Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14342/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14342.23 R.G.,
e vertente
tra
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla
Galleria Umberto I n° 27, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Monte, c.f.
, dal quale e rappresentato e difeso C.F._2
- Opponente
Contro
Controparte_1
in forma abbreviata " con sede in Roma (RM), Via
[...] CP_2
Flaminia n. 491, società costituita in Italia in data 26 febbraio 2004, codice fisca- le, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
capitale sociale Euro 1.620.000,00 (un milione seicentoventimila P.IVA_1
virgola zero,zero) interamente sottoscritto e versato, R.E.A. n. RM -1061820,
PEC pg autorizzata all'esercizio della Gestione Collettiva del Email_1
Risparmio ed all'istituzione di fondi speculativi, iscritta al n. 193 dell'Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, giusta delibera del
Governatore di Banca d'Italia di data 25 marzo 2005, comunicata giusta lettera
1
ta Iva, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano
Monza Brianza e Lodi: giusta procura generale del 15/09/2020 per P.IVA_2
notar Repertorio n. 18801 Raccolta n. 12101, in persona del Persona_1
legale rapp.te Dott. nato a [...] il [...] (C.F Parte_2
), domiciliato per la carica, presso la indicata sede della C.F._3
società, rappresentata e difesa, in forza di procura come da separato atto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Abenavoli (C.F.
), con studio in Napoli, alla Piazza Piedigrotta n. 9, ove C.F._4
elettivamente domicilia;
con richiesta di ricevere comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi e per gli effetti di legge, ai seguenti recapiti: PEC
[...]
Email_2
- Opposta
A cui è riunito il giudizio con r.g. 16932.23
Tra
, c.f. , e c.f. Parte_3 CodiceFiscale_5 Parte_4
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente CodiceFiscale_6
dagli Avv.ti Giampiero Di Lorenzo (c.f. , pec C.F._7
) ed Emanuele Di Monte (c.f. Email_3
, pec , tutti elett.te domi- C.F._8 Email_4
ciliati presso lo studio in Napoli alla Galleria Umberto I n° 27, giusta procura come in atti;
Opponenti
Contro
Controparte_1
in forma abbreviata " con sede in Roma (RM), Via
[...] CP_2
2
Flaminia n. 491, società costituita in Italia in data 26 febbraio 2004, codice fisca- le, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
capitale sociale Euro 1.620.000,00 (un milione seicentoventimila P.IVA_1
virgola zero,zero) interamente sottoscritto e versato, R.E.A. n. RM -1061820,
PEC pg autorizzata all'esercizio della Gestione Collettiva del Email_1
Risparmio ed all'istituzione di fondi speculativi, iscritta al n. 193 dell'Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, giusta delibera del
Governatore di Banca d'Italia di data 25 marzo 2005, comunicata giusta lettera raccomandata di data 7 aprile 2005 prot.n. 344642, Sezione Gestori di FIA, per conto ed in qualità di gestore FIA riservato denominato "Fondo P&G Utp Mana- gement" che investe in crediti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e, del D.M. 5 marzo 2015 n. 30, istituito in forma chiusa e riservato, per il tramite della sua mandataria on sede in Milano, Piazza Borromeo 14, Parti- Controparte_3
ta Iva, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano
Monza Brianza e Lodi: giusta procura generale del 15/09/2020 per P.IVA_2
notar Repertorio n. 18801 Raccolta n. 12101, in persona del Persona_1
legale rapp.te Dott. nato a [...] il [...] (C.F Parte_2
), domiciliato per la carica, presso la indicata sede della C.F._3
società, rappresentata e difesa, in forza di procura come da separato atto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Giuseppe Abenavoli (C.F.
), con studio in Napoli, alla Piazza Piedigrotta n. 9, ove C.F._4
elettivamente domicilia;
con richiesta di ricevere comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi e per gli effetti di legge, ai seguenti recapiti: PEC
[...]
Email_2
- Opposta
Conclusioni tramite note scritte per l'udienza del 29.10.24:
Per gli opponenti:
3
revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e diritto espresse in narrativa, compreso l'assenza di prova e/o inesistenza del credito;
In via principale,
accertare e dichiarare che nulla è dovuto;
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pronunciare sentenza di accertamento negativo del credito;
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore degli attori in opposizione.
per parte opposta:
l'esponente si riporta agli scritti difensivi in atti e alle conclusioni ivi rassegnate, di cui insiste per l'integrale accoglimento, e chiede che la causa sia decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio con r.g. 14342.23.
Viene opposto il decreto ingiuntivo notificato in data 15/05/2023 al dott. Sca- lella Dario il decreto ingiuntivo n. 3062/23 (N.R.G.8469/23) emesso il
13.04.2023 dal Tribunale di Napoli, con il quale il Giudice, si ingiungeva ai si- gnori: , e di pagare la som- Parte_1 Parte_3 Pt_4 Parte_4
ma di € 37.274,79 oltre interessi legali, nonché € 286,00 liquidati per spese, ed €
1370,00 per compenso, diritti ed onorari del procedimento, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Il titolo atteneva ad un debito residuo relativo al contratto di finanziamento n°
34/1010663 assunto dalla società fallita K4A S.p.a., debitrice principale, debito garantito dagli ingiunti con un effetto cambiario firmato per avallo dell'importo di € 500.000,00.
Il garante opponente, , allegava in fatto e diritto quanto segue Parte_1
espresso in forma riassuntiva:
4
- in via preliminare contestava la documentazione posta a fondamento della richiesta dell'opposto decreto, in quanto non idonea a provare il diritto di credito;
- sempre in via preliminare sollevava eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta società;
- la nullità del contratto di finanziamento nei confronti dell'ingiunto;
- decadenza e prescrizione dall'azione cambiaria;
- la società opposta è stata ammessa al passivo del fallimento della K4A1
(come da sua stessa ammissione) e, pertanto, la stessa dovrebbe fornire prima la prova dell'incapienza dell'attivo fallimentare, per evitare un ingiustificato arric- chimento derivante dalla duplicazione del pagamento per il medesimo presunto titolo;
Ciò premesso chiedeva accogliersi le conclusioni sopra indicate.
Costituitasi parte opposta chiedeva rigettarsi l'opposta domanda perché infon- data in fatto e diritto.
Il giudizio con r.g. 16932.2023.
, e proponevano opposizione al mede- Parte_3 Parte_4
simo decreto ingiuntivo di cui al giudizio su decritto allegando in fatto e diritto, in sintesi, quanto segue:
- difetto di legittimazione attiva dell'opposta;
- prescrizione dell'azione cambiaria azionata;
- assenza di prova del credito azionata;
Costituitasi parte opposta chiedeva rigettarsi l'opposta domanda perché infondata in fatto e diritto.
Con ordinanza del 18.1.24, il giudizio il giudizio con r.g. 16932.2023, veniva riunito per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva al giudizio
14342.23.
Gli opponenti infatti erano garanti del medesimo credito azionato in monito- rio con il medesimo decreto ingiuntivo notificato in date diverse.
5
Acquisita la documentazione, premessa l'assolutamente generica contestazio- ne della contestazione della documentazione come operata dall'opponente, si os- serva quanto segue.
La non obbligatorietà della condizione di procedibilità della mediazione ob- bligatoria.
I giudizi riuniti hanno ad oggetto l'adempimento di un presunto rapporto di garanzia accessorio ad un mutuo. Tale garanzia, allegata come fideiussione, il di- scorso è il medesimo per la garanzia per avalla della cambiale, non è espressa- mente un contratto tipico bancario, riconducibile a quelli disciplinati dal TUB, risultante invece disciplinato dal c.c. come generico contratto di garanzia, non rin etra quindi tra i “contratti bancari “ di cui al d.lgs n. 28 del 2010 per i quali è im- posta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria. L'ordinanza del 19.1.24 che assegnava il termine per esperire tale procedura, deve ritenersi revocata.
Sulla legittimazione di parte opposta.
Con comparsa di costituzione, l'opposta depositava contratto di cessione di crediti intercorso tra la , nella veste di cedente Controparte_4
(originaria parte contrattuale con la K4A S.p.a., debitrice principale) e l'opposta quale cessionaria, di una serie di crediti tra cui quello nei confronti del debitore principale su indicato.
La natura del titolo azionato.
Parte opponente deduce la prescrizione dell'aziona di cui alla garanzia cam- biaria ed allega che, mancando ogni altra garanzia, la domanda è infondata.
Parte opposta, nel concordare che l'azione cambiaria di cui all'avallo sia pre- scritta, deduce che dal contratto di finanziamento, emerge che in realtà
l'opponente sia anche fideiussore, ovvero garante, e che l'avallo sia stata una ga- ranzia aggiuntiva a quella arguibile dal contratto.
6
In particolare la tesi di parte opposta è nel senso che gli opponenti hanno
“espressamente garantito le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento rilasciando, altresì, l'avallo cambiario. Tanto emerge dall'esame dell'articolo 6 del contratto di finanziamento laddove compare la locuzione “ altresì”.
Parte opposta sostiene quindi che gli opponenti oltre alla garanzia per avallo avrebbero assunto altra garanzia accessoria per l'adempimento dell'obbligazione principale.
Nel premettere che il contratto di finanziamento all'originaria debitrice princi- pale risulta valido perché determinato nelle sue clausole essenziali, in termini di capitale mutuato, interessi, modalità di rateizzo e rispetta i requisiti di forma scritta di cui all'art. 117 tub, (in particolare la consegna della copia al cliente ) così come risulta rispettato anche l'onere probatorio per la parte opposta credito- re che può limitarsi ad allegare il numero di rate impagate una volta dimostrata la fonte del credito azionato, occorre soffermarsi sull'esistenza o meno dell'ulteriore garanzia, che parte opposta riterrebbe sussistente in aggiunta alla garanzia per avallo pacificamente inoperante perché prescritta la correlata azione.
Si è riferito che parte opposta rinverrebbe la sussistenza di una garanzia ag- giuntiva all'avallo dall'esame dell'articolo 6 del contratto di finanziamento, ove risulta “ A maggiore garanzia di ogni ragione di credito dipendente da questo at- to, senza che ciò costituisca novazione alcuna, la parte mutuataria rilascia una cambiale a firma propria all'ordine della , Parte_5
avallata da tutti i soggetti COSTITUITI NEL PRESENTE ATTO COME GA-
RANTI, di importo pari al doppio del finanziamento erogato”.
L'espressione in sé considerata è del tutto priva di una valenza univoca nel senso di costituire coloro che sono già garanti sulla base dell'avallo cambiario, anche garanti sulla base di un diverso titolo giuridico.
Sul punto, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civi- le Sezione III sentenza del 03/03/2010 n. 5086) secondo cui la sottoscrizione di una garanzia per avallo comporta:
a) che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale;
7
b) che la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale.
E' pur vero che alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa ex- tracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile, in via presuntiva, dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressa- mente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 c.c.
Quindi, da un lato non basta che sia prestato l'avallo perchè sussista la fideius- sione, dall'altro occorre la dimostrazione che l'avallante si sia obbligato anche in qualità di fideiussore mediante un'espressa manifestazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 c.c.
Sul punto quindi, la formulazione “ avallata da tutti i soggetti COSTITUITI
NEL PRESENTE ATTO COME GARANTI, di importo pari al doppio del finan- ziamento erogato” appare immediatamente riferibile unicamente agli avallanti che sono evidentemente garanti perché l'avallo è una garanzia di un rapporto ob- bligatorio avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria. Il termine garanti in altri termini non si riferisce alla fideiussione, ma alla natura di garante appunto di chi ha sottoscritto la garanzia per avallo.
Infatti, gli opponenti, nella premessa del contratto di finanziamento sono defi- niti garanti per avallo, ciò evidentemente in virtù della garanzia cambiaria e non certo per un contratto di fideiussione di cui manca ogni riferimento nel contratto.
L'opposizione va quindi accolta e revocato il decreto ingiuntivo oggetto dei due giudizi riuniti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura media per compensi da distrarsi in favore del procuratori antistatario di Parte_1
quanto al giudizio con r.g. 14342.23.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, sui due giu- dizi riuniti con r.g. 14342.23 ed r.g. N. 16932 2023così provvede:
8
accoglie le opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna di Controparte_1
al pagamento delle spese di lite:
[...]
- in favore del legale anticipatario di , per euro 7600,00 oltre oltre Parte_1
IVA e CPA se dovute e rimborso di spese generali oltre € 286,00;
-in favore di , e per euro 7600,00 oltre ol- Parte_3 Parte_4
tre IVA e CPA se dovute e rimborso di spese generali oltre € 286,00 per spese.
Napoli 12.3.25
Il Giudice
Diego Ragozini
9