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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto del Presidente del Collegio ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 988 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Natale;
il Parte_1 difensore dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni alla pec
Email_1
Appellante
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano 18, presso e con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto
Greco ed Ettore Triolo,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza n. 393/2022 pubbl. il 14 aprile 2022 del Tribunale di
Vibo Valentia. Cancellazione elenchi bracciantili e ripetizione prestazioni previdenziali.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
1. L'appello è proposto da avverso la sentenza con la quale Parte_1 il primo Giudice, decidendo sul ricorso promosso per ottenere il riconoscimento della irripetibilità delle prestazioni erogate dall' a titolo di prestazioni previdenziali, CP_1 ne ha dichiarato l'inammissibilità.
2. Il Tribunale ha così ricostruito in fatto la vicenda: <<…
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimità dell'iniziativa recuperatoria intrapresa dalla controparte, mediante avvisi di addebito aventi numeri: a) 43920200000102965000; b) 4392020000102864000; c)
4392020000102763000; d) 43920200000092150000; e) 4392020000102662000; f)
43920200000092251000 e la pedissequa condanna dell' convenuto a CP_1 provvedere – nel senso appena indicato – all'erogazione ovvero alla conservazione
(in capo alla stessa parte) delle prestazioni previste dalla legge.
3. Gli AVA contestati avevano ad oggetto il recupero dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2014 al 2017 e malattia 2016 e 2017 in seguito ad un verbale ispettivo del 2019, nei confronti dell'azienda agricola presso la quale il asseriva di aver prestato attività bracciantile per gli anni in questione. Parte_1
4. L' nel costituirsi in giudizio aveva eccepito l'intervenuta decadenza CP_1 del ricorrente dal potere d'introdurre l'azione giudiziale.
5. Il Tribunale ha spiegato in motivazione le ragioni della dichiarata inammissibilità: <… Come correttamente rilevato dall'Ente previdenziale, a seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura insorge a carico dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata da CP_1 mediante la proposizione di un ricorso amministrativo (nelle forme previste dall'art.
11, d. lgs. 375/1993) ovvero – in mancanza – dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d. l. 7/1970, convertito nella l. 83/1970, secondo il quale «contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
5.2. Orbene, tenendo sempre a mente il suddetto termine, appunto pari a centoventi giorni, risulta essenziale – al fine di comprendere il dies a quo della sua decorrenza
– valutare il momento in corrispondenza del quale i provvedimenti di cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli abbiano acquisito – nella specie – natura definitiva.
6. Ciò è avvenuto – con riferimento alla posizione di – il 28 gennaio 2020. Parte_1
6.1. La pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, infatti, è stata adempiuta (e documentata) da – senza incontrare alcuna dirimente CP_1 controdeduzione sul punto – dal 16 settembre 2019 al 30 settembre 2019: nel volgere dei successivi 120 giorni (decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione), dunque,
i provvedimenti di disconoscimento dell' – siccome non impugnati in via CP_1 amministrativa, e conseguentemente consolidatisi – avrebbero dovuto essere contrastati mediante la proposizione della relativa azione giudiziaria.
7. Poiché quest'ultima risulta proposta a distanza di tempo dall'ultima data utile per la sua corretta instaurazione, ne discende la sua tardività.
7.1. Il termine di centoventi giorni sopradescritto, invero, atteggiandosi a decadenza sostanziale – e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio – preclude al giudice l'accertamento del dato fattuale concernente l'eventuale, effettivo svolgimento di attività lavorativa bracciantile e la conseguente valutazione in ordine alla spettanza di provvidenze economiche erogate a cura del convenuto istituto previdenziale…>>.
6. Con l'appello il deduce, in punto decadenza, che <<…Riguardo Parte_1 alla presunta decadenza dall'azione giudiziaria in cui sarebbe incorso il ricorrente e su cui è interamente fondata la sentenza impugnata, la decisione del Tribunale di
Vibo Valentia è ingiusta e da riformare in quanto in aperto contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2021. Tale sentenza ha dichiarato illegittima la procedura di cui alla circolare numero 82 del 14 giugno 2012, in riferimento CP_1 alle specifiche tecniche della stessa…>>.
7. L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello argomentando pure CP_1 nel merito dell'accertamento ispettivo che aveva determinato la cancellazione delle giornate di lavoro asseritamente svolte dal e che avevano determinato la Parte_1 ripetizione dell'indebito.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
I. L'appello è infondato e va respinto.
II. Non coglie nel segno la doglianza dell'appellante e la sentenza resa in primo grado, oggi gravata, deve ritenersi appropriata e pertinente nella sua motivazione, che può essere complessivamente condivisa.
III. Nella incontestata ricostruzione in fatto della vicenda, deve darsi atto, e ribadirsi rispetto al decisum, che la giurisprudenza ha cristallizzato il principio per cui
“…In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n.
83 del 1970…”.1
IV. L'indebito è derivato dalla cancellazione (a seguito di accertamento ispettivo) delle giornate di lavoro in agricoltura necessarie per la maturazione del requisito assicurativo richiesto per poter beneficiare delle prestazioni divenute indebite.
La cancellazione dagli elenchi e la conseguente azione di recupero delle somme indebitamente percepite in virtù dei rapporti di lavoro oggetto di disconoscimento sono stati determinati dall'esito degli accertamenti ispettivi compiuti nei confronti dell'azienda agricola Santacroce, ed il ricorrente non ha impugnato detto provvedimento nei termini di legge incorrendo nella decadenza prevista dall'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970,
n.83 “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Giudice del Lavoro) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”
I 120 giorni decorrono alternativamente dalla notifica o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza per entrambi i tipi di provvedimenti definitivi:
a) dalla notifica del provvedimento di rigetto o, se questa non è avvenuta, dal momento in cui ne abbia avuta conoscenza b) dalla pubblicazione degli elenchi eseguita a mente dell'art. 15 DL 7/70 ovvero, se questa non è avvenuta, dal momento in cui ne abbia avuta conoscenza. Sul punto, quindi, l'appellante è decaduto, dato che con il secondo elenco trimestrale di variazione dell'anno 2019 per il Comune di Cessaniti sono state cancellate le giornate di lavoro in agricoltura per gli anni dal 2014/2018. Tale elenco
è stato notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15 (allegato 5) dal 16.09.2019 CP_1 al 30.09.2019, secondo quanto disposto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio
2011, n. 111.
Considerato che
il giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data
29.12.2020, il termine, per come condivisibilmente rilevato dal tribunale, è ampiamente decorso.
V. A ciò aggiungasi che la Corte Costituzionale ha, con decisione n° 45 del
10.2/23.3.2021, reputato costituzionalmente orientato l'art. 38, comma 7, del D.L. n°
98/2011 (convertito con modificazioni nella L. n° 111/2011), consolidando, così, la certezza circa l'idoneità della pubblicazione on-line degli elenchi di variazione, per garantire la piena conoscibilità degli stessi, in capo ai destinatari delle variazioni medesime.
La Corte Costituzionale, infatti, si è così pronunciata: questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che
«[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il
7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma
7, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai CP_1 lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla
Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe>>. V. Il gravame merita, pertanto, di essere rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
VI. Sussistono validi ed eccezionali motivi (novità giurisprudenziale, dopo numerosi contrasti) per la compensazione delle spese di lite del grado.
VII. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 12 ottobre 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, n. 393/2022 del 14 aprile 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Compensa le spese del grado.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, dell'8 luglio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sez. L - , Ordinanza n. 7967 del 25/03/2024 (Rv. 670536 - 01)
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto del Presidente del Collegio ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 988 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Natale;
il Parte_1 difensore dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni alla pec
Email_1
Appellante
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano 18, presso e con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto
Greco ed Ettore Triolo,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza n. 393/2022 pubbl. il 14 aprile 2022 del Tribunale di
Vibo Valentia. Cancellazione elenchi bracciantili e ripetizione prestazioni previdenziali.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
1. L'appello è proposto da avverso la sentenza con la quale Parte_1 il primo Giudice, decidendo sul ricorso promosso per ottenere il riconoscimento della irripetibilità delle prestazioni erogate dall' a titolo di prestazioni previdenziali, CP_1 ne ha dichiarato l'inammissibilità.
2. Il Tribunale ha così ricostruito in fatto la vicenda: <<…
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimità dell'iniziativa recuperatoria intrapresa dalla controparte, mediante avvisi di addebito aventi numeri: a) 43920200000102965000; b) 4392020000102864000; c)
4392020000102763000; d) 43920200000092150000; e) 4392020000102662000; f)
43920200000092251000 e la pedissequa condanna dell' convenuto a CP_1 provvedere – nel senso appena indicato – all'erogazione ovvero alla conservazione
(in capo alla stessa parte) delle prestazioni previste dalla legge.
3. Gli AVA contestati avevano ad oggetto il recupero dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2014 al 2017 e malattia 2016 e 2017 in seguito ad un verbale ispettivo del 2019, nei confronti dell'azienda agricola presso la quale il asseriva di aver prestato attività bracciantile per gli anni in questione. Parte_1
4. L' nel costituirsi in giudizio aveva eccepito l'intervenuta decadenza CP_1 del ricorrente dal potere d'introdurre l'azione giudiziale.
5. Il Tribunale ha spiegato in motivazione le ragioni della dichiarata inammissibilità: <… Come correttamente rilevato dall'Ente previdenziale, a seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura insorge a carico dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata da CP_1 mediante la proposizione di un ricorso amministrativo (nelle forme previste dall'art.
11, d. lgs. 375/1993) ovvero – in mancanza – dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d. l. 7/1970, convertito nella l. 83/1970, secondo il quale «contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
5.2. Orbene, tenendo sempre a mente il suddetto termine, appunto pari a centoventi giorni, risulta essenziale – al fine di comprendere il dies a quo della sua decorrenza
– valutare il momento in corrispondenza del quale i provvedimenti di cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli abbiano acquisito – nella specie – natura definitiva.
6. Ciò è avvenuto – con riferimento alla posizione di – il 28 gennaio 2020. Parte_1
6.1. La pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, infatti, è stata adempiuta (e documentata) da – senza incontrare alcuna dirimente CP_1 controdeduzione sul punto – dal 16 settembre 2019 al 30 settembre 2019: nel volgere dei successivi 120 giorni (decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione), dunque,
i provvedimenti di disconoscimento dell' – siccome non impugnati in via CP_1 amministrativa, e conseguentemente consolidatisi – avrebbero dovuto essere contrastati mediante la proposizione della relativa azione giudiziaria.
7. Poiché quest'ultima risulta proposta a distanza di tempo dall'ultima data utile per la sua corretta instaurazione, ne discende la sua tardività.
7.1. Il termine di centoventi giorni sopradescritto, invero, atteggiandosi a decadenza sostanziale – e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio – preclude al giudice l'accertamento del dato fattuale concernente l'eventuale, effettivo svolgimento di attività lavorativa bracciantile e la conseguente valutazione in ordine alla spettanza di provvidenze economiche erogate a cura del convenuto istituto previdenziale…>>.
6. Con l'appello il deduce, in punto decadenza, che <<…Riguardo Parte_1 alla presunta decadenza dall'azione giudiziaria in cui sarebbe incorso il ricorrente e su cui è interamente fondata la sentenza impugnata, la decisione del Tribunale di
Vibo Valentia è ingiusta e da riformare in quanto in aperto contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2021. Tale sentenza ha dichiarato illegittima la procedura di cui alla circolare numero 82 del 14 giugno 2012, in riferimento CP_1 alle specifiche tecniche della stessa…>>.
7. L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello argomentando pure CP_1 nel merito dell'accertamento ispettivo che aveva determinato la cancellazione delle giornate di lavoro asseritamente svolte dal e che avevano determinato la Parte_1 ripetizione dell'indebito.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
I. L'appello è infondato e va respinto.
II. Non coglie nel segno la doglianza dell'appellante e la sentenza resa in primo grado, oggi gravata, deve ritenersi appropriata e pertinente nella sua motivazione, che può essere complessivamente condivisa.
III. Nella incontestata ricostruzione in fatto della vicenda, deve darsi atto, e ribadirsi rispetto al decisum, che la giurisprudenza ha cristallizzato il principio per cui
“…In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n.
83 del 1970…”.1
IV. L'indebito è derivato dalla cancellazione (a seguito di accertamento ispettivo) delle giornate di lavoro in agricoltura necessarie per la maturazione del requisito assicurativo richiesto per poter beneficiare delle prestazioni divenute indebite.
La cancellazione dagli elenchi e la conseguente azione di recupero delle somme indebitamente percepite in virtù dei rapporti di lavoro oggetto di disconoscimento sono stati determinati dall'esito degli accertamenti ispettivi compiuti nei confronti dell'azienda agricola Santacroce, ed il ricorrente non ha impugnato detto provvedimento nei termini di legge incorrendo nella decadenza prevista dall'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970,
n.83 “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Giudice del Lavoro) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”
I 120 giorni decorrono alternativamente dalla notifica o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza per entrambi i tipi di provvedimenti definitivi:
a) dalla notifica del provvedimento di rigetto o, se questa non è avvenuta, dal momento in cui ne abbia avuta conoscenza b) dalla pubblicazione degli elenchi eseguita a mente dell'art. 15 DL 7/70 ovvero, se questa non è avvenuta, dal momento in cui ne abbia avuta conoscenza. Sul punto, quindi, l'appellante è decaduto, dato che con il secondo elenco trimestrale di variazione dell'anno 2019 per il Comune di Cessaniti sono state cancellate le giornate di lavoro in agricoltura per gli anni dal 2014/2018. Tale elenco
è stato notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15 (allegato 5) dal 16.09.2019 CP_1 al 30.09.2019, secondo quanto disposto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio
2011, n. 111.
Considerato che
il giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data
29.12.2020, il termine, per come condivisibilmente rilevato dal tribunale, è ampiamente decorso.
V. A ciò aggiungasi che la Corte Costituzionale ha, con decisione n° 45 del
10.2/23.3.2021, reputato costituzionalmente orientato l'art. 38, comma 7, del D.L. n°
98/2011 (convertito con modificazioni nella L. n° 111/2011), consolidando, così, la certezza circa l'idoneità della pubblicazione on-line degli elenchi di variazione, per garantire la piena conoscibilità degli stessi, in capo ai destinatari delle variazioni medesime.
La Corte Costituzionale, infatti, si è così pronunciata: questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che
«[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il
7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma
7, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai CP_1 lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla
Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe>>. V. Il gravame merita, pertanto, di essere rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
VI. Sussistono validi ed eccezionali motivi (novità giurisprudenziale, dopo numerosi contrasti) per la compensazione delle spese di lite del grado.
VII. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 12 ottobre 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, n. 393/2022 del 14 aprile 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Compensa le spese del grado.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, dell'8 luglio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sez. L - , Ordinanza n. 7967 del 25/03/2024 (Rv. 670536 - 01)