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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. AR Delmonte Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.10.2024 da
1) AR RE nata: a Milano il 25/7/1974 cittadinanza: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadinanza: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Cristina Paolillo e Andrea Domenico Pavesi presso il quali hanno eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, nel Comune di Alessandria (AL) il
26/6/2010, (anno 2010, atto n. 39, Parte II, Serie A), trascritto, altresì, nei registri di stato civile del
Comune di Milano) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Separati consensualmente con verbale in data 9.09.2019, omologato con decreto del 16.09.2029. con la seguente figlia: ) nata a [...], l'[...], Persona_1 C.F._3
cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Pers 1. la figlia minore resterà affidata in modo condiviso, ad entrambi i genitori. con collocazione prevalente ai soli fini della residenza anagrafica, presso la madre, nell'ex abitazione familiare di
Via G. Strigelli, 9. Specificatamente, il sig. avrà l'affidamento e frequentazione paritaria e Pt_1
Pers al 50% della figlia I genitori si impegnano a concordare tra loro le decisioni di maggior interesse che la riguardano, relativamente all'istruzione, all'educazione, all'indirizzo religioso, alla salute ed all'eventuale cambio di residenza al di fuori della Provincia di Milano. Ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della figlia presso di sé. Pers 2. starà con ciascuno dei genitori a settimane alterne, a far tempo dal lunedì all'uscita da scuola, per l'intera settimana fino al riaccompagnamento a scuola il lunedì successivo.
3. Le parti concordano che durante i rispettivi turni di cura della minore ciascuno di essi si organizzerà
Pers autonomamente nella gestione giornaliera di compatibilmente con i propri orari ed impegni lavorativi giornalieri, se del caso anche avvalendosi dell'aiuto, dei nonni, di una baby-sitter ( le cui spese saranno a carico del genitore che ne usufruisce) o, previo accordo, dell'altro genitore
4. Le parti concordano sin d'ora che, laddove uno dei due genitori, nel periodo di sua spettanza, non si potesse occupare della figlia per propria protratta assenza o indisponibilità (per trasferte di lavoro,
Pers malattia od altro), resterà affidata all'altro genitore, senza alcuna modifica della successiva turnazione. Restano salvi eventuali diversi accordi raggiunti di volta in volta fra i genitori.
5. Le parti concordano sin d'ora che individueranno dei momenti, durante la settimana, nei quali
Pers trascorrere, insieme, qualche ora con ciò con particolare riferimento ai momenti di passaggio della bambina da un genitore all'altro.
pagina 2 di 5 Pers 6. Le parti concordano di suddividersi, in ugual misura, i giorni di vacanza che avrà nel periodo estivo, comunicandoseli con congruo preavviso ed organizzando la gestione della minore in modo condiviso.
7. Le parti concordano che le ulteriori festività (Natale, Pasqua, eventuali ponti, etc) saranno suddivise in ugual misura e ad anni alterni. Pers
8. Le parti concordano che i compleanni di saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori.
9. Il principio dell'alternanza, relativo alle modalità di visita genitori-figlia, verrà interrotto per i periodi
Pers di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con l'alternanza, pertanto, riprenderà al termine dei
Pers suddetti rispettivi periodi. In occasione dei periodi di vacanza, che trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con la figlia.
10. In caso di nuove e stabili relazioni con altre persone, entrambi i genitori si impegnano a condividere le modalità di avvicinamento e frequentazione del nuovo compagno/compagna con la bambina. Qualora non vi fosse accordo in tal senso, le parti si impegnano sin d'ora a ricorrere alla mediazione familiare. Pers
11. Le parti si impegnano fin d'ora, qualora se ne ravvisasse la necessità per ad avvalersi di un professionista individuato di comune accordo (psicoterapeuta, mediatrice familiare, ecc)
Pers Pers 12. Il IG. contribuirà al mantenimento della figlia mantenendo durante i periodi di Pt_1
permanenza presso di sé e comunque corrispondendo, alla IG.ra RE, in via anticipata, il giorno
11 di ogni mese, per dodici mensilità, mediante bonifico bancario l'importo pari a euro 351,00
(trecentocinquantuno/00). Importo che sarà rivalutato automaticamente, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT e, ciò, con inizio dall'anno successivo alla data di deposito delle note scritte dei coniugi nel presente procedimento.
13. Ciascuno dei genitori parteciperà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero
Pers necessarie per la figlia come da Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Milano. Le spese straordinarie saranno da corrispondersi al coniuge che le ha anticipate entro 15 giorni dal1'esibizione delle pezze giustificative da parte di quest'ultimo. Si da atto che le spese straordinarie
Pers relative alla scuola privata di vengono attualmente sostenute dal sig. e fino al termine Pt_1
del 5°anno scolastico della scuola primaria (5° elementare) e saranno in futuro oggetto di valutazione tra le parti;
in caso di non volontà e/o impossibilità di una o di entrambe le parti a
Pers sostenere gli oneri di un eventuale scuola secondaria privata, frequenterà la scuola secondaria pagina 3 di 5 statale. Le attuali spese sono sostenute come segue: retta annuale interamente a carico del IG.
, iscrizione annuale a carico della IG.ra RE, libri e corredi scolastici suddivisi al 50%. Pt_1
14. Le parti concordano sin d'ora che, salvo diverso accordo, a far data dal compimento del diciottesimo
Pers anno di cesserà la contribuzione perequativa di cui punto 12.
15. La casa coniugale, sita in Milano, Via G. Strigelli n. 9, di proprietà della IG.ra RE, con i relativi
Pers arredi, verrà abitata dalla stessa con la figlia
16. La IG.ra RE si impegna sin d'ora, in caso di vendita o della casa di Via G. Strigelli n. 9, a corrispondere al IG. il 31% del valore dell'immobile al momento della vendita, intendendosi Pt_1
come tale il prezzo pattuito nella compravendita, comunque non inferiore al prezzo di mercato
Pers 17. Le parti concordano che, al compimento dei ventisei anni della figlia qualora l'immobile di via
Strigelli n.9 non fosse stato ancora venduto, la IG.ra RE cederà alla figlia la nuda proprietà del
31% dello stesso bene, con riserva di usufrutto a proprio favore. Le spese notarili, imposte e tasse relative a tale trasferimento saranno a carico delle parti in misura del 31 % al IG. e del 69% Pt_1
alla IG.ra RE.
18. La IG.ra RE si impegna, in caso di locazione del predetto immobile, a corrispondere al IG.
una somma pari al 31% del canone di locazione complessivamente percepito. Pt_1
19. La IG.ra RE si obbliga a non donare a terzi l'immobile di Via G. Strigelli n. 9 in Milano.
20. Non viene previsto nel presente accordo alcun assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altro coniuge, stante la capacità lavorativa degli stessi e la loro autosufficienza economica.
21. I coniugi si concedono sin d'ora reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche del minore.
22. Con l'esatto adempimento delle suesposte condizioni (ad eccezione di quanto previsto nei punti che precedono relativi all'immobile di Milano, Via Strigelli n. 9), che congiuntamente e consensualmente dichiarano di accettare, i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione patrimoniale.
23. Le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 4 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alessandria (AL) in data
26.06.2010 tra RE AR e Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. AR Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 5 di 5