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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3338/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3338/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. IEMMI FEDERICA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in VIA ROMA 22/2, POVIGLIO (RE); RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ATTOLINI MAURIZIO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 3, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 30/10/2024, conveniva in giudizio il coniuge Parte_1
, e, premesso di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in data Controparte_1
06/10/1997 in Sant'Anastasia (NA), e che dall'unione matrimoniale fossero nate le due figlie
(nata il [...]) ed (nata il [...]), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
un contributo di mantenimento della LI , maggiorenne e non Per_2 economicamente autosufficiente, pari ad € 400,00 mensili con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, oltre al 60% delle spese straordinarie;
infine, il riconoscimento in proprio favore, al 100%, dell'assegno unico.
pagina 1 di 5 Riferiva che la prosecuzione della convivenza coniugale fosse divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento controllante e della gelosia ossessiva del marito, per cui il era CP_1 seguito dal Centro di Salute Mentale con terapia a base di farmaci ed incontri con il medico psichiatra, nonché a causa dei maltrattamenti in famiglia posti in essere dal marito stesso nei suoi confronti, anche alla presenza delle figlie, consistiti in percosse, insulti e minacce di morte, e culminati nell'episodio del settembre 2024, allorquando il marito, ricevuta la missiva in cui la moglie richiedeva la separazione, aveva distrutto con un martello tutto il mobilio, le finestre e gli infissi della casa familiare. Riferiva che il marito si trovasse attualmente agli arresti domiciliari presso la casa della di lui madre, in provincia di Napoli, a seguito di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo a distanza, emessa nell'ambito del procedimento penale che lo vedeva indagato per i maltrattamenti posti in essere in danno della moglie. Con comparsa di risposta depositata in data 26/02/2025, si costituiva in giudizio il resistente
, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, si opponeva alla Controparte_1 richiesta avversaria di addebito, aderiva alla domanda della ricorrente di assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, e si dichiarava disponibile a versare, a titolo di contributo di mantenimento della LI , un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie. La causa, all'udienza di comparizione dei coniugi del 13/03/2025, a seguito di discussione orale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Fatte queste premesse, non vi è dubbio che sussistano i presupposti per la pronuncia di separazione, atteso che i gravi fatti per cui il convenuto risulta attualmente ristretto agli arresti domiciliari e le conclusioni ribadite da entrambe le parti all'udienza di comparizione, dimostrano la irreversibile crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di una sua ricostituzione.
3. La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le condotte controllanti, nonché di minaccia anche di morte poste in essere dal marito nei confronti della moglie - per cui è stata emessa in data 18/09/2024 a tutela della odierna ricorrente ordinanza in sede penale di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del (cfr. doc. 14 fasc. ricorrente) - sono, già di per sé, del tutto CP_1 idonee a determinare l'intollerabilità della prosecuzione dell'unione coniugale, anche in considerazione della provata contiguità cronologica con il deposito del ricorso di separazione, tale da provare il nesso causale tra tali condotte e la irreversibile frattura del rapporto matrimoniale. Si consideri infatti che è lo stesso resistente, nella propria comparsa costitutiva, ad aver riconosciuto che le minacce compiute in danno della moglie risalissero a luglio e a settembre 2024; il ricorso di separazione è stato depositato in data 30/10/2024. Il resistente, oltre alle minacce, ha riconosciuto altresì un solo episodio di violenza fisica (testualmente, “Pare che in un episodio solo sia volato un leggero schiaffo durante litigi e
pagina 2 di 5 apostrofati reciproci”); tuttavia, ai fini dell'addebito della separazione, per pacifica giurisprudenza, anche un singolo episodio di violenza è di per sé del tutto idoneo a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, alla luce del principio, più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011 ; Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016); orientamento poi ribadito anche di recente dalla stessa Cassazione, con l'Ordinanza n. 27324 del 16/09/2022: “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n.
6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale” (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 27324 del 16/09/2022). In ogni caso, al di là delle violenze fisiche, già le minacce, non contestate dal convenuto ed anzi dallo stesso riconosciute e definite nella comparsa di risposta come “piuttosto gravi”, costituiscono violazioni particolarmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, idonee a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, e tali da esonerare il giudice dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'addebito, il comportamento del coniuge che ne sia risultato vittima.
4. Quanto alle statuizioni riguardanti la LI diciottenne (l'altra LI , 26 anni di Per_2 Per_1 età, è economicamente autosufficiente), vi è accordo in ordine all'assegnazione alla madre della casa coniugale: immobile, quest'ultimo, in comproprietà tra le parti al 50% ciascuna, e che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. deve essere assegnato alla ricorrente in quanto convivente con la LI , studentessa maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_2
Si ritiene che debba poi trovare accoglimento la domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno unico al 100%, proprio in quanto la stessa convive stabilmente con la LI Per_2 non economicamente autosufficiente;
assegno unico che, come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti dalla ricorrente, ammonta a poco più di 200 euro al mese (sulla possibilità, per pagina 3 di 5 il giudice di merito, di assegnare per intero l'assegno unico ad uno dei due genitori, si veda la recente Cass. Civ., Sez. I, Ord. N. 4672 del 22/02/2025). Quanto al contributo di mantenimento della LI , vanno esaminate innanzitutto le Per_2 condizioni economiche delle parti. La ricorrente vive a Brescello (RE) e lavora a Guastalla (RE) come insegnante di scuola primaria, a tempo indeterminato;
percepisce uno stipendio netto di circa € 1.600,00 al mese, con l'aggiunta della tredicesima. La casa coniugale a lei assegnata è gravata da mutuo ipotecario. E' pacifico che, pur essendo il mutuo cointestato tra i coniugi, ad oggi le rate del mutuo, che ammontano a circa 600,00 euro al mese, siano pagate per intero dalla ricorrente. Il resistente è attualmente agli arresti domiciliari presso l'abitazione della di lui madre in provincia di Napoli, con permesso di lavorare all'esterno; lavora infatti, dal 01/02/2025 con contratto a tempo determinato con scadenza il 31/07/2025, presso un distributore di benzina, in provincia di Salerno, ed ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di € 1.200,00. E' pacifico che prima del suo trasferimento in provincia di Napoli agli arresti domiciliari, in costanza di convivenza matrimoniale egli lavorasse come operaio dipendente della Composad di Viadana a tempo indeterminato con stipendio pari ad € 1.800,00 al mese. Si deve presumere che, a seguito di cessazione di tale rapporto lavorativo, egli abbia percepito un TFR, che tuttavia non ha documentato, così come non stati prodotti i documenti previsti dal combinato disposto degli artt. 473 bis.12 e 473 bis.48 c.p.c., tra cui in particolare gli estratti di conto corrente e le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, e dette omissioni sono valutabili ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c. Non potendo il convenuto giovarsi della temporanea riduzione reddituale dovuta a suoi comportamenti illeciti che lo hanno di recente condotto agli arresti domiciliari, la sua capacità lavorativa e reddituale da prendere in considerazione è quella commisurata al reddito mensile medio che percepiva quando lavorava come operaio dipendente della Composad di Viadana, così come risultante dagli estratti del c/c cointestato dell'ultimo trimestre 2023 e primo trimestre 2024 prodotti dalla ricorrente (doc. n. 4), pari a circa € 1.800,00 al mese. Occorre inoltre tener conto, da un lato, delle attuali esigenze di , ossia di una ragazza di 18 Per_2 anni, delle cui necessità si occupa direttamente, in via esclusiva, la madre, e di contro dell'assegno unico e della casa coniugale, che come si è detto vengono assegnati alla ricorrente. Per quanto sopra, considerati tutti i parametri descritti, si stima congruo un contributo paterno al mantenimento della LI in misura pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie. Infine, la domanda della ricorrente di ordine di versamento diretto al datore di lavoro deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, in quanto l'art. 473bis.37 c.p.c. consente già al creditore, titolare di assegno periodico, di agire direttamente in executivis nei confronti del terzo debitore dell'obbligato, senza necessità di ricorso ad alcun procedimento giurisdizionale. Inammissibili, come noto, sono in questa sede anche le domande relative al mutuo ed al conto corrente cointestato, svolte dal resistente nei punti 9) e 10) delle sue conclusioni.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo come da DM 147/2022, applicando i valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa per pagina 4 di 5 le fasi di studio ed introduttiva, ed applicando il valore minimo per la fase decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva espletata in tale ultima fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi Controparte_1 Parte_1 in matrimonio a Sant'Anastasia (NA) in data 06/10/1997, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Anastasia (NA) al N. 157, Parte 2, Serie A, anno 1997.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Anastasia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Addebita la separazione al marito, . Controparte_1
4) Assegna la casa coniugale alla ricorrente.
5) Dispone che l'Assegno Unico venga erogato per intero alla sig.ra , in quanto Parte_1 convivente con la LI economicamente non autosufficiente. Per_2
6) Pone a carico di , con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di versare a Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della LI , un importo mensile Parte_1 Per_2 pari ad € 350,00, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat e da versare alla entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come Pt_1 disciplinate nel Protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia. 7) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.358,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15 % del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 13 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3338/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. IEMMI FEDERICA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in VIA ROMA 22/2, POVIGLIO (RE); RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ATTOLINI MAURIZIO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA PAPA GIOVANNI XXIII n. 3, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 30/10/2024, conveniva in giudizio il coniuge Parte_1
, e, premesso di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in data Controparte_1
06/10/1997 in Sant'Anastasia (NA), e che dall'unione matrimoniale fossero nate le due figlie
(nata il [...]) ed (nata il [...]), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione personale tra i coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
un contributo di mantenimento della LI , maggiorenne e non Per_2 economicamente autosufficiente, pari ad € 400,00 mensili con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, oltre al 60% delle spese straordinarie;
infine, il riconoscimento in proprio favore, al 100%, dell'assegno unico.
pagina 1 di 5 Riferiva che la prosecuzione della convivenza coniugale fosse divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento controllante e della gelosia ossessiva del marito, per cui il era CP_1 seguito dal Centro di Salute Mentale con terapia a base di farmaci ed incontri con il medico psichiatra, nonché a causa dei maltrattamenti in famiglia posti in essere dal marito stesso nei suoi confronti, anche alla presenza delle figlie, consistiti in percosse, insulti e minacce di morte, e culminati nell'episodio del settembre 2024, allorquando il marito, ricevuta la missiva in cui la moglie richiedeva la separazione, aveva distrutto con un martello tutto il mobilio, le finestre e gli infissi della casa familiare. Riferiva che il marito si trovasse attualmente agli arresti domiciliari presso la casa della di lui madre, in provincia di Napoli, a seguito di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo a distanza, emessa nell'ambito del procedimento penale che lo vedeva indagato per i maltrattamenti posti in essere in danno della moglie. Con comparsa di risposta depositata in data 26/02/2025, si costituiva in giudizio il resistente
, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, si opponeva alla Controparte_1 richiesta avversaria di addebito, aderiva alla domanda della ricorrente di assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, e si dichiarava disponibile a versare, a titolo di contributo di mantenimento della LI , un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie. La causa, all'udienza di comparizione dei coniugi del 13/03/2025, a seguito di discussione orale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Fatte queste premesse, non vi è dubbio che sussistano i presupposti per la pronuncia di separazione, atteso che i gravi fatti per cui il convenuto risulta attualmente ristretto agli arresti domiciliari e le conclusioni ribadite da entrambe le parti all'udienza di comparizione, dimostrano la irreversibile crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di una sua ricostituzione.
3. La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le condotte controllanti, nonché di minaccia anche di morte poste in essere dal marito nei confronti della moglie - per cui è stata emessa in data 18/09/2024 a tutela della odierna ricorrente ordinanza in sede penale di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del (cfr. doc. 14 fasc. ricorrente) - sono, già di per sé, del tutto CP_1 idonee a determinare l'intollerabilità della prosecuzione dell'unione coniugale, anche in considerazione della provata contiguità cronologica con il deposito del ricorso di separazione, tale da provare il nesso causale tra tali condotte e la irreversibile frattura del rapporto matrimoniale. Si consideri infatti che è lo stesso resistente, nella propria comparsa costitutiva, ad aver riconosciuto che le minacce compiute in danno della moglie risalissero a luglio e a settembre 2024; il ricorso di separazione è stato depositato in data 30/10/2024. Il resistente, oltre alle minacce, ha riconosciuto altresì un solo episodio di violenza fisica (testualmente, “Pare che in un episodio solo sia volato un leggero schiaffo durante litigi e
pagina 2 di 5 apostrofati reciproci”); tuttavia, ai fini dell'addebito della separazione, per pacifica giurisprudenza, anche un singolo episodio di violenza è di per sé del tutto idoneo a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, alla luce del principio, più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011 ; Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016); orientamento poi ribadito anche di recente dalla stessa Cassazione, con l'Ordinanza n. 27324 del 16/09/2022: “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n.
6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale” (Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 27324 del 16/09/2022). In ogni caso, al di là delle violenze fisiche, già le minacce, non contestate dal convenuto ed anzi dallo stesso riconosciute e definite nella comparsa di risposta come “piuttosto gravi”, costituiscono violazioni particolarmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, idonee a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, e tali da esonerare il giudice dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'addebito, il comportamento del coniuge che ne sia risultato vittima.
4. Quanto alle statuizioni riguardanti la LI diciottenne (l'altra LI , 26 anni di Per_2 Per_1 età, è economicamente autosufficiente), vi è accordo in ordine all'assegnazione alla madre della casa coniugale: immobile, quest'ultimo, in comproprietà tra le parti al 50% ciascuna, e che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. deve essere assegnato alla ricorrente in quanto convivente con la LI , studentessa maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_2
Si ritiene che debba poi trovare accoglimento la domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno unico al 100%, proprio in quanto la stessa convive stabilmente con la LI Per_2 non economicamente autosufficiente;
assegno unico che, come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti dalla ricorrente, ammonta a poco più di 200 euro al mese (sulla possibilità, per pagina 3 di 5 il giudice di merito, di assegnare per intero l'assegno unico ad uno dei due genitori, si veda la recente Cass. Civ., Sez. I, Ord. N. 4672 del 22/02/2025). Quanto al contributo di mantenimento della LI , vanno esaminate innanzitutto le Per_2 condizioni economiche delle parti. La ricorrente vive a Brescello (RE) e lavora a Guastalla (RE) come insegnante di scuola primaria, a tempo indeterminato;
percepisce uno stipendio netto di circa € 1.600,00 al mese, con l'aggiunta della tredicesima. La casa coniugale a lei assegnata è gravata da mutuo ipotecario. E' pacifico che, pur essendo il mutuo cointestato tra i coniugi, ad oggi le rate del mutuo, che ammontano a circa 600,00 euro al mese, siano pagate per intero dalla ricorrente. Il resistente è attualmente agli arresti domiciliari presso l'abitazione della di lui madre in provincia di Napoli, con permesso di lavorare all'esterno; lavora infatti, dal 01/02/2025 con contratto a tempo determinato con scadenza il 31/07/2025, presso un distributore di benzina, in provincia di Salerno, ed ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di € 1.200,00. E' pacifico che prima del suo trasferimento in provincia di Napoli agli arresti domiciliari, in costanza di convivenza matrimoniale egli lavorasse come operaio dipendente della Composad di Viadana a tempo indeterminato con stipendio pari ad € 1.800,00 al mese. Si deve presumere che, a seguito di cessazione di tale rapporto lavorativo, egli abbia percepito un TFR, che tuttavia non ha documentato, così come non stati prodotti i documenti previsti dal combinato disposto degli artt. 473 bis.12 e 473 bis.48 c.p.c., tra cui in particolare gli estratti di conto corrente e le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, e dette omissioni sono valutabili ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c. Non potendo il convenuto giovarsi della temporanea riduzione reddituale dovuta a suoi comportamenti illeciti che lo hanno di recente condotto agli arresti domiciliari, la sua capacità lavorativa e reddituale da prendere in considerazione è quella commisurata al reddito mensile medio che percepiva quando lavorava come operaio dipendente della Composad di Viadana, così come risultante dagli estratti del c/c cointestato dell'ultimo trimestre 2023 e primo trimestre 2024 prodotti dalla ricorrente (doc. n. 4), pari a circa € 1.800,00 al mese. Occorre inoltre tener conto, da un lato, delle attuali esigenze di , ossia di una ragazza di 18 Per_2 anni, delle cui necessità si occupa direttamente, in via esclusiva, la madre, e di contro dell'assegno unico e della casa coniugale, che come si è detto vengono assegnati alla ricorrente. Per quanto sopra, considerati tutti i parametri descritti, si stima congruo un contributo paterno al mantenimento della LI in misura pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie. Infine, la domanda della ricorrente di ordine di versamento diretto al datore di lavoro deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, in quanto l'art. 473bis.37 c.p.c. consente già al creditore, titolare di assegno periodico, di agire direttamente in executivis nei confronti del terzo debitore dell'obbligato, senza necessità di ricorso ad alcun procedimento giurisdizionale. Inammissibili, come noto, sono in questa sede anche le domande relative al mutuo ed al conto corrente cointestato, svolte dal resistente nei punti 9) e 10) delle sue conclusioni.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo come da DM 147/2022, applicando i valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa per pagina 4 di 5 le fasi di studio ed introduttiva, ed applicando il valore minimo per la fase decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva espletata in tale ultima fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi Controparte_1 Parte_1 in matrimonio a Sant'Anastasia (NA) in data 06/10/1997, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Anastasia (NA) al N. 157, Parte 2, Serie A, anno 1997.
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Anastasia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Addebita la separazione al marito, . Controparte_1
4) Assegna la casa coniugale alla ricorrente.
5) Dispone che l'Assegno Unico venga erogato per intero alla sig.ra , in quanto Parte_1 convivente con la LI economicamente non autosufficiente. Per_2
6) Pone a carico di , con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di versare a Controparte_1
, a titolo di contributo al mantenimento della LI , un importo mensile Parte_1 Per_2 pari ad € 350,00, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat e da versare alla entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come Pt_1 disciplinate nel Protocollo locale in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia. 7) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.358,00 per compenso, € 98,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15 % del compenso.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 13 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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