TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/10/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Urselli - Ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Bianco - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO PER malattia professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3.5.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs.
n° 38/2000, al pagamento delle prestazioni derivanti da malattia professionale.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale, quindi,
all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, sulle surriferite conclusioni dei procuratori delle parti. La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Quanto all'etiologia professionale della patologia da cui è affetto il ricorrente, il CTU afferma chiaramente che è patologia ad etiologia professionale e che la percentuale invalidante è dell'11%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari al minimo indennizzabile per legge (6%,
essendo la domanda di malattia professionale successivo al 25/7/2000, data di entrata in vigore(1)
del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38), la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo(2) in capitale -
ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno
biologico nella misura del 8% dalla domanda amministrativa, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1 1 Atteso che il 25/7/2000 è stato pubblicato in G.U. il DECRETO MINISTERIALE - di approvazione delle tabelle previste dalla legge – alla cui emanazione era appunto subordinata la definitiva operatività del nuovo sistema, anche alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 73, co. 3, della L. 23/12/2000 n° 388 ed all'art. 1, D. Lgs. 19/4/2001 n° 202.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per
inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 11% dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento delle relative differenze rispetto a quanto già CP_1
percepito, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in €.2697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Così deciso in Taranto, 16.10.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
Il Cancelliere
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Con specifico riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D. Lgs. n° 38/2000, appunto, non può non osservarsi – come invero già segnalato da autorevole dottrina – che l'intervento dell'Istituto previdenziale è attuato, (anche) relativamente al danno biologico, mediante una prestazione di natura tipicamente (e meramente) indennitaria: infatti tutti gli incisi dell'art. 13 primo comma portano a ritenere che la volontà del legislatore sia stata espressamente quella di non estendere la disciplina in esame fuori dall'ambito degli infortuni e malattie professionali. Inoltre anche la delega (cfr. art. 55, co. 1, lett. S, L. n° CP_1 144/99) aveva ad oggetto “l'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico” e pertanto si colloca nell'alveo del sistema previdenziale e non risarcitorio. L'interpretazione letterale è confortata dalla stessa Circolare 4 agosto 2000 n. 57 sul D. Lgs. n. 38/2000: la nuova normativa indennitaria del danno biologico di origine lavorativa ha “carattere sperimentale... pure essendo comune l'oggetto e cioè il danno biologico e pur in presenza di alcune analogie tra il sistema indennitario dell'art. 13 ed il sistema risarcitorio civilistico, tuttavia notevoli differenze derivano dalla diversa finalità dei due sistemi e dalla conseguente diversa strutturazione del meccanismo di ristoro del danno. L'indennizzo infatti assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del CP_1 lavoratore, secondo quanto previsto dall'art. 38 Cost., mentre il sistema civilistico è finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato”.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Urselli - Ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Bianco - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO PER malattia professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3.5.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs.
n° 38/2000, al pagamento delle prestazioni derivanti da malattia professionale.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale, quindi,
all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, sulle surriferite conclusioni dei procuratori delle parti. La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Quanto all'etiologia professionale della patologia da cui è affetto il ricorrente, il CTU afferma chiaramente che è patologia ad etiologia professionale e che la percentuale invalidante è dell'11%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari al minimo indennizzabile per legge (6%,
essendo la domanda di malattia professionale successivo al 25/7/2000, data di entrata in vigore(1)
del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38), la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo(2) in capitale -
ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno
biologico nella misura del 8% dalla domanda amministrativa, di talché l' deve essere CP_1
condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1 1 Atteso che il 25/7/2000 è stato pubblicato in G.U. il DECRETO MINISTERIALE - di approvazione delle tabelle previste dalla legge – alla cui emanazione era appunto subordinata la definitiva operatività del nuovo sistema, anche alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 73, co. 3, della L. 23/12/2000 n° 388 ed all'art. 1, D. Lgs. 19/4/2001 n° 202.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per
inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 11% dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento delle relative differenze rispetto a quanto già CP_1
percepito, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in €.2697,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Così deciso in Taranto, 16.10.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
Il Cancelliere
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Con specifico riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D. Lgs. n° 38/2000, appunto, non può non osservarsi – come invero già segnalato da autorevole dottrina – che l'intervento dell'Istituto previdenziale è attuato, (anche) relativamente al danno biologico, mediante una prestazione di natura tipicamente (e meramente) indennitaria: infatti tutti gli incisi dell'art. 13 primo comma portano a ritenere che la volontà del legislatore sia stata espressamente quella di non estendere la disciplina in esame fuori dall'ambito degli infortuni e malattie professionali. Inoltre anche la delega (cfr. art. 55, co. 1, lett. S, L. n° CP_1 144/99) aveva ad oggetto “l'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico” e pertanto si colloca nell'alveo del sistema previdenziale e non risarcitorio. L'interpretazione letterale è confortata dalla stessa Circolare 4 agosto 2000 n. 57 sul D. Lgs. n. 38/2000: la nuova normativa indennitaria del danno biologico di origine lavorativa ha “carattere sperimentale... pure essendo comune l'oggetto e cioè il danno biologico e pur in presenza di alcune analogie tra il sistema indennitario dell'art. 13 ed il sistema risarcitorio civilistico, tuttavia notevoli differenze derivano dalla diversa finalità dei due sistemi e dalla conseguente diversa strutturazione del meccanismo di ristoro del danno. L'indennizzo infatti assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del CP_1 lavoratore, secondo quanto previsto dall'art. 38 Cost., mentre il sistema civilistico è finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato”.