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24 ottobre 1942
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15 aprile 1959
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22 luglio 1965
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30 gennaio 1971
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22 gennaio 1976
22 gennaio 1976
Art. 45. Oggetto del monopolio.
La fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.(10)(12) ((17))
La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3 .
------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 11 aprile 1959, n. 137 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i chilogrammi 4". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 luglio 1965, n. 825 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' ammessa, l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per i quantitativi eccedenti i quattro chilogrammi". ------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 10 dicembre 1975, n. 724 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunita' economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato".
La fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.(10)(12) ((17))
La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3 .
------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 11 aprile 1959, n. 137 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i chilogrammi 4". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 luglio 1965, n. 825 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' ammessa, l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per i quantitativi eccedenti i quattro chilogrammi". ------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 10 dicembre 1975, n. 724 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunita' economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato".
Commentario • 1
- 1. AGCM, segnalazione del 03/04/2008 (rif. AS450), REGOLAMENTAZIONE CHE LIMITA IL NUMERO DEI PUNTI VENDITA DEI PRODOTTI DEL TABACCOAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato · 3 aprile 2008 · 5.935989
[…] 1 [Articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907.] 2 [Lo svolgimento delle attività produttive e commerciali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel settore del tabacco è cessato in base all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.] 3 [La possibilità, per operatori diversi dall'Amministrazione dei monopoli, di importare in Italia tabacchi lavorati di provenienza comunitaria e di costituire depositi di distribuzione all'ingrosso è stata introdotta dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724.]
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Giurisprudenza • 26
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/05/2021, n. 1327Provvedimento: […] 2.3 Occorre poi rilevare che le attività di vendita di generi di monopolio e di svolgimento del gioco del lotto sono svolte dai gestori in regime di concessione amministrativa e non di mera autorizzazione, trattandosi di attività oggetto di monopolio di Stato, per cui ai gestori finiscono per essere attribuite prerogative spettanti all'Amministrazione (cfr. l'art. 45 della legge n. 907/1942 sui tabacchi e l'art. 1 della legge n. 528/1982 sui giochi).Leggi di più...
- valutazione del rapporto fiduciario·
- vendita di generi di monopolio senza autorizzazione·
- oscuramento dei dati personali·
- violazione art. 6 e 25 legge n. 1293/1957·
- discrezionalità tecnico-amministrativa·
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