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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/09/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1937 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 10/09/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate:
- per parte ricorrente dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO il quale ha chiesto “disporre l'annullamento dell'indebito come richiesto dall e quindi dichiarare cessata la materia del contendere con condanna alle CP_1 spese (soccombenza virtuale) in quanto l ha provveduto ad annullare il debito solamente dopo la CP_1 presentazione e la notifica del presente ricorso”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria e chiesto “Cessata materia del contendere”
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1937 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 [...]
, in giudizio con l'avv. TRUGLIO FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente C.F._1
nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto nel merito “1.
Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa di indebito avanzata dall nei confronti del ricorrente CP_1
e conseguentemente annullare il provvedimento di richiesta di restituzione somme del 06.05.2024 sulla prestazione di disoccupazione n 0540570”.
Costituitosi in giudizio l ha chiesto al GL “dichiarare cessata la materia del contendere con CP_1
compensazione in tutto o in parte delle spese”.
All'udienza odierna entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed il ricorrente anche la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
Secondo i Giudici di Legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con esso, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Pertanto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. nn. 6909/2009, 4034/2007).
A tal uopo, va precisato che la cessazione della materia del contendere è questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU. 18956/2003) e integra un'ipotesi di estinzione del processo (Cass. nn.8822/03, 3122/03, SS.UU. 226/01).
Allorquando le parti sono d'accordo nell'eliminare la posizione di contrasto tra le stesse insorta, si impone anche d'ufficio la sua declaratoria (Cass. nn. 18195/12, 4883/06, 8086/05,
4384/03) e l'interpretazione delle dichiarazioni fatte dalle parti, in una alla valutazione dell'idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, è riservata al giudice di merito, il quale deve attenersi ai criteri ermeneutici legali nella ricerca dell'effettiva portata sostanziale delle dichiarazioni in questione (Cass. nn. 9332/01, 6002/01,
2180/00, 5097/99).
Ebbene, nel caso di specie l' costituendosi in giudizio ha dedotto “Le doglianze del CP_2
ricorrente SONO FONDATE vi è giudicato al quale l' non intende certo sottrarsi;
per mero CP_2
disguido materiale l'abbandono/annullamento nella procedura di gestione degli indebiti non si è perfezionato, e così la procedura è tornata periodicamente ad emettere sollecito -diffida” e unitamente alle note scritte per l'udienza odierna ha depositato “verbale storno/abbandono” dell'indebito del 15.01.2025.
Risulta pertanto pienamente soddisfatta la richiesta di parte ricorrente e non residuano punti di contrasto tra le parti
Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza seppure virtuale, e vanno pertanto poste a carico del resistente atteso che l'avvenuto riconoscimento stragiudiziale delle ragioni di parte ricorrente, dimostra la fondatezza del ricorso anche in considerazione delle ragioni allo stesso sottese e riconosciute dall' (“Effettivamente l' aveva già provveduto al CP_1 CP_2
recupero di tale indebito sulla naspi e dunque ha adesso provveduto al suo formale e Parte_2
definitivo abbandono, come da verbale che si produce”, cfr memoria di costituzione del resistente). Dette spese si liquidano visto il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 1.115,79), applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, del mancato espletamento della fase istruttoria, della condotta processuale del resistente, della impossibilità di liquidare un compenso inferiore al minimo tenuto comunque conto del limite di cui all'art 152 disp att cpc, in complessivi € 884,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovute da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 884,50 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 10 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1937 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 10/09/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate:
- per parte ricorrente dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO il quale ha chiesto “disporre l'annullamento dell'indebito come richiesto dall e quindi dichiarare cessata la materia del contendere con condanna alle CP_1 spese (soccombenza virtuale) in quanto l ha provveduto ad annullare il debito solamente dopo la CP_1 presentazione e la notifica del presente ricorso”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria e chiesto “Cessata materia del contendere”
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1937 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 [...]
, in giudizio con l'avv. TRUGLIO FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente C.F._1
nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto nel merito “1.
Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa di indebito avanzata dall nei confronti del ricorrente CP_1
e conseguentemente annullare il provvedimento di richiesta di restituzione somme del 06.05.2024 sulla prestazione di disoccupazione n 0540570”.
Costituitosi in giudizio l ha chiesto al GL “dichiarare cessata la materia del contendere con CP_1
compensazione in tutto o in parte delle spese”.
All'udienza odierna entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed il ricorrente anche la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
Secondo i Giudici di Legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con esso, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Pertanto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. nn. 6909/2009, 4034/2007).
A tal uopo, va precisato che la cessazione della materia del contendere è questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU. 18956/2003) e integra un'ipotesi di estinzione del processo (Cass. nn.8822/03, 3122/03, SS.UU. 226/01).
Allorquando le parti sono d'accordo nell'eliminare la posizione di contrasto tra le stesse insorta, si impone anche d'ufficio la sua declaratoria (Cass. nn. 18195/12, 4883/06, 8086/05,
4384/03) e l'interpretazione delle dichiarazioni fatte dalle parti, in una alla valutazione dell'idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, è riservata al giudice di merito, il quale deve attenersi ai criteri ermeneutici legali nella ricerca dell'effettiva portata sostanziale delle dichiarazioni in questione (Cass. nn. 9332/01, 6002/01,
2180/00, 5097/99).
Ebbene, nel caso di specie l' costituendosi in giudizio ha dedotto “Le doglianze del CP_2
ricorrente SONO FONDATE vi è giudicato al quale l' non intende certo sottrarsi;
per mero CP_2
disguido materiale l'abbandono/annullamento nella procedura di gestione degli indebiti non si è perfezionato, e così la procedura è tornata periodicamente ad emettere sollecito -diffida” e unitamente alle note scritte per l'udienza odierna ha depositato “verbale storno/abbandono” dell'indebito del 15.01.2025.
Risulta pertanto pienamente soddisfatta la richiesta di parte ricorrente e non residuano punti di contrasto tra le parti
Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza seppure virtuale, e vanno pertanto poste a carico del resistente atteso che l'avvenuto riconoscimento stragiudiziale delle ragioni di parte ricorrente, dimostra la fondatezza del ricorso anche in considerazione delle ragioni allo stesso sottese e riconosciute dall' (“Effettivamente l' aveva già provveduto al CP_1 CP_2
recupero di tale indebito sulla naspi e dunque ha adesso provveduto al suo formale e Parte_2
definitivo abbandono, come da verbale che si produce”, cfr memoria di costituzione del resistente). Dette spese si liquidano visto il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 1.115,79), applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, del mancato espletamento della fase istruttoria, della condotta processuale del resistente, della impossibilità di liquidare un compenso inferiore al minimo tenuto comunque conto del limite di cui all'art 152 disp att cpc, in complessivi € 884,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovute da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 884,50 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 10 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo