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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG 917/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pantaleo Parte_1 C.F._1
Cambedda, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Emiciclo
Garibaldi n. 24;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
[...] P.IVA_1
Spiga e Roberto Di Tucci, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
22.5.2024, ha rappresentato che con provvedimento del 12 giugno Parte_1
2013 l' riconosceva la natura professionale della patologia “sofferenza cronica CP_1 bilaterale della cuffia dei rotatori con segni di conflitto sub acromiale” cui era affetto, con postumi permanenti nella misura dell'8%.
2. Il sig. ha altresì dedotto di aver proseguito l'attività di barbiere fino al 2022 e di Pt_1
aver presentato il 7 febbraio 2022 domanda di revisione per aggravamento dei postumi, ritenendo che il pregiudizio alla salute fosse incrementato al 20%.
3. Parte ricorrente ha poi allegato che l' riteneva di non accogliere la suddetta CP_1
domanda in sede amministrativa.
4. L'Assicurato ha pertanto proposto il presente ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'aggravamento dei postumi della malattia professionale già riconosciuta, in data 12.06.2013, dal 8% di danno biologico all'attuale 20% o di quella veriore percentuale accertanda in corso di causa,
2) Per l'effetto condannare l' al pagamento della rendita di cui all'art. 13 del dlgs CP_1
38/2000 ovvero in caso di riconoscimento di un danno biologico nella misura inferiore al
16% condannare l' al pagamento del relativo indennizzo in capitale di cui allo CP_1
stesso at. 13 dlgs 38/2000.
3) con vittoria di compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio , contestando nel merito la domanda CP_1
avversaria, siccome infondata.
6. Istruita la controversia mediante prova orale per testi e consulenza medico-legale, la causa viene decisa all'udienza del 10 aprile 2025, all'esito della discussione orale tra le parti.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. L'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della misura dei postumi permanenti conseguenti alla malattia professionale già riconosciuta dall' nel 2013, deducendo CP_1
parte ricorrente un aggravamento della stessa in ragione della prosecuzione dell'attività lavorativa. Quest'ultima è stata provata dal ricorrente, avendo i testi confermato lo svolgimento dell'attività di barbiere fino al 2022, secondo le modalità allegate in ricorso. Per_
9. Istruita la causa mediante affidamento di quesito medico legale al CTU, il dott. all'esito di analisi condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base alle notizie anamnestiche e alla valutazione clinica corredata da certificazioni e da esami radiologici), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, ha così concluso nell'elaborato peritale: “Il periziando presenta una condizione di severa tendinopatia cronica bilaterale della cuffia dei rotatori, interessante il tendine del sottoscapolare e del sottospinato, con lesione completa e retrazione di tali strutture che presentano involuzione adiposa, e distacco del tendine del capo lungo del bicipite brachiale.
Tale condizione è ben documentata dagli accertamenti strumentali (esami ecografici ed
RMN) eseguiti in tempi recenti (2020, 2021 e 2023), con un evidente riscontro clinico
2 (vedi esame obiettivo), il quale ben giustifica la persistente e ingravescente sintomatologia algica e disfunzionale riferita dal periziando.
Non ho modo di comparare gli accertamenti strumentali recentemente eseguiti con quelli di vecchissima data risalenti a oltre 10 anni fa all'epoca del riconoscimento della malattia professionale, ma è fuori dubbio ritenere che alla luce del periodo intercorso, della precedente valutazione in termini di danno biologico, del quadro clinico di attuale riscontro, nonchè di quella che è la presunta tipica evoluzione nel corso degli anni di tale tipo di patologia, ritenere che vi sia stato un sensibile aggravamento.
È peraltro da ritenere che lo stesso esame obiettivo riscontrato in occasione della visita medica Collegiale eseguita dall' in data 4.7.2023 (nel quale veniva rilevato a CP_1 livello di spalla bilateralmente“ … ipotrofia del deltoide, limitazione funzionale, significativo deficit di forza, Jobe, Jocum, lift-off, palm-up test positivi”), per quanto non vi fosse un accoglimento dell'aggravamento richiesto, supporti tali considerazioni.
In conclusione è da ritenersi che la già riconosciuta malattia professionale (inquadrata come “sofferenza cronica bilaterale della cuffia dei rotatori”) sia andata incontro ad aggravamento, e che la stessa sia responsabili di postumi i quali determinano, in base alle "tabelle delle menomazioni" approvate con D.M. 12 luglio 2000, in analogia col cod.
223 e 227, un danno biologico complessivo nella misura del 14% (quattordici per cento) del totale a decorrere dal 7.2.2022”.
10. Le conclusioni raggiunte dal consulente sulla base di criteri della scienza medico-legale scevri da vizi argomentativi e logici, devono essere senz'altro condivise e fatte proprie dal giudicante, peraltro in assenza di contestazioni dalle parti.
11. Ne consegue che dalla patologia “sofferenza cronica bilaterale della cuffia dei rotatori con segni di conflitto sub acromiale”, già riconosciuta a genesi professionale, esita un danno biologico complessivo del 14%; situazione che era presente alla data della domanda di revisione. Sicché, l'istituto convenuto deve essere condannato a corrispondere, in favore del ricorrente, un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 14%, dedotto quanto già riconosciuto dall' , oltre alla maggior somma tra CP_1
interessi e rivalutazione monetaria.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3 13. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che è affetto dalla malattia Parte_1
professionale “sofferenza cronica bilaterale della cuffia dei rotatori con segni di conflitto sub acromiale” con conseguenti postumi inabilitanti permanenti nella misura del 14%, con decorrenza dal 7.2.2022;
− condanna a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura CP_1
percentuale di invalidità di cui sopra (14%), dedotto quanto già riconosciuto dall' , CP_1
oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
− condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 10/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pantaleo Parte_1 C.F._1
Cambedda, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Emiciclo
Garibaldi n. 24;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
[...] P.IVA_1
Spiga e Roberto Di Tucci, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
22.5.2024, ha rappresentato che con provvedimento del 12 giugno Parte_1
2013 l' riconosceva la natura professionale della patologia “sofferenza cronica CP_1 bilaterale della cuffia dei rotatori con segni di conflitto sub acromiale” cui era affetto, con postumi permanenti nella misura dell'8%.
2. Il sig. ha altresì dedotto di aver proseguito l'attività di barbiere fino al 2022 e di Pt_1
aver presentato il 7 febbraio 2022 domanda di revisione per aggravamento dei postumi, ritenendo che il pregiudizio alla salute fosse incrementato al 20%.
3. Parte ricorrente ha poi allegato che l' riteneva di non accogliere la suddetta CP_1
domanda in sede amministrativa.
4. L'Assicurato ha pertanto proposto il presente ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'aggravamento dei postumi della malattia professionale già riconosciuta, in data 12.06.2013, dal 8% di danno biologico all'attuale 20% o di quella veriore percentuale accertanda in corso di causa,
2) Per l'effetto condannare l' al pagamento della rendita di cui all'art. 13 del dlgs CP_1
38/2000 ovvero in caso di riconoscimento di un danno biologico nella misura inferiore al
16% condannare l' al pagamento del relativo indennizzo in capitale di cui allo CP_1
stesso at. 13 dlgs 38/2000.
3) con vittoria di compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio , contestando nel merito la domanda CP_1
avversaria, siccome infondata.
6. Istruita la controversia mediante prova orale per testi e consulenza medico-legale, la causa viene decisa all'udienza del 10 aprile 2025, all'esito della discussione orale tra le parti.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. L'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della misura dei postumi permanenti conseguenti alla malattia professionale già riconosciuta dall' nel 2013, deducendo CP_1
parte ricorrente un aggravamento della stessa in ragione della prosecuzione dell'attività lavorativa. Quest'ultima è stata provata dal ricorrente, avendo i testi confermato lo svolgimento dell'attività di barbiere fino al 2022, secondo le modalità allegate in ricorso. Per_
9. Istruita la causa mediante affidamento di quesito medico legale al CTU, il dott. all'esito di analisi condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base alle notizie anamnestiche e alla valutazione clinica corredata da certificazioni e da esami radiologici), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, ha così concluso nell'elaborato peritale: “Il periziando presenta una condizione di severa tendinopatia cronica bilaterale della cuffia dei rotatori, interessante il tendine del sottoscapolare e del sottospinato, con lesione completa e retrazione di tali strutture che presentano involuzione adiposa, e distacco del tendine del capo lungo del bicipite brachiale.
Tale condizione è ben documentata dagli accertamenti strumentali (esami ecografici ed
RMN) eseguiti in tempi recenti (2020, 2021 e 2023), con un evidente riscontro clinico
2 (vedi esame obiettivo), il quale ben giustifica la persistente e ingravescente sintomatologia algica e disfunzionale riferita dal periziando.
Non ho modo di comparare gli accertamenti strumentali recentemente eseguiti con quelli di vecchissima data risalenti a oltre 10 anni fa all'epoca del riconoscimento della malattia professionale, ma è fuori dubbio ritenere che alla luce del periodo intercorso, della precedente valutazione in termini di danno biologico, del quadro clinico di attuale riscontro, nonchè di quella che è la presunta tipica evoluzione nel corso degli anni di tale tipo di patologia, ritenere che vi sia stato un sensibile aggravamento.
È peraltro da ritenere che lo stesso esame obiettivo riscontrato in occasione della visita medica Collegiale eseguita dall' in data 4.7.2023 (nel quale veniva rilevato a CP_1 livello di spalla bilateralmente“ … ipotrofia del deltoide, limitazione funzionale, significativo deficit di forza, Jobe, Jocum, lift-off, palm-up test positivi”), per quanto non vi fosse un accoglimento dell'aggravamento richiesto, supporti tali considerazioni.
In conclusione è da ritenersi che la già riconosciuta malattia professionale (inquadrata come “sofferenza cronica bilaterale della cuffia dei rotatori”) sia andata incontro ad aggravamento, e che la stessa sia responsabili di postumi i quali determinano, in base alle "tabelle delle menomazioni" approvate con D.M. 12 luglio 2000, in analogia col cod.
223 e 227, un danno biologico complessivo nella misura del 14% (quattordici per cento) del totale a decorrere dal 7.2.2022”.
10. Le conclusioni raggiunte dal consulente sulla base di criteri della scienza medico-legale scevri da vizi argomentativi e logici, devono essere senz'altro condivise e fatte proprie dal giudicante, peraltro in assenza di contestazioni dalle parti.
11. Ne consegue che dalla patologia “sofferenza cronica bilaterale della cuffia dei rotatori con segni di conflitto sub acromiale”, già riconosciuta a genesi professionale, esita un danno biologico complessivo del 14%; situazione che era presente alla data della domanda di revisione. Sicché, l'istituto convenuto deve essere condannato a corrispondere, in favore del ricorrente, un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 14%, dedotto quanto già riconosciuto dall' , oltre alla maggior somma tra CP_1
interessi e rivalutazione monetaria.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3 13. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che è affetto dalla malattia Parte_1
professionale “sofferenza cronica bilaterale della cuffia dei rotatori con segni di conflitto sub acromiale” con conseguenti postumi inabilitanti permanenti nella misura del 14%, con decorrenza dal 7.2.2022;
− condanna a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura CP_1
percentuale di invalidità di cui sopra (14%), dedotto quanto già riconosciuto dall' , CP_1
oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
− condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 10/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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