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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2024, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
Rgac n. 1734/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta, in grado di appello, al Rgac n. 1734/2020
TRA
, elettivamente domiciliata presso Parte_1 nza viale della Repubblica n. 335, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1 vitavecchia via P. Gobetti n. 11, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione conveniva in Parte_1 giudizio o la sentenza Controparte_1 del Giud cchia n. 323/2020 con la quale aveva dichiarato prescritte le cartelle di pagamento n. 09720110188930765001, n. 09720130192181784000 e n. 09720140031341507000 pur rientrando l'opposizione nella giurisdizione del giudice tributario, nonché laddove con riguardo alla cartella n. 09720090178948465000 non aveva dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice tributario ed aveva erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto della legge di stabilità del 2018.
2.Si costituiva in giudizio eccependo la nullità della Controparte_1 procura alle liti allegata rilasciato da soggetto non assunto mediante concorso pubblico ma proveniente dal personale del Gruppo Equitalia ai sensi dell'art. 1 comma 9 della D.L. n. 163/2016. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3.Ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.L'appello è fondato nei limiti che seguono. Quanto alla questione preliminare della nullità della procura alle liti in quanto rilasciata da soggetto non assunto tramite concorso, va osservato che la doglianza è infondata. Infatti, l' è un ente pubblico economico che Controparte_2 svolge l' su tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sicilia. L'ente, istituito ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell' delle entrate, a cui è attribuita la titolarità della Pt_1 riscossione nazionale. L'art. 1 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, dispone testualmente quanto segue: "
1. A decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione (…) 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Parte_1 ed entale di cui al comma 3”. Secondo la lettura del successivo comma 3 dell'art. 1 sopra citato: "
3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1 luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato " ", ente strumentale dell Controparte_2 Parte_1 sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L provvede a monitorare costantemente l'attività Parte_1 dell , secondo principi di trasparenza e Controparte_2 pub iversale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti". Il legislatore ha chiarito, al comma 6, che: "
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l è sottoposta alle Controparte_2 disposizioni del codic le persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa". Detto Ente instaura con il proprio personale un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato. A tal riguardo, dispone, infatti, l'art. 1, comma 9 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 cit., a mente del quale: "
9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del con Controparte_3 contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile". Dunque, il legislatore ha inteso disporre il trasferimento del personale delle cessate società del Gruppo Equitalia al nuovo ente pubblico, senza soluzione di continuità, a decorrere dall'1.07.2017, per garantire la funzionalità delle attività di riscossione stessa. Le professionalità dei dipendenti, che già prestavano la propria attività lavorativa presso le estinte società del Gruppo Equitalia, sono pervenute all'ente stesso per diretta volontà del Legislatore, sulla scorta dei motivi dinanzi chiariti e nel superiore interesse della riscossione. Il comma 9 richiama l'art. 2112 del codice civile per regolamentare il trasferimento del rapporto di lavoro. Ed ancora, si devono richiamare le disposizioni contenute nello Statuto di
, approvato in forza del comma 5 dell'art. Parte_1 nvertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, con D.P.C.M. 5 giugno 2017, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno, con ciò acquisendo, a tutti gli effetti, forza di atto normativo di natura secondaria, in particolare all'art. 1 in tema di natura giuridica, ove si chiarisce che l'attività dell' è regolata dal D.L. n. 193 del 2016, dallo Statuto Pt_1 medesimo, d e del Codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private ed all'art. 10, ove si precisa che il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato, e dai contratti ed accordi collettivi in vigore applicati ai dipendenti. Così riassunto il quadro giuridico di riferimento, soccorre ulteriormente l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e del Giudice Amministrativo, secondo il quale i dipendenti degli enti pubblici economici non possono invocare l'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego, in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di Amministrazione Pubblica (cfr. Cons. St., Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 641; v. anche Cass. Civ., 19 dicembre 2016, n. 26166; 22 aprile 2011, n. 9288; 9 marzo 2015, n. 29901). Sulla scorta di quanto correttamente evidenziato dalla giurisprudenza appena citata ed attesa la tassatività dell'elencazione, contenuta in seno al D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, degli enti, soggetti all'applicazione del predetto decreto legislativo, nonché rilevato come l' non rientri nel CP_4 novero delle Pubbliche Amministrazioni stricto sensu, per i dipendenti del medesimo ente occorre evidentemente far riferimento alle norme privatistiche, con la conseguente inesistenza dell'obbligo all'espletamento di un pubblico concorso per la selezione del personale (cfr anche Corte di giustizia tributaria di primo grado Sardegna Cagliari Sez. III, Sent., (ud. 26/06/2023) 07-08-2023). Proprio con riguardo alla procura alle liti la Suprema Corte di recente, coerentemente con quanto sopra esposto, ha confermato che “Quanto al contestato potere rappresentativo dell in capo al soggetto - Controparte_5
"dipendente privato" dell in mancanza di Controparte_2 qualifica di dirigente a seg te il mandato alle liti in grado di appello all'avvocato del libero foro (…) con conseguente assunta invalida costituzione in giudizio di ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. CP_4
n. 193/2016 "Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del con contratto di lavoro Controparte_3
a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, È trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile ". Pertanto, il rapporto di lavoro del personale dipendente dell - quale ente pubblico economico - è regolato dalle norme di diritto CP_4 priv ltre che dalla contrattazione collettiva, e non è dato applicare le norme sul pubblico impiego (v. Cass. n. 26166/2016, con riguardo alla trasformazione dell'ANAS da azienda in ente pubblico economico). Nella Part sentenza impugnata, la si è, dunque, attenuta ai suddetti principi nel ritenere infondata l'ecce sollevata dalla contribuente nella memoria del 27.5.2020 di invalida costituzione dell in grado di appello Parte_1 atteso che il soggetto - dipendente priv mente delegato per CP_4 procura speciale notarile dal Presidente dell in mancanza della qualifica di "dirigente" a seguito di pubblico concorso - che aveva conferito la procura alle liti all'avvocato del libero foro (…) doveva ritenersi "abilitato a rappresentare l'Ente anche a tali fini". Ciò in conformità con il principio di diritto statuito da questa Corte, a sezioni unite, secondo cui: "In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa" (Cass. sez. un. n. 20596 del 2007; Cass., sez. un., n. 20563 del 2014)” (Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 02/07/2024) 12-08-2024, n. 22689).
5.Muovendo al merito vale rilevare che le cartelle di pagamento n. 09720110188930765001, n. 09720130192181784000 e n. 09720140031341507000 sono pertinenti a crediti per imposta di registro, sicché l'appello va accolto in quanto la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Viceversa, la cartella di pagamento n. 09720090178948465000 attiene a spese di giustizia e rientra nella giurisdizione ordinaria. L'appello ha contestato che per tale cartella è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il giudice ha fatto cattiva applicazione della legge di stabilità 2018. Il motivo di appello non ha colto la ratio della motivazione del giudice di primo grado laddove invece ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto la cartella è stata già annullata dall'ente in ragione della legge di stabilità 2018. La circostanza dell'annullamento della cartella da parte dell'ente non è stata contestata e resa oggetto del motivo di appello. Quindi l'appello con riguardo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n. 09720090178948465000 va respinto.
6.In conclusione, l'appello va accolto con riguardo alle cartelle di pagamento n. 09720110188930765001, n. 09720130192181784000 e n. 09720140031341507000 per le quali va dichiarata la carenza di giurisdizione, mentre va respinto con riguardo alla cartella di pagamento n. 09720090178948465000.
7.Le statuizioni relative alle spese di lite di primo grado vanno confermate in quanto regolate in ragione della soccombenza virtuale sulle cartelle di pagamento oggetto di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per le quali la sentenza di primo grado non è stata riformata e l'appello non ha contestato e impugnato la ritenuta soccombenza virtuale. Pur alla luce della riforma della sentenza di primo grado in relazione alle cartelle dichiarate prescritte, le cartelle oggetto di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per le quali è stata ritenuta la soccombenza virtuale sono di numero di gran lunga più elevato e non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite e per la riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di spese.
8.Le spese di lite del giudizio di appello vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca tenuto conto del valore analogo della cartella n. 09720090178948465000 (per la quale l'appello è stato respinto) rispetto a quello complessivo delle cartelle n. 09720110188930765001, n. 09720130192181784000 e n. 09720140031341507000 (per le quali l'appello è stato accolto).
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, in grado di appello, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'appello e RIFORMA la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 323/2020, dichiarando il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09720110188930765001, n. 09720130192181784000 e n. 09720140031341507000; RIGETTA per il resto l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
-COMPENSA le spese di lite per il grado di appello.
Si comunichi.
Civitavecchia 29.10.2024
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta, in grado di appello, al Rgac n. 1734/2020
TRA
, elettivamente domiciliata presso Parte_1 nza viale della Repubblica n. 335, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1 vitavecchia via P. Gobetti n. 11, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione conveniva in Parte_1 giudizio o la sentenza Controparte_1 del Giud cchia n. 323/2020 con la quale aveva dichiarato prescritte le cartelle di pagamento n. 09720110188930765001, n. 09720130192181784000 e n. 09720140031341507000 pur rientrando l'opposizione nella giurisdizione del giudice tributario, nonché laddove con riguardo alla cartella n. 09720090178948465000 non aveva dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice tributario ed aveva erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto della legge di stabilità del 2018.
2.Si costituiva in giudizio eccependo la nullità della Controparte_1 procura alle liti allegata rilasciato da soggetto non assunto mediante concorso pubblico ma proveniente dal personale del Gruppo Equitalia ai sensi dell'art. 1 comma 9 della D.L. n. 163/2016. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3.Ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.L'appello è fondato nei limiti che seguono. Quanto alla questione preliminare della nullità della procura alle liti in quanto rilasciata da soggetto non assunto tramite concorso, va osservato che la doglianza è infondata. Infatti, l' è un ente pubblico economico che Controparte_2 svolge l' su tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sicilia. L'ente, istituito ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell' delle entrate, a cui è attribuita la titolarità della Pt_1 riscossione nazionale. L'art. 1 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, dispone testualmente quanto segue: "
1. A decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione (…) 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Parte_1 ed entale di cui al comma 3”. Secondo la lettura del successivo comma 3 dell'art. 1 sopra citato: "
3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1 luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato " ", ente strumentale dell Controparte_2 Parte_1 sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L provvede a monitorare costantemente l'attività Parte_1 dell , secondo principi di trasparenza e Controparte_2 pub iversale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti". Il legislatore ha chiarito, al comma 6, che: "
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l è sottoposta alle Controparte_2 disposizioni del codic le persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa". Detto Ente instaura con il proprio personale un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato. A tal riguardo, dispone, infatti, l'art. 1, comma 9 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 cit., a mente del quale: "
9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del con Controparte_3 contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile". Dunque, il legislatore ha inteso disporre il trasferimento del personale delle cessate società del Gruppo Equitalia al nuovo ente pubblico, senza soluzione di continuità, a decorrere dall'1.07.2017, per garantire la funzionalità delle attività di riscossione stessa. Le professionalità dei dipendenti, che già prestavano la propria attività lavorativa presso le estinte società del Gruppo Equitalia, sono pervenute all'ente stesso per diretta volontà del Legislatore, sulla scorta dei motivi dinanzi chiariti e nel superiore interesse della riscossione. Il comma 9 richiama l'art. 2112 del codice civile per regolamentare il trasferimento del rapporto di lavoro. Ed ancora, si devono richiamare le disposizioni contenute nello Statuto di
, approvato in forza del comma 5 dell'art. Parte_1 nvertito nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, con D.P.C.M. 5 giugno 2017, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno, con ciò acquisendo, a tutti gli effetti, forza di atto normativo di natura secondaria, in particolare all'art. 1 in tema di natura giuridica, ove si chiarisce che l'attività dell' è regolata dal D.L. n. 193 del 2016, dallo Statuto Pt_1 medesimo, d e del Codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private ed all'art. 10, ove si precisa che il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato, e dai contratti ed accordi collettivi in vigore applicati ai dipendenti. Così riassunto il quadro giuridico di riferimento, soccorre ulteriormente l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e del Giudice Amministrativo, secondo il quale i dipendenti degli enti pubblici economici non possono invocare l'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego, in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di Amministrazione Pubblica (cfr. Cons. St., Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 641; v. anche Cass. Civ., 19 dicembre 2016, n. 26166; 22 aprile 2011, n. 9288; 9 marzo 2015, n. 29901). Sulla scorta di quanto correttamente evidenziato dalla giurisprudenza appena citata ed attesa la tassatività dell'elencazione, contenuta in seno al D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, degli enti, soggetti all'applicazione del predetto decreto legislativo, nonché rilevato come l' non rientri nel CP_4 novero delle Pubbliche Amministrazioni stricto sensu, per i dipendenti del medesimo ente occorre evidentemente far riferimento alle norme privatistiche, con la conseguente inesistenza dell'obbligo all'espletamento di un pubblico concorso per la selezione del personale (cfr anche Corte di giustizia tributaria di primo grado Sardegna Cagliari Sez. III, Sent., (ud. 26/06/2023) 07-08-2023). Proprio con riguardo alla procura alle liti la Suprema Corte di recente, coerentemente con quanto sopra esposto, ha confermato che “Quanto al contestato potere rappresentativo dell in capo al soggetto - Controparte_5
"dipendente privato" dell in mancanza di Controparte_2 qualifica di dirigente a seg te il mandato alle liti in grado di appello all'avvocato del libero foro (…) con conseguente assunta invalida costituzione in giudizio di ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. CP_4
n. 193/2016 "Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del con contratto di lavoro Controparte_3
a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, È trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile ". Pertanto, il rapporto di lavoro del personale dipendente dell - quale ente pubblico economico - è regolato dalle norme di diritto CP_4 priv ltre che dalla contrattazione collettiva, e non è dato applicare le norme sul pubblico impiego (v. Cass. n. 26166/2016, con riguardo alla trasformazione dell'ANAS da azienda in ente pubblico economico). Nella Part sentenza impugnata, la si è, dunque, attenuta ai suddetti principi nel ritenere infondata l'ecce sollevata dalla contribuente nella memoria del 27.5.2020 di invalida costituzione dell in grado di appello Parte_1 atteso che il soggetto - dipendente priv mente delegato per CP_4 procura speciale notarile dal Presidente dell in mancanza della qualifica di "dirigente" a seguito di pubblico concorso - che aveva conferito la procura alle liti all'avvocato del libero foro (…) doveva ritenersi "abilitato a rappresentare l'Ente anche a tali fini". Ciò in conformità con il principio di diritto statuito da questa Corte, a sezioni unite, secondo cui: "In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa" (Cass. sez. un. n. 20596 del 2007; Cass., sez. un., n. 20563 del 2014)” (Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 02/07/2024) 12-08-2024, n. 22689).
5.Muovendo al merito vale rilevare che le cartelle di pagamento n. 09720110188930765001, n. 09720130192181784000 e n. 09720140031341507000 sono pertinenti a crediti per imposta di registro, sicché l'appello va accolto in quanto la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario. Viceversa, la cartella di pagamento n. 09720090178948465000 attiene a spese di giustizia e rientra nella giurisdizione ordinaria. L'appello ha contestato che per tale cartella è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il giudice ha fatto cattiva applicazione della legge di stabilità 2018. Il motivo di appello non ha colto la ratio della motivazione del giudice di primo grado laddove invece ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto la cartella è stata già annullata dall'ente in ragione della legge di stabilità 2018. La circostanza dell'annullamento della cartella da parte dell'ente non è stata contestata e resa oggetto del motivo di appello. Quindi l'appello con riguardo alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n. 09720090178948465000 va respinto.
6.In conclusione, l'appello va accolto con riguardo alle cartelle di pagamento n. 09720110188930765001, n. 09720130192181784000 e n. 09720140031341507000 per le quali va dichiarata la carenza di giurisdizione, mentre va respinto con riguardo alla cartella di pagamento n. 09720090178948465000.
7.Le statuizioni relative alle spese di lite di primo grado vanno confermate in quanto regolate in ragione della soccombenza virtuale sulle cartelle di pagamento oggetto di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per le quali la sentenza di primo grado non è stata riformata e l'appello non ha contestato e impugnato la ritenuta soccombenza virtuale. Pur alla luce della riforma della sentenza di primo grado in relazione alle cartelle dichiarate prescritte, le cartelle oggetto di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per le quali è stata ritenuta la soccombenza virtuale sono di numero di gran lunga più elevato e non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite e per la riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di spese.
8.Le spese di lite del giudizio di appello vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca tenuto conto del valore analogo della cartella n. 09720090178948465000 (per la quale l'appello è stato respinto) rispetto a quello complessivo delle cartelle n. 09720110188930765001, n. 09720130192181784000 e n. 09720140031341507000 (per le quali l'appello è stato accolto).
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, in grado di appello, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'appello e RIFORMA la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n. 323/2020, dichiarando il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09720110188930765001, n. 09720130192181784000 e n. 09720140031341507000; RIGETTA per il resto l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
-COMPENSA le spese di lite per il grado di appello.
Si comunichi.
Civitavecchia 29.10.2024
Il giudice
Daniele Sodani