Sentenza 16 giugno 2025
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- 1. FIDEIUSSIONI - ABI: l’accertamento contenuto nel provvedimento Bankit n. 55/2005 non si applica alle garanzie specificheAvv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 11 settembre 2025
ISSN 2385-1376 In materia di fideiussioni, il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990 n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett a), di tale legge – a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” – di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguardato espressamente il tipo della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta EL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6178 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra
(cod. fisc. ), domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 presso l'avv. Gladys Castellano (cod. fisc. ) (p.e.c.: CodiceFiscale_2
), che lo rappresenta e difende Email_1 unitamente all'avv. Nicola Stiaffini (cod. fisc. e all'avv. CodiceFiscale_3
Marco Sangiorgio (cod. fisc. ) per procura alle liti su CodiceFiscale_4 foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc. ), e per essa la rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 speciale da (cod. fisc. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 della procuratrice speciale, dott.ssa elettivamente domiciliata CP_3 presso l'avv. Roberto Emilio Conti (cod. fisc. (p.e.c.: CodiceFiscale_5
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su Email_2 foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e Controparte_4
-appellata contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia la Corte di Appello adita, ogni diversa Parte_1 istanza disattesa e reietta:
- in via principale e nel merito dell'impugnazione: per tutte le ragioni sopra esposte, accogliere il presente appello sui motivi come supra tutti formulati avverso la sentenza n. 54104/2021emessa dal Tribunale delle Imprese di Roma, Sezione XVII Civile (Collegio Rel. Dott. Tommaso Martucci, Dott.ssa Laura Centofanti, Pres. Dott.ssa Claudia Pedrelli), pubblicata il 21 ottobre
2024, notificata il 6 novembre 2024, e quindi, in riforma della sentenza gravata, provvedere accogliendo le conclusioni già ed ivi in ultimo rasse- gnate in primo grado così come segue: “Previo accertamento di nullità per violazione della legge n.287/1990 dell'intesa o in subordine della pratica concordata sull'utilizzo dello schema ABI di fideiussione, anche mediante eventuale esercizio di poteri istruttori propri del giudice specializzato
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità totale o in subordine parziale di tutte le fideiussioni prestate dal Sig. in favore dell Parte_1 [...] del 04/11/2010 e del 30/1/2012 e della Parte_2 Controparte_5 del 04/11/2010 e del 30/12/2011, quali frutto della dedotta intesa o
[...] in subordine pratica concordata nulla”.
- IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. del doppio grado di giudi- zio”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, Controparte_1 rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Vittoria nelle spese e competenze del grado”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto in- Parte_1 giuntivo n. 243/2020 emesso dal Tribunale di Macerata il 25.2.2020, con cui gli è stato ingiunto di pagare l'importo complessivo di € 618.000,00, oltre interessi e spese legali del procedimento monitorio, alla
[...]
[...
[...] rappresentata da sulla scorta di specifi- Parte_3 Controparte_2 che e separate garanzie rilasciate in favore di due società, partecipate dall'opponente, in relazione a finanziamenti concessi dalla
[...]
(che ha incorporato la Controparte_6 Controparte_7 assumendo in seguito tale denominazione, e quindi è stata fusa per incorpo- razione nella , e precisamente: Controparte_4
- in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. 65032153 a rogito del notaio di Macerata del 14.6.2005 (rep. 78743; racc. Persona_1
26020), con cui la di Risparmio ha concesso CP_6 Controparte_6 alla un finanziamento di € 850.000,00 da utilizzare in una o Parte_2 più erogazioni, e segnatamente con riguardo all'erogazione della rata corri- sposta a fronte del S.A.L. del 4.11.2010, quietanzata per € 120.000,00 con atto a rogito notaio (rep. 26647; racc. 10777), Persona_2 Parte_1
a rilasciato fideiussione specifica in favore della banca mutuante
[...]
a garanzia dell'obbligazione di restituzione da parte della di Parte_2 tale somma;
- in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. 65032152 a rogito del notaio di Macerata del 18.2.2005 (rep. 77803; racc. Persona_1
25773), con cui la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. ha concesso alla un finanziamento di € 1.200.000,00 da utilizzare Parte_4 in una o più erogazioni, e segnatamente con riguardo all'erogazione del fi- nanziamento del S.A.L. del 4.11.2010 quietanzata per € 180.000,00 con atto a rogito notaio (rep. 26646; racc. 10776), Persona_2 Parte_1 ha rilasciato fideiussione specifica in favore della banca a garan-
[...] zia dell'obbligazione di restituzione di tale somma da parte della
[...]
Parte_4
- in relazione al contratto di mutuo ipotecario n. 65038348 a rogito notaio di Civitanova Marche in data 30.12.2011 (rep. 29005; racc. Persona_2
12278), con cui la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. ha concesso alla un finanziamento di € 300.000,00 da utilizzare in Parte_4 una o più erogazioni, a rilasciato in pari data fideius- Parte_1 sione specifica a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di restituzione di tale somma assunta dalla in favore della banca. Parte_4
3 Si è costituita nel giudizio innanzi al Tribunale di Macerata la Controparte_4
e per essa la mandataria che ha contestato la fon-
[...] Controparte_2 datezza di quanto dedotto dall'opponente, in particolare deducendo come il provvedimento sanzionatorio della BA d'IT non si possa estendere alle fideiussioni azionate in quanto specifiche, e non omnibus, e dunque estranee all'istruttoria svolta da quella Autorità, oltre a non rientrare nell'ambito della stessa anche sotto il profilo temporale.
L'opponente ha dedotto – tra l'altro – la nullità delle suddette fideiussioni specifiche sottoscritte in favore della BA opposta a garanzia delle obbli- gazioni assunte nei confronti di questa dalla e della Parte_4 per violazione della normativa antitrust Parte_2
Nel giudizio di primo grado ha spiegato intervento, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., la resasi cessionaria del credito (nei confronti delle Controparte_1 società obbligate principali, dichiarate fallite, e quindi anche del garante della stessa), che ha fatto proprie le difese svolte dalla cedente Controparte_4
[...]
Con ordinanza del 30.6.2021 il Tribunale di Macerata, rilevato che la princi- pale doglianza sollevata dall'opponente atteneva alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. di cui alle fideiussioni sottoscritte da questi, che ha dedotto come la stessa riproduca la clausola del modello ABI ritenuto dalla BA d'IT restrittiva della libertà di concorrenza in quanto frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust;
e osservato che, come ritenuto da Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 10.3.2021, n. 6523, la competenza funzionale per la violazione della libertà di concorrenza spetta alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi dell'art. 3, lett. c) e d), del d.lgs. n. 168/2003, e quindi, secondo l'individuazione di cui al successivo art. 4, co.
1-ter, nella specie a quella del Tribunale di Roma;
ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa con riguardo alla sola domanda afferente alla violazione della disciplina det- tata in materia di concorrenza, previa separazione di tale causa dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale è stato sospeso ed è stato fis- sato termine per la riassunzione entro il 15.9.2021. ha ritualmente riassunto il giudizio innanzi al giudice Parte_1 dichiarato competente con la suddetta ordinanza.
4 Si è costituita nel giudizio riassunto la rappresentata dala Controparte_1
contestando l'indebita estensione del petitum in riassun- Controparte_2 zione ad aspetti estranei a quello di stretta competenza della Sezione Spe- cializzata in Materia di Impresa e, in ogni caso, chiedendo il rigetto della domanda di nullità per le medesime ragioni già esposte nel proporre oppo- sizione ex art. 645 c.p.c. innanzi al Tribunale di Macerata, dando atto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi medio tempore in materia.
Con sentenza n. 15850/2024 del 21.10.2024 il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, “pronunziando sulla domanda riassunta con atto di citazione in riassunzione notificato il 1/6/2020 dopo la declara- toria di incompetenza ratione materiae del Tribunale Ordinario di Macerata con ordinanza del 25/06/2021 da avverso le società Parte_1
e rappresentata dalla Controparte_8 Controparte_1 CP_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis
[...] reiectis”, ha “RIGETTA[to] le domande proposte da Parte_1 avverso le società e rappresentata Controparte_8 Controparte_1 dalla;
e ha “CONDANNA[to] a ri- Controparte_2 Parte_1 fondere alla unipersonale, rappresentata dalla Controparte_1 CP_2
le spese di lite, che liquida in € 6.500,00 per compenso professionale,
[...] oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...] che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso Parte_5 come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per essa la Controparte_1 procuratrice speciale che ha contestato la fondatezza delle Controparte_2 censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
La pure ritualmente evocata nel presente grado di Controparte_4 giudizio, non si è costituita e con la presente sentenza ne deve essere di- chiarata la contumacia.
2. Con un unico, articolato, motivo di appello si censura la sentenza di primo grado perché il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che le fideiussioni specifiche, quali quelle sottoscritte da e Parte_1 sulla scorta delle quali la ha chiesto e conseguito il Controparte_4
5 decreto ingiuntivo opposto, non sono sussumibili tra i contratti a valle dell'in- tesa illecita sanzionata dalla BA d'IT con il provvedimento n. 55/2005.
Il motivo è privo di pregio.
Il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui la BA d'IT, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990, n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), di tale legge - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restrin- gere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” - di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguar- dato espressamente il tipo della fideiussione omnibus. Più in dettaglio, lo schema esaminato dalla BA d'IT era costituito da tredici articoli, la vio- lazione della disciplina anticoncorrenziale è stata ritenuta con riguardo alla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incas- sate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce co- munque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e alla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'ob- bligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In più passaggi del provvedimento sanzionatorio suddetto, la BA d'IT tratteggia le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità econo- mica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, evidenziando la maggiore efficienza economica di quella “specifica” rispetto a quella omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali della prima. E soprattutto ritiene che - come si legge al punto 78 del provvedimento (dove significativamente si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto
6 per oggetto la legittimità delle singole clausole”) - il portato anticoncorren- ziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così dedotto dall'odierno appellante, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefi- nita di rapporti anche futuri.
In altri termini, e anche in estrema sintesi, quello che la BA d'IT ha ritenuto con il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 è che l'adozione delle tre clausole sopra riportate per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui tali tre clausole mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Diversamente, e come ha ritenuto la Suprema Corte, le singole deroghe di cui al provvedi- mento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie
(cfr., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass. civ., Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-1, 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Come ha evidenziato sempre il provvedimento della BA d'IT (v. sempre punto 78), l'illiceità delle clausole sopra indicate non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso cor- rente, esse possono ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrat- tuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che pre- vede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione om- nibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche a uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. civ., SS.UU.,
30.12.2021, n. 41994) alla fideiussione specifica dipende, allora, dal fatto che non solo la violazione della disciplina nazionale in materia di concorrenza è stata ritenuta sussistente dalla BA d'IT con riguardo alle sole fideius- sioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura
7 anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847). Con riguardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non oggetto dell'istruttoria condotta all'esito della quale è stato assunto il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valu- tazioni compiute in ordine alla sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale af- feriscano esclusivamente alla fideiussione omnibus, e non anche a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa per le banche.
Come ha osservato la Suprema Corte, la lettura restrittiva della portata del provvedimento n. 55 emesso dalla BA d'IT il 2.5.2005 trova conforto anche nella disciplina introdotta con il d.lgs. 19.1.2017, n. 3, con cui si data attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE (c.d. “private enfor- cement”). L'art. 7, co. 2, di tale decreto, nel dare seguito a un principio ge- nerale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncor- renziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841).
4. In conclusione, l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 15850/2024 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa il 21.10.2024 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta dalle parti in ragione della decisione della stessa all'esito della prima udienza di trattazione. Invece, nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del presente grado di giudizio tra l'ap- pellante e la che non si è costituita e, dunque, non Controparte_4 ha svolto alcuna difesa nel presente grado di giudizio.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
8 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_4
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 15850/2024 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 21.10.2024; condanna a rimborsare alla pro- Parte_1 Controparte_1 curatrice speciale le spese del presente grado di giudizio, Controparte_2 che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra Parte_6
la
[...] Controparte_4
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
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