TRIB
Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/08/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 345/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca
Abbramo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Favignana n. 7/C, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carlo Mallia, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini il 14.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 26.06.2021, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno
2021; che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni e dalla loro unione è nata la figlia (Ragusa, 19.12.2020); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 21.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno. Al riguardo si rileva che il sig. ha già lasciato, Pt_2
d'intesa con il coniuge, la casa coniugale effettiva sita in Ragusa, via Ecce Homo n. 287, asportandovi quanto di sua proprietà, essendosi trasferito presso altra abitazione adeguata anche a potervi ospitare agevolmente la figlia.
2. La figlia minore, pur condivisamente affidata ad entrambi i genitori, avrà la residenza privilegiata con la madre in Ragusa, allo stato nell'abitazione sopradetta di via Ecce Homo n. 287, che rimarrà conseguentemente nell'esclusiva disponibilità della stessa. Al riguardo, dunque, il sig. si Pt_2 impegna sin d'ora a prestare il suo assenso e consenso anche presso i competenti Uffici affinché la residenza sostanziale e formale della piccola coincidano e, dunque, acconsentendo a trasferire Per_1 la residenza formale della figlia in via Ecce Homo n. 287.
3. Il padre terrà con sé la figlia e portarla con sé tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni di vita e di studio della minore e con le esigenze lavorative di entrambi i genitori. In ogni caso sin d'ora si stabilisce che il padre starà con la piccola a settimane alterne: Per_1
- il lunedì ed il martedì ed il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, mentre la madre terrà con sé la figlia e portarla con sé dal mercoledì al sabato mattina, con possibilità di pranzare, cenare e pernottare con la stessa;
la settimana successiva la madre terrà con sé la figlia il lunedì ed il martedì ed il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, mentre il padre dal mercoledì al sabato mattina;
- festività natalizie e pasquali: le parti concorderanno di anno in anno come suddividere, in pari misura e in ragione delle esigenze della minore, le giornate di vacanza tra i genitori, alternando il giorno della vigilia e di Natale e l'ultimo dell'anno con Capodanno, oltre che quello di Pasqua e di
Pasquetta e del 25 aprile, del 01 maggio e del 02 giugno;
- compleanni, ricorrenze familiari e altre occasioni: le parti concorderanno come organizzarsi per consentire alla figlia di condividere con entrambi i genitori le suddette giornate.
4. Ciascun genitore si impegna a provvedere al mantenimento diretto della figlia Per_1
Al riguardo, si precisa che l'assegno unico INPS per la figlia a carico e pari ad oggi ad € 200,00 mensile viene incassato direttamente dal sig. Quest'ultimo, dunque, si impegna a prestare Pt_2 il consenso affinché la sig.ra percepisca tale indennità nella misura del 50%. Pertanto, tale Pt_1 somma, eventualmente maggiorata, o altre forme di sostegno alla famiglia sostitutive o integrative eventualmente previste verranno utilizzate di comune accordo fra i coniugi nell'interesse esclusivo della piccola Per_1
5. Le spese straordinarie effettuate in favore della figlia, sino al raggiungimento da parte di quest'ultima di una stabile autonomia economica, rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, intendendosi per tali le spese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle mediche e paramediche (ivi comprese, a titolo ulteriormente esemplificativo, le spese per visite specialistiche, accertamenti di laboratorio, analisi, ecografie, tomografie assiali, risonanze magnetiche, radiografie, le spese per l'acquisto e l'applicazione di protesi, ivi comprese, a titolo ulteriormente esemplificativo ma non esaustivo, occhiali da vista, protesi dentarie); quelle scolastiche per la frequenza di scuole pubbliche (salvo diverso comune accordo dei due genitori) nonché le spese ricreative (tra esse ad esempio le spese per le eventuali feste di compleanno), le spese sportive (comprensive sia dei costi per i corsi, che quelli per l'attrezzatura e le attività di fine anno)
e le spese per eventuali viaggi anche di istruzione;
le spese di frequenza di eventuali corsi o scuole di lingua straniera, le spese per gli eventuali studi universitari, ivi comprese in queste ultime le tasse di iscrizione, le spese di viaggio e alloggio, le spese per l'acquisto dei testi universitari e del materiale didattico previsto per la frequenza dell'eventuale corso di laurea, nonché ogni altra spesa imprevedibile che implichi un intervento economico straordinario. Di dette spese sarà consegnata dal genitore che le ha effettuate, al fine del rimborso, idonea documentazione. Tali spese dovranno essere previamente concordate (anche tramite sms o comunicazione email), ove non urgenti, oltre che documentalmente giustificate, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio.
6. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare al reciproco mantenimento, essendo entrambe economicamente indipendenti.
7. Le parti si danno atto e dichiarano che non esistono esposizioni debitorie facenti capo alle stesse.
8. I coniugi dichiarano di avere già consensualmente definito ogni altro loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'una parte dall'altra.
9. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate. 10. Le parti concordano che sarà onere dell'avv. Francesca Abbramo procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento. che l'udienza di comparizione del dì 14.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che con note congiunte a precisazione delle superiori condizioni i coniugi hanno, chiarito che:
“1) Al fine di garantire alla piccola un sano e costante rapporto con entrambi i genitori, i Per_1 coniugi, dal momento della separazione (da circa un anno), hanno stabilito le seguenti modalità di frequentazione con la minore per ciascuna settimana:
- il padre terrà con sé la figlia tutta la giornata di lunedì ed il martedì mattina accompagnerà la figlia a scuola;
all'uscita da scuola del martedì la madre andrà a prendere la figlia e la terrà con sé per il resto della giornata e per i giorni di mercoledì e giovedì e venerdì; il sabato mattina il padre prenderà con se la figlia e la terrà con sé per l'intera giornata di sabato e di domenica, accompagnandola la sera della domenica a casa della madre;
- la settimana seguente i coniugi osserveranno lo stesso schema di frequentazione a parti invertite, precisamente: la madre terrà con sé la figlia tutta la giornata eh lunedì ed il martedì mattina accompagnerà la figlia a scuola;
all'uscita da scuola del martedì il padre andrà a prendere la figlia e la terrà con sé per il resto della giornata e per i giorni di mercoledì e giovedì e venerdì; il sabato mattina la madre prenderà con se la figlia e la terrà con sé per l'intera giornata del sabato e di domenica, accompagnandola la sera della domenica a casa del padre.
I coniugi dichiarano che non vi sono contrasti tra le parti con riferimento alla frequentazione della piccola infatti le stesse si stanno impegnando per organizzare delle attività insieme al fine di Per_1 far trascorrere giornate alla figlia con entrambi i genitori.
Con riferimento alle condizioni economiche delle parti, i coniugi dichiarano che la loro situazione reddituale e patrimoniale è equivalente e, pertanto, provvederanno in eguale misura al mantenimento della figlia”; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 26.06.2021, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 2021;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 345/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca
Abbramo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Favignana n. 7/C, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carlo Mallia, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini il 14.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 26.06.2021, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno
2021; che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni e dalla loro unione è nata la figlia (Ragusa, 19.12.2020); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 21.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno. Al riguardo si rileva che il sig. ha già lasciato, Pt_2
d'intesa con il coniuge, la casa coniugale effettiva sita in Ragusa, via Ecce Homo n. 287, asportandovi quanto di sua proprietà, essendosi trasferito presso altra abitazione adeguata anche a potervi ospitare agevolmente la figlia.
2. La figlia minore, pur condivisamente affidata ad entrambi i genitori, avrà la residenza privilegiata con la madre in Ragusa, allo stato nell'abitazione sopradetta di via Ecce Homo n. 287, che rimarrà conseguentemente nell'esclusiva disponibilità della stessa. Al riguardo, dunque, il sig. si Pt_2 impegna sin d'ora a prestare il suo assenso e consenso anche presso i competenti Uffici affinché la residenza sostanziale e formale della piccola coincidano e, dunque, acconsentendo a trasferire Per_1 la residenza formale della figlia in via Ecce Homo n. 287.
3. Il padre terrà con sé la figlia e portarla con sé tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni di vita e di studio della minore e con le esigenze lavorative di entrambi i genitori. In ogni caso sin d'ora si stabilisce che il padre starà con la piccola a settimane alterne: Per_1
- il lunedì ed il martedì ed il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, mentre la madre terrà con sé la figlia e portarla con sé dal mercoledì al sabato mattina, con possibilità di pranzare, cenare e pernottare con la stessa;
la settimana successiva la madre terrà con sé la figlia il lunedì ed il martedì ed il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, mentre il padre dal mercoledì al sabato mattina;
- festività natalizie e pasquali: le parti concorderanno di anno in anno come suddividere, in pari misura e in ragione delle esigenze della minore, le giornate di vacanza tra i genitori, alternando il giorno della vigilia e di Natale e l'ultimo dell'anno con Capodanno, oltre che quello di Pasqua e di
Pasquetta e del 25 aprile, del 01 maggio e del 02 giugno;
- compleanni, ricorrenze familiari e altre occasioni: le parti concorderanno come organizzarsi per consentire alla figlia di condividere con entrambi i genitori le suddette giornate.
4. Ciascun genitore si impegna a provvedere al mantenimento diretto della figlia Per_1
Al riguardo, si precisa che l'assegno unico INPS per la figlia a carico e pari ad oggi ad € 200,00 mensile viene incassato direttamente dal sig. Quest'ultimo, dunque, si impegna a prestare Pt_2 il consenso affinché la sig.ra percepisca tale indennità nella misura del 50%. Pertanto, tale Pt_1 somma, eventualmente maggiorata, o altre forme di sostegno alla famiglia sostitutive o integrative eventualmente previste verranno utilizzate di comune accordo fra i coniugi nell'interesse esclusivo della piccola Per_1
5. Le spese straordinarie effettuate in favore della figlia, sino al raggiungimento da parte di quest'ultima di una stabile autonomia economica, rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, intendendosi per tali le spese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle mediche e paramediche (ivi comprese, a titolo ulteriormente esemplificativo, le spese per visite specialistiche, accertamenti di laboratorio, analisi, ecografie, tomografie assiali, risonanze magnetiche, radiografie, le spese per l'acquisto e l'applicazione di protesi, ivi comprese, a titolo ulteriormente esemplificativo ma non esaustivo, occhiali da vista, protesi dentarie); quelle scolastiche per la frequenza di scuole pubbliche (salvo diverso comune accordo dei due genitori) nonché le spese ricreative (tra esse ad esempio le spese per le eventuali feste di compleanno), le spese sportive (comprensive sia dei costi per i corsi, che quelli per l'attrezzatura e le attività di fine anno)
e le spese per eventuali viaggi anche di istruzione;
le spese di frequenza di eventuali corsi o scuole di lingua straniera, le spese per gli eventuali studi universitari, ivi comprese in queste ultime le tasse di iscrizione, le spese di viaggio e alloggio, le spese per l'acquisto dei testi universitari e del materiale didattico previsto per la frequenza dell'eventuale corso di laurea, nonché ogni altra spesa imprevedibile che implichi un intervento economico straordinario. Di dette spese sarà consegnata dal genitore che le ha effettuate, al fine del rimborso, idonea documentazione. Tali spese dovranno essere previamente concordate (anche tramite sms o comunicazione email), ove non urgenti, oltre che documentalmente giustificate, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio.
6. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare al reciproco mantenimento, essendo entrambe economicamente indipendenti.
7. Le parti si danno atto e dichiarano che non esistono esposizioni debitorie facenti capo alle stesse.
8. I coniugi dichiarano di avere già consensualmente definito ogni altro loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'una parte dall'altra.
9. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate. 10. Le parti concordano che sarà onere dell'avv. Francesca Abbramo procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento. che l'udienza di comparizione del dì 14.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che con note congiunte a precisazione delle superiori condizioni i coniugi hanno, chiarito che:
“1) Al fine di garantire alla piccola un sano e costante rapporto con entrambi i genitori, i Per_1 coniugi, dal momento della separazione (da circa un anno), hanno stabilito le seguenti modalità di frequentazione con la minore per ciascuna settimana:
- il padre terrà con sé la figlia tutta la giornata di lunedì ed il martedì mattina accompagnerà la figlia a scuola;
all'uscita da scuola del martedì la madre andrà a prendere la figlia e la terrà con sé per il resto della giornata e per i giorni di mercoledì e giovedì e venerdì; il sabato mattina il padre prenderà con se la figlia e la terrà con sé per l'intera giornata di sabato e di domenica, accompagnandola la sera della domenica a casa della madre;
- la settimana seguente i coniugi osserveranno lo stesso schema di frequentazione a parti invertite, precisamente: la madre terrà con sé la figlia tutta la giornata eh lunedì ed il martedì mattina accompagnerà la figlia a scuola;
all'uscita da scuola del martedì il padre andrà a prendere la figlia e la terrà con sé per il resto della giornata e per i giorni di mercoledì e giovedì e venerdì; il sabato mattina la madre prenderà con se la figlia e la terrà con sé per l'intera giornata del sabato e di domenica, accompagnandola la sera della domenica a casa del padre.
I coniugi dichiarano che non vi sono contrasti tra le parti con riferimento alla frequentazione della piccola infatti le stesse si stanno impegnando per organizzare delle attività insieme al fine di Per_1 far trascorrere giornate alla figlia con entrambi i genitori.
Con riferimento alle condizioni economiche delle parti, i coniugi dichiarano che la loro situazione reddituale e patrimoniale è equivalente e, pertanto, provvederanno in eguale misura al mantenimento della figlia”; che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 26.06.2021, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 2021;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti