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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7324/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BORTONE ENRICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LO SCALZO CHRISTIAN CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – indennità di accompagnamento
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto: “1) dichiarare il diritto del sig. all'indennità di accompagnamento Pt_1 dalla data della domanda o da quella indicata dal nominando CTU;
2) In conseguenza, condannare il convenuto al pagamento in favore del sig. dell'indennità di accompagnamento dalla data Pt_1 della domanda, o da quella indicata dal nominando CTU, con gli interessi decorrenti dalle scadenze dei singoli ratei maturati e la rivalutazione come per legge, ed all'erogazione dei relativi importi così come stabilito dall'art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998”. CP_ L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario.
Si riportano le considerazioni medico-legali svolte dal CTU e le risposte ai quesiti:
“Le condizioni cliniche attuali obiettivate in corso di visita peritale sia sull'obiettività riscontrata che dalla documentazione medica esaminata e successivamente prodotta evidenziano un quadro clinico caratterizzato da una patologia interessante l'apparato psichico consistente in un disturbo depressivo maggiore per il quale assume terapia farmacologica (Remeron 300mg – Talofen gtt –
Nicetile bust. 500 mg). affetto, inoltre, da cardiopatia post-IMA rivascolarizzata per la quale assume cpr – Congescor cpr – Totalip 20 cpr) – Esiti di ernia discale L4/L5 con paresi dello SPE CP_2 destro con uso di Molla di Codivilla, coxartrosi e gonartrosi – esiti di prostatectomia per K –
Ipotiroidismo in trattamento farmacologico con Eutirox 50 mcg – Annister 10.000 gtt. La deambulazione, anche se claudicante a destra, è autonoma e non necessita dell'aiuto permanente di un accompagnatore anche nei passaggi posturali. Dagli atti e dal presente accertamento risulta che l'istante non è portatore di alcuna precipua condizione psico-fisica tale da rendere necessaria l'assistenza continua. È da considerare che il signor di anni Parte_1
83 oltre a non essere affetto da una demenza senile grave, da disturbi comportamentali gravi, da difficoltà grave nei passaggi posturali, non presenta dispnea a riposo o da modico sforzo per il complesso patologico riscontrato a livello cardiaco, la complessiva riserva funzionale del soggetto
è senz'altro di entità più che sufficiente a garantire in modo adeguato lo svolgimento di attività fisica leggera necessaria a compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.”
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, non contraddette da sufficienti deduzioni di segno contrario.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 01.07.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 27.03.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo