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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5368 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa BA MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 802/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Palermo in via Versilia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Menallo
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina
Palpacelli
Resistente
Oggetto: Collocamento obbligatorio L. 68/99
ALL'ESITO DELL'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127
TER CPC DEL 05.12.2025, MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e dichiara che la ricorrente ha un'invalidità civile superiore al
45% con diritto all'iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 6; CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Francesco Menallo, antistatario;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidata con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente, giusta atto depositato il g. 21.01.2025, ha promosso il presente giudizio per avere riconosciuto il diritto all'inserimento nelle liste per il collocamento mirato ritenendo sussistente una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46%.
Ha premesso di avere inoltrato domanda in via amministrativa all' , rigettata CP_1
dall' . CP_2
Instauratosi il contraddittorio, l'Ente convenuto si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica affidata al Dott. Persona_1
, medico del lavoro.
[...]
All'esito, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente nelle note scritte depositate
CP_ e dall' in assenza di note, nella memoria di costituzione, la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero il Dott. , consulente d'ufficio, dopo avere sottoposto a visita la Per_1
ricorrente, ha ritenuto la stesso invalida in misura superiore al 45% e pertanto meritevole dell'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato, ha così relazionato: “….ci troviamo a dover valutare un soggetto, in attuali buone condizioni generali, affetto da lieve ritardo mentale e iperinsulinismo diffuso, con difetti della campimetria. Alla luce di ciò…. emerge come la richiedente, soggetto ancora autonomo (e con capacità di accedere autonomamente al posto di lavoro), presenti:
1) Capacità mentali (ideazione, critica, giudizio e mnesiche) in atto lievemente ridotte. nella norma, ad oggi non ancora adeguate all'età. Eventualmente opportuna supervisione da parte di terzi.
2) Capacità di postura e movimento sostanzialmente valide.
3) Capacità buona di svolgere attività complesse che richiedono attività fisica associata a resistenza.
4) Assolutamente sconsigliabile, di contro, il lavoro a turni e quello notturno.
Sconsigliabile anche il lavoro in altezza. Ciò a causa dell'iperinsulinismo e delle possibili crisi ipoglicemiche correlate. La paziente deve inoltre assumere
l'alimentazione in quantità ed orari stabiliti, circostanza questa che rende non consigliabile il lavoro a turni.
Alla luce delle sopra riportate considerazioni, si è del parere che la richiedente
(che, stante le valutazioni superiormente operate dal sottoscritto presenta una invalidità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 % dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa), sia da ritenere - a far data dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa - ” Parte_2
al lavoro, con diritto alla iscrizione nelle liste di Collocamento Obbligatorio, ai sensi dell'art. 8, Legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono condivisibili poiché coerenti con gli accertamenti clinici in atti ed in applicazione delle tabelle ministeriali dell'invalidità civile, né sono state oggetto di osservazione del ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, applicando lo stesso importo che questa Sezione liquida per i giudizi di atpo, ex art. 445 bis cpc, come
CP_ in dispositivo, a carico dell' e con distrazione al procuratore antistatario. Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 05.12.2025
Il Giudice onorario
BA MI
Firmato digitalmente