Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale così composto: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice ha pronunciato
SENTENZA nella causa v.g. n. 1415/2024 promossa congiuntamente da:
e , difesi dall'avv. DURO CORONI MASSIMILIANO;
Parte_1 Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(ricorso congiunto) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale modificare gli accordi già recepiti nei seguenti termini: la
Perso con la figlia si trasferiranno a Bruxelles dove la figlia frequenterà sin dal mese Pt_1
di gennaio 2024 un istituto scolastico già individuato;
la madre si impegna a rientrare a
Montemurlo con regolarità in concomitanza con i periodi di pausa a scuola ed in base agli pagina 1 di 3
la si farà carico Pt_1
delle spese straordinarie nella sua interezza. Rimangono in vigore le clausole già previste in quanto compatibili con la nuova regolamentazione.
Pubblico Ministero: «Visto» del 16 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 dicembre 2024 le parti hanno proposto domanda congiunta di modifica delle condizioni relative all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della
Pers figlia minore nati fuori dal matrimonio il 24 novembre 2017, su cui ha disposto questo
Tribunale con sentenza 246\24.
Le parti hanno dato atto di aver ritenuto che, poiché la non ha trovato un lavoro ed Pt_1
ha parenti a Bruxelles che la possono aiutare a gestire la minore, che fosse interesse di quest'ultima che madre e figlia si trasferissero a Bruxelles da gennaio 2024. Con l'accordo raggiunto cambia: il collocamento della minore (a Bruxelles con la madre), le frequentazioni paterne (nelle vacanze scolastiche, mediante trasferimento a Montemurlo a cura della madre) e il lato economico (il verserà € 250,00 mensili ma non pagherà le Pt_2
spese straordinarie della minore); per quanto non modificato, resta il regime di cui alla sentenza 246\24, in quanto compatibile.
In mancanza di richiesta congiunta delle parti di comparire personalmente davanti al giudice relatore e non avendo quest'ultimo ritenuto necessario chiedere chiarimenti, non è stata fissata l'udienza e il giudice relatore ha riferito in camera di consiglio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, in particolare alla modifica relativa al mantenimento delle figlie, tenuto conto dei redditi del padre. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa l'accordo delle parti in ordine alla modifica della sentenza 246\24 come indicato nelle conclusioni sopra riportate;
2) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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