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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.3993/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 30.9.2024 da:
MA. (C.F.: CP_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., corrente in Bussolengo (VR), Via Crocioni n. 60, rappresentata e difesa dall'avv. FORIGO FEDERICO (C.F.: ) e dall'avv. C.F._1
MI TR ) con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 dello stesso in 37053-Cerea (VR), Via B. Barbarani n. 23
attrice opponente
CONTRO
(C.F.: ), CP_2 P.IVA_2 con sede a AR in Via Ravenne 20/B, C.F. P.VA , in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore ed unico socio, sig. CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. RUDY CORTESE (C.F. C.F._3
; PEC fax CodiceFiscale_4 Email_1
0424.281056), del foro di Vicenza elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AR (VI), in Via Montello n. 7, interno 3
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI PARTE ATTRICE OPPONENTE MA. CP_1
In via pregiudiziale / preliminare: Non concedersi, ove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, essendo l'opposizione basata su prova scritta. Nel merito: I) accertarsi e dichiararsi che l'esercizio del diritto di recesso da parte di CP_2
è, per i motivi di cui in narrativa, precluso e/o comunque illegittimo;
[...] Contr II) accertarsi e dichiararsi, per l'effetto, il buon diritto di a ritenere CP_1 la caparra confirmatoria In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio In via istruttoria:
- si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1) ricorso e decreto ingiuntivo notificati
2) progetto piscina
3) contratto di appalto
4) e-mail del 07.03.2023
5) e-mail del 10.03.2023
6) e mail del 09.03.2023
7) verbale negativo di mediazione
8) ft acquisto quadro e altre parzialmente imputabili a € 1.850 CP_3 CP_3
9) ft. Maglia Vetroresina Padana Gruppi filtranti DECANTO € 200
10) ft Lavorazione Pannelli Acciaio da imputabile € 1.500 CP_3 CP_5
11) ft 137885 € 2.600 Persona_1
12) ft Maglia Raccorderia Varia137882 imputabile per almeno € 1.100
13) ft FT 1000 4233006678 ACCIAIO PER CANALE SFIORO € 2.250 CP_3
14) ft Maglia raccorderia 139035per circa € 500
15) ft Maglia varie 139036 € 1.600
16) ft Maglia pozzeto accessori e tubo 139039 € 1.000
17) ft Maglia profili e tubo 139041 € 500
- si chiede l'interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_2 sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero la piscina oggetto della proposta commerciale n. 22-0082 sarebbe stata pagata da parte della CP_2
2. Vero che in data 16.02.2023 il sig. telefonava al sig. CP_3 Tes_1
sollecitando la predisposizione dei materiali per la realizzazione della
[...] piscina fossero pronti 3. Vero che in occasione della telefonata di cui al punto precedente il sig.
[...] rappresentava al sig. che nei successivi 30 giorni CP_3 Testimone_1 CP_2
avrebbe ottenuto il permesso di costruire la piscina oggetto di proposta
[...] commerciale n. 22-0082 e che pertanto si sarebbero dovuti iniziare i lavori al più tardi una volta decorso tale periodo di 30 giorni
2 - si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
4. Vero che alla data del 18.03.2024 il sig. aveva completato le opere di CP_3 piantumazione e giardinaggio sul giardino antistante la propria abitazione. Dica il teste quando sono iniziate le predette opere, quando siano state completate, ed a quale impresa sia stato commissionato il predetto lavoro (teste Sig. Arch. CP_3
, geom. Controparte_6 Controparte_7
5. Vero che il lotto di terreno sul quale la voleva realizzare la piscina CP_2 di cui alla proposta commerciale n. 22-0082 aveva destinazione agricola (teste Arch.
, geom. Controparte_6 Controparte_7
6. Vero che per rilasciare il permesso di realizzare la piscina sul lotto di terreno indicato al capitolo precedente il Comune ha richiesto di frazionare il lotto in due distinte porzioni e rendere il terreno interessato dall'opera come pertinenziale all'edificio di proprietà del Sig. (teste Arch. , geom. CP_3 Controparte_6
Controparte_7
7. Vero che per la pratica di cui al punto precedente avevo preventivato a CP_2 un costo inferiore ad euro 1.000,00 (teste Arch. , geom. Controparte_6 CP_7
[...]
8. Vero che alla data del 18.03.2024 il sig. aveva già effettuato opere di CP_3 ristrutturazione sul giardino antistante la propria abitazione. Descriva il teste la tipologia di opere effettuate dal sig. (teste Arch. , CP_3 Controparte_6 geom. Sig. Controparte_7 CP_3 Contr
9. Vero che alla data del 16.02.2023 aveva già acquistato il CP_1 materiale di cui all'ordine effettuato da (testi e CP_2 Tes_2 Tes_3 di Verona)
[...]
10. Vero che detto materiale è incluso in quello di cui al doc. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 che mi si rammostra (testi e di Verona). Tes_2 Tes_3
Si indicano a testi, ciascuno sui capitoli di prova specificamente indicati, i sig.ri Architetto di AR (VI), il Geometra di Controparte_6 Controparte_7
AR (VI) e i Sigg.ri ed di Verona. Tes_2 Tes_3
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte che verranno eventualmente ammessi.
CONCLUSIONI per Parte_1 dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n.1126/2024 proposta da Contr per difetto di procura alle liti al momento della notificazione CP_1 dell'opposizione e, comunque, respingere l'opposizione svolta dalla medesima Contr
perchè infondata in fatto e in diritto, confermando così il decreto CP_1 ingiuntivo opposto, ferma restando, in ogni caso, la condanna della società opponente a restituire alla la somma di €. 19.154,00, comprensiva di VA, oltre Parte_1 agli interessi ex d.lgs. 231/2002, maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo. Spese di lite rifuse. In via istruttoria (subordinata) insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter nr. 2 cpc.
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Controp Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice CP_1 proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1126/2024 del 09/07/2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare a la somma di €. Parte_1
19.154,00, iva inclusa, oltre interessi e spese.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva esposto: Parte_1
- che in data 30/09/2022 aveva inviato a in persona Controparte_8 Parte_1 del legale rappresentante la proposta commerciale n. 22-0082 per la CP_3 costruzione di una piscina da realizzarsi in Comune di AR;
nella proposta risultava indicato il geom. quale tecnico incaricato per la Controparte_7 progettazione, la richiesta del permesso edilizio e per la DD.LL.;
- che nella predetta e-mail dava atto di aver inserito nella proposta Controparte_8
“una clausola sulla restituzione della caparra in caso di non ottenimento del permesso. Come da prassi ci si trattiene qualcosa per la progettazione, le tavole tecniche e le relazioni che dovremmo comunque preparare e fornire al geometra che presenterà la domanda in Comune” (cfr. doc. 1, pag. 1);
- che in effetti, in calce alla proposta risultava inserito uno specifico addendum in base al quale “in caso di mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti per cause non imputabili al Committente, l'importo versato alla firma del contratto verrà restituito al Committente, fatta eccezione per la somma di Euro 1.500,00 + iva che le Parti concordano potrà essere trattenuta da
[...]
a titolo di indennizzo omnicomprensivo per le attività preparatorie poste in CP_8 essere, inclusi eventuali acquisti ed approvvigionamenti di materiali finalizzati alla esecuzione di questo contratto”;
- che, ricevuta l'accettazione della proposta da parte di in data Parte_1
14/10/2022 emetteva la fattura n. 103/2022 (doc.02) avente come Controparte_8 oggetto “conferma d'ordine prima fattura quale caparra per la fornitura di materiali piscina e di posa, per la realizzazione di una piscina presso vostra abitazione sita in AR, come da proposta commerciale 22-0082” e in data 17/10/2022
[...] bonificava a la somma di € 20.984,00 con la causale Parte_1 Controparte_8
“SALDO VS FT 103 DEL 14/10/2022” ;
- che in data 28/04/2023 il geom. tecnico incaricato come Controparte_7 indicato nella proposta n. 22-0082, comunicava che nel corso di un “colloquio avvenuto il giorno 21/02/2023 presso l'ufficio tecnico del Comune di AR, in presenza dell'istruttore tecnico geom. , del capo area arch. e Per_2 Per_3 dell'arch. ” era emerso che “alle condizioni attuali non è possibile ottenere CP_6 la necessaria autorizzazione alla costruzione della piscina” in quanto, trattandosi di realizzare il manufatto in zona agricola, lo stesso poteva essere assentito solo se di pertinenza di un edificio di proprietà di che invece risultava titolare Parte_1
4 esclusivamente dell'appezzamento di terreno su cui doveva essere realizzata la piscina, essendo l'abitazione in proprietà di CP_3
- essendosi verificata l'evenienza prevista nell'addendum, chiedeva Parte_1 ripetutamente a sia telefonicamente che tramite PEC del Controparte_8
28/06/2023 e del 24/07/2023 , la restituzione della caparra versata, non ricevendo tuttavia alcun riscontro. Pertanto chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo per ottenere la restituzione della caparra, dedotta la somma di 1.830,00 (1.500,00 + IVA 22%) che le parti avevano concordato potesse “essere trattenuta da a titolo di Controparte_8 indennizzo omnicomprensivo per le attività preparatorie poste in essere, inclusi eventuali acquisti ed approvvigionamenti di materiali finalizzati alla esecuzione di questo contratto” come da addendum al contratto.
Controp L'attrice opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 esponendo:
-di essere stata contattata dal sig. per la realizzazione di una piscina, CP_3 altamente personalizzata, sul terreno prossimo ad una abitazione sita in AR, Via Ravenne;
- che richiedeva espressamente che il contratto fosse concluso non con CP_3 sé stesso bensì con , società di cui era amministratore unico;
CP_2
- che in data 30.09.2022 le parti addivenivano perciò alla conclusione del contratto n. 22-0082 ed in data 17.10.2022 la società corrispondeva, a titolo di CP_2 caparra, la somma di euro 20.984,00;
- che solo successivamente alla conclusione del contratto, il committente si attivava per ottenere il relativo permesso di costruire ed in tale occasione apprendeva che il lotto sul quale intendeva costruire la piscina aveva destinazione agricola;
- che tuttavia, a detta del , la circostanza sembrava facilmente superabile, CP_3 Contr tant'è che con telefonata del 16.02.2024 chiedeva a di reperire CP_1 tutto il materiale necessario per realizzare la piscina, a tal fine significando che nei successivi 30 giorni sarebbero anche iniziati gli scavi;
-che pertanto cquistava gran parte del materiale, come confermato con e- CP_8 mail del 07.03.2024 del legale rappresentante di parte opponente Testimone_1
(“la tua piscina è pronta. Il 16 febbraio mi avevi chiamato dicendomi che entro 30 gg avrebbero dovuto iniziare i lavori, con conseguente posa. Ti eri sincerato che in azienda fosse tutto pronto. Avevo risposto che molti oggetti erano pronti, ma che attendavamo l'ok per produrre la struttura. Ti eri quindi raccomandato di preparare tutto in modo che non dovessi aspettare per i materiali, e così è stato fatto. Ad oggi quindi il materiale è tutto pronto, per un valore nettamente superiore a quello della caparra versata” ; ContrContr
- che successivamente comunicava a he il permesso avrebbe CP_2 potuto essere rilasciato solamente a condizione che la trasferisse una CP_2 parte di quel terreno in favore del suo amministratore sì da renderlo CP_3 area pertinenziale rispetto all'edificio principale, cioè frazionare il lotto in due
5 distinte aree, onde poi effettuare un contratto di compravendita o, comunque, munirsi di altro titolo “per agganciare quella parte di terreno (e la successiva piscina) all'abitazione principale”; Contr
- si rendeva perciò disponibile a stipulare un nuovo contratto CP_1 indicando come committente il sig. CP_3
-che tuttavia, ribadiva la propria intenzione di pagare il prezzo del CP_3 manufatto con denaro proveniente dalla , e con e-mail del 07.03.2024, CP_2 Contr i offriva al committente una ulteriore alternativa, che consisteva nel realizzare una piscina “laghetto” semi-interrata o fuori terra, che avrebbe potuto essere realizzata senza necessità di permesso di costruire (PDC);
- che tuttavia nel frattempo effettuava manutenzioni straordinarie al terreno CP_3 sul quale avrebbe dovuto essere realizzato il manufatto, realizzava sullo stesso lavori di piantumazione e creazione di un giardino, e successivamente, dichiarava il proprio disinteresse alla proposta di (fornitura piscina “Laghetto” fuori terra o CP_8 seminterrata) così come ribadiva di non voler dare corso alle richieste del CP_9
(frazionamento terreno, variazione di destinazione d'uso, destinazione pertinenziale all'immobile), adducendo (quanto alla fornitura della piscina Laghetto da installarsi sul terreno già pertinenziale all'immobile anziché su quello ad esso confinante) a motivazione del diniego l'ingente somma già spesa per i lavori di piantumazione a giardinaggio;
- che con PEC del 28.06.2023 dichiarava quindi di non voler più CP_2 Contr realizzare la piscina commissionata a e, esprimendo la volontà di CP_1 recedere dal contratto, intimava all'odierna parte attrice di restituire la caparra a suo tempo versata;
Contr
- che anche la mediazione volontaria instaurata da controparte, cui i aderiva ribadendo la propria disponibilità a proseguire i lavori con un nuovo soggetto giuridico, o con diversa tipologia di intervento e fornitura, dava esito negativo . Ciò esposto, l'attrice opponente eccepiva l'illegittimità del recesso di CP_2 Contr ed il buon diritto di a ritenere la caparra confirmatoria , visto che CP_1 la controparte aveva ingenerato nell'odierno opponente il legittimo affidamento a che l'opera avrebbe potuto essere realizzata così come originariamente commissionata, Contr atteso che in data 16.02.2024 il sig. telefonava a per CP_3 CP_1 sincerarsi che tutto il materiale fosse già stato reperito e pronto per essere installato entro i successivi 30 giorni. Quindi il recesso violava l'art. 1373 c.c., il quale consente alla parte di sciogliere unilateralmente il vincolo purchè esso non abbia avuto un principio di esecuzione. Inoltre l'attrice osservava che per ottenere il titolo edilizio necessario a tal fine, avrebbe dovuto semplicemente CP_2 frazionare quel lotto ed accorpare, attraverso un semplice atto di compravendita o costituzione di altro diritto sul terreno, la porzione di suolo frazionato con l'abitazione del sì da renderlo pertinenziale al predetto edificio, quindi CP_3
l'esercizio della facoltà di recedere, oltre che preclusa ed illegittima per i motivi Contr sopra visti, era contraria a buona fede: richiedeva a di CP_3 CP_1 realizzare una piscina per sé ma con denaro proveniente da altro soggetto, e su un
6 terreno che ben sapeva essere di proprietà della società e non suo proprio;
inoltre appariva dubbio che l'opposta ignorasse la destinazione agricola del terreno di sua proprietà. Secondo parte attrice opponente,quindi, dall'inadempimento di alle Parte_1 proprie obbligazioni conseguiva l'illegittimità dell'esercizio del diritto di recesso e il Contr diritto di a ritenere, a titolo di risarcimento del danno, l'intera CP_1 caparra ricevuta.
Parte convenuta, costituitasi, eccepiva l' inammissibilità dell'opposizione perché l'atto di citazione in opposizione era stato notificato in data 19/09/2024 senza allegare la procura alle liti che era stata depositata soltanto al momento della sua costituzione in giudizio con l'iscrizione a ruolo della causa, in data 28/09/2024, quindi al momento della notificazione dell'opposizione, quindi, non vi era prova che il difensore fosse munito della procura alle liti la quale, peraltro, risultava anche sprovvista di data. Contr Nel merito, osservava che era a venuta a conoscenza, dopo la CP_1 conclusione del contratto, che il Comune di AR non rilasciava alla Parte_1 il permesso di costruire per la costruzione della piscina perchè il geom.
[...] CP_7 aveva riferito che già nel colloquio avvenuto il giorno 21/02/2023 presso l'ufficio tecnico del Comune di AR, in presenza dell'istruttore tecnico geom. , Per_2 del capo area arch. e dell'arch. era emerso che non era possibile Per_3 CP_6 ottenere la necessaria autorizzazione alla costruzione della piscina. Contr Osservava che si riteneva non tenuta alla restituzione della caparra CP_1 perchè si sarebbe resa disponibile a stipulare un nuovo contratto indicando come committente il sig. e tanto è dimostrato dalle mail che si allega sub doc. CP_3
5, nella quale il l.r.p.t. dell'odierno opponente invitava ancora una volta il committente ad ottenere il permesso di costruire con la modalità caldeggiata dal tecnico del Comune di AR, l'arch. . Persona_4 Contr Ma anche in questo caso avrebbe dovuto restituire la caparra alla CP_1 perchè la conclusione di un nuovo contratto con un nuovo soggetto Parte_1 Contr giuridico implicava la risoluzione del contratto sottoscritto tra e CP_1
per seguire la strada indicata dal Comune, avrebbe Parte_1 Parte_1 dovuto frazionare il terreno, trasferirne una parte (quella destinata ad ospitare la piscina) mediante atto notarile di compravendita al e quest'ultimo CP_3 Contr avrebbe dovuto sottoscrivere un nuovo contratto con e pagarle il CP_1 corrispettivo per la costruzione della piscina sul terreno divenuto di sua proprietà: si trattava di risolvere un precedente rapporto contrattuale per concluderne un altro di nuovo, tra soggetti giuridici diversi, il che implicava in ogni caso la restituzione della caparra versata per un contratto che aveva perso efficacia per sopravvenuta impossibilità totale della prestazione. Osservava però che l'affermazione attorea non Contr corrispondeva al vero perchè nella mail del 10/03/2023 (doc. 5 opponente)
[...] non si era resa disponibile a stipulare un nuovo contratto indicando come CP_1 committente il sig. , ma aveva invitato l'amministratore della Work Plast CP_3
7 a trasferire a sè stesso il terreno della società, destinato ad ospitare la piscina interrata, in modo da farlo diventare terreno di pertinenza dell'abitazione, senza rendersi disponibile a stipulare un nuovo contratto indicando come committente il
Peraltro, accogliendo questo suggerimento, era stata a CP_3 Parte_1 proporre alla di risolvere il contratto e di stipularne uno di nuovo Controparte_8 direttamente con il sig. come da comunicazione PEC del 28/06/2023 CP_3
(doc.06) che, tuttavia, era rimasta priva di alcun riscontro. Non ricevendo alcun riscontro, un mese dopo, con PEC del 24/07/2023 (doc.07) Contr aveva diffidato nuovamente alla restituzione della Parte_1 CP_1 somma versata, senza ottenere, anche in questo caso, alcun riscontro, e solo dopo aver ricevuto la notifica dell'istanza di mediazione, nel mese di marzo del 2024 , si dichiarava disponibile a sottoscrivere un contratto con il sig. Controparte_10 [...]
ma oramai su quel terreno, inizialmente deputato ad ospitare la piscina CP_3 interrata, era stato realizzato, un giardino con prato, piante, aiuole, dotato di impianto di irrigazione, e ciò nel settembre del 2023 (non prima della pec del 28/06/2023, cioè prima di aver proposto alla di concludere un nuovo contratto Controparte_8 con il - doc.12). Inoltre parte convenuta affermava essere vero che CP_3 Contr
essendo a conoscenza dell'impossibilità per di CP_1 Parte_1 ottenere il rilascio del permesso di costruire, le aveva proposto nel mese di Marzo del 2023, di realizzare una piscina “laghetto” semi-interrata o fuori terra (cfr. doc. 4) che avrebbe potuto essere realizzata senza necessità di permesso di costruire, ma aveva rifiutato questa soluzione trattandosi di piscina completamente Parte_1 diversa da quella interrata oggetto di contratto, e non di gradimento della committente, indimostrato essendo, peraltro, che per le soluzioni alternative non servisse il permesso di costruire o altro titolo abilitativo. Secondo la convenuta, pertanto, nessun comportamento in mala fede le era attribuibile, visto che aveva versato all'appaltatrice, al momento della Parte_1 sottoscrizione del contratto, la somma di €. 20.984,00= pari al 40% dell'intero prezzo del contratto e della quale si chiede la restituzione, riconoscendo alla controparte la somma di Euro 1500,00 + iva a titolo di indennizzo omnicomprensivo per le attività preparatorie poste in essere, inclusi eventuali approvvigionamenti di materiali finalizzati all'esecuzione del contratto (cfr. addendum contratto). L'impossibilità per di ottenere il rilascio del titolo permissivo per la costruzione della Parte_1 Contr piscina interrata e la conseguente impossibilità per di eseguire la CP_1 prestazione oggetto di contratto (la costruzione della piscina sul lotto della opposta) aveva estinto l'obbligazione e sciolto l'intero vincolo contrattuale, quindi la controprestazione eseguita (pagamento della caparra) era divenuta priva di causa e doveva essere restituita La convenuta contestava anche che le fatture offerte in comunicazione dall'opponente si riferissero effettivamente all'esecuzione del contratto de quo, essendo il materiale, descritto in quelle fatture, materiale standard utilizzabile per qualsiasi altra piscina.
8 All'esito della prima udienza veniva concessa al decreto opposto la provvisoria esecutività, e la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 9.12.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto valutative o superflue, essendo la causa documentalmente istruita. Nonostante la proposizione, da parte della convenuta opposta, dell' eccezione di inammissibilità dell'opposizione, si ritiene opportuno fare qui applicazione del principio processuale della “ragion più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Corte Cass. Sez. U, n. 9936 /2014 e Cass. Sez. V, 363/2019: la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.). Pertanto si omette l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per esaminare nel merito l'opposizione stessa. Il contratto concluso tra le parti consiste nell'accettazione, da parte di Parte_1 Contr dell'offerta – proposta commerciale- predisposta da CP_1
OFFICINA DELLA PISCINA. Il contratto prevedeva il versamento del 40% del prezzo dell'appalto come caparra confirmatoria , pagamento avvenuto e non contestato dall'attrice. Nella mail del 30.9.2022 accompagnatoria della proposta Contr contrattuale di i scriveva: “ho inserito …una clausola sulla Testimone_1 restituzione della caparra in caso di non ottenimento del permesso. Come da prassi ci si trattiene qualcosa per la progettazione, le tavole tecniche e le relazioni che dovremmo comunque preparare e fornire al geometra che presenterà la domanda in Comune” Infatti con apposito addendum finale, il contratto prevedeva espressamente l'ipotesi della mancata autorizzazione:
“in caso di mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti per cause non imputabili al Committente, l'importo versato alla firma del contratto verrà restituito al Committente, fatta eccezione per la somma di Euro 1.500,00 + iva che le Parti concordano potrà essere trattenuta da a Controparte_8 titolo di indennizzo omnicomprensivo per le attività preparatorie poste in essere, inclusi eventuali acquisti ed approvvigionamenti di materiali finalizzati alla esecuzione di questo contratto”. Il contratto prevedeva, quindi, espressamente anche l'indennizzo spettante all'appaltatore non solo per attività preparatorie di progettazione, tavole tecniche e relazioni da fornire al geometra che avrebbe presentato la domanda in Comune, ma anche per eventuali acquisti ed approvvigionamenti di materiali , per il caso di
9 mancato ottenimento delle autorizzazioni e conseguente impossibilità della prestazione. Quindi l'attrice, che aveva predisposto la proposta contrattuale, era ben consapevole della possibilità di mancato ottenimento delle autorizzazioni, che avrebbe reso impossibile l'esecuzione del contratto, e del fatto che, in tal caso, l'indennizzo a sé spettante sarebbe stato di euro 1500,00 oltre IVA. Pertanto, se aveva acquistato materiali per costo superiore alla caparra, come lamentato nella mail del 7.3.2023 di
(doc. 4 attoreo), lo aveva fatto, incautamente, prima di essere Testimone_1 certa dell'ottenimento delle autorizzazioni da parte del committente. Va inoltre osservato che la convenuta ha contestato che le fatture allegate dall'attrice si riferiscano a materiali destinati proprio e solo alla realizzanda piscina di cui al contratto in esame, e non potessero essere utilizzati per altre piscine e altri committenti, e l'attrice non ha offerto di provare tali circostanze . Infatti gli unici capitoli di prova riguardanti i materiali di costruzione non affrontano tale aspetto ma sono meramente confermativi delle fatture ( 12. Vero che alla data del 16.02.2023 Contr
aveva già acquistato il materiale di cui all'ordine effettuato da CP_1
e lo deteneva a magazzino (testi e di CP_2 Tes_2 Tes_3
Verona) ; 13. Vero che detto materiale è incluso in quello di cui nei docc. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 che mi si rammostrano. Indichi il teste quali erano i materiali che, tra le voci contenute nel riquadro denominato “descrizione”, avrebbero dovuto essere utilizzati per realizzare la piscina di ed a CP_2 Contr quanto ammontino i costi sostenuti da per fornirsi dei materiali CP_1 necessari a tal fine (testi e di Verona”) Tes_2 Tes_3
Secondo l'attrice, avrebbe esercitato illegittimamente il recesso Parte_1 perché si sarebbe rifiutata di effettuare la vendita del terreno al proprio legale rappresentante in modo che la piscina venisse ad insistere su area CP_11 pertinenziale all'abitazione. In realtà fu proprio dopo avere sollecitato tale CP_8 soluzione con la mail del 10.3.2023, a non aderire alla proposta che avrebbe portato a rendere realizzabile la piscina . Infatti MA.MI non aveva risposto alla PEC del 28.6.2023 (doc. 6 conv.) che offriva di stipulare un nuovo contratto con CP_11 Contr Contr previa risoluzione consensuale, restituzione della somma e suo riaccredito a da parte di come persona fisica. CP_11
Nella predetta PEC, infatti, il legale di scriveva: Parte_1
10 on ha risposto alla PEC del 28.6.2023 (doc. 6 conv.) che offriva di stipulare CP_8 un nuovo contratto con né ha risposto all'intimazione di cui alla PEC CP_11
24.7.2023 di restituire la caparra (doc.7). Non si ravvisa pertanto alcun comportamento contrario a buona fede da parte della convenuta, mentre illegittima era la pretesa di trattenere la caparra per la parte superiore agli euro 1500,00 oltre IVA, sin dall'inizio previsti in contratto come indennizzo per il caso di impossibilità di realizzazione della piscina. A nulla rileva, infine, la mancata accettazione della proposta di realizzare una piscina di tipo diverso, visto che solo quella dedotta in contratto era quella desiderata dal committente . La posizione di parte attrice opponente è, quindi, contraria sia alle previsioni contrattuali, sia all'art. 1463 c.c. secondo il quale nei contratti a prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. L'attrice opponente non ha nemmeno provato di avere subito spese o danni, visto che non ha contraddetto l'affermazione di controparte, secondo cui materiali asseritamente già acquistati sarebbero stati utilizzabili per altri appalti. L'opposizione va pertanto rigettata, siccome infondata. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 1)rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n. 1126/2024; 2) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 18.12.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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