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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1389/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pantaleo Parte_1 C.F._1
Cambedda, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Piazza
Emiciclo Garibaldi n. 24;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 CP_2 P.IVA_1
Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Annarita Ammirati, Antonio Pantò e Paola
Passino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Mazzini n.
1;
CONVENUTA
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 8.8.2024,
ha convenuto in giudizio al fine di sentir Parte_1 Controparte_3
accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha allegato lo svolgimento di un rapporto lavorativo alle dipendenze della convenuta quale impiegata con mansioni di cassiera dall'1.11.2004 al 14.3.2024, data di decorrenza del licenziamento intimato con lettera del 26.3.2024 e ricevuto due giorni dopo.
3. Il recesso seguiva alla lettera di contestazione disciplinare del 14.3.2024, con cui veniva mosso alla dipendente il seguente addebito: “In data 10.03.2024, a fronte di una segnalazione di un suo collega, il SI. responsabile del reparto Controparte_4
Decorazione, constatava l'assenza di un articolo “ set bidoni rac-dif”, codice 503300 del valore di € 49,99, il quale veniva segnalato come reso il giorno precedente, ma non era presente nella Zona OPR, come da procedura di stoccaggio stabilita.
In assenza del suddetto articolo, il riferiva dell'ammanco del prodotto alla CP_4
SI.ra , Responsabile Servizi, la quale a seguito di controlli, constatava Persona_1
che il prodotto sopra citato non era stato reso, ma risultava acquistato, come da scontrino allegato, emesso alle ore 10.53 del 09.03.2024 dalla cassa presso la quale lei operava, e successivamente annullato.
Di fatti lei, contravvenendo alle procedure aziendali secondo la quale l'annullo di cassa deve essere contestuale all'acquisto del prodotto, solo due ore dopo all'operazione di acquisto, alle ore 12.34 del 09.03.2024, richiedeva alla collega SI.ra , Parte_2
l'annullamento dello stesso.
Il direttore di negozio, il SI. , avvisato dell'accaduto e a seguito di ulteriori Tes_1
verifiche temendo il furto del prodotto da parte di un cliente, come da procedura prevista nell'accordo sindacale di autorizzazione all'installazione dell'impianto di videosorveglianza , in data 12.03.2024 informava due RSA del Punto vendita, la SI.ra
e il SI. e procedeva conseguentemente a scaricare, in Parte_3 Persona_2
Cont presenza della IG.ra i file relativi alle registrazioni di quanto accaduto Pt_3
durante la giornata del 09.03.2024.
In pari data il SI. si recava presso la locale stazione dei Carabinieri di Sassari per Tes_1 sporgere denuncia di furto contro ignoti, portando con se le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza poco prima scaricate. In tale frangente, l'ufficiale di Polizia
Giudiziaria, il SI. visionava i video a disposizione unitamente al SI. Tes_2 Tes_1
Veniva quindi constatato quanto segue:
- in data 09.03.2024, durante il Suo turno di lavoro dalle ore 10.15 alle ore 14.00, alle ore 10.53 presso la casa, dove lei operava, si recava il cliente SI. per Parte_4 finalizzare l'acquisto di due prodotti. Un set di bodoni rac-dif, codice 503300 e un diffusore avana codice 185409;
2 - dopo aver incassato i contanti per € 53,98, facendo in modo di non consegnare lo scontrino al cliente, lei occultava quest'ultimo;
- Successivamente, dopo aver servito un ulteriore cliente, una volta trovatasi sola e manovrando il contenuto della cassa, facendo cadere per terra una banconota, che poi raccoglieva e metteva in tasca;
- poco dopo alle ore 12.34, lei attuava le procedure per annullare il predetto scontrino, al fine di cercare di nascondere l'avvenuta vendita dell'articolo;
- da un ulteriore controllo, oltre a risultare al termine del Suo turno di lavoro una differenza positiva di incasso di valore di € 3,98, il direttore ha contattato il SI. Pt_4
il quale ha confermato l'effettivo acquisto del prodotto e che lo stesso si trovava in
[...]
suo possesso.
Tale sua condotta rappresenta una evidente violazione dei fondamentali doveri di lealtà, buona fede e correttezza nascenti dal rapporto di lavoro in essere con la nostra società, oltre che un palese inadempimento ad obblighi di legge e contratto”.
4. ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni avanzate dalla Controparte_3
lavoratrice e ha dunque irrogato il licenziamento per giusta causa, sostenendo che gli addebiti contestati avrebbero comportato una irreparabile lesione del rapporto fiduciario, sia singolarmente sia complessivamente considerati.
5. La SI.ra ha contestato l'illegittimità del licenziamento, per insussistenza dei fatti Pt_1
addebitati. Anzitutto, la ricorrente ha eccepito di non aver mai occultato lo scontrino relativo alla merce acquistata il 9 marzo 2024 dal SI. , deducendo di averlo solamente Pt_4
appoggiato sul banco di lavoro, in attesa che il cliente completasse le operazioni relative a un altro ordine presso la zona di accoglienza, ove si era spostato.
6. Il SI. se ne sarebbe poi andato una volta completate le operazioni ed effettuato un Pt_4
altro pagamento con bancomat, senza che la SI.ra se ne accorgesse. Pt_1
7. Parte ricorrente ha altresì censurato l'infondatezza dell'accusa di appropriazione del denaro, non avendo mai fatto cadere alcuna banconota, né l'avrebbe poi infilata in tasca.
8. Piuttosto, la ricorrente ha sostenuto che, secondo quanto risulterebbe dai filmati di videosorveglianza, circa mezz'ora dopo, la stessa lavoratrice entrava in difficoltà nel servire alcuni clienti, con necessità dell'intervento di una collega, e che nelle operazioni
3 veniva maneggiata una pluralità di banconote dal taglio di € 50,00; in tale frangente sarebbe potuto avvenire un errore nel conteggio dei denari.
9. Inoltre, sempre per quanto emergerebbe dalle riprese di videosorveglianza, all'atto di servire dei clienti successivi, dalla tasca della ricorrente sarebbe caduto un oggetto di colore bianco (un pacchetto di SIarette), che la dipendente avrebbe raccolto dopo essersi chinata.
10. Non si sarebbe pertanto messa in tasca alcuna banconota, ulteriormente sostenendo che la cassa in tali frangenti era rimasta chiusa, e che il cliente, così come il successivo, pagavano la merce con moneta elettronica.
11. Infine, rispetto alla contestazione circa l'annullamento dello scontrino solo a distanza di tempo, non vi sarebbe alcuna direttiva aziendale che imponesse l'annullamento immediato del documento fiscale, né il comportamento sarebbe stato sanzionato dal codice disciplinare, stante la mancata affissione.
12. Peraltro, la prassi aziendale sarebbe stata quella secondo cui i responsabili di cassa provvedevano ad annullare gli scontrini compatibilmente col carico di lavoro, dando priorità al servizio alla clientela.
13. Infine, parte ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità delle registrazioni provenienti dall'impianto di videosorveglianza, posto che l'accordo stipulato in sede sindacale prevedeva che la riprese non avrebbero potuto costituire strumento di contestazione disciplinare.
14. Pertanto, la SI.ra ha introdotto il presente giudizio, deducendo l'illegittimità del Pt_1
licenziamento per insussistenza delle condotte contestate. La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento degli ulteriori pregiudizi morali e all'immagine, personale, professionale e sindacale della ricorrente, in ragione della natura ingiuriosa del licenziamento.
15. Parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato alla odierna ricorrente in accoglimento dei motivi di cui all'espositiva.
2) per l'effetto condannare , in persona del legale rapp. pro Controparte_6 tempore, ai sensi dell'art. 18, comma IV legge 300/1970, al reintegro della ricorrente nel suo posto di lavoro ed al pagamento in favore della stessa di un'indennità risarcitoria,
4 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto delle domande formulate in via principale;
3) Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_7
pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
In ogni caso:
4) condannare la società resistente al pagamento dei danni morali, alla reputazione e all'immagine, sofferti in conseguenza del licenziamento da liquidarsi in via equitativa;
5) In ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
16. Si è ritualmente costituita in giudizio la chiedendo l'integrale Controparte_3 rigetto del ricorso e la conferma dell'intimato licenziamento.
17. Parte resistente ha evidenziato che nel caso di specie la merce era stata acquistata dal SI.
, con quest'ultimo che ne confermava il possesso;
ed invero, i due prodotti acquistati Pt_4
non venivano rinvenuti nella zona del punto vendita deputati alla raccolta degli oggetti resi o il cui acquisto veniva rinunciato.
18. Sicché, l'annullamento dello scontrino effettuato dalla ricorrente, con l'assistenza della collega per 'battuta errata', e sui cui era riportata la motivazione “non ha bollino Pt_2 giallo visto male cliente”, risultava anomalo, anche perché effettuato a considerevole distanza di tempo dall'acquisto e senza l'intervento del responsabile di cassa.
19. Dalle immagini di videosorveglianza emergerebbero poi le condotte contestate;
difatti, secondo la resistente dapprima la SI.ra occultava lo scontrino relativo agli acquisti Pt_1
effettuati dal SI. , invece che consegnarlo a quest'ultimo come dovuto, poi si sarebbe Pt_4
messa in tasca una banconota mentre serviva una cliente circa un'ora dopo, e infine procedeva all'annullamento dello scontrino senza alcuna spiegazione.
20. Tale conclusione emergeva anche dalle verifiche contabili svolte sulla cassa gestita dalla SI.ra nel turno di cui si discute, siccome risultava un disavanzo positivo di € 4,00 Pt_1
in contanti, a fronte della transazione annullata di cui si discute, dell'importo complessivo di € 53,98.
5 21. La convenuta ha poi contestato l'eccezione della controparte in ordine all'inutilizzabilità delle registrazioni di videosorveglianza, siccome l'accordo in sede sindacale sarebbe stato superato con la riforma dell'art. 4 legge n. 300/1970 operata nel 2015. In ogni eventualità, sarebbero legittimi i controlli difensivi svolti dal datore per l'accertamento delle condotte aventi risvolti penalistici.
22. ha altresì contestato la domanda risarcitoria avanzata dalla Controparte_3
controparte, siccome infondata. Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale, rigettare il Ricorso e tutte le domande ivi svolte dalla IG.ra Parte_1
per tutti i motivi illustrati nella presente memoria;
[...]
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare
l'illegittimità del recesso per giusta causa, accertare la sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ai sensi degli artt. 2118 c.c. e art. 3 della Legge 604/1966, limitando la condanna di alla sola corresponsione della Controparte_6
indennità sostitutiva del preavviso ai sensi del CCNL applicabile, per tutti i motivi illustrati nella presente memoria;
3. In via ancora subordinata, applicare la sanzione prevista dall'art. 18, comma 5°, della
Legge 300/1970, pertanto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria nella Controparte_6
misura minima prevista dalle suindicate disposizioni, per tutti i motivi illustrati nella presente memoria;
4. In via ulteriormente subordinata e in ogni caso, dedurre da un'eventuale condanna al risarcimento, le somme che la IG.ra ha percepito o avrebbe potuto Parte_1
percepire a titolo di aliunde perceptum e/o aliunde percipiendum.
5. In ogni caso, condannare la IG.ra al pagamento di spese, diritti ed Parte_1 onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
23. Istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza dell'11 febbraio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
24. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
25. Le condotte contestate alla SI.ra sono sostanzialmente le seguenti: Pt_1
i. mancata consegna dello scontrino al SI. e occultamento di quest'ultimo; Pt_4
6 ii. appropriazione del denaro, facendo cadere la banconota ricevuta da una cliente e inserendola nella propria tasca;
iii. annullamento dello scontrino nonostante la transazione effettuata dal SI. fosse Pt_4
andata a buon fine, per tentare di nascondere l'avvenuta vendita degli articoli, contravvenendo altresì alle procedure aziendali sull'annullo di cassa.
26. Il giudicante ritiene anzitutto che sulla base delle stesse riprese di videosorveglianza prodotte in atti, deve escludersi la sussistenza di prova in ordine all'appropriazione da parte della SI.ra del denaro di contrariamente a quanto Pt_1 Controparte_3 ritenuto da quest'ultima.
27. È circostanza pacifica tra le parti che il SI. in data 9 marzo 2024, nell'arco temporale Pt_4
indicato nelle riprese di videosorveglianza 10:30-10:35, corrispondenti all'orario 10:50-
10:55 (stante la sfasatura temporale di circa 20 minuti di ritardo del video, circostanza anch'essa pacifica tra le parti), ha effettuato l'acquisto dei due prodotti, pagandoli € 53,98.
28. Dai video risulta poi che il SI. si è recato presso il banco di accoglienza a svolgere Pt_4
ulteriori operazioni;
nel frattempo, vedendo il cliente allontanarsi, la ricorrente ha preso lo scontrino, ancora attaccato alla cassa, e lo ha riposto sul piano di lavoro. Tale scontrino poi rimane nella medesima posizione, allorché il SI. si allontana ed esce Pt_4 dall'inquadratura.
29. Secondo quanto sostenuto dalla parte resistente, la lavoratrice si sarebbe poi messa in tasca una banconota intorno alle 12:11 circa, corrispettivo di un pagamento effettuato da una cliente, dopo aver fatto artatamente cadere in terra il denaro.
30. Tuttavia, tale ricostruzione non trova riscontro nei filmati in atti. Invero, al minuto di ripresa 11:51 (corrispondente alle ore 12:11), si può appurare la presenza di un oggetto di colore chiaro sporgere dalla tasca sinistra della ricorrente;
quest'ultimo, nel momento in cui la dipendente si adagia sulla sedia dopo aver scannerizzato il codice a barre dei prodotti portati in cassa dalle clienti presenti, scivola in terra.
31. Dalle modalità e rapidità con cui l'oggetto cade in terra dalla tasca della ricorrente, si ritiene che quest'ultimo non possa essere una banconota, avendo una massa maggiore di quest'ultima. La ricorrente, dopo essersi resa conto della caduta dell'oggetto, si china dunque a raccoglierlo e riporlo nuovamente nella tasca.
7 32. Resta dunque smentita la ricostruzione dei fatti operata dalla resistente, atteso che la SI.ra non ha fatto cadere in terra alcuna banconota, né ha occultato quest'ultima nelle Pt_1
proprie tasche.
33. Invero, dalle stesse riprese si può osservare che tanto la cliente presente alla cassa in tale frangente, così come quella precedentemente servita, pagano gli oggetti acquistati con moneta elettronica;
sicché, la cassa è rimasta chiusa.
34. La SI.ra non ha quindi né maneggiato denaro proveniente da tali clienti, né Pt_1
prelevato alcunché dalla cassa.
35. Né viene allegato, neanche in memoria di costituzione, che parte ricorrente avrebbe sottratto il corrispettivo dei pagamenti inserendo in tasca le banconote in altri momenti, successivamente all'acquisto concluso dal SI. . Pt_4
36. Sul punto, si osserva peraltro che ove la ricorrente avesse preso illegittimamente una banconota, tale circostanza sarebbe risultata dalle registrazioni in atti, atteso che le telecamere sono state in funzione per l'intero turno lavorativo della ricorrente, posizionate al di sopra della cassa e con visibilità dei movimenti della cassiera.
37. Rispetto a quanto contestato dalla circa l'appropriazione del Controparte_3 denaro non vi è dunque traccia, risultando piuttosto l'assunto smentito sulla base delle stesse videoregistrazioni invocate dalla resistente.
38. Allo stesso modo, neanche a livello induttivo e sulla base delle verifiche documentali si può concludere che la ricorrente si sia appropriata di alcuna banconota.
39. Difatti, dalla documentazione attestante il riepilogo finanziario delle operazioni di cassa compiute dalla SI.ra in data 9 marzo 2024, risulta un disavanzo di € 3,79 (doc. 14 Pt_1
fasc. resistente).
40. Tale importo non ammonta tuttavia esattamente alla differenza tra quanto pagato dal SI.
per gli acquisti effettuati (€ 53,98) e quanto parte convenuta sostiene che la SI.ra Pt_4
abbia occultato (€ 50,00), dando un risultato di € 3,98. Pt_1
41. Peraltro, sul punto si osserva che nella lettera di apertura del procedimento disciplinare non si indica l'importo che avrebbe sottratto la dipendente, limitandosi parte datoriale a far riferimento a “una banconota”, mentre poi nella memoria di costituzione si sostiene che quest'ultima non avrebbe che potuto essere da € 50,00.
8 42. Ancora, v'è un'ulteriore discrasia rispetto all'addebito in merito al disavanzo di cassa, atteso che dalla lettera di contestazione disciplinare si legge che “… da un ulteriore controllo, oltre a risultare al termine del Suo turno di lavoro una differenza positiva di incasso di valore di € 3,98”, mentre poi sulla base della documentazione depositata in giudizio dalla stessa resistente l'importo rinvenuto quale eccesso di cassa ammonta a €
3,79.
43. Né, si osserva, rispetto alla condotta appropriativa assumono un qualche rilievo la mancata consegna dello scontrino fiscale al SI. , peraltro solo appoggiato sul banco di Pt_4
lavoro e non occultato, così come il successivo annullamento del medesimo, in assenza della prova della sottrazione del denaro.
44. Invero, il fatto che lo scontrino fiscale sia stato appoggiato sul banco di lavoro dalla SI.ra senza consegnarlo al cliente, e che sia stato annullato per battuta errata con la Pt_1 motivazione “non ha bollino giallo visto male cliente”, nonostante il SI. abbia Pt_4
ricevuto la merce, e senza l'intervento della responsabile di cassa (doc. 10 fasc. convenuta), è circostanza anomala, ma che tuttavia non dimostra alcun indebito prelievo di denaro da parte della ricorrente.
45. Così, rispetto all'addebito dell'illecita appropriazione del denaro da parte della SI.ra la mancata consegna con occultamento dello scontrino, nonché l'annullamento Pt_1
anomalo dello stesso, non assumono rilievo, essendo in ogni caso indimostrata la sottrazione della banconota da parte della dipendente.
46. Occorre a questo punto esaminare la residua incidenza degli altri due addebiti disciplinari rispetto all'intimato recesso dal rapporto di lavoro.
47. In via sistematica, come da orientamento costante della Suprema Corte, la “insussistenza del fatto” di cui all'art. 18 legge n. 300/1970 si configura ove la contestazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di addebiti o un'unica articolata condotta, solo qualora sul piano fattuale possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta - fra i fatti oggetto di contestazione - di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva (Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 14192 del 04/06/2018; Sez. lav., ordinanza n.
30663 del 2023).
48. Nelle pieghe motivazionali della sentenza Sez. lav., n. 6796 del 2022, nel ribadire il principio di diritto testé menzionato, si puntualizza che “nel caso di licenziamento
9 disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la "insussistenza del fatto" si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati, con la conseguenza che, nell'ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma
5, della I. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della I. n. 92 del 2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria cd. forte”.
49. Ebbene, la mancata consegna dello scontrino al cliente, così come il mancato rispetto della procedura aziendale stabilita con riferimento all'annullamento dello scontrino, da considerare in sé per sé e non nella contestata finalità appropriativa (nel caso insussistente), costituiscono esecuzioni negligenti della prestazione da parte della dipendente.
50. Difatti, a quest'ultima viene sostanzialmente contestato di aver trascurato le disposizioni impartite dal datore sull'esecuzione della prestazione, venendo meno alla diligenza richiesta dall'art. 2104 c.c., siccome i due obblighi cui è venuta meno costituiscono pacificamente operazioni ascrivibili alla mansione di cassiera.
51. Il CCNL DMO applicato al rapporto di lavoro prevede all'art. 222, punto 2, l'irrogazione della sanzione della multa nei confronti del lavoratore che “esegua con negligenza il lavoro affidatogli”.
52. Sicché, per i residui addebiti disciplinari la ricorrente avrebbe tuttalpiù potuta essere sanzionata con provvedimento conservativo, non potendosi ascrivere gli stessi nell'ambito di un complessivo disegno volto alla sottrazione di denaro.
53. Tanto è vero che la SI.ra collega della ricorrente che ha vidimato l'operazione di Pt_2
annullamento dello scontrino, è stata sanzionata con il biasimo scritto rispetto alla violazione della procedura aziendale prevista per detto annullamento (doc. 27 fasc. convenuta).
10 54. Ne deriva, complessivamente, l'annullamento del recesso intimato con applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma quarto, dello statuto dei lavoratori, posto che un addebito è da ritenersi insussistente e gli altri due tuttalpiù punibili con sanzione disciplinare conservativa.
55. La SI.ra ha quindi diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno in misura Pt_1
pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, dedotto quanto medio tempore percepito per lo svolgimento di eventuali ulteriori rapporti lavorativi, e in ogni caso in misura non superiore a dodici mensilità.
56. L'accoglimento del ricorso determina l'assorbimento dell'eccezione di non utilizzabilità delle registrazioni video nel procedimento disciplinare nei confronti della dipendente, atteso che dagli stessi video emerge l'insussistenza del fatto contestato.
57. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno da licenziamento ingiurioso.
Difatti, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 16064 del
10/06/2024).
58. Nel caso di specie, la domanda è sfornita di allegazione sul punto, limitandosi parte ricorrente a sostenere che il direttore avrebbe screditato l'ex lavoratrice dinnanzi ai colleghi riferendo che quest'ultima era stata 'sorpresa a rubare', con pregiudizio sia alla professionalità, sia in relazione all'attività sindacale svolta dalla SI.ra Pt_1
59. La ricorrente non ha allora allegato in cosa si sarebbero sostanziate le particolari forme e modalità ingiuriose del licenziamento, sostenendo solo genericamente una diffusione in ambiente lavorativo, così come sindacale, delle ragioni del recesso, con pregiudizio all'immagine altrettanto generico.
60. Allo stesso modo è carente di specificità la deduzione in ordine alla richiesta di ristoro dei danni morali e di quelli conseguenti alla necessità di intraprendere un percorso di psicoanalisi;
il difetto di allegazione, prima ancora che di prova, determina pertanto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059
c.c.
11 61. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore di causa indeterminabile. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- annulla il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 26.3.2024;
- condanna la convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed a corrisponderle, a titolo risarcitorio, un'indennità pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, dedotto quanto percepito dalla ricorrente per lo svolgimento di attività lavorativa tra la data del licenziamento e la reintegrazione, e comunque in misura non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna parte convenuta a rifondere le spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 11/02/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
12
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pantaleo Parte_1 C.F._1
Cambedda, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Piazza
Emiciclo Garibaldi n. 24;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 CP_2 P.IVA_1
Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Annarita Ammirati, Antonio Pantò e Paola
Passino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via Mazzini n.
1;
CONVENUTA
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 8.8.2024,
ha convenuto in giudizio al fine di sentir Parte_1 Controparte_3
accogliere le conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha allegato lo svolgimento di un rapporto lavorativo alle dipendenze della convenuta quale impiegata con mansioni di cassiera dall'1.11.2004 al 14.3.2024, data di decorrenza del licenziamento intimato con lettera del 26.3.2024 e ricevuto due giorni dopo.
3. Il recesso seguiva alla lettera di contestazione disciplinare del 14.3.2024, con cui veniva mosso alla dipendente il seguente addebito: “In data 10.03.2024, a fronte di una segnalazione di un suo collega, il SI. responsabile del reparto Controparte_4
Decorazione, constatava l'assenza di un articolo “ set bidoni rac-dif”, codice 503300 del valore di € 49,99, il quale veniva segnalato come reso il giorno precedente, ma non era presente nella Zona OPR, come da procedura di stoccaggio stabilita.
In assenza del suddetto articolo, il riferiva dell'ammanco del prodotto alla CP_4
SI.ra , Responsabile Servizi, la quale a seguito di controlli, constatava Persona_1
che il prodotto sopra citato non era stato reso, ma risultava acquistato, come da scontrino allegato, emesso alle ore 10.53 del 09.03.2024 dalla cassa presso la quale lei operava, e successivamente annullato.
Di fatti lei, contravvenendo alle procedure aziendali secondo la quale l'annullo di cassa deve essere contestuale all'acquisto del prodotto, solo due ore dopo all'operazione di acquisto, alle ore 12.34 del 09.03.2024, richiedeva alla collega SI.ra , Parte_2
l'annullamento dello stesso.
Il direttore di negozio, il SI. , avvisato dell'accaduto e a seguito di ulteriori Tes_1
verifiche temendo il furto del prodotto da parte di un cliente, come da procedura prevista nell'accordo sindacale di autorizzazione all'installazione dell'impianto di videosorveglianza , in data 12.03.2024 informava due RSA del Punto vendita, la SI.ra
e il SI. e procedeva conseguentemente a scaricare, in Parte_3 Persona_2
Cont presenza della IG.ra i file relativi alle registrazioni di quanto accaduto Pt_3
durante la giornata del 09.03.2024.
In pari data il SI. si recava presso la locale stazione dei Carabinieri di Sassari per Tes_1 sporgere denuncia di furto contro ignoti, portando con se le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza poco prima scaricate. In tale frangente, l'ufficiale di Polizia
Giudiziaria, il SI. visionava i video a disposizione unitamente al SI. Tes_2 Tes_1
Veniva quindi constatato quanto segue:
- in data 09.03.2024, durante il Suo turno di lavoro dalle ore 10.15 alle ore 14.00, alle ore 10.53 presso la casa, dove lei operava, si recava il cliente SI. per Parte_4 finalizzare l'acquisto di due prodotti. Un set di bodoni rac-dif, codice 503300 e un diffusore avana codice 185409;
2 - dopo aver incassato i contanti per € 53,98, facendo in modo di non consegnare lo scontrino al cliente, lei occultava quest'ultimo;
- Successivamente, dopo aver servito un ulteriore cliente, una volta trovatasi sola e manovrando il contenuto della cassa, facendo cadere per terra una banconota, che poi raccoglieva e metteva in tasca;
- poco dopo alle ore 12.34, lei attuava le procedure per annullare il predetto scontrino, al fine di cercare di nascondere l'avvenuta vendita dell'articolo;
- da un ulteriore controllo, oltre a risultare al termine del Suo turno di lavoro una differenza positiva di incasso di valore di € 3,98, il direttore ha contattato il SI. Pt_4
il quale ha confermato l'effettivo acquisto del prodotto e che lo stesso si trovava in
[...]
suo possesso.
Tale sua condotta rappresenta una evidente violazione dei fondamentali doveri di lealtà, buona fede e correttezza nascenti dal rapporto di lavoro in essere con la nostra società, oltre che un palese inadempimento ad obblighi di legge e contratto”.
4. ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni avanzate dalla Controparte_3
lavoratrice e ha dunque irrogato il licenziamento per giusta causa, sostenendo che gli addebiti contestati avrebbero comportato una irreparabile lesione del rapporto fiduciario, sia singolarmente sia complessivamente considerati.
5. La SI.ra ha contestato l'illegittimità del licenziamento, per insussistenza dei fatti Pt_1
addebitati. Anzitutto, la ricorrente ha eccepito di non aver mai occultato lo scontrino relativo alla merce acquistata il 9 marzo 2024 dal SI. , deducendo di averlo solamente Pt_4
appoggiato sul banco di lavoro, in attesa che il cliente completasse le operazioni relative a un altro ordine presso la zona di accoglienza, ove si era spostato.
6. Il SI. se ne sarebbe poi andato una volta completate le operazioni ed effettuato un Pt_4
altro pagamento con bancomat, senza che la SI.ra se ne accorgesse. Pt_1
7. Parte ricorrente ha altresì censurato l'infondatezza dell'accusa di appropriazione del denaro, non avendo mai fatto cadere alcuna banconota, né l'avrebbe poi infilata in tasca.
8. Piuttosto, la ricorrente ha sostenuto che, secondo quanto risulterebbe dai filmati di videosorveglianza, circa mezz'ora dopo, la stessa lavoratrice entrava in difficoltà nel servire alcuni clienti, con necessità dell'intervento di una collega, e che nelle operazioni
3 veniva maneggiata una pluralità di banconote dal taglio di € 50,00; in tale frangente sarebbe potuto avvenire un errore nel conteggio dei denari.
9. Inoltre, sempre per quanto emergerebbe dalle riprese di videosorveglianza, all'atto di servire dei clienti successivi, dalla tasca della ricorrente sarebbe caduto un oggetto di colore bianco (un pacchetto di SIarette), che la dipendente avrebbe raccolto dopo essersi chinata.
10. Non si sarebbe pertanto messa in tasca alcuna banconota, ulteriormente sostenendo che la cassa in tali frangenti era rimasta chiusa, e che il cliente, così come il successivo, pagavano la merce con moneta elettronica.
11. Infine, rispetto alla contestazione circa l'annullamento dello scontrino solo a distanza di tempo, non vi sarebbe alcuna direttiva aziendale che imponesse l'annullamento immediato del documento fiscale, né il comportamento sarebbe stato sanzionato dal codice disciplinare, stante la mancata affissione.
12. Peraltro, la prassi aziendale sarebbe stata quella secondo cui i responsabili di cassa provvedevano ad annullare gli scontrini compatibilmente col carico di lavoro, dando priorità al servizio alla clientela.
13. Infine, parte ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità delle registrazioni provenienti dall'impianto di videosorveglianza, posto che l'accordo stipulato in sede sindacale prevedeva che la riprese non avrebbero potuto costituire strumento di contestazione disciplinare.
14. Pertanto, la SI.ra ha introdotto il presente giudizio, deducendo l'illegittimità del Pt_1
licenziamento per insussistenza delle condotte contestate. La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento degli ulteriori pregiudizi morali e all'immagine, personale, professionale e sindacale della ricorrente, in ragione della natura ingiuriosa del licenziamento.
15. Parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato alla odierna ricorrente in accoglimento dei motivi di cui all'espositiva.
2) per l'effetto condannare , in persona del legale rapp. pro Controparte_6 tempore, ai sensi dell'art. 18, comma IV legge 300/1970, al reintegro della ricorrente nel suo posto di lavoro ed al pagamento in favore della stessa di un'indennità risarcitoria,
4 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto delle domande formulate in via principale;
3) Condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_7
pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
In ogni caso:
4) condannare la società resistente al pagamento dei danni morali, alla reputazione e all'immagine, sofferti in conseguenza del licenziamento da liquidarsi in via equitativa;
5) In ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
16. Si è ritualmente costituita in giudizio la chiedendo l'integrale Controparte_3 rigetto del ricorso e la conferma dell'intimato licenziamento.
17. Parte resistente ha evidenziato che nel caso di specie la merce era stata acquistata dal SI.
, con quest'ultimo che ne confermava il possesso;
ed invero, i due prodotti acquistati Pt_4
non venivano rinvenuti nella zona del punto vendita deputati alla raccolta degli oggetti resi o il cui acquisto veniva rinunciato.
18. Sicché, l'annullamento dello scontrino effettuato dalla ricorrente, con l'assistenza della collega per 'battuta errata', e sui cui era riportata la motivazione “non ha bollino Pt_2 giallo visto male cliente”, risultava anomalo, anche perché effettuato a considerevole distanza di tempo dall'acquisto e senza l'intervento del responsabile di cassa.
19. Dalle immagini di videosorveglianza emergerebbero poi le condotte contestate;
difatti, secondo la resistente dapprima la SI.ra occultava lo scontrino relativo agli acquisti Pt_1
effettuati dal SI. , invece che consegnarlo a quest'ultimo come dovuto, poi si sarebbe Pt_4
messa in tasca una banconota mentre serviva una cliente circa un'ora dopo, e infine procedeva all'annullamento dello scontrino senza alcuna spiegazione.
20. Tale conclusione emergeva anche dalle verifiche contabili svolte sulla cassa gestita dalla SI.ra nel turno di cui si discute, siccome risultava un disavanzo positivo di € 4,00 Pt_1
in contanti, a fronte della transazione annullata di cui si discute, dell'importo complessivo di € 53,98.
5 21. La convenuta ha poi contestato l'eccezione della controparte in ordine all'inutilizzabilità delle registrazioni di videosorveglianza, siccome l'accordo in sede sindacale sarebbe stato superato con la riforma dell'art. 4 legge n. 300/1970 operata nel 2015. In ogni eventualità, sarebbero legittimi i controlli difensivi svolti dal datore per l'accertamento delle condotte aventi risvolti penalistici.
22. ha altresì contestato la domanda risarcitoria avanzata dalla Controparte_3
controparte, siccome infondata. Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale, rigettare il Ricorso e tutte le domande ivi svolte dalla IG.ra Parte_1
per tutti i motivi illustrati nella presente memoria;
[...]
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare
l'illegittimità del recesso per giusta causa, accertare la sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ai sensi degli artt. 2118 c.c. e art. 3 della Legge 604/1966, limitando la condanna di alla sola corresponsione della Controparte_6
indennità sostitutiva del preavviso ai sensi del CCNL applicabile, per tutti i motivi illustrati nella presente memoria;
3. In via ancora subordinata, applicare la sanzione prevista dall'art. 18, comma 5°, della
Legge 300/1970, pertanto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando la convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria nella Controparte_6
misura minima prevista dalle suindicate disposizioni, per tutti i motivi illustrati nella presente memoria;
4. In via ulteriormente subordinata e in ogni caso, dedurre da un'eventuale condanna al risarcimento, le somme che la IG.ra ha percepito o avrebbe potuto Parte_1
percepire a titolo di aliunde perceptum e/o aliunde percipiendum.
5. In ogni caso, condannare la IG.ra al pagamento di spese, diritti ed Parte_1 onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
23. Istruita la causa solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza dell'11 febbraio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
24. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
25. Le condotte contestate alla SI.ra sono sostanzialmente le seguenti: Pt_1
i. mancata consegna dello scontrino al SI. e occultamento di quest'ultimo; Pt_4
6 ii. appropriazione del denaro, facendo cadere la banconota ricevuta da una cliente e inserendola nella propria tasca;
iii. annullamento dello scontrino nonostante la transazione effettuata dal SI. fosse Pt_4
andata a buon fine, per tentare di nascondere l'avvenuta vendita degli articoli, contravvenendo altresì alle procedure aziendali sull'annullo di cassa.
26. Il giudicante ritiene anzitutto che sulla base delle stesse riprese di videosorveglianza prodotte in atti, deve escludersi la sussistenza di prova in ordine all'appropriazione da parte della SI.ra del denaro di contrariamente a quanto Pt_1 Controparte_3 ritenuto da quest'ultima.
27. È circostanza pacifica tra le parti che il SI. in data 9 marzo 2024, nell'arco temporale Pt_4
indicato nelle riprese di videosorveglianza 10:30-10:35, corrispondenti all'orario 10:50-
10:55 (stante la sfasatura temporale di circa 20 minuti di ritardo del video, circostanza anch'essa pacifica tra le parti), ha effettuato l'acquisto dei due prodotti, pagandoli € 53,98.
28. Dai video risulta poi che il SI. si è recato presso il banco di accoglienza a svolgere Pt_4
ulteriori operazioni;
nel frattempo, vedendo il cliente allontanarsi, la ricorrente ha preso lo scontrino, ancora attaccato alla cassa, e lo ha riposto sul piano di lavoro. Tale scontrino poi rimane nella medesima posizione, allorché il SI. si allontana ed esce Pt_4 dall'inquadratura.
29. Secondo quanto sostenuto dalla parte resistente, la lavoratrice si sarebbe poi messa in tasca una banconota intorno alle 12:11 circa, corrispettivo di un pagamento effettuato da una cliente, dopo aver fatto artatamente cadere in terra il denaro.
30. Tuttavia, tale ricostruzione non trova riscontro nei filmati in atti. Invero, al minuto di ripresa 11:51 (corrispondente alle ore 12:11), si può appurare la presenza di un oggetto di colore chiaro sporgere dalla tasca sinistra della ricorrente;
quest'ultimo, nel momento in cui la dipendente si adagia sulla sedia dopo aver scannerizzato il codice a barre dei prodotti portati in cassa dalle clienti presenti, scivola in terra.
31. Dalle modalità e rapidità con cui l'oggetto cade in terra dalla tasca della ricorrente, si ritiene che quest'ultimo non possa essere una banconota, avendo una massa maggiore di quest'ultima. La ricorrente, dopo essersi resa conto della caduta dell'oggetto, si china dunque a raccoglierlo e riporlo nuovamente nella tasca.
7 32. Resta dunque smentita la ricostruzione dei fatti operata dalla resistente, atteso che la SI.ra non ha fatto cadere in terra alcuna banconota, né ha occultato quest'ultima nelle Pt_1
proprie tasche.
33. Invero, dalle stesse riprese si può osservare che tanto la cliente presente alla cassa in tale frangente, così come quella precedentemente servita, pagano gli oggetti acquistati con moneta elettronica;
sicché, la cassa è rimasta chiusa.
34. La SI.ra non ha quindi né maneggiato denaro proveniente da tali clienti, né Pt_1
prelevato alcunché dalla cassa.
35. Né viene allegato, neanche in memoria di costituzione, che parte ricorrente avrebbe sottratto il corrispettivo dei pagamenti inserendo in tasca le banconote in altri momenti, successivamente all'acquisto concluso dal SI. . Pt_4
36. Sul punto, si osserva peraltro che ove la ricorrente avesse preso illegittimamente una banconota, tale circostanza sarebbe risultata dalle registrazioni in atti, atteso che le telecamere sono state in funzione per l'intero turno lavorativo della ricorrente, posizionate al di sopra della cassa e con visibilità dei movimenti della cassiera.
37. Rispetto a quanto contestato dalla circa l'appropriazione del Controparte_3 denaro non vi è dunque traccia, risultando piuttosto l'assunto smentito sulla base delle stesse videoregistrazioni invocate dalla resistente.
38. Allo stesso modo, neanche a livello induttivo e sulla base delle verifiche documentali si può concludere che la ricorrente si sia appropriata di alcuna banconota.
39. Difatti, dalla documentazione attestante il riepilogo finanziario delle operazioni di cassa compiute dalla SI.ra in data 9 marzo 2024, risulta un disavanzo di € 3,79 (doc. 14 Pt_1
fasc. resistente).
40. Tale importo non ammonta tuttavia esattamente alla differenza tra quanto pagato dal SI.
per gli acquisti effettuati (€ 53,98) e quanto parte convenuta sostiene che la SI.ra Pt_4
abbia occultato (€ 50,00), dando un risultato di € 3,98. Pt_1
41. Peraltro, sul punto si osserva che nella lettera di apertura del procedimento disciplinare non si indica l'importo che avrebbe sottratto la dipendente, limitandosi parte datoriale a far riferimento a “una banconota”, mentre poi nella memoria di costituzione si sostiene che quest'ultima non avrebbe che potuto essere da € 50,00.
8 42. Ancora, v'è un'ulteriore discrasia rispetto all'addebito in merito al disavanzo di cassa, atteso che dalla lettera di contestazione disciplinare si legge che “… da un ulteriore controllo, oltre a risultare al termine del Suo turno di lavoro una differenza positiva di incasso di valore di € 3,98”, mentre poi sulla base della documentazione depositata in giudizio dalla stessa resistente l'importo rinvenuto quale eccesso di cassa ammonta a €
3,79.
43. Né, si osserva, rispetto alla condotta appropriativa assumono un qualche rilievo la mancata consegna dello scontrino fiscale al SI. , peraltro solo appoggiato sul banco di Pt_4
lavoro e non occultato, così come il successivo annullamento del medesimo, in assenza della prova della sottrazione del denaro.
44. Invero, il fatto che lo scontrino fiscale sia stato appoggiato sul banco di lavoro dalla SI.ra senza consegnarlo al cliente, e che sia stato annullato per battuta errata con la Pt_1 motivazione “non ha bollino giallo visto male cliente”, nonostante il SI. abbia Pt_4
ricevuto la merce, e senza l'intervento della responsabile di cassa (doc. 10 fasc. convenuta), è circostanza anomala, ma che tuttavia non dimostra alcun indebito prelievo di denaro da parte della ricorrente.
45. Così, rispetto all'addebito dell'illecita appropriazione del denaro da parte della SI.ra la mancata consegna con occultamento dello scontrino, nonché l'annullamento Pt_1
anomalo dello stesso, non assumono rilievo, essendo in ogni caso indimostrata la sottrazione della banconota da parte della dipendente.
46. Occorre a questo punto esaminare la residua incidenza degli altri due addebiti disciplinari rispetto all'intimato recesso dal rapporto di lavoro.
47. In via sistematica, come da orientamento costante della Suprema Corte, la “insussistenza del fatto” di cui all'art. 18 legge n. 300/1970 si configura ove la contestazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di addebiti o un'unica articolata condotta, solo qualora sul piano fattuale possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta - fra i fatti oggetto di contestazione - di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva (Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 14192 del 04/06/2018; Sez. lav., ordinanza n.
30663 del 2023).
48. Nelle pieghe motivazionali della sentenza Sez. lav., n. 6796 del 2022, nel ribadire il principio di diritto testé menzionato, si puntualizza che “nel caso di licenziamento
9 disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la "insussistenza del fatto" si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati, con la conseguenza che, nell'ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma
5, della I. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della I. n. 92 del 2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria cd. forte”.
49. Ebbene, la mancata consegna dello scontrino al cliente, così come il mancato rispetto della procedura aziendale stabilita con riferimento all'annullamento dello scontrino, da considerare in sé per sé e non nella contestata finalità appropriativa (nel caso insussistente), costituiscono esecuzioni negligenti della prestazione da parte della dipendente.
50. Difatti, a quest'ultima viene sostanzialmente contestato di aver trascurato le disposizioni impartite dal datore sull'esecuzione della prestazione, venendo meno alla diligenza richiesta dall'art. 2104 c.c., siccome i due obblighi cui è venuta meno costituiscono pacificamente operazioni ascrivibili alla mansione di cassiera.
51. Il CCNL DMO applicato al rapporto di lavoro prevede all'art. 222, punto 2, l'irrogazione della sanzione della multa nei confronti del lavoratore che “esegua con negligenza il lavoro affidatogli”.
52. Sicché, per i residui addebiti disciplinari la ricorrente avrebbe tuttalpiù potuta essere sanzionata con provvedimento conservativo, non potendosi ascrivere gli stessi nell'ambito di un complessivo disegno volto alla sottrazione di denaro.
53. Tanto è vero che la SI.ra collega della ricorrente che ha vidimato l'operazione di Pt_2
annullamento dello scontrino, è stata sanzionata con il biasimo scritto rispetto alla violazione della procedura aziendale prevista per detto annullamento (doc. 27 fasc. convenuta).
10 54. Ne deriva, complessivamente, l'annullamento del recesso intimato con applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma quarto, dello statuto dei lavoratori, posto che un addebito è da ritenersi insussistente e gli altri due tuttalpiù punibili con sanzione disciplinare conservativa.
55. La SI.ra ha quindi diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno in misura Pt_1
pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, dedotto quanto medio tempore percepito per lo svolgimento di eventuali ulteriori rapporti lavorativi, e in ogni caso in misura non superiore a dodici mensilità.
56. L'accoglimento del ricorso determina l'assorbimento dell'eccezione di non utilizzabilità delle registrazioni video nel procedimento disciplinare nei confronti della dipendente, atteso che dagli stessi video emerge l'insussistenza del fatto contestato.
57. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno da licenziamento ingiurioso.
Difatti, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 16064 del
10/06/2024).
58. Nel caso di specie, la domanda è sfornita di allegazione sul punto, limitandosi parte ricorrente a sostenere che il direttore avrebbe screditato l'ex lavoratrice dinnanzi ai colleghi riferendo che quest'ultima era stata 'sorpresa a rubare', con pregiudizio sia alla professionalità, sia in relazione all'attività sindacale svolta dalla SI.ra Pt_1
59. La ricorrente non ha allora allegato in cosa si sarebbero sostanziate le particolari forme e modalità ingiuriose del licenziamento, sostenendo solo genericamente una diffusione in ambiente lavorativo, così come sindacale, delle ragioni del recesso, con pregiudizio all'immagine altrettanto generico.
60. Allo stesso modo è carente di specificità la deduzione in ordine alla richiesta di ristoro dei danni morali e di quelli conseguenti alla necessità di intraprendere un percorso di psicoanalisi;
il difetto di allegazione, prima ancora che di prova, determina pertanto il rigetto della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059
c.c.
11 61. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore di causa indeterminabile. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- annulla il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 26.3.2024;
- condanna la convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed a corrisponderle, a titolo risarcitorio, un'indennità pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, dedotto quanto percepito dalla ricorrente per lo svolgimento di attività lavorativa tra la data del licenziamento e la reintegrazione, e comunque in misura non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna parte convenuta a rifondere le spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 11/02/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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