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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 13.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 3.3.2025, 4.3.2025, 5.3.2025 e 12.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 902/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Amatucci, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pagliare del Tronto (AP) via Cesare Pavese n. 5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Anche per la rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta CP_1 procura notari lle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
NTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 219/2024.
PAROLE CHIAVE: PRESCRIZIONE – PRONUNCIA PRECEDENTE - RILEVANZA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, rilevando che l'avviso di addebito emesso per il medesimo credito (DM 10 contributi novembre 2017) non era
1 stato notificato come attestato con pronuncia giudiziale resa tra le parti e passata in giudicato. Riteneva che l'inesistenza dell'avviso di addebito e degli atti presupposti determinasse la revoca del decreto ingiuntivo. Sotto altro profilo, rilevava la prescrizione quinquennale del credito la violazione Pt_2 del ne bis in idem essendosi già pronunciato il Tribunale su sa fattispecie, l'assenza di idonea documentazione, la mancanza di diffida ad adempiere, la violazione dell'art. 24 Cost. Chiedeva per tali ragioni la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituendosi in giudizio, l' precisava: che la dichiarazione di Pt_2 inefficacia dell'avviso di addebito terminava l'infondatezza del credito che poteva essere realizzato ricorrendo alla procedura monitoria;
che la prescrizione era stata interrotta con la notifica dell'a.v.a. avvenuta via pec di cui dava prova nel presente giudizio;
che in ogni caso anche l'intimazione di pagamento notificata il 7.9.2022 era valido atto di interruzione della prescrizione;
che l'attestazione del Dirigente della sede era prova scritta Pt_2 idonea nel procedimento monitorio;
che vi erano state intimazioni preventive prima del ricorso per decreto ingiuntivo;
che il Tribunale nella precedente pronuncia non si era espresso sul merito del giudizio, sicché non veniva violato il principio del ne bis in idem. Nelle note autorizzate per la discussione l' invoca, altresì, la Pt_2 sospensione dei termini per i versamenti (e conseg ente dei termini di prescrizione) prevista dal combinato disposto dell'art. 68 DL 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs. 159/2015, che avrebbero determinato una proroga della sospensione sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia sino al 31.12.2023. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della sussistenza di pronuncia passata in giudicato e del principio del ne bis in idem. Sostiene parte ricorrente che il medesimo credito era stato azionato con avviso di addebito già scrutinato in precedente giudizio con pronuncia passata in giudicato, sicché il successivo ricorso monitorio era inammissibile per il principio del ne bis in idem. Orbene, dalla lettura della sentenza n. 47/2023 del Tribunale di Ancona resa nel procedimento n. 1225/2022 emerge che il giudice ha specificamente statuito sulla sola inefficacia dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento notificata al ricorrente in data 7.9.2022 per violazione del termine di cui all'art. 25 DPR 602/73, con espressa esclusione di qualsiasi sindacato sul merito del credito azionato. In tale pronuncia si è in effetti escluso che l'avviso di addebito relativo ai contributi di cui al DM 10 del novembre 2017 fosse stato notificato con conseguente inefficacia dell'avviso di addebito stesso, ma si è ritenuto che ciò non vincolasse il giudice ad affrontare il merito della pretesa alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti. Ne consegue che da un lato, nulla essendo stato statuito sul merito della
2 pretesa, l' ben poteva realizzare il proprio credito con formazione di un Pt_2 titolo gi mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, dall'altro si è formato giudicato sulla mancata notifica dell'avviso di addebito n. 30320190000111286000 che rileva ai fini dell'eccepita prescrizione del diritto.
3. Della carenza di idonea documentazione. Il ricorrente sostiene che il credito non sia assistito da idonea documentazione. Orbene, qualora la doglianza si riferisca alla prova documentale del credito si ricorda che nell'ambito del procedimento monitorio la prova della pretesa contributiva può essere fornita mediante attestazione del dirigente della sede ai sensi dell'art. 635 c.p.c., Pt_2 attestazione debitamente allegata al ricors itorio che dà atto della presenza di un credito contributivo per l'anno 2017 derivante dalle stesse dichiarazioni fornite dal debitore nel modello DM 10 del novembre 2017. Sul punto, alcuna contestazione specifica sul merito della pretesa è contenuta nel ricorso introduttivo sicché deve ritenersi che vi sia prova sufficiente del credito vantato dall'ente previdenziale. Nel caso in cui, invece, la carenza di documentazione si riferisca alla prova della notifica dell'avviso di addebito, non adeguatamente fornita nel precedente giudizio, invero dagli atti di causa, come si esporrà nel prosieguo, risultano idonei atti interruttivi della prescrizione ulteriori rispetto alla notifica dell'avviso di addebito su cui si è già pronunciato il Tribunale con pronuncia passata in giudicato.
4. Della mancanza di previa diffida ad adempiere con incidenza sulla spettanza delle spese di lite del procedimento monitorio. Parte ricorrente lamenta che, non avendo l' intimato il pagamento del dovuto in via stragiudiziale, avrebbe Pt_2
i o all'interessato di adempiere al fine di evitare le spese del giudizio monitorio. Invero, dagli atti di causa (si vedano in particolare le dichiarazioni del ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio n. 1225/2022) risulta che, prima del ricorso monitorio, l'interessato ha ricevuto in data 7.9.2022 l'intimazione di pagamento relativa, tra l'altro, all'avviso di addebito emesso per il credito derivante dal DM 10 del novembre 2017, sicché anche sul punto la doglianza risulta del tutto infondata.
5. Della prescrizione quinquennale del diritto vantato. Infondata è anche l'eccezione di prescrizione. Fermo restando che non può tenersi conto della notifica dell'avviso di addebito sulla carenza della quale si è formato giudicato, va in ogni caso evidenziato che lo stesso ricorrente nel ricorso che aveva introdotto il precedente giudizio n. 1225/2022 aveva dato atto di avere ricevuto in data 7.9.2022 l'intimazione di pagamento n. 00320229002302200/000 che si riferiva, tra gli altri, anche ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 30320190000111286000 relativo al ruolo inerente gli omessi contributi del novembre 2017, oggetto del decreto ingiuntivo opposto. La notifica dell'intimazione di pagamento è di per sé sufficiente ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/1995,
3 tenuto conto che è allegato in atti e non contestato che i contributi dovuti erano relativi alla mensilità di novembre 2017, con assorbimento delle ulteriori questioni relative all'applicazione della normativa emergenziale sul tema.
6. Della violazione dell'art. 24 Cost.. Quanto sinora esposto esclude una violazione dell'art. 24 Cost. per essere stato lasciato il contribuente assoggettato ad un'azione esecutiva del fisco a tempo indeterminato e comunque eccessivo e irragionevole. Ed infatti, come esposto in precedenza la pretesa risulta essere stata debitamente azionata nel termine prescrizionale, sicché anche sotto tale profilo il ricorso non può essere condiviso.
7. Delle conclusioni e del riparto delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 219/2024;
2) Condanna e Parte_1 Parte_1 in proprio, Pt_2 liquida in Euro 1.500,00 per compenso pro ale, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, il 16.03.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.03.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 13.03.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 3.3.2025, 4.3.2025, 5.3.2025 e 12.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 902/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Amatucci, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pagliare del Tronto (AP) via Cesare Pavese n. 5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
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RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Anche per la rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta CP_1 procura notari lle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
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NTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 219/2024.
PAROLE CHIAVE: PRESCRIZIONE – PRONUNCIA PRECEDENTE - RILEVANZA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, rilevando che l'avviso di addebito emesso per il medesimo credito (DM 10 contributi novembre 2017) non era
1 stato notificato come attestato con pronuncia giudiziale resa tra le parti e passata in giudicato. Riteneva che l'inesistenza dell'avviso di addebito e degli atti presupposti determinasse la revoca del decreto ingiuntivo. Sotto altro profilo, rilevava la prescrizione quinquennale del credito la violazione Pt_2 del ne bis in idem essendosi già pronunciato il Tribunale su sa fattispecie, l'assenza di idonea documentazione, la mancanza di diffida ad adempiere, la violazione dell'art. 24 Cost. Chiedeva per tali ragioni la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituendosi in giudizio, l' precisava: che la dichiarazione di Pt_2 inefficacia dell'avviso di addebito terminava l'infondatezza del credito che poteva essere realizzato ricorrendo alla procedura monitoria;
che la prescrizione era stata interrotta con la notifica dell'a.v.a. avvenuta via pec di cui dava prova nel presente giudizio;
che in ogni caso anche l'intimazione di pagamento notificata il 7.9.2022 era valido atto di interruzione della prescrizione;
che l'attestazione del Dirigente della sede era prova scritta Pt_2 idonea nel procedimento monitorio;
che vi erano state intimazioni preventive prima del ricorso per decreto ingiuntivo;
che il Tribunale nella precedente pronuncia non si era espresso sul merito del giudizio, sicché non veniva violato il principio del ne bis in idem. Nelle note autorizzate per la discussione l' invoca, altresì, la Pt_2 sospensione dei termini per i versamenti (e conseg ente dei termini di prescrizione) prevista dal combinato disposto dell'art. 68 DL 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs. 159/2015, che avrebbero determinato una proroga della sospensione sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia sino al 31.12.2023. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Della sussistenza di pronuncia passata in giudicato e del principio del ne bis in idem. Sostiene parte ricorrente che il medesimo credito era stato azionato con avviso di addebito già scrutinato in precedente giudizio con pronuncia passata in giudicato, sicché il successivo ricorso monitorio era inammissibile per il principio del ne bis in idem. Orbene, dalla lettura della sentenza n. 47/2023 del Tribunale di Ancona resa nel procedimento n. 1225/2022 emerge che il giudice ha specificamente statuito sulla sola inefficacia dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento notificata al ricorrente in data 7.9.2022 per violazione del termine di cui all'art. 25 DPR 602/73, con espressa esclusione di qualsiasi sindacato sul merito del credito azionato. In tale pronuncia si è in effetti escluso che l'avviso di addebito relativo ai contributi di cui al DM 10 del novembre 2017 fosse stato notificato con conseguente inefficacia dell'avviso di addebito stesso, ma si è ritenuto che ciò non vincolasse il giudice ad affrontare il merito della pretesa alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti. Ne consegue che da un lato, nulla essendo stato statuito sul merito della
2 pretesa, l' ben poteva realizzare il proprio credito con formazione di un Pt_2 titolo gi mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, dall'altro si è formato giudicato sulla mancata notifica dell'avviso di addebito n. 30320190000111286000 che rileva ai fini dell'eccepita prescrizione del diritto.
3. Della carenza di idonea documentazione. Il ricorrente sostiene che il credito non sia assistito da idonea documentazione. Orbene, qualora la doglianza si riferisca alla prova documentale del credito si ricorda che nell'ambito del procedimento monitorio la prova della pretesa contributiva può essere fornita mediante attestazione del dirigente della sede ai sensi dell'art. 635 c.p.c., Pt_2 attestazione debitamente allegata al ricors itorio che dà atto della presenza di un credito contributivo per l'anno 2017 derivante dalle stesse dichiarazioni fornite dal debitore nel modello DM 10 del novembre 2017. Sul punto, alcuna contestazione specifica sul merito della pretesa è contenuta nel ricorso introduttivo sicché deve ritenersi che vi sia prova sufficiente del credito vantato dall'ente previdenziale. Nel caso in cui, invece, la carenza di documentazione si riferisca alla prova della notifica dell'avviso di addebito, non adeguatamente fornita nel precedente giudizio, invero dagli atti di causa, come si esporrà nel prosieguo, risultano idonei atti interruttivi della prescrizione ulteriori rispetto alla notifica dell'avviso di addebito su cui si è già pronunciato il Tribunale con pronuncia passata in giudicato.
4. Della mancanza di previa diffida ad adempiere con incidenza sulla spettanza delle spese di lite del procedimento monitorio. Parte ricorrente lamenta che, non avendo l' intimato il pagamento del dovuto in via stragiudiziale, avrebbe Pt_2
i o all'interessato di adempiere al fine di evitare le spese del giudizio monitorio. Invero, dagli atti di causa (si vedano in particolare le dichiarazioni del ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio n. 1225/2022) risulta che, prima del ricorso monitorio, l'interessato ha ricevuto in data 7.9.2022 l'intimazione di pagamento relativa, tra l'altro, all'avviso di addebito emesso per il credito derivante dal DM 10 del novembre 2017, sicché anche sul punto la doglianza risulta del tutto infondata.
5. Della prescrizione quinquennale del diritto vantato. Infondata è anche l'eccezione di prescrizione. Fermo restando che non può tenersi conto della notifica dell'avviso di addebito sulla carenza della quale si è formato giudicato, va in ogni caso evidenziato che lo stesso ricorrente nel ricorso che aveva introdotto il precedente giudizio n. 1225/2022 aveva dato atto di avere ricevuto in data 7.9.2022 l'intimazione di pagamento n. 00320229002302200/000 che si riferiva, tra gli altri, anche ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 30320190000111286000 relativo al ruolo inerente gli omessi contributi del novembre 2017, oggetto del decreto ingiuntivo opposto. La notifica dell'intimazione di pagamento è di per sé sufficiente ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/1995,
3 tenuto conto che è allegato in atti e non contestato che i contributi dovuti erano relativi alla mensilità di novembre 2017, con assorbimento delle ulteriori questioni relative all'applicazione della normativa emergenziale sul tema.
6. Della violazione dell'art. 24 Cost.. Quanto sinora esposto esclude una violazione dell'art. 24 Cost. per essere stato lasciato il contribuente assoggettato ad un'azione esecutiva del fisco a tempo indeterminato e comunque eccessivo e irragionevole. Ed infatti, come esposto in precedenza la pretesa risulta essere stata debitamente azionata nel termine prescrizionale, sicché anche sotto tale profilo il ricorso non può essere condiviso.
7. Delle conclusioni e del riparto delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 219/2024;
2) Condanna e Parte_1 Parte_1 in proprio, Pt_2 liquida in Euro 1.500,00 per compenso pro ale, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, il 16.03.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.03.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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