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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7623 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6322/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AIELLO CP_1 C.F._1
IA SA, con elezione di domicilio in VIA ITALIA 3 POZZUOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Napoli, con domicilio ex lege in VIA DIAZ 11 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13-3-2024, parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal mese di gennaio 1998, con inquadramento, da ultimo, nel livello B del ccnl per i dipendenti di , CP_2 assumeva di avere svolto, fin dalla instaurazione del rapporto di lavoro, compiti di referente amministrativo, segretario di Progetto e di Area e di supporto all'ufficio di controllo di gestione, ascrivibili al superiore livello C del ccnl predetto;
che, nonostante la richiesta di inquadramento nell'area professionale superiore, secondo la procedura, ex art. 14 del ccnl 2022, per l'armonizzazione del nuovo ordinamento professionale, l'azienda convenuta aveva negato il riconoscimento del superiore inquadramento, riconoscendolo, invece, in favore di altro collega svolgente le medesime mansioni. Ha adito, pertanto, il giudice del lavoro di Napoli per sentire accertare, ex art. 2103 c.c. il proprio diritto all'inquadramento nel livello C 1 del CCNL citato con decorrenza dal mese di gennaio 2017, con condanna della convenuta società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, nella misura di € 71.711,13, a titolo di differenze retributive, festività e tfr, oltre accessori. Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la società convenuta che, con articolare argomentazioni, ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
***** Nel merito, la domanda, anticipando le conclusioni cui si intende giungere, è infondata e va, pertanto, respinta. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto all' inquadramento nel superiore livello C1 del ccnl di categoria. In applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata. E' noto, poi, che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. ex multis Cass. n. 20272/2010). Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. Gli è, però, che il giudizio di sussunzione delle mansioni svolte nelle mansioni previste dalle qualifiche è impossibile in mancanza di indicazione del contenuto professionale della qualifica invocata, aspetto che è interamente oggetto di onere del ricorrente e non soggetto ad indagine officiosa. Non vi è dubbio infatti che, in tema di domande concernenti un superiore inquadramento, con le consequenziali ricadute in termini economici, il lavoratore ricorrente deve riportare integralmente il contenuto della norma di natura negoziale collettiva volta a fondare la pretesa, il cui accoglimento impone la puntuale comparazione tra le mansioni effettivamente svolte con quelle richieste dalla fonte negoziale, ai fini della attribuzione della qualifica richiesta (cfr. Cass. 24230 del 13/11/2014). Nella fattispecie in esame, la prospettazione attorea si è arrestata alla mera descrizione delle mansioni svolte. E, in tal senso, si legge in ricorso che il dal 2013 al 2023, era stato CP_1 addetto all'ufficio ICT e impiegato come tecnico informatico, risolvendo problemi di natura informatica con interventi su server e di gestione delle stampanti, redazione dell'inventario e di firma per conto dell'azienda di consegna di merci e attrezzature;
che dal mese di marzo 2023 era stato anche addetto all'ufficio programmazione e monitoraggio delle RU di Produzione, occupandosi dell'attività di preistruttoria per la compilazione dei Timesheet, gestione invio mail dei Timesheet, analisi e rielaborazione di file delle commissioni di Valutazione, dei dati relativi ai Servizi
2 Esterni/Interni, degli straordinari, delle Missioni di servizio e relativo controllo;
che, di seguito si era occupato della importazione dei file suddetti sulla piattaforma di monitoraggio dei progetti;
di aggiornamento dei gruppi di lavoro, predisposizione della comunicazione di Staff di Progetto, con controllo anche di congruità finanziaria;
Mai il ricorrente ha spiegato -nemmeno nelle note difensive, che, comunque, non pongono rimedio alle lacune dell'atto introduttivo- perché ed in base a quale normativa lo svolgimento delle mansioni elencate darebbe diritto alla qualifica superiore a prescindere dal contenuto professionale specifico delle mansioni ( Cass. n. 17070 del 13/08/2020; Cass. n. 24230 del 13/11/2014 cit.). Dalla lacuna assertiva in ordine all'individuazione e al raffronto delle declaratorie contrattuali e dei tratti caratteristici del livello rivendicato inferisce inevitabilmente il rigetto della domanda.
Visto l'art. 92 c.p.c., ratione temporis applicabile, si ritiene sussistere i presupposti della compensazione delle spese avuto riguardo alla dimensione fattuale, che rileva sotto il profilo della “assoluta novità della questione trattata” (Cass. n. 13294 del 19/05/2025), per essere il segno della decisione dipeso essenzialmente dal deficit probatorio, gravante a carico della parte istante.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese Così deciso in data 23/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
3
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6322/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AIELLO CP_1 C.F._1
IA SA, con elezione di domicilio in VIA ITALIA 3 POZZUOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Napoli, con domicilio ex lege in VIA DIAZ 11 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13-3-2024, parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal mese di gennaio 1998, con inquadramento, da ultimo, nel livello B del ccnl per i dipendenti di , CP_2 assumeva di avere svolto, fin dalla instaurazione del rapporto di lavoro, compiti di referente amministrativo, segretario di Progetto e di Area e di supporto all'ufficio di controllo di gestione, ascrivibili al superiore livello C del ccnl predetto;
che, nonostante la richiesta di inquadramento nell'area professionale superiore, secondo la procedura, ex art. 14 del ccnl 2022, per l'armonizzazione del nuovo ordinamento professionale, l'azienda convenuta aveva negato il riconoscimento del superiore inquadramento, riconoscendolo, invece, in favore di altro collega svolgente le medesime mansioni. Ha adito, pertanto, il giudice del lavoro di Napoli per sentire accertare, ex art. 2103 c.c. il proprio diritto all'inquadramento nel livello C 1 del CCNL citato con decorrenza dal mese di gennaio 2017, con condanna della convenuta società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, nella misura di € 71.711,13, a titolo di differenze retributive, festività e tfr, oltre accessori. Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la società convenuta che, con articolare argomentazioni, ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
***** Nel merito, la domanda, anticipando le conclusioni cui si intende giungere, è infondata e va, pertanto, respinta. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto all' inquadramento nel superiore livello C1 del ccnl di categoria. In applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata. E' noto, poi, che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. ex multis Cass. n. 20272/2010). Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. Gli è, però, che il giudizio di sussunzione delle mansioni svolte nelle mansioni previste dalle qualifiche è impossibile in mancanza di indicazione del contenuto professionale della qualifica invocata, aspetto che è interamente oggetto di onere del ricorrente e non soggetto ad indagine officiosa. Non vi è dubbio infatti che, in tema di domande concernenti un superiore inquadramento, con le consequenziali ricadute in termini economici, il lavoratore ricorrente deve riportare integralmente il contenuto della norma di natura negoziale collettiva volta a fondare la pretesa, il cui accoglimento impone la puntuale comparazione tra le mansioni effettivamente svolte con quelle richieste dalla fonte negoziale, ai fini della attribuzione della qualifica richiesta (cfr. Cass. 24230 del 13/11/2014). Nella fattispecie in esame, la prospettazione attorea si è arrestata alla mera descrizione delle mansioni svolte. E, in tal senso, si legge in ricorso che il dal 2013 al 2023, era stato CP_1 addetto all'ufficio ICT e impiegato come tecnico informatico, risolvendo problemi di natura informatica con interventi su server e di gestione delle stampanti, redazione dell'inventario e di firma per conto dell'azienda di consegna di merci e attrezzature;
che dal mese di marzo 2023 era stato anche addetto all'ufficio programmazione e monitoraggio delle RU di Produzione, occupandosi dell'attività di preistruttoria per la compilazione dei Timesheet, gestione invio mail dei Timesheet, analisi e rielaborazione di file delle commissioni di Valutazione, dei dati relativi ai Servizi
2 Esterni/Interni, degli straordinari, delle Missioni di servizio e relativo controllo;
che, di seguito si era occupato della importazione dei file suddetti sulla piattaforma di monitoraggio dei progetti;
di aggiornamento dei gruppi di lavoro, predisposizione della comunicazione di Staff di Progetto, con controllo anche di congruità finanziaria;
Mai il ricorrente ha spiegato -nemmeno nelle note difensive, che, comunque, non pongono rimedio alle lacune dell'atto introduttivo- perché ed in base a quale normativa lo svolgimento delle mansioni elencate darebbe diritto alla qualifica superiore a prescindere dal contenuto professionale specifico delle mansioni ( Cass. n. 17070 del 13/08/2020; Cass. n. 24230 del 13/11/2014 cit.). Dalla lacuna assertiva in ordine all'individuazione e al raffronto delle declaratorie contrattuali e dei tratti caratteristici del livello rivendicato inferisce inevitabilmente il rigetto della domanda.
Visto l'art. 92 c.p.c., ratione temporis applicabile, si ritiene sussistere i presupposti della compensazione delle spese avuto riguardo alla dimensione fattuale, che rileva sotto il profilo della “assoluta novità della questione trattata” (Cass. n. 13294 del 19/05/2025), per essere il segno della decisione dipeso essenzialmente dal deficit probatorio, gravante a carico della parte istante.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese Così deciso in data 23/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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