avere un codice fiscale valido da parte dell'interessato, come sopra indicate. Appare opportuno sottolineare che l'attribuzione di un codice fiscale valido e corretto rende fruibili diritti fondamentali, altrimenti preclusi. Le procedure amministrative per richiedere ed ottenere un codice fiscale devono pertanto rispettare criteri di trasparenza, efficienza, effettività e devono essere completate in tempi brevi, anche in ottemperanza al principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 c. 2 Cost.). Già solo queste osservazioni rendono incomprensibile il giudizio di mala fede sbrigativamente formulato dal Tribunale nei confronti del ricorrente, che sembra in realtà precipitato in un percorso quasi kafkiano. Oltre due anni e mezzo per ottenere la attribuzione di un codice fiscale valido e corretto (dalla domanda di protezione speciale) sono un tempo intollerabile ed eventuali problematiche o equivoci (attuale vigenza o meno del codice fiscale numerico attribuito tre anni prima dalla Prefettura - validità attuale di tale codice nonostante la procedura del 2020 non fosse andata a buon fine - codice fiscale numerico valido ma errato e quindi non utilizzabile) sarebbe stato onere delle Amministrazioni convenute chiarire e risolvere, posto che il ricorrente ha dimostrato di essersi rivolto più volte sia alla Questura che alla esponendo Controparte_3 la sua situazione e i problemi insorti (ad esempio il fatto di non riuscire a concludere un contratto di lavoro, pur in possesso di una dichiarazione di diponibilità). Non si comprende perché, nonostante l'interessato fosse già in possesso di un codice fiscale a dire delle parti appellate ancora valido, avesse invece deciso di insistere presso le due amministrazioni ( e ) per ottenere un CP_4 Controparte_3 codice fiscale all'indomani della presentazione della domanda di protezione speciale e, infine, a fronte dei dinieghi o dei silenzi delle amministrazioni, si fosse rivolto alla Autorità giudiziaria: un comportamento che, semmai, denota buona fede, dovendo viceversa qualificarsi come masochistico più che in mala fede. L'appellante ha prodotto1 la diffida a mezzo pec all'attribuzione del codice fiscale inviata il 28.11.2023 alla , dopo che già aveva ricevuto un CP_3 CP_3 1 Doc. 5 fascicolo del ricorrente in primo grado 15 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
rigetto il 17.11.2023 dalla stessa che in prima battuta aveva Controparte_3 specificato che occorreva attendere l'esito dell'iter e solo una volta ottenuto il permesso di soggiorno avrebbe potuto richiedere il codice fiscale alla CP_3
medesima2. Invece, dopo la diffida del 28.11.2023, ove viene nel dettaglio
[...] illustrata la posizione dell'interessato, la rispondeva in data Controparte_3
27.12.2023 specificando meglio, questa volta, che la non si Controparte_3 occupa di attribuire il codice fiscale numerico ai richiedenti protezione speciale, attribuzione provvisoria che è compito della Questura effettuare. Precisato che la non possiede l'applicativo informatico per il rilascio di codici fiscali CP_3 numerici, segnalava infine che “in Anagrafe Tributaria risulta già attribuito un codice fiscale numerico provvisorio ma con dati anagrafici al contrario cognome/nome. Dunque, il sig. potrebbe già detenere un codice Parte_1 provvisorio come richiedente Asilo, ma sotto altre generalità rispetto a quelle dichiarate in passato. S'invita a verificare tale aspetto…”.3 Contrariamente a quanto affermato dalle parti appellate non veniva né indicato il numero di codice fiscale né veniva chiarito a che titolo fosse stato rilasciato e quando ma si invitava la parte interessata a verificare. Il difensore dell'appellante, quindi, il 24.1.2024 inviava una lunga pec alla Questura di con cui nuovamente illustrava la posizione del signor rendendo CP_3 Pt_1 edotta la Questura anche della diffida inviata alla Agenzia delle Entrate e della risposta ricevuta, allegando tutta la relativa documentazione e diffidando la Questura a rilasciare al richiedente protezione un codice fiscale utilizzabile ai fini della posizione lavorativa ed allegando anche una disponibilità alla assunzione regolare. Non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Questura di presentava ricorso in CP_3
Tribunale. Va quindi stigmatizzato il comportamento delle Amministrazioni, che solo in corso di giudizio hanno chiarito che la presenza di un precedente codice fiscale, di cui hanno indicato il numero, è riferibile alla domanda di emersione del 2020 ed era stato rilasciato dalla Prefettura, codice peraltro errato, come già aveva segnalato la
[...]
, riferendolo però genericamente ed erroneamente a una precedente CP_3 domanda di richiesta di Asilo. Tale problema, peraltro, non veniva risolto dalla Questura e a tutt'oggi l'appellante non ha la disponibilità di un codice fiscale corrispondente alle sue generalità. Piuttosto, sembra invece che la inazione della amministrazione poggi su un errato presupposto, ovvero che i richiedenti protezione speciale abbiano diritto solo al codice fiscale definitivo una volta riconosciuta tale forma di protezione, affermazione che sembra leggersi negli atti delle parti appellate, sia pure formulata di sfuggita e quasi come una subordinata e che, in prima battura, aveva anche affermato la
. Controparte_3
Va invece ribadito che non solo ai richiedenti protezione internazionale, ma anche ai richiedenti la protezione c.d. speciale deve essere attribuito, al momento della 2 Doc. 3 fascicolo del ricorrente in primo grado 3 Doc. 6 fascicolo del ricorrente in primo grado 16 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
presentazione della domanda, un codice fiscale provvisorio (numerico) dalla Questura o Polizia di Frontiera, codice che viene riportato sulla ricevuta e che consente, tra l'altro, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e l'accesso al lavoro;
codice che poi si trasforma in definitivo (alfanumerico) in caso di accoglimento della domanda, mentre in caso di diniego viene revocato. Considerato anche il tempo lungo di attesa per ottenere una risposta definitiva alle domande di protezione speciale (spesso anni) appare evidente come la posizione di tali richiedenti debba essere equiparata ai richiedenti la protezione internazionale, sebbene aspirino ad una forma di protezione c.d. “minore”. Anche su questo punto la posizione della Avvocatura appare equivoca. Con la comunicazione n. 8 del 26.7.2016 della si era illustrata Controparte_3 la nuova procedura telematica predisposta dalla stessa di Controparte_3 concerto con il e il Ministero della Salute, per dare attuazione Controparte_1 alle disposizioni del D.Lgs 142/2015. In particolare, era stata stabilita una nuova procedura per l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio (numerico) ai richiedenti protezione valido dal momento del rilascio della ricevuta, a seguito della domanda di protezione, fino al rilascio di un altro codice fiscale definitivo (alfanumerico) nel caso di accoglimento della domanda, e ciò proprio per consentire ai richiedenti di accedere, nella lunga attesa, a diversi servizi, tra cui quello sanitario, ovvero stipulare contratti di lavoro o di locazione. E' un dato di fatto che, a oltre due anni e mezzo di distanza, l'appellante non è ancora in possesso di un codice fiscale valido e corretto, situazione che deve essere risolta dalle amministrazioni convenute provvedendo in tempi celeri alla consegna all'interessato di una attestazione di attribuzione di un codice fiscale valido e corretto. Il collegamento tra Questure e è evidente e permane nel tempo, Controparte_3 avendo la il controllo generale della banca dati ed intervenendo Controparte_3 nei casi di anomalie. E' pertanto corretta la impostazione dell'appellante che parla di competenza alternativa e concorrente tra Questura e . Controparte_3
Pertanto, avuto riguardo alle anomalie del caso in esame, bene ha fatto l'appellante a citare in giudizio entrambe le amministrazioni. Non si condivide, quindi, la decisione del Tribunale relativa alla carenza di legittimazione passiva della , che finisce col rendere rigida e Controparte_3 burocratica una divisione di competenze che invece, nella realtà, si è rivelata concorrente, con momenti di intervento della nei casi di Controparte_3 anomalie o errata attribuzione di un codice fiscale. In ogni caso, quand'anche si ritenesse che permane la competenza della sola Questura a emettere un codice fiscale valido e corretto a favore del signor non appare Pt_1 errata la chiamata in giudizio anche della che ha Controparte_3 semplicemente delegato tale funzione al , mantenendo il Controparte_1 controllo generale della banca dati, tanto è vero che, nel caso in esame, è stata la e non la Questura a verificare la presenza di un codice Controparte_3 numerico con le generalità dell'appellante invertite.
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Va da ultimo evidenziato che, nelle more del giudizio, una volta appresa, con maggiore precisione, la presenza di un codice numerico (per la prima volta indicato in giudizio) già attribuito dalla Prefettura, l'appellante si è nuovamente attivato per cercare di risolvere stragiudizialmente il suo problema (v. doc. sub b allegato alle note del 27.11.24, ovvero pec del 20.6.2024 alla ) ma ha Controparte_3 ricevuto risposta negativa dalla , che ha indirizzato la risposta Controparte_3 anche alla Questura di affermando che nella fase di attesa della risposta alla CP_3 domanda di protezione speciale è competenza della Questura rendere valido e utilizzabile il codice fiscale, indicazione che non ha avuto alcun seguito da parte della Questura. In conclusione, non può ravvisarsi alcun comportamento scorretto da parte dell'appellante mentre poco trasparente e soprattutto inefficiente è stato il comportamento delle Amministrazioni. E' pacifico in causa che il codice numerico indicato dalle parti appellate e attribuito dalla Prefettura è errato e non corrisponde ai dati anagrafici dell'interessato nel senso che sono stati invertiti il nome e il cognome. Pertanto, neppure si è in presenza di generalità false rilasciate in passato dall'interessato. Sarà quindi cura delle parti appellate, ciascuna per le proprie competenze, procedere alla correzione del codice numerico, con successiva annotazione del codice corretto sulla ricevuta della domanda di protezione ovvero rilascio di apposita attestazione, così che l'interessato possa nelle more della decisione definitiva accedere al Servizio sanitario nazionale e stipulare contratti di lavoro o locazione. Avuto riguardo alla particolarità del caso e alla ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato si compensano tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, del 31.12.2024 resa Parte_1 nel procedimento R.G. n. 2691/2024, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in totale riforma della sentenza impugnata così provvede:
ACCERTA che il signor in quanto richiedente protezione Parte_1 speciale ha diritto al permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142 e conseguentemente alla attribuzione di un codice fiscale corrispondente ai suoi corretti dati anagrafici.
COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Brescia, Camera di Consiglio del 10.12.2025
Presidente est.
RI ZI IC
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – Persone, Famiglia e Minori
composta dai Magistrati:
RI ZI IC Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere. Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha emesso la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento d'appello promosso da:
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Nicola Datena del Foro di Milano appellante nei confronti di
Controparte_1
Controparte_2 [...]
Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia appellati
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 31.12.2024 e comunicata a mezzo pec in data 31.12.2024, nel procedimento R.G. n. 2691/2024 avente ad oggetto: protezione speciale/attribuzione di codice fiscale
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CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE: Voglia la Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente atto di appello accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere l'attribuzione del codice fiscale corrispondente ai suoi corretti dati anagrafici e il relativo certificato di attribuzione. In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso all'avvocato liquidato ai sensi del D.M. n. 140/12 e ss.mm., oltre a rimborso forfettario come da legge, cpa 4%, iva 22% e successive spese occorrende. Ai sensi dell'articolo 83, comma 3 bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) si chiede sin d'ora che il decreto di pagamento sia emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. Si allega al ricorso istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata nell'interesse del ricorrente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui a tutti i capitoli della narrativa, da intendersi qui integralmente ritrascritti preceduti dalle parole
“vero che”, con riserva di indicare testi e di ulteriormente dedurre, richiedere e produrre, anche in relazione alle prospettazioni e istanze eventualmente formulate da parte convenuta.
APPELLATI:
1) in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario, siccome infondato;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari.
PROCURATORE GENERALE: ritenuto che il Tribunale ha adottato statuizioni corrette, considerando che all'appellante era stato attribuito un codice fiscale provvisorio (ancora valido), in attesa della definizione della sua domanda di protezione, e che egli potrà, in caso, richiederne la rettifica, ove ne ricorrano i presupposti;
chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 04.03.2024 presentava ricorso al Tribunale di Parte_1
Brescia ex art. 208 undecies cpc, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione del codice fiscale. Il signor esponeva: Pt_1
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
‣ di essere cittadino marocchino, con dimora nel Comune di Albano S. A. (BG), alla via Ranzuchello n. 13/A, ospite della famiglia Parte_2
‣ di aver presentato, in data 16.03.2023, istanza di protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286 del 1998 alla Questura di Ufficio Immigrazione, a CP_3 mezzo pec, tramite il proprio legale;
‣ che a seguito della presentazione di tale domanda la gli aveva rilasciato CP_4 una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, che, tuttavia, non conteneva l'indicazione del codice fiscale, che normalmente viene attribuito al richiedente, necessario per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, per usufruire di una copertura sanitaria completa e per svolgere attività lavorativa;
‣ che, vista la mancata attribuzione del codice fiscale da parte della Questura di dopo essersi più volte recato presso l'ufficio immigrazione della Questura CP_3 competente senza ottenere risposta, presentava all Pt_1 Controparte_3 una richiesta formale di attribuzione del codice allegando copia del passaporto in corso di validità e ricevuta dell'istanza di protezione speciale, rilasciata dalla Questura di in data 10.07.2023; CP_3
‣ che l , senza indicare alcuna norma a sostegno della decisione, Controparte_3 Par in data 17.11.2023, rigettava la richiesta, comunicando a yani di attendere l'esito della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per vedersi attribuire il codice fiscale;
‣ che tale situazione impediva a oltre che di usufruire di copertura sanitaria, Pt_1 anche di svolgere attività lavorativa, condizione che si protraeva da molto tempo a causa del ritardo della Pubblica amministrazione nel dare riscontro all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno;
‣ che l'urgenza e la necessità di avere un codice fiscale si giustificavano con il fatto che il ricorrente aveva ricevuto, in data 13.02.2023, una lettera d'impegno all'assunzione da parte della società “Edilizia Generale di Cassera Williams Paolo”, per svolgere a tempo pieno un lavoro come operaio manovale edile;
‣ che non potendo lavorare, non aveva nemmeno la possibilità di aiutare sua madre e le sue sorelle in patria;
‣ che per tutte le suddette ragioni, in data 28.11.2023, il ricorrente inviava formale diffida all , affinché Controparte_5 procedesse senza ulteriori ritardi all'attribuzione del codice fiscale, diffidando l'amministrazione, che, in caso di mancanza di riscontro alla predetta pec, entro il termine di 5 giorni, sarebbero state adite le autorità giudiziarie competenti;
‣ che l , in data 27.12.2023, comunicava il rigetto dell'istanza Controparte_3 sostenendo che non era di sua competenza la prima attribuzione del codice fiscale ai soggetti richiedenti protezione speciale o protezione internazionale, bensì della Questura territorialmente competente, presso i cui uffici era presente uno specifico iter di attribuzione del codice fiscale. Tale iter consisteva in un primo rilascio di un codice fiscale numerico provvisorio al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, a cui seguiva la conversione nel codice fiscale definitivo, a
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
seguito del parere positivo della Commissione Territoriale in merito alla sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. Inoltre, l' ribadiva che, ad ogni modo, non poteva procedere CP_3 CP_3 all'emissione del codice fiscale numerico provvisorio poiché non possedeva il relativo applicativo informatico;
‣ che a seguito del diniego espresso dall' , il 24.01.2024 Controparte_3 [...] inviava nuovamente formale diffida alla Questura di affinché Pt_1 CP_3 procedesse senza ulteriori ritardi all'attribuzione del codice fiscale. Tale non Tes_1 aveva alcun riscontro. Tanto premesso, il ricorrente asseriva di aver diritto ad ottenere la corretta attribuzione del codice fiscale a seguito della formalizzazione dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998 alla Questura di Invero gli artt. 2 comma 2, 34 comma 1, 5 comma 9bis del CP_3
d.lgs. 286/1998, disciplinano i diritti civili spettanti al cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in quanto in attesa di rilascio di un permesso di soggiorno. A sostegno di tale diritto richiamava la Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 2 aprile 2007 (c.d. Circolare Amato) e la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0004079 del 2018, riguardanti un diverso permesso di soggiorno ma estensibili per analogia al permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente rilevava che la disposizione di cui all'art. 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, prevede che il permesso di soggiorno provvisorio rilasciato per la durata della procedura, debba contenere l'identificazione del codice fiscale;
che l'art. 7 del d.lgs. 25/2008 comma 1 afferma il diritto a rimanere sul territorio nazionale per tutta la durata della procedura di asilo ed infine l'art. 22 del d.lgs. 142/2015 prevede il diritto del richiedente asilo, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, di svolgere attività lavorativa. In materia di rilascio di codice fiscale richiamava la Circolare dell CP_3
del 26 luglio 2016 n. 8 che disciplinava la procedura telematica di
[...] attribuzione del codice fiscale ai richiedenti protezione internazionale già al momento di rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda. A tal proposito, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la protezione speciale disciplinata dall'art. 19 d.lgs. 286/1998, al pari della protezione internazionale, va inquadrata nel più ampio sistema del diritto costituzionale di asilo di cui all'art. 10 comma 3 della Costituzione, sia se l'istanza era stata presentata nell'ambito della domanda di protezione internazionale, sia nel caso in cui questa era formulata direttamente al Questore. Pertanto, i predetti diritti connessi alla posizione giuridica dei richiedenti protezione internazionale sono pacificamente estendibili a coloro che avevano richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19392/2009 sanciva il principio di identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto di asilo costituzionale, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali.
4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
2. In data 13.3.2024 , depositava ricorso ex art.700 cpc, con il Parte_1 quale domandava di accertare e dichiarare, in via cautelare, il proprio diritto a ottenere l'attribuzione del codice fiscale in forza dell'istanza di protezione speciale da lui presentata alla Questura di in data 16.3.2023 e non ancora decisa. CP_3
3. In data 12.04.2024, le amministrazioni resistenti si costituivano nel giudizio cautelare a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, eccependo la carenza di legittimazione passiva in capo al CP_1 Controparte_2
e dell essendo competente Controparte_3 per l'attribuzione del codice fiscale agli stranieri richiedenti la protezione il
[...]
e quindi la Questura territorialmente competente, salvo per i casi di CP_1 omocodia. Nel merito, rilevavano il difetto di interesse ad agire del ricorrente in ragione dell'esistenza di un codice fiscale numerico provvisorio in capo al sig.
[...] attribuito a seguito della presentazione di una precedente domanda di Pt_1 emersione. Sostenevano, infine, che il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio costituiva un beneficio riservato solo a coloro che chiedevano la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato.
4. Con ordinanza del 31.12.2024 il Giudice rigettava la domanda cautelare per essere il ricorrente privo di interesse ad agire, in quanto era emerso, dalla documentazione prodotta dalle amministrazioni resistenti, che allo straniero era già stato attribuito un codice fiscale numerico provvisorio tuttora valido ) in data 18.8.2020, P.IVA_1 in occasione della presentazione di una precedente domanda di emersione. Pertanto, egli poteva utilizzarlo per ottenere le utilità finali invocate (instaurazione di un rapporto di lavoro regolare e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale). Evidenziava che l'asserita connessione del predetto codice provvisorio a dati anagrafici errati appariva circostanza del tutto irrilevante in questa sede, ben potendo lo straniero chiedere all'amministrazione la rettifica di tali dati al momento della conversione del codice numerico in quello alfanumerico definitivo (o anche in precedenza, previa produzione di adeguata documentazione attestante le proprie esatte generalità) e in ogni caso, nel frattempo, avvalersi del predetto codice, a lui pacificamente attribuito.
5. Con decreto del 15.03.2024 il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti nel giudizio di merito per il giorno 28.11.2024, disponendo che la stessa fosse sostituita ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.. Le amministrazioni resistenti si costituivano nel giudizio di merito, limitandosi a richiamare integralmente le difese già svolte in sede cautelare.
6. In data 28.11.2024 il ricorrente depositava una nota scritta rilevando che, nelle more del giudizio, l'istanza di protezione speciale presentata alla Questura di era stata rigettata e il provvedimento di diniego era stato tempestivamente CP_3
5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
impugnato innanzi al Tribunale di Brescia con ricorso ai sensi dell'art. 19ter del d.lgs. 150/2011. Nell'ambito di quest'ultimo procedimento, il Tribunale di Brescia aveva accolto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego. Evidenziava, inoltre, che nelle more aveva formalizzato, tramite il sig.
[...] che lo ospitava, diverse richieste presso l'Agenzia dell'Entrate volte ad Tes_2 ottenere un certificato che attestasse l'esistenza del codice fiscale e, inoltre, conseguentemente alla correzione del codice fiscale stesso. (doc. b - pec e Modulo richiesta certificato codice fiscale e rettifica). L'Agenzia dell'Entrate in riscontro alle richieste del ricorrente aveva affermato di non poter evadere le richieste Signor
[...] in quanto tutte di competenza della Questura di (doc. c - riscontro Pt_1 CP_3 codice fiscale) che, peraltro, non dava riscontro alle richieste.
7. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa in data 31.12.2024, comunicata a mezzo pec in data 31.12.2024, oggetto del presente appello, ha disposto quanto segue: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_3 CP_3
(Direzione Provinciale di e del;
CP_3 Controparte_2 visto l'art. 100 c.p.c., dichiara inammissibile la domanda presentata da
[...]
(nato in [...] il [...]) nei confronti del Parte_1 Controparte_1 per mancanza di interesse ad agire;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, spese che liquida in complessivi euro 2.324,80 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle tre amministrazioni resistenti, della somma di euro 200,00; visto l'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00. Il Tribunale ha osservato:
‣ preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo all' e al Controparte_3 Controparte_3 CP_3 [...]
in quanto tali amministrazioni non sono coinvolte nel Controparte_2 procedimento diretto alla prima attribuzione del codice fiscale allo straniero richiedente un permesso di soggiorno per protezione internazionale o per protezione speciale. Sul punto va richiamata la Comunicazione di servizio n. 8/2016 del Settore Basi Dati della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell CP_3
(allegata alla memoria di costituzione nel subprocedimento cautelare), da cui
[...] si evince che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 142/2015, è stata attribuita alla Questura/Polizia di frontiera la competenza ad assegnare il codice fiscale provvisorio ai richiedenti la protezione internazionale. Pertanto, l Controparte_3
( ) e il , Controparte_3 Controparte_2 essendo amministrazioni estranee rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio,
6 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
dovevano essere dichiarati privi della legittimazione passiva e, perciò, estromessi dal processo.
‣ Quanto alla domanda principale del ricorrente, va dichiarata la carenza di interesse ad agire in capo al medesimo, visto che, come documentato dalle amministrazioni resistenti, in data 18.10.2020 gli era stato attribuito, dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia, un codice fiscale numerico provvisorio ancora valido ), a séguito della presentazione, il 15.10.2020, di una P.IVA_1 precedente domanda di emersione. Tale circostanza era quindi ben nota a al momento del deposito del ricorso, Pt_1 considerato che egli conosceva sicuramente l'esito della domanda di emersione e che il 4.3.2024 il sig. , a mezzo pec, prot. n. 46269, aveva inviato Testimone_2 all' , per conto del ricorrente, una richiesta di riesame della Controparte_3 citata comunicazione di diniego del 27.12.2023, alla quale era stato allegato un estratto della domanda di emersione del 15.10.2020, dove compariva proprio il codice fiscale n. , rilasciato il 18.10.2020. P.IVA_1
‣ l'asserita connessione del predetto codice provvisorio a dati anagrafici non corretti era una circostanza del tutto irrilevante in questa sede, non precludendo allo straniero di avvalersi di tale codice, a lui pacificamente attribuito, nelle more dell'eventuale procedura di rettifica. Dunque, l'associazione dello stesso a dati anagrafici inesatti non impediva al ricorrente il pieno esercizio dei diritti connessi alla titolarità del predetto codice, ivi compresi lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale.
‣ Ne conseguiva l'inammissibilità del ricorso per difetto del presupposto processuale di cui all'art. 100 c.p.c.
‣ Quanto alle spese di lite, il ricorrente era soccombente formale e totale, anche nei confronti delle amministrazioni dichiarate prive di legittimazione passiva. Pertanto, in mancanza di ragioni per disporre una compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., veniva condannato al pagamento Parte_1 delle spese processuali sostenute dalle amministrazioni resistenti (art. 91, comma 1, c.p.c.), pari a euro 2.324,80 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Inoltre, riconosciuta la mala fede di parte ricorrente, agendo in giudizio pur nella piena consapevolezza di aver già conseguito l'utilità finale (la titolarità di un codice fiscale, ben conosciuta fin dal 2020 e comunque al momento della presentazione del ricorso) andava aggiunta la condanna d'ufficio al pagamento, in favore delle amministrazioni convenute, di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., determinata equitativamente (vista la gravità del contegno processuale assunto) in euro 200,00 per ciascuna delle tre resistenti, oltre al pagamento, a norma dell'art. 96 comma 4, c.p.c., in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.
8. Avverso tale provvedimento ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato, a mezzo pec, all'Avvocatura il 30.05.2025, con cui ha chiesto, in
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riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, di accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere l'attribuzione del codice fiscale corrispondente ai suoi corretti dati anagrafici e il relativo certificato di attribuzione. L'appellante ha censurato la decisione appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo all
[...]
e al Controparte_3 Controparte_2 in quanto le predette parti convenute sono amministrazioni coinvolte nel
[...] rapporto giuridico dedotto in giudizio nonché titolari della potestà di resistere in giudizio. Infatti, è pacifico che la Circolare n. 8 del 2016 ha conferito la competenza al ad attribuire il codice fiscale numerico ai cittadini stranieri che Controparte_1 abbiano richiesto la protezione internazionale e siano in possesso della ricevuta attestante la presentazione della domanda e agli Uffici dell la Controparte_3 competenza alla trattazione dei casi residuali. A titolo esemplificativo, la Circolare ha indicato quale ipotesi di casi residuali l'omocodia. Dopo la conversione del predetto codice fiscale numerico provvisorio in alfanumerico definitivo, qualora si verifichi un'ipotesi di anomalia, al cittadino straniero viene restituito il codice fiscale numerico provvisorio e lo stesso deve rivolgersi a un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate qualora si verifichi un'ipotesi di anomalia. La Circolare, inoltre, ha ribadito che se il cittadino straniero riscontra un'anomalia nella fase successiva al rilascio del codice fiscale numerico provvisorio, ovvero nella fase della conversione in codice alfanumerico definitivo, ad esempio qualora un codice fiscale alfanumerico sia già presente in Anagrafe Tributaria, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate è tenuto ad effettuare ogni possibile indagine anagrafica, rivolgendosi alle anagrafi comunali, alle Questure o ad altre Pubbliche Amministrazioni, per verificare l'effettiva sussistenza dell'omocodia. La medesima Circolare ha poi previsto che per risolvere le ipotesi di omocodia, occorre tenere conto che il soggetto che ha precedentemente avviato un procedimento presso lo Sportello Unico Immigrazione dovrebbe essere in possesso di un codice fiscale numerico da utilizzare per risolvere l'omocodia. In ogni caso, la Circolare evidenzia: “E' opportuno che l'Ufficio verifichi la presenza di eventuali altri codici fiscali attribuiti al medesimo soggetto, usando la funzione interrogazione soggetti stranieri;
in caso positivo, li deve indicare nella richiesta di risoluzione di omocodia da inviare all'Ufficio Archivio Anagrafico.” Dunque, la competenza riservata agli Uffici dell' Controparte_3 nell'attribuzione del codice fiscale ai richiedenti protezione internazionale e ai richiedenti protezione speciale riguarda solo i casi residuali, che sicuramente comprendono le ipotesi di omocodia ed anche i casi di anomalia nell'attribuzione del codice fiscale al cittadino straniero, come il caso dell'appellante. Per tali ragioni, è pacifico che, nelle ipotesi che esulano dalla procedura ordinaria di attribuzione e conversione del codice fiscale e quelli in cui il cittadino straniero riscontri delle problematiche connesse ai propri dati anagrafici (quale quella di omocodia), lo stesso possa sempre rivolgersi ad un ufficio dell . Controparte_3
Tale ufficio ha il compito di svolgere gli opportuni controlli, verificando che non sia
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già esistente un codice nell'Anagrafe Tributaria, per risolvere il problema riscontrato. È la stessa Circolare che pone una particolare attenzione ai casi in cui un cittadino straniero abbia avviato un procedimento presso lo Sportello Unico della Prefettura, poiché in tali ipotesi lo stesso potrebbe già essere in possesso di un codice fiscale numerico. Ritiene quindi il reclamante che sussista una competenza “concorrente” e
“alternativa” tra e Questura in merito all'attribuzione del Controparte_3 codice fiscale ai cittadini stranieri. A fronte alle diverse richieste inoltrate da che sono state indirizzate sia alla Pt_1
Questura di che all'Agenzia delle Entrate Direzione Territoriale di CP_3
Bergamo, quest'ultima ben avrebbe potuto interloquire con le altre amministrazioni, quali la Questura competente o le anagrafi tributarie, per verificare l'esistenza di un codice fiscale precedentemente attribuito al ricorrente e quindi comunicarlo allo stesso mediante un certificato di attribuzione al fine di risolvere il problema. L delle , invece, si è limitata a dichiarare la propria incompetenza CP_3 CP_3 senza mai evadere le richieste di provvedendo a svolgere la predetta Pt_1 verifica solo a seguito dell'instaurazione del giudizio, rilevando l'esistenza di un codice fiscale numerico provvisorio già attribuito al ricorrente (peraltro connesso a dati anagrafici errati). Perciò, l' ben avrebbe potuto intervenire Controparte_3 nella posizione giuridica dell'appellante prima dell'instaurazione del giudizio. Il codice fiscale provvisorio menzionato nella memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato non è stato rilasciato dalla Questura di bensì CP_3 dall in cooperazione con la Prefettura di Brescia – Sportello Controparte_3
Unico Immigrazione, a seguito della presentazione di un'istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 del d.l. 34/2020. Di conseguenza, nel caso di specie, la circostanza che la Questura sia l'Amministrazione competente ad attribuire il codice fiscale ai richiedenti protezione internazionale e protezione speciale non ha rilevanza, vista l'esistenza di un codice fiscale numerico provvisorio in capo al ricorrente. Tuttavia, questo codice fiscale, come più volte ribadito nelle memorie difensive presentate nel giudizio di primo grado, è connesso a dati anagrafici errati. Dalla verifica effettuata, con gli stessi strumenti utilizzati dall'Amministrazione, è emerso che, nel sistema, in corrispondenza del codice fiscale numerico, risultano dati personali diversi da quelli del ricorrente, in quanto il nome ( ) e il Parte_1 cognome risultano invertiti. Pt_1
A causa dell'erroneità dei dati anagrafici connessi a tale codice fiscale, prosegue l'appellante, l' , nell'esercizio delle proprie funzioni, una volta Controparte_3 appresa l'esistenza di tale codice, doveva procedere alla rettifica del predetto codice e non al rilascio. La procedura di rettifica del codice fiscale viene avviata su istanza di parte nel momento in cui si apprende che il codice fiscale di cui si è in possesso è connesso a dati anagrafici errati. Per la rettifica del codice fiscale dei cittadini stranieri, non essendo in vigore alcuna disciplina specifica, si applicano le disposizioni previste per i cittadini italiani e, dunque, la procedura permane nell'esclusiva competenza dell' . Quest'ultima ha il compito di Controparte_3
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esaminare la richiesta di rettifica, procedere alla correzione dei dati anagrafici connessi verificandone la correttezza tramite un documento di identificazione e rilasciare un certificato di attribuzione dove il codice fiscale corrisponde ai dati anagrafici corretti. Il signor dopo aver appreso dell'esistenza di un codice fiscale numerico Pt_1 precedentemente attribuitogli, si è subito attivato per richiedere all CP_3
l'inoltro di un certificato che attestasse l'esistenza di tale codice numerico e,
[...] conseguentemente, la correzione dei dati anagrafici connessi al predetto codice. Anche in tale occasione, però, l , pur facendo riferimento Controparte_3 all'esistenza del codice fiscale, ha affermato di non poter evadere le richieste di
[...]
n quanto tutte di competenza della Questura di Pt_1 CP_3
L'appellante ha contestato anche il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto del presupposto processuale di cui all'art. 100 c.p.c. . In realtà l'interesse ad agire deriva dal fatto che il ricorrente non riesce ad esercitare i propri diritti, visto che la mancanza di un certificato che attesta l'assegnazione di un codice fiscale e l'assenza di un codice fiscale effettivamente corrispondente ai suoi dati anagrafici, gli impedisce di godere di diritti fondamentali, creando anche disguidi e incertezze sul pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro. Peraltro, dai documenti relativi alla posizione lavorativa del ricorrente è emerso che, nonostante siano stati versati correttamente i contributi dal datore di lavoro, come rilevato dalla stessa Questura di Brescia, non risultavano contributi versati in favore del ricorrente e ciò compromette in modo importante i diritti di e, soprattutto, la regolarità del rapporto di Pt_1 lavoro. In merito all'interesse ad agire, esso deve consistere, quale condizione di ammissibilità dell'azione, in un interesse giuridico concreto e attuale e meritevole di tutela giurisdizionale. Sul punto, secondo la Cassazione, l'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi solo se la decisione non avesse conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio. Il Tribunale non ha valutato l'effetto che una pronuncia favorevole produrrebbe sulla posizione giuridica del ricorrente, il quale, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza appellata, ha un interesse ad agire concreto e attuale. Il codice fiscale, infatti, rappresenta il codice identificativo di una persona fisica residente in Italia e consente di individuare i rapporti in essere tra la persona e la Pubblica Amministrazione. La procedura di attribuzione di un codice fiscale risulta conclusa quando la persona riceve la comunicazione dell'attribuzione del codice mediante apposito certificato che indica i dati anagrafici del soggetto in maniera corretta. Qualora la suddetta comunicazione non sia resa su apposito certificato o il codice fiscale attribuito alla persona sia connesso a dati anagrafici non corretti, la persona non si trova correttamente iscritta all'anagrafe tributaria e non può usare il codice identificativo con le modalità e i fini previsti dalla Legge.
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L'appellante, nonostante le numerose richieste inoltrate anche dopo aver appreso dell'esistenza di un codice fiscale numerico a lui intestato, non ha mai ricevuto la comunicazione di attribuzione del proprio codice fiscale su apposito certificato da parte delle Amministrazioni preposte e, pertanto, si trova impossibilitato ad esibirlo. Inoltre, il codice fiscale di cui è stata rilevata l'esistenza è un codice fiscale di tipo numerico rilasciato provvisoriamente all'appellante in sede di presentazione di una precedente istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi del D.L. 34/2020 e oltretutto connesso a dati anagrafici errati (inversione tra nome – e Parte_1 cognome – . Pt_1
A tal proposito occorre evidenziare che nel giugno 2020, l'appellante aveva avuto notizia della possibilità di accedere alla procedura di emersione introdotta con il D.L. 34/2020 e si era attivato per trovare un lavoro, stipulando un contratto di lavoro con il Par sig. e atteso invano l'esito della procedura. Tuttavia, yani si è reso Parte_3 conto di essere stato vittima di una truffa e quindi non ha più ricevuto alcuna comunicazione in merito all'esito della sua domanda di emersione. Altresì, nell'ambito della procedura di emersione da lavoro irregolare, la Circolare Interministeriale n. 2399 del 24.07.2020, prevede che nel momento di presentazione della domanda se il lavoratore straniero, a cui il datore intendeva inviare la comunicazione di assunzione, risultasse privo di codice fiscale, il Ministero dell'Interno trasmetterebbe un elenco di tali lavoratori all che Controparte_3 provvede ad attribuire il codice fiscale provvisorio. Una volta in possesso del codice fiscale provvisorio, se la domanda di emersione viene accolta, il
[...]
comunica l'esito al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che CP_1 provvede a rettificare la comunicazione obbligatoria, aggiornando i dati del lavoratore, per poi informare della variazione tutte le amministrazioni coinvolte. Per le ipotesi di rigetto o inammissibilità della domanda di emersione, analogamente il comunica l'esito al Ministero del Lavoro e delle politiche Controparte_1 sociali, che effettua una comunicazione di cessazione. Pertanto, rileva l'appellante, nell'ipotesi di un codice fiscale provvisorio attribuito dall ai lavoratori non in possesso di un precedente codice, lo Controparte_3 stesso deve essere convertito in codice fiscale alfanumerico ad opera dello Sportello Unico della Prefettura nel caso di accoglimento della domanda. Diversamente, in caso di rigetto, il codice fiscale numerico provvisorio cessa la propria efficacia. Evidenzia, quindi, l'appellante che il signor non aveva portato a termine la Pt_1 procedura di sanatoria avviata presso la Prefettura di Brescia, in quanto era stato vittima di una truffa ad opera del datore di lavoro. Pertanto, il codice fiscale numerico provvisorio errato a lui rilasciato in sede di presentazione della domanda ha cessato la propria efficacia. Ad ogni modo, pur volendo ritenere tale codice numerico tuttora valido, occorre evidenziare che lo stesso è stato rilasciato all'appellante dall
[...]
in cooperazione con il , nell'ambito della CP_3 Controparte_1 procedura di emersione intentata e, pertanto, appare indubbio che la stessa CP_3 sia competente a procedere con la rettifica del codice fiscale, affinché lo stesso risulti connesso ai dati anagrafici corretti del sig. Pt_1
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L'appellante evidenzia, in conclusione, il suo interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.., a vedersi assegnare, tramite un certificato di attribuzione, un codice fiscale che sia connesso ai propri dati anagrafici corretti. Infine, quanto alle spese di liti, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto assenti le ragioni per disporre una compensazione totale o parziale ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 91 c. 1 c.p.c. Inoltre, il Tribunale di primo grado ha erroneamente condannato per la mala fede, ai sensi dell'art. 96 c. 3 del c.p.c. il ricorrente, sostenendo che lo stesso ha agito in giudizio pur avendo già conseguito l'utilità finale prospettata. Viceversa, Pt_1 non ha mai conseguito l'utilità finale prospettata e, pertanto, non ha mai agito in giudizio con mala fede. Egli, infatti, non è in possesso di un certificato che attesti l'esistenza e l'assegnazione di un codice fiscale, bensì gli è stato attribuito un codice fiscale non corretto in quanto, come la stessa amministrazione ha affermato, quello provvisorio assegnato in occasione dell'istanza di sanatoria poi archiviata, è calcolato in modo errato e cioè sulla base di nome e cognome invertiti. Infine, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha omesso totalmente qualsiasi valutazione in merito al comportamento posto in essere dalle amministrazioni convenute nei confronti di Nonostante le diverse istanze inoltrate dal Pt_1 ricorrente tanto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Territoriale di Bergamo - quanto alla Questura di volte ad ottenere l'attribuzione del codice fiscale e, CP_3 successivamente, la sua correzione, le amministrazioni coinvolte non hanno mai evaso le richieste dell'appellante. In tutte le comunicazioni intercorse tra l'appellante e la Questura di e CP_3
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Territoriale di Bergamo, le amministrazioni avrebbero potuto fornire una risposta chiara a constatando l'esistenza del Pt_1 predetto codice e indicandolo sulla ricevuta di presentazione del permesso di soggiorno o comunicandolo all'appellante mediante un certificato di attribuzione. Infatti, solo dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, in particolare nella memoria di costituzione nel subprocedimento cautelare, l'Avvocatura dello Stato ha riferito in modo preciso la circostanza che al ricorrente risultava attribuito un codice fiscale numerico provvisorio a seguito della presentazione di una precedente domanda di emersione da lavoro irregolare ai sensi del d.l. 34/2020, peraltro connesso a dati anagrafici errati (nome e cognome risultano invertiti). A causa di questi dati sbagliati, non può usare il codice fiscale a fini fiscali se non con Pt_1 gravi disagi. Inoltre, il ricorrente non può vedere evasa neanche la sua richiesta di rettifica del codice fiscale numerico provvisorio. In questo modo, le amministrazioni convenute si sono rese responsabili, nei confronti del ricorrente, della lesione del diritto fondamentale ad ottenere l'attribuzione di un codice fiscale, come previsto ai sensi dall'art. 2 del D.Lgs. 286/1998. A fronte del comportamento omissivo e del sostanziale rifiuto delle amministrazioni di evadere le richieste dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la condotta illegittima posta in essere dalle
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amministrazioni convenute, compensando le spese di lite, stante anche l'incertezza che permane in merito al codice fiscale del sig. Pt_1
9. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni convenute con comparsa depositata il 04.11.2025, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Hanno anzitutto evidenziato che, al momento della richiesta di codice fiscale il 17.11.2023, l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di 2 aveva CP_3 consegnato all'interessato un opuscolo divulgativo dell Controparte_3 dell'aprile 2023, rivolto ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nel quale veniva specificato che il codice fiscale doveva essere loro attribuito dalla Questura/Polizia di frontiera. Infatti, la Comunicazione di servizio n. 8/2016 (riferita alle domande di protezione internazionale) del Settore Basi Dati della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, ha assegnato espressamente alla Questura/Polizia di frontiera la competenza di attribuire il codice fiscale provvisorio. Più precisamente, il documento di prassi ha previsto solo in caso di omocodia la competenza della
, che non è il caso dell'appellante. Controparte_3
Si era verificato che il 18.08.2020 era stato, in realtà, già attribuito a un Pt_1 codice fiscale provvisorio n. da parte dello Sportello Unico P.IVA_1
Immigrazione e l' aveva formulato queste considerazioni Controparte_3 mediante una mail che veniva inviata all'appellante il 17.11.2023. Quanto alla diffida del 28.11.2023, che l'Ufficio aveva riscontrato il 27.12.2023 con il provvedimento di diniego prot. 27127, parte appellata evidenziata l'infondatezza dell'allegazione riportata a p. 3, secondo la quale nella nuova pubblicazione divulgativa dell
[...]
del 4 aprile 2023, disponibile in 17 lingue ed indirizzata ai cittadini CP_3 stranieri, emergerebbe che gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, ma che non hanno ancora il codice fiscale possono richiedere ad un qualsiasi ufficio delle Agenzie delle entrate, tramite richiesta formale motivata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità. Il paragrafo dell'opuscolo citato dal ricorrente si riferisce, infatti, non già a cittadini extracomunitari richiedenti per la prima volta il permesso di soggiorno, ma a “cittadini comunitari – paesi UE” che soggiornano regolarmente in Italia senza codice fiscale. La predetta disciplina, comunque, non sarebbe applicabile a in quanto è condizionata al possesso Pt_1 di un regolare permesso di soggiorno o di permesso equipollente, di cui il ricorrente è privo. Le parti appellate hanno inoltre evidenziato che, con pec prot. 46269 del 04.03.2024 il signor che si qualificava come colui che offriva Testimone_2 ospitalità al ricorrente, avanzava una richiesta di riesame del suddetto provvedimento di diniego del 27.12.2023. A tale richiesta di riesame, oltre alla ricevuta della Questura di (priva di codice fiscale), si allegava l'estratto della domanda di CP_3 emersione del 15.10.2020, in cui compariva il codice fiscale n. P.IVA_1 rilasciato il 18.10.2020. Nell'istanza di riesame si evidenziava anche che il signor
[...] aveva esperito in passato vari iter (emersione 2020, asilo politico e ora Pt_1 protezione speciale) e ciò faceva ritenere che il possesso del codice fiscale numerico provvisorio fosse circostanza a lui nota.
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Alla luce di tale ricostruzione, le resistenti hanno eccepito anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bergamo, nonché il difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) del ricorrente, dal momento che egli risulta già titolare di un codice fiscale (ancorché provvisorio) pienamente valido e spendibile ad ogni effetto di legge. Hanno quindi ritenuto irrilevante che il predetto codice provvisorio sia connesso a dati anagrafici non corretti, in quanto ciò non preclude allo straniero di avvalersi del codice stesso ad ogni fine di legge, ivi compresi gli adempimenti connessi alla stipula di un regolare contratto di lavoro. Il rilascio di un codice fiscale alfanumerico definitivo, quindi, potrà avvenire all'esito del riconoscimento del diritto alla protezione speciale, da parte della competente Commissione Territoriale. Nelle more, l'interessato potrebbe comunque attivare una procedura di semplice rettifica, comunque mai formalmente richiesta ed estranea all'oggetto del presente giudizio. Riguardo all'eventuale rilascio di un certificato di attribuzione del codice fiscale, esso può essere richiesto seguendo la procedura indicata sul sito dell' . Inoltre, l'interessato potrebbe anche Controparte_3 avvalersi della compilazione del Modello AA4/8. Alla luce di tutto ciò, l'appellante non ha alcun interesse ad insistere per il rilascio di un codice fiscale definitivo, in conseguenza della presentazione di un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'Avvocatura dello Stato conclude evidenziando che l'oggetto della domanda avversaria attiene esclusivamente al diritto di ottenere l'attribuzione del codice fiscale in forza dell'istanza di protezione internazionale. Tuttavia, l'appellante ha presentato una domanda di protezione speciale “in via autonoma” al Questore. Difatti, la Comunicazione di servizio n. 8/2016 si riferisce alla sola ipotesi dell'istanza di protezione internazionale (da intendersi il procedimento di cui agli artt. 26 e ss., D.lgs. n. 25/2008) e prevede solo in tal caso il rilascio (oltre che di un permesso di soggiorno provvisorio) anche di un codice fiscale provvisorio da parte della Questura, del quale l'appellante, comunque, è risultato già essere in possesso.
10. Il P.G. in data 25.11.2025 ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. L'udienza del 9.12.2025 è stata sostituita con il deposito di note di udienza, deposito effettuato dalle parti. La Corte ha quindi assunto la decisione nella camera di consiglio del 10.12.2025.
12. L'appello è fondato e la sentenza impugnata va integralmente riformata. Va premesso che il signor aveva avanzato domanda di protezione speciale Pt_1 in data 16.3.2023 ed è a tutt'oggi in attesa di risposta in quanto pende il relativo giudizio avanti al Tribunale di Brescia, che il 30.9.2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Questura. In quanto richiedente protezione speciale, domanda avanzata in via autonoma alla Questura, aveva e ha diritto al rilascio della relativa attestazione (circa la sua posizione) da parte della competente Questura che contestualmente era tenuta a
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rilasciare il codice fiscale numerico. Infatti, la ricevuta rilasciata al ricorrente al momento della domanda ha valore di permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142, cui quindi consegue l'attribuzione del codice fiscale. Come emerge dalla documentazione prodotta (doc. n 1 fascicolo di parte in primo grado) la Questura di aveva effettivamente rilasciato, il 10.7.2023, la CP_3 relativa ricevuta con indicazione del numero della pratica e della posizione dell'interessato (protezione speciale ex art. 19), ricevuta peraltro priva di codice fiscale numerico (in genere annotato sulla ricevuta stessa) né aveva mai chiarito che l'omissione derivava dal fatto che un codice numerico risultava essere stato già attribuito al richiedente nel 2020 dalla Prefettura per effetto della domanda di emersione, nonostante le diverse richieste di avere un codice fiscale valido da parte dell'interessato, come sopra indicate. Appare opportuno sottolineare che l'attribuzione di un codice fiscale valido e corretto rende fruibili diritti fondamentali, altrimenti preclusi. Le procedure amministrative per richiedere ed ottenere un codice fiscale devono pertanto rispettare criteri di trasparenza, efficienza, effettività e devono essere completate in tempi brevi, anche in ottemperanza al principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 c. 2 Cost.). Già solo queste osservazioni rendono incomprensibile il giudizio di mala fede sbrigativamente formulato dal Tribunale nei confronti del ricorrente, che sembra in realtà precipitato in un percorso quasi kafkiano. Oltre due anni e mezzo per ottenere la attribuzione di un codice fiscale valido e corretto (dalla domanda di protezione speciale) sono un tempo intollerabile ed eventuali problematiche o equivoci (attuale vigenza o meno del codice fiscale numerico attribuito tre anni prima dalla Prefettura - validità attuale di tale codice nonostante la procedura del 2020 non fosse andata a buon fine - codice fiscale numerico valido ma errato e quindi non utilizzabile) sarebbe stato onere delle Amministrazioni convenute chiarire e risolvere, posto che il ricorrente ha dimostrato di essersi rivolto più volte sia alla Questura che alla esponendo Controparte_3 la sua situazione e i problemi insorti (ad esempio il fatto di non riuscire a concludere un contratto di lavoro, pur in possesso di una dichiarazione di diponibilità). Non si comprende perché, nonostante l'interessato fosse già in possesso di un codice fiscale a dire delle parti appellate ancora valido, avesse invece deciso di insistere presso le due amministrazioni ( e ) per ottenere un CP_4 Controparte_3 codice fiscale all'indomani della presentazione della domanda di protezione speciale e, infine, a fronte dei dinieghi o dei silenzi delle amministrazioni, si fosse rivolto alla Autorità giudiziaria: un comportamento che, semmai, denota buona fede, dovendo viceversa qualificarsi come masochistico più che in mala fede. L'appellante ha prodotto1 la diffida a mezzo pec all'attribuzione del codice fiscale inviata il 28.11.2023 alla , dopo che già aveva ricevuto un CP_3 CP_3 1 Doc. 5 fascicolo del ricorrente in primo grado 15 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
rigetto il 17.11.2023 dalla stessa che in prima battuta aveva Controparte_3 specificato che occorreva attendere l'esito dell'iter e solo una volta ottenuto il permesso di soggiorno avrebbe potuto richiedere il codice fiscale alla CP_3
medesima2. Invece, dopo la diffida del 28.11.2023, ove viene nel dettaglio
[...] illustrata la posizione dell'interessato, la rispondeva in data Controparte_3
27.12.2023 specificando meglio, questa volta, che la non si Controparte_3 occupa di attribuire il codice fiscale numerico ai richiedenti protezione speciale, attribuzione provvisoria che è compito della Questura effettuare. Precisato che la non possiede l'applicativo informatico per il rilascio di codici fiscali CP_3 numerici, segnalava infine che “in Anagrafe Tributaria risulta già attribuito un codice fiscale numerico provvisorio ma con dati anagrafici al contrario cognome/nome. Dunque, il sig. potrebbe già detenere un codice Parte_1 provvisorio come richiedente Asilo, ma sotto altre generalità rispetto a quelle dichiarate in passato. S'invita a verificare tale aspetto…”.3 Contrariamente a quanto affermato dalle parti appellate non veniva né indicato il numero di codice fiscale né veniva chiarito a che titolo fosse stato rilasciato e quando ma si invitava la parte interessata a verificare. Il difensore dell'appellante, quindi, il 24.1.2024 inviava una lunga pec alla Questura di con cui nuovamente illustrava la posizione del signor rendendo CP_3 Pt_1 edotta la Questura anche della diffida inviata alla Agenzia delle Entrate e della risposta ricevuta, allegando tutta la relativa documentazione e diffidando la Questura a rilasciare al richiedente protezione un codice fiscale utilizzabile ai fini della posizione lavorativa ed allegando anche una disponibilità alla assunzione regolare. Non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Questura di presentava ricorso in CP_3
Tribunale. Va quindi stigmatizzato il comportamento delle Amministrazioni, che solo in corso di giudizio hanno chiarito che la presenza di un precedente codice fiscale, di cui hanno indicato il numero, è riferibile alla domanda di emersione del 2020 ed era stato rilasciato dalla Prefettura, codice peraltro errato, come già aveva segnalato la
[...]
, riferendolo però genericamente ed erroneamente a una precedente CP_3 domanda di richiesta di Asilo. Tale problema, peraltro, non veniva risolto dalla Questura e a tutt'oggi l'appellante non ha la disponibilità di un codice fiscale corrispondente alle sue generalità. Piuttosto, sembra invece che la inazione della amministrazione poggi su un errato presupposto, ovvero che i richiedenti protezione speciale abbiano diritto solo al codice fiscale definitivo una volta riconosciuta tale forma di protezione, affermazione che sembra leggersi negli atti delle parti appellate, sia pure formulata di sfuggita e quasi come una subordinata e che, in prima battura, aveva anche affermato la
. Controparte_3
Va invece ribadito che non solo ai richiedenti protezione internazionale, ma anche ai richiedenti la protezione c.d. speciale deve essere attribuito, al momento della 2 Doc. 3 fascicolo del ricorrente in primo grado 3 Doc. 6 fascicolo del ricorrente in primo grado 16 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 388/2025 RG
presentazione della domanda, un codice fiscale provvisorio (numerico) dalla Questura o Polizia di Frontiera, codice che viene riportato sulla ricevuta e che consente, tra l'altro, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e l'accesso al lavoro;
codice che poi si trasforma in definitivo (alfanumerico) in caso di accoglimento della domanda, mentre in caso di diniego viene revocato. Considerato anche il tempo lungo di attesa per ottenere una risposta definitiva alle domande di protezione speciale (spesso anni) appare evidente come la posizione di tali richiedenti debba essere equiparata ai richiedenti la protezione internazionale, sebbene aspirino ad una forma di protezione c.d. “minore”. Anche su questo punto la posizione della Avvocatura appare equivoca. Con la comunicazione n. 8 del 26.7.2016 della si era illustrata Controparte_3 la nuova procedura telematica predisposta dalla stessa di Controparte_3 concerto con il e il Ministero della Salute, per dare attuazione Controparte_1 alle disposizioni del D.Lgs 142/2015. In particolare, era stata stabilita una nuova procedura per l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio (numerico) ai richiedenti protezione valido dal momento del rilascio della ricevuta, a seguito della domanda di protezione, fino al rilascio di un altro codice fiscale definitivo (alfanumerico) nel caso di accoglimento della domanda, e ciò proprio per consentire ai richiedenti di accedere, nella lunga attesa, a diversi servizi, tra cui quello sanitario, ovvero stipulare contratti di lavoro o di locazione. E' un dato di fatto che, a oltre due anni e mezzo di distanza, l'appellante non è ancora in possesso di un codice fiscale valido e corretto, situazione che deve essere risolta dalle amministrazioni convenute provvedendo in tempi celeri alla consegna all'interessato di una attestazione di attribuzione di un codice fiscale valido e corretto. Il collegamento tra Questure e è evidente e permane nel tempo, Controparte_3 avendo la il controllo generale della banca dati ed intervenendo Controparte_3 nei casi di anomalie. E' pertanto corretta la impostazione dell'appellante che parla di competenza alternativa e concorrente tra Questura e . Controparte_3
Pertanto, avuto riguardo alle anomalie del caso in esame, bene ha fatto l'appellante a citare in giudizio entrambe le amministrazioni. Non si condivide, quindi, la decisione del Tribunale relativa alla carenza di legittimazione passiva della , che finisce col rendere rigida e Controparte_3 burocratica una divisione di competenze che invece, nella realtà, si è rivelata concorrente, con momenti di intervento della nei casi di Controparte_3 anomalie o errata attribuzione di un codice fiscale. In ogni caso, quand'anche si ritenesse che permane la competenza della sola Questura a emettere un codice fiscale valido e corretto a favore del signor non appare Pt_1 errata la chiamata in giudizio anche della che ha Controparte_3 semplicemente delegato tale funzione al , mantenendo il Controparte_1 controllo generale della banca dati, tanto è vero che, nel caso in esame, è stata la e non la Questura a verificare la presenza di un codice Controparte_3 numerico con le generalità dell'appellante invertite.
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Va da ultimo evidenziato che, nelle more del giudizio, una volta appresa, con maggiore precisione, la presenza di un codice numerico (per la prima volta indicato in giudizio) già attribuito dalla Prefettura, l'appellante si è nuovamente attivato per cercare di risolvere stragiudizialmente il suo problema (v. doc. sub b allegato alle note del 27.11.24, ovvero pec del 20.6.2024 alla ) ma ha Controparte_3 ricevuto risposta negativa dalla , che ha indirizzato la risposta Controparte_3 anche alla Questura di affermando che nella fase di attesa della risposta alla CP_3 domanda di protezione speciale è competenza della Questura rendere valido e utilizzabile il codice fiscale, indicazione che non ha avuto alcun seguito da parte della Questura. In conclusione, non può ravvisarsi alcun comportamento scorretto da parte dell'appellante mentre poco trasparente e soprattutto inefficiente è stato il comportamento delle Amministrazioni. E' pacifico in causa che il codice numerico indicato dalle parti appellate e attribuito dalla Prefettura è errato e non corrisponde ai dati anagrafici dell'interessato nel senso che sono stati invertiti il nome e il cognome. Pertanto, neppure si è in presenza di generalità false rilasciate in passato dall'interessato. Sarà quindi cura delle parti appellate, ciascuna per le proprie competenze, procedere alla correzione del codice numerico, con successiva annotazione del codice corretto sulla ricevuta della domanda di protezione ovvero rilascio di apposita attestazione, così che l'interessato possa nelle more della decisione definitiva accedere al Servizio sanitario nazionale e stipulare contratti di lavoro o locazione. Avuto riguardo alla particolarità del caso e alla ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato si compensano tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, del 31.12.2024 resa Parte_1 nel procedimento R.G. n. 2691/2024, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in totale riforma della sentenza impugnata così provvede:
ACCERTA che il signor in quanto richiedente protezione Parte_1 speciale ha diritto al permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142 e conseguentemente alla attribuzione di un codice fiscale corrispondente ai suoi corretti dati anagrafici.
COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Brescia, Camera di Consiglio del 10.12.2025
Presidente est.
RI ZI IC
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