Articolo 1 della Legge 5 agosto 1978, n. 462
Articolo 2
Versione
5 settembre 1978
Art. 1.
Sulla base di quanto disposto dall' articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, e' autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1978 per la copertura finanziaria della nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, nonche' al personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ed al personale degli osservatori astronomici e vesuviano, compresi gli astronomi e i ricercatori.
Entrata in vigore il 5 settembre 1978