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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2264 del R.G., riunita ai procedimenti
RR.GG. 2273 e 2354, per gli affari contenziosi dell'anno 2013 riunita posta in deliberazione all'udienza collegiale del 04.04.2024, vertente
Tra
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Napoli, Via Tino di Camaino, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Izzo, assistito e difeso dall'Avv. Giovanni Sannino in virtù di procura a margine dell'atto di appello;
- Appellante -
Contro
, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore p.-t., elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana (NA), Via
Santa Croce, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Daniele Iorio che la assiste per procura a margine dell'atto di appello notificato in data 24.05.2013;
- Appellata - Nonché Contro
( ) elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._2
in Sant'Anastasia (NA), Via A. D'Auria, n. 189, presso lo studio dell'Avv.
Pasquale Di Perna che lo assiste e difende congiuntamente all'Avv. Sergio
Marchitto in virtù di distinte procure in atti;
- Appellato -
E contro
( ), in persona del legale rapp.te p.-t., CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli, Via Carlo Poerio, n. 90, presso lo studio degli Avv.ti Giacomo Sepe e Raffaele Sepe che la assistono e difendono in virtù di separata procura in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.;
- Appellata intervenuta -
Nonché Contro
Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
, , ,
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12
e tutti elettivamente domiciliati in CP_13 CP_14
EN TR (NA), Piazza delle Orchidee, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Francesco Coppola che li assiste giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
, , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17
, , , Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
, , , Controparte_21 CP_22 CP_23
, , , Controparte_24 Controparte_25 Controparte_26
CP_2
, , Controparte_27 CP_28 CP_29
2 , , CP_30 CP_31 CP_32 CP_33
, , , Controparte_34 CP_35 CP_36 CP_37
, , ,
[...] CP_38 Controparte_39 [...]
, , , CP_15 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 CP_40 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , e , tutti Parte_19 CP_41 CP_42 CP_43
elettivamente domiciliati in Napoli, Via Duomo, n. 348, presso lo studio legale De Simone assisti dall'Avv. Giovanni Travino in virtù di procure a margine e in calce alla comparsa di costituzione;
- Appellati -
Nonché Contro
, , CP_44 Controparte_45 CP_46 CP_47
e .
[...] Controparte_48
- Appellati contumaci -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.-t., evocava in giudizio avanti il Tribunale di Nola i
Sigg.ri , , , Parte_1 Parte_10 Parte_9
, , , , Parte_8 CP_49 Controparte_50 Controparte_2
3 , , Controparte_51 CP_46 Parte_13 CP_47 CP_48
, , ,
[...] Parte_14 Controparte_52 Controparte_45
, , , Controparte_19 Controparte_20 Controparte_39 CP_21
,
[...] CP_22 CP_23 Controparte_24
, Controparte_25 Controparte_26 Controparte_27 [...]
, , CP_28 CP_29 Controparte_53 CP_31 CP_32
, ,
[...] CP_33 Controparte_34 CP_35 CP_36
e Controparte_37 CP_54 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_55 Controparte_4 CP_56
, , , , Controparte_7 CP_10 CP_14 Controparte_57
e per sentir condannare i menzionati Controparte_58 CP_8
convenuti al rilascio dei locali terranei siti in EN TR (NA) alla
Via Garibaldi, Parco Europa, lotto 6, dagli stessi occupati senza titolo, oltre al pagamento dell'indennità di occupazione abusiva e del risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Deduceva la società istante di aver acquistato nell'anno 1984 dalla
Cooperativa Edilizia a r.l. Regione Campania Brusciano un complesso immobiliare costituito da due edifici A e B, ed eseguito opere di completamento delle strutture volte alla realizzazione dei locali al piano terreno con destinazione non residenziale.
Successivamente veniva redatto il Regolamento di Condominio che classificava i dodici locali terranei quali magazzini/negozi con relativo coefficiente di destinazione d'uso.
Affermava la società attrice che i convenuti avrebbero abusivamente occupato i suddetti locali e le aree di pertinenza, suddividendoli, nel corso degli anni, con tramezzi, lamierati di ferro o steccati di legno, tanto da ricavare 23 unità, dalle 12 iniziali, che venivano adibite a locali garage ed utilizzate anche da più persone per singola unità.
4 Si costituivano in atti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda, e in via riconvenzionale, l'accertamento in loro favore del diritto d'uso dell'area contesa dagli stessi qualificata come pertinenziale con destinazione parcheggio autovetture, nonché per sentir dichiarare l'intervenuto acquisto dei locali per usucapione.
Part Nel corso dell'istruttoria rinunciava all'azione nei CP_59
confronti di parte dei condomini per i quali era stata omessa la regolarizzazione della notifica dell'atto di citazione, mentre la causa veniva più volte interrotta per il decesso di alcuni dei convenuti.
A seguito della definitiva riassunzione del giudizio veniva espletata la
C.T.U. tecnica ed assunta la prova orale del teste di parte attrice Ing.
sicchè la causa era trattenuta in decisione e regolata Testimone_1
con la sentenza n. 141/2013 resa in data 10.01.2013, in forza della quale il Tribunale adito rigettava la domanda di occupazione senza titolo, accertava il diritto d'uso dei locali a vantaggio dei condomini convenuti ai sensi dell'art. 41 sexies L. n. 1150 del 17 Agosto 1942 e li condannava al pagamento in favore della delle indennità dovute quale Controparte_1
uso delle aree di parcheggio nella misura risultante dall'accertamento tecnico svolto per ciascuno dei locali, come di seguito descritto:
1) ad per l'occupazione del locale identificato con il numero CP_8
A 4.1, ubicato al piano terra del fabbricato 6 At della superficie complessiva di mq 12, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di
€ 8.084,73, ridotta ad €. 6.020,00 dal dì della occupazione all'attualità;
2) a per l'occupazione del locale identificato con il Parte_17
numero A 4.2, ubicato al piano terra del fabbricato 6 A, della superficie complessiva di mq 11,12, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 4.756,53;
5 3) a per l'occupazione del locale identificato con il Parte_16
numero A 4.3, ubicato al piano terra del fabbricato 6 A, della superficie complessiva di mq 9,22, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 3.763,20;
4) a per l'occupazione del locale identificato con il numero A CP_33
4.4, ubicato al piano terra del fabbricato 6 A, della superficie complessiva di mq 22,88, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di €
9.789,23;
5) a per l'occupazione del locale identificato con il Controparte_5
numero A 4.5, ubicato al piano terra del fabbricato 6 A, della superficie complessiva di mq 9,31, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 3.623,26;
6) a per l'occupazione con il Sig. Parte_14 Persona_1
del locale identificato con il numero A 4.7, ubicato al piano terra del fabbricato 6 A, della superficie complessiva di mq 23,80, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 10.183,00;
7) a per l'occupazione del locale identificato con il Parte_7
numero A 4.9, ubicato al plano terra del fabbricato 6 A, della superficie complessiva di mq. 22,70, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 9.710,05;
8) a per l'occupazione del locale identificato con Controparte_6
il numero A 5.1, ubicato al piano terra del fabbricato 6 A, della superficie complessiva di mq 14,33, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 6.130,01;
9) agli eredi di , nelle persone di e Parte_21 Persona_2
per l'occupazione del locale identificato con il numero Controparte_45
A 5.4, ubicato al piano terra del fabbricato 6 A, della superficie
6 complessiva di mq 33,26, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 14.327,31;
10) a per l'occupazione del locale identificato con il numero Parte_13
A 5.5, ubicato al piano terra del fabbricato 6 A, della superficie complessiva di mq 18,68, veniva addebitata un'indennità di occupazione pari alla somma di 7.990,40;
11) a per l'occupazione del locale identificato con il CP_56
numero B 1.1, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 24,47, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di 7.251,84;
12) a per l'occupazione del locale identificato con il CP_14
numero B 1.2, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 16,93, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di 7.217,20;
13) a per l'occupazione del locale identificato con il Parte_10
numero B 1.3, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 17,84, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di 7.622,15;
14) a per l'occupazione del locale identificato con il CP_28
numero B 1.4, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 17,68, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 7.562,62;
15) a per l'occupazione del locale identificato con il Parte_9
numero B 1.6. ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 24,75, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 10.294,00;
7 16) a e per l'occupazione del Controparte_37 Controparte_25
locale identificato con il numero B 2.1, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 24,75, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 7.442,20;
17) a per l'occupazione del locale identificato con il CP_32
numero B 2.2., ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 18,24, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 10.061,23;
18) a e per l'occupazione del Controparte_19 Controparte_60
locale identificato con il numero B 2.3, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 16,58, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 7.123,90;
19) a per l'occupazione del locale identificato con il Controparte_27
numero B 2.4, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 16,42, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 7.028,82.
20) a per l'occupazione del locale identificato con il Parte_22
numero B 2.5, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 18,07, al veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 7.022, 14;
21) ad e per l'occupazione del locale Controparte_4 Parte_1
identificato con il numero B 2.6, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 24,23, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 10.071 ,22;
22) a per l'occupazione del locale identificato con il Controparte_9
numero B 3.3, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie
8 complessiva di mq 16,43, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 7.028,82;
23) a per l'occupazione del locale identificato con il Controparte_26
numero B 3.4, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 6,58, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 71.232,90;
24) a per l'occupazione del locale identificato con il numero CP_10
B 3.5, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 18,24, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 10.066,53;
25) a e per l'occupazione del Controparte_55 Controparte_58
locale identificato con il numero B 3.6, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 24,66, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di 10.549,42;
26) a per l'occupazione del locale identificato con il Controparte_7
numero B 4.1, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 24,66, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di 10.549,42;
27) ad per l'occupazione del locale identificato con il Controparte_20
numero B 4.2, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 18,24, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 10.066,53;
28) a per l'occupazione del locale identificato con il Controparte_39
numero B 4.3, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 16,58, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 7.123,90;
9 29) ad per l'occupazione del locale identificato con il Controparte_34
numero B 4.5, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 18,24, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 10.066,53;
30) ad per l'occupazione del locale identificato con il CP_29
numero B 4.6, ubicato al piano terra del fabbricato 6 B, della superficie complessiva di mq 24,40, veniva addebitata un'indennità pari alla somma di € 10.449,48.
Veniva altresì rigettata in quanto non provata la domanda proposta nei confronti di , pur dichiarato tenuto a rifondere la Controparte_2
società proprietaria dell'immobile dell'indennità di occupazione nella misura di € 7.833,19, con condanna di al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in suo favore, e degli altri convenuti in favore della società attrice nella misura di 2/3 del totale maturato.
Il Tribunale dichiarava in via preliminare l'estromissione dal giudizio dei convenuti per i quali non era stato integrato il contraddittorio e nel merito reputava accertata l'occupazione dei locali da parte dei soggetti identificati dal C.T.U. nel corso delle operazioni peritali, singolarmente individuati in corrispondenza delle singole unità create, ad esclusione del convenuto che contestava l'occupazione e nei cui Controparte_2
confronti la domanda veniva disattesa in quanto non provata.
Il giudice del primo grado riteneva di aderire alle risultanze dell'accertamento svolto dall'ausiliario incaricato, da cui era emerso che i locali oggetto di causa, in base alla licenza edilizia e al progetto edilizio depositato, dovessero qualificarsi aree di parcheggio ai sensi della L. n.
765/67 e dell'art. 41 sexies L. n. 1150/1942.
10 Dagli elaborati a corredo della concessione edilizia e della successiva variante risultava che i locali al piano terra venivano denominati cantinati, senza indicazione della loro destinazione d'uso e che, dunque, non potessero ritenersi destinati ad attività commerciali anche in relazione alla limitata altezza calcolata al loro interno e al contenuto delle norme del P.d.Z., che prescrivevano la dotazione di spazi di parcheggio per ciascun lotto residenziale da posizionarsi al piano interrato o porticato, in conformità al contenuto della L. n. 765/1967 che disponeva un vincolo di destinazione a favore dei condomini di aree di parcheggio, da qualificarsi pertinenza della costruzione ai sensi degli artt. 817, 818,
819 c.c., e non anche parti comuni dell'edificio.
Da ciò derivava la parziale nullità dei contratti di compravendita degli appartamenti di nuova costruzione limitatamente alla parte in cui veniva omessa l'attribuzione delle pertinenze di aree di parcheggio, con conseguente integrazione ex lege nell'atto d'acquisto salvo conguaglio del prezzo di vendita, avendo il costruttore del fabbricato ceduto le unità immobiliari riservandosi la proprietà dell'area di parcheggio.
Stante tale qualificazione dell'occupazione dei locali, non poteva accogliersi l'eccezione di usucapione avanzata dai resistenti in quanto per l'acquisto della piena proprietà degli stessi occorreva l'interversione del possesso che, invece, non risultava efficacemente provata.
2. Avverso la detta pronuncia interponeva appello il Sig. , Parte_1
con atto notificato in data 20.05.2013, spiegando tre motivi di gravame.
Con il primo rilievo critico veniva denunziata la nullità della sentenza per:
a) mancata determinazione dell'oggetto della domanda sul presupposto che avesse convenuto in giudizio una gran numero di Controparte_1
soggetti senza individuare singolarmente chi di loro e cosa avesse occupato, avendo agito in modo indistinto ed indeterminato contro tutti i
11 convenuti;
b) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il Tribunale deciso oltre i limiti della domanda in merito alla declaratoria di nullità parziale degli atti di compravendita nonché alla integrazione per l'acquisto dello spazio di parcheggio;
c) accertata occupazione dei locali attraverso l'individuazione dei soggetti presenti fatta dall'ausiliario incaricato, non avendo mai l'appellante incontrato il consulente d'ufficio e comunque esorbitando detta attività identificativa dall'onere probatorio gravante sulla società istante, rimasto disatteso;
d) mancata declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi degli artt. 102, 103 e 307 c.p.c., stante l'omessa integrazione del contraddittorio cui era tenuta
[...]
nonché per il successivo decesso dell'Avv. Rosanna Filosa, CP_1
procuratrice di alcuni dei convenuti successivamente rappresentati dall'Avv. Giovanni Travino, che avrebbe provocato l'automatica interruzione del processo con conseguente nullità di tutti i successivi atti compiuti, ivi compresa la sentenza impugnata.
L'appellante lamentava poi l'incongruenza della pronuncia gravata, laddove veniva affermato che la causa fosse stata decisa con la procedura prevista ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mentre il giudice aveva riservato la stessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Con il secondo e il terzo motivo di censura il si doleva dell'erronea Pt_1
e infondata ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale, che avrebbe ritenuta per accertata l'identificazione degli occupanti in relazione alle singole unità immobiliari oggetto di causa, benché lo stesso CTU mai avesse affermato di aver proceduto a tale accertamento.
Il consulente avrebbe redatto le tabelle in modo arbitrario ed in assenza di elementi che consentissero di ritenere l'appellante occupante
12 dell'immobile n. 28, del quale oltretutto un altro dei convenuti ne chiedeva in via riconvenzionale l'acquisto per usucapione.
L'istante aveva sempre contestato l'occupazione e dunque non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale in merito, sicché la condanna a suo carico al pagamento di una somma a titolo di indennizzo del diritto d'uso dello spazio di parcheggio o di corrispettivo del prezzo di acquisto, risultava evidentemente erronea.
Il Tribunale, nel dichiarare la nullità parziale degli atti di acquisto e il conseguente diritto di ad ottenere il pagamento del Controparte_1
corrispettivo a titolo di indennità di occupazione, avrebbe falsamente applicato le norme di cui all' art. 41 sexies della L.1150/1942 e all'art. 12, comma 6, della L. 246/2005 che disponeva che gli spazi di parcheggio non fossero gravati da vincoli pertinenziali, né da diritto d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari, venendo meno il divieto di vendita separata dell'area di parcheggio.
Concludeva l'appellante, in riforma della sentenza gravata, per la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, degli atti compiuti successivamente al decesso dell'Avv. Rosanna Filosa e, in ogni caso, per la dichiarazione di nullità della sentenza con conseguente estinzione del procedimento, nonché per il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti con condanna di al risarcimento dei danni ex Controparte_1
art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese del doppio grado giudizio.
3. Con successivo atto di appello notificato in data 21.05.2013 - rubricato al
R.G.N. 2273/13 - , , Controparte_19 Controparte_20 CP_21
,
[...] CP_22 CP_23 Controparte_24
, Controparte_25 Controparte_26 Controparte_27 [...]
, CP_28 CP_29 Parte_22 CP_31 CP_32
, ,
[...] CP_33 Controparte_34 CP_35 CP_36
13 Controparte_37 CP_38 Controparte_39 [...]
, , , , CP_15 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 CP_40 [...]
, , , , Pt_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
e impugnavano la Pt_19 CP_41 CP_42 CP_43
pronuncia gravata deducendo in via preliminare: a) nullità della sentenza resa dal Tribunale di Nola per mancata interruzione del processo a seguito del decesso dell'Avv. Rosanna Filosa;
b) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla domanda proposta dalla compagine attorea;
c) omissione di giudicato sulla contestata nullità della citazione risultata carente dell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui avrebbe trovato fondamento la domanda attorea e per l'eccessiva genericità delle conclusioni rassegnate;
d) mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di tutti gli occupanti delle porzioni immobiliari;
e) carenza di legittimazione attiva e mancata partecipazione al giudizio della Coop. Ed.
a r.l. Reg. Campania Brusciano 286, dante causa della pretesa acquirente compagine attrice;
f) omessa motivazione circa il rigetto delle prove orali richieste dagli appellanti.
Nel merito veniva eccepita violazione di norme di legge con riguardo alla disposta parziale nullità ex art. 1419 c.c. dei contratti di compravendita integrati con il riconoscimento del diritto reale d'uso degli istanti, sussistenza del diritto di ritenzione dei box a fronte del risarcimento dei danni per inadempimento del costruttore per i vizi della cosa venduta ex art. 1476 c.c., violazione e falsa applicazione di norme di legge per mancata declaratoria di acquisto dei locali per usucapione e corrispettiva intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società attrice, mancata
14 disposizione circa l'addebito delle spese di C.T.U., infine erroneità dei calcoli presenti in sentenza e nella espletata C.T.U..
Concludevano gli istanti per l'accoglimento dell'appello proposto con declaratoria di nullità della sentenza impugnata, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
4. Infine con successivo atto di appello notificato in data 24.05.2013 - rubricato al R.G.N. 2354/13 - , in Pt_23 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.-t., impugnava a sua volta la sentenza gravata nei soli confronti degli appellati , CP_40 CP_61
, e , deducendo Parte_12 Parte_15 Controparte_2
illogicità della pronuncia per omessa dichiarazione dell'occupazione sine titulo dei locali da parte degli appellati, pur condannati al pagamento dell'indennità di occupazione e omessa valutazione della maggiorazione del prezzo di vendita degli appartamenti.
Concludeva per l'accoglimento del Pt_23 Controparte_1
proposto gravame e per la declaratoria di occupazione dei locali immobiliari da parte degli appellati evocati in giudizio, formulando istanza di ammissione all'espletamento di C.T.U. contabile suppletiva, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Con provvedimento del 11.11.2013 veniva disposta la riunione dei procedimenti e il giudizio, rubricato con il più risalente N.R.G. 2264/13, proseguiva con l'intervento di - dichiaratasi proprietaria CP_3
superficiaria dell'immobile oggetto di causa giusto atto di compravendita concluso con in data 05.04.2006 prodotto in atti - che Controparte_1
faceva proprie le argomentazioni difensive svolte dalla propria dante causa cui subentrava ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nella stessa posizione processuale, riportandosi alle conclusioni già formulate in atti.
15 Nelle more del giudizio interveniva transazione tra Pt_23 Controparte_1
unitamente ad da un lato e le altre parti
[...] CP_3
processuali e loro aventi causa dall'altro, mediante atti di compravendita immobiliare delle varie porzioni oggetto di giudizio nei quali veniva fatta esplicita menzione della rinuncia agli effetti tutti dell'azione proposta con l'appello pendente, da ritenersi, di fatto, abbandonato.
Dell'avvenuto accordo è stata prodotta relativa documentazione in atti, mentre i procuratori delle parti appellanti e appellate, con le comparse conclusionali depositate nei termini di legge, confermavano la manifesta volontà di rinuncia all'azione da parte dei rispettivi assistiti.
Il solo tra gli appellati a non aderire all'intercorsa transazione è risultato
, il quale, per il tramite del proprio difensore Avv. Controparte_2
Borriello, eccepiva nel merito, all'atto di costituzione in giudizio,
l'infondatezza dell'impugnazione proposta da Controparte_1
per non essere stata validamente dimostrata l'occupazione
[...]
del locale a lui ascritto, non avendo potuto l'unico teste escusso né il
C.T.U. incaricato confermare puntualmente l'assunto.
Il giudice di primo grado, pur correttamente disposto il rigetto della domanda nei confronti dell' poiché non provata, avrebbe poi CP_2
erroneamente imposto allo stesso il pagamento dell'indennità di occupazione, in realtà ingiustificata alla luce della tesi argomentativa svolta nella parte motivazionale della pronuncia gravata.
L'appellato, con il patrocinio dei procuratori successivamente nominati che aderivano alla prospettazione in fatto e diritto svolta dal precedente difensore, concludeva per il rigetto dell'impugnazione proposta e per la conferma della sentenza resa, con vittoria di spese del grado di giudizio.
16 Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.04.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G. Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
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Devesi in primo luogo dichiarare la contumacia processuale degli appellati , CP_44 Controparte_45 CP_46 CP_47
e non costituiti in giudizio.
[...] Controparte_48
Nel dare atto, poi, dell'intercorsa transazione tra tutte le parti originarie convenute e loro aventi causa, ad eccezione dell'appellato CP_2
, con la appellante e
[...] Parte_24
l'intervenuta quale compagine acquirente del fabbricato ove CP_3
sono presenti i beni immobili oggetto di causa, come documentalmente provato, dovrà affermarsi la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese inter partes, come richiesto dai procuratori delle parti nelle depositate comparse conclusionali contenenti esplicite dichiarazioni di rinuncia agli effetti del gravame.
Ciò premesso resta, allo stato, la definizione nel merito del solo rapporto controverso tra e Parte_24 Controparte_2
fondato sulla censura mossa dalla società appellante, che, nel dolersi dell'omessa dichiarazione dell'occupazione senza titolo perpetrata dall'appellato, deduceva illogicità del giudicato nella parte in cui lo stesso veniva pur condannato al pagamento dell'indennità. CP_2
Ha ritenuto la sentenza non conforme alle risultanze Controparte_1
istruttorie acquisite in quanto, pur rinviando all'accertamento compiuto dal C.T.U. nominato Arch. che confermava l'occupazione Persona_3
del locale identificato al n. A5.6 di mq. 16,58 da parte dell'Esposito,
17 ometteva di ordinarne il rilascio ciò nonostante riconoscendo in favore della compagine proprietaria del bene il diritto all'indennità di occupazione calcolata nella misura di €. 10.638,84
Con separata censura veniva, inoltre, contestata la mancata valutazione della richiesta maggiorazione del prezzo di vendita degli appartamenti in ragione della disposta integrazione della compravendita immobiliare con i locali box occupati e dichiarati ex lege pertinenza di ciascuna unità abitativa di proprietà degli originari convenuti.
Orbene è parso al Tribunale che l'occupazione del locale box, oltreché non accertata in concreto dal C.T.U. in presenza dell'interessato, sia rimasta di fatto sfornita di adeguato riscontro probatorio anche alla luce della prova orale assunta (teste Arch. udienza 10.11.2011). CP_33
In particolare la consulenza espletata è risultata generica e inattendibile sul punto, presumibilmente formatasi su indicazioni fornite da terzi che non hanno trovato ulteriore conferma probatoria.
La società appellante, sulla quale gravava l'onere di dimostrare ai sensi dell'art. 2697 c.c. i fatti posti a fondamento della domanda azionata, non ha offerto valido elemento significativo a integrazione e sostegno dell'effettiva occupazione del locale da parte dell' , dunque dovrà CP_2
confermarsi l'iter motivazionale espresso nella sentenza gravata.
Né potrà assegnarsi rilievo probatorio alla proposta transattiva del
15.03.2021 con cui l'appellato, dichiarando il suo attuale possesso del locale, proponeva ad quale successore di CP_3 Controparte_1
l'acquisto del bene con contestuale rinuncia agli effetti del presente giudizio di appello, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato in materia di riconoscimento di rilevanza confessoria ex art. 2735 c.c. delle affermazioni contenute in un atto transattivo il principio secondo cui “Il
18 riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di 'animus confitendi', ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante” (Cass. Civ., Sent. n. 12691/15), costituendo la transazione un atto negoziale finalizzato alla conclusione di una vicenda giudiziaria che, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità, non può avere natura di confessione stragiudiziale, ancor più ove si tratti di mera proposta come rileva nel caso di specie.
Il motivo dedotto dovrà pertanto disattendersi in quanto non condivisibile e, dunque, dichiararsi la statuizione sul punto valida ed efficace.
Si osserva altresì, come entrambe le parti hanno evidenziato nei rispettivi atti difensivi, che la pronuncia appellata mostri una chiara e manifesta contraddizione logica, laddove, pur dichiarando non provata l'occupazione del locale da parte dell'appellato, concluda disponendone la condanna al pagamento dell'indennità dovuta.
Orbene si ricava dalla mera lettura del dispositivo che la statuizione concernente l'indennità, oltreché razionalmente incompatibile con la mancata prova dell'occupazione del locale da parte dell'appellato, appare conseguenza di un mero refuso in quanto sintatticamente scollegata dalla proposizione che la precede, dichiarativa del rigetto della domanda proposta nei confronti di e della condanna della Controparte_2
società attrice al pagamento delle spese di soccombenza processuale in suo favore, sì che tra le due affermazioni in conflitto dovrà ritenersi
19 ragionevolmente preminente quella riguardante la non provata disponibilità del bene da parte del convenuto.
Per effetto della valutazione che precede e alla luce di una corretta interpretazione dell'iter logico motivazionale contenuto nella sentenza impugnata, si ritiene non dovuta alcuna indennità di occupazione da parte di in favore della società titolare dell'immobile, Controparte_2
dovendo valorizzare le emergenze probatorie non apparse rassicuranti in merito alla pretesa occupazione senza titolo del locale a lui ascritto.
Il mancato accoglimento del rilievo di censura sopra esaminato esonera la Corte dallo scrutinio del secondo motivo, in quanto interamente assorbito dal primo per evidente connessione logico-argomentativa.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento del rigetto dell'appello proposto da nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
assorbita ogni ulteriore questione nel merito, le spese del grado vengono compensate per metà sussistendo giusti motivi, nell'accezione dell'art. 92
c.p.c., 2° comma, ratione temporis applicabile, in considerazione dell'apparente contraddittorietà del decisum che avrebbe contribuito nella valutazione di dare avvio all'impugnazione, ponendo a carico della società appellante la residua metà che viene liquidata con riferimento ai parametri medi per cause di valore indeterminabile di bassa complessità sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate.
Non trova infine applicazione, pur trattandosi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L.
228/12, non potendo ritenersi respinta integralmente, quale condizione di operatività della norma suddetta ai fini della condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, l'impugnazione proposta dalla società
20 appellante alla luce delle transazioni intervenute in corso di causa tra la stessa e alcune delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da nei confronti di Parte_1
, in persona del Liquidatore p.-t., Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.-t. e altre parti appellate per la CP_3
riforma della sentenza n. 141/13 resa dal Tribunale Civile di Nola in data
10.01.2013, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , CP_44 Controparte_45 CP_46
e ;
[...] CP_47 Controparte_48
b) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione tra con e , Controparte_1 CP_3 Parte_1
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_12 CP_13 CP_14 [...]
, , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, , , Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 [...]
, CP_22 CP_23 Controparte_24 Controparte_25
, , Controparte_26 Controparte_27 CP_28 CP_29
Parte_22 CP_31 CP_32 CP_33
, , Controparte_34 CP_35 CP_36 Controparte_37
, , , CP_38 Controparte_39 CP_15 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
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[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 CP_40 Parte_11 [...]
, , , , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
21 Parte_17 Parte_18 Parte_19 CP_41
e ; CP_42 CP_43
c) rigetta l'appello svolto da nei Controparte_1
confronti di e, per l'effetto, conferma la sentenza Controparte_2
impugnata nei termini di cui in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti indicate al precedente punto b) le spese del presente grado di giudizio;
e) compensa per metà le spese del presente grado tra Controparte_1
e , ponendo la restante quota del 50%
[...] Controparte_2
del totale a carico di che quantifica in Controparte_1
residui €. 3.808,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in via solidale in favore degli Avv.ti Pasquale Di Perna e Sergio Marchitto dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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