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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5723 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12451/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12451/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambe in proprio e quali eredi di C.F. Persona_1 C.F._3
rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Valtulini, del Foro di Bergamo
-PARTE ATTRICE- contro
DI GERMANIA Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- con l'intervento di
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore Controparte_4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
-PARTE INTERVENUTA- *** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.6.2025):
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On. Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare in via principale: accertare e dichiarare che la convenuta Repubblica DE di NI è responsabile per il danno materiale e danno morale che il signor ha subito a causa derivante dalla illegittima Parte_3 cattura, deportazione e lavoro forzato dall'8 settembre 1943 sino all'8 maggio 1945; per l'effetto condannare la convenuta Repubblica DE di NI e/o il Controparte_2 quale gestore del Fondo destinato all'adempimento delle obbligazioni risarcitorie come
[...] formulate dalle attrici e nonché della Parte_1 Parte_2 Controparte_3
nella sua qualità di Ente rappresentativo dello Stato Italiano, in via tra di essi concorrenti e/o
[...] esclusiva, ad un equo risarcimento a favore di dette attrici, che si indica nella misura di € 129.600,00, o in quella diversa somma che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, con rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
Con vittoria di spese di lite”.
PER PARTE INTERVENUTA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:
“Voglia il Tribunale, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti:
I. Dichiarare la carenza di giurisdizione nei confronti della Repubblica DE di NI.
II. Nel merito:
a) affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data Controparte_2 antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, dichiarare inammissibile, anche per carenza di giurisdizione, o rigettare la domanda formulata nei confronti della Repubblica DE di
NI;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, previa congrua riduzione delle somme richieste, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento
2 eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ..
d) condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con atto di citazione e hanno convenuto Persona_1 Parte_1 Parte_2 in giudizio la Repubblica DE di NI, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non (quantificati in € 129.600,00, ovvero la diversa somma di giustizia), patiti dal de cuius (marito e padre delle attrici), militare dell'esercito Parte_3 italiano, in conseguenza della sua cattura ad opera delle forze armate tedesche e della successiva deportazione in NI dopo l'8.9.1943, data della firma dell'armistizio tra l'Italia e le Forze Alleate, condotte che devono essere qualificate quale crimini di guerra e contro l'umanità.
3 Con riferimento alla convenuta Repubblica DE di NI, Stato che deve considerarsi successore dell'allora Terzo Reich, le attrici hanno osservato che non può operare l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri, trattandosi nel caso in esame di delicta imperii, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe.
1.2 La Repubblica DE di NI non si è costituita in giudizio.
1.3 Sono intervenuti volontariamente ex art. 105 c.p.c. la e Controparte_3 il entrambi per il tramite dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Brescia, contestando il contenuto dell'atto di citazione.
Parte intervenuta ha innanzitutto dedotto l'inammissibilità della domanda proposta dalle attrici nei confronti della Repubblica DE di NI, tenuto conto degli accordi tra la
Repubblica Italiana e quest'ultima, resi esecutivi con d.P.R. 1263/1962, con i quali la prima ha dichiarato definite tutte le rivendicazioni nei confronti della seconda in relazione ai diritti sorti nel periodo 1°.9.1939 - 8.5.1945, obbligandosi altresì a tenerla indenne da ogni eventuale azione o pretesa nei suoi confronti. Proprio al fine di dare continuità a tale accordo è stato costituito il fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022 (conv. in L. 79/2022), volto al ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich.
Sulla scorta di tale argomentazione, ha pertanto dedotto che il titolare passivo del rapporto giuridico controverso deve essere individuato nel , Controparte_2 presso il quale è stato costituito il predetto fondo, mentre la Repubblica DE di NI
è oramai estranea alle vicende in esame.
Parte intervenuta ha dedotto, inoltre, l'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori fatti valere dalle attrici.
Nel merito, ha evidenziato che le domande avanzate dalle controparti dovranno essere rigettate laddove non risulti acquisita la prova che il loro congiunto sia stato effettivamente vittima dei reati per cui è causa, oltre che della qualità di eredi delle attrici, a fronte di azione proposta iure hereditatis.
Infine, relativamente al quantum, ha osservato che dalle somme eventualmente riconosciute dovranno comunque essere detratti gli importi già percepiti a titolo indennitario o risarcitorio in conseguenza dei fatti oggetto del giudizio, nonché gli importi che avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza.
1.4 La causa, ritenuta superflua l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del CP_2
nonché della richiesta Controparte_2 Controparte_3
4 dalle attrici, essendo già intervenuti volontariamente (cfr. ord. 1°.6.2023), e dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Da ultimo, occorre dare atto che nelle more del processo l'attrice è deceduta e, Persona_1 pertanto, e si sono costituite in giudizio anche in qualità di Parte_2 Parte_1 sue eredi (cfr. comp. cost. 31.7.2024).
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Innanzitutto, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla controversia in esame e, in particolare, per ciò che concerne la domanda proposta dalle attrici nei confronti della Repubblica DE di NI (peraltro, la relativa eccezione è stata sollevata dall'Avvocatura dello Stato solo in sede di precisazione delle conclusioni e di scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.).
Sul punto, occorre richiamare i chiarimenti di recente forniti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti “iure imperii” costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i “delicta imperii”, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della
Repubblica DE di NI, dal figlio ed erede di un cittadino italiano per ottenere, “iure proprio” e “iure hereditatis”, il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale)
(Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 20442 del 28/09/2020, Rv. 659019 - 01. Principio poi ribadito da Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 3642 del 08/02/2024, Rv. 670093 - 01. Cfr. altresì Cass. civ.,
Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004, Rv. 571034 - 01; Corte Cost., n. 238/2014).
Nel caso in esame, la domanda avanzata dalle attrici iure hereditatis trova fondamento nella cattura, deportazione e assoggettamento ai lavori forzati del proprio congiunto, militare italiano, a opera delle forze armate del Terzo Reich dopo l'armistizio dell'8.9.1943.
Tali condotte vanno considerate quali crimini di guerra e contro l'umanità e come tali sono sottratte al principio consuetudinario dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione.
5 D'altro canto, già all'epoca dei fatti in esame l'art. 5 del 'Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra' allegato alla 'Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre e regolamento annesso' del 1907 prevedeva che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura”,
e, soprattutto, il successivo art. 6 disponeva che “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Pertanto, anche a voler ritenere applicabile ai cd. IMI lo status di prigionieri di guerra, in ogni caso le condotte in esame erano comunque vietate dalle norme internazionali all'epoca vigenti.
2.2 Sempre in via preliminare, occorre affrontare la questione avente a oggetto la titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, dal momento che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il , intervenuti in causa, hanno eccepito che, Controparte_2
a seguito dell'istituzione presso quest'ultima del fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022
(“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945”), sarebbe venuta meno qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti della Repubblica
DE di NI.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione non sia fondata.
Infatti, la partecipazione al giudizio del (mediante Controparte_2 intervento ex art. 105 c.p.c., ritenuto da una recente pronuncia quale adesivo cd. dipendente - cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23669 del 21/08/2025), data dal fatto che presso di esso è stato istituito il predetto fondo, non esclude quella della Repubblica DE di NI, quale soggetto giuridico responsabile civilmente delle condotte poste dalle attrici a fondamento della domanda risarcitoria.
Ciò lo si ricava dallo stesso dettato normativo.
Infatti, da una lettura complessiva dell'art. 43 cit. emerge che il fondo interviene nella sola fase esecutiva, così garantendo alla NI una totale protezione dalla giurisdizione esecutiva e realizzando un equo contemperamento tra l'esigenza di garantire il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità posti in essere dal Terzo Reich e i principi di diritto internazionale
(cfr. Corte Cost., n. 159/2023: “Questa Corte ha più volte affermato che la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in
6 quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale (sentenze n. 140 del
2022, n. 128 del 2021, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998); e ciò è tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale (art. 2 Cost.). Per altro verso, costituisce un principio dell'ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati (sentenza n. 102 del
2020), le cui disposizioni – secondo la giurisprudenza di questa Corte a partire dalle note sentenze n.
348 e n. 349 del 2007 – sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma, Cost.). La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra questi principi, tutti di rango costituzionale”).
Il co. 2 garantisce l'accesso al Fondo a “coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1”.
Accertamento e liquidazione che non possono non avere quale destinatario il soggetto responsabile, vale a dire appunto la Repubblica DE di NI, e non lo Stato Italiano o il , che di quelle condotte non sono in alcun modo Controparte_2 responsabili.
Il co. 6, poi, nel disporre che “Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”, presuppone che il giudizio sia già stato instaurato nei confronti di altro soggetto, che non può che essere la Repubblica DE di NI. Scopo della norma, quindi, non è quello di escludere la titolarità passiva in capo a quest'ultima, bensì quello di garantire la partecipazione al giudizio del , rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_2 dello Stato, in quanto gestore del Fondo ristori (mentre effettivamente alcuna legittimazione a partecipare al giudizio è ravvisabile in capo alla , dal momento che Controparte_3 nessun riferimento normativo è ravvisabile nei suoi confronti).
Tale interpretazione risulta confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha chiarito infatti che “L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di NI, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta […] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la NI) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la NI) e non sarebbe più proponibile una nuova”.
7 Né può attribuirsi rilievo dirimente in senso contrario alla recente Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7371 del 19/03/2025, come invece opinato dall'Avvocatura dello Stato, dal momento che tale pronuncia, nel chiarire che l'attività processuale svolta dal
[...]
(per il tramite dell'Avvocatura dello Stato) non integra un Controparte_2 intervento propriamente detto ma concreta la costituzione in giudizio dell'amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzando un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnato dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, sembra avere quale parametro di riferimento la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non la Repubblica DE di NI.
In altri termini, la Suprema Corte, per risolvere una questione avente a oggetto la competenza territoriale, ha concentrato la sua attenzione sulle amministrazioni statali coinvolte in quel giudizio (id est, e Controparte_3 Controparte_2
, tralasciando del tutto la posizione della NI, non perché non facente parte del
[...] processo (come può evincersi anche dall'intestazione dell'ordinanza), ma solamente in quanto non rilevante ai fini dello scrutinio di quella specifica questione.
A confermare l'interpretazione qui sostenuta è di recente intervenuta la Corte Suprema di
Cassazione, la quale ha chiarito quanto segue: “
2.3. ciò premesso, è evidente che l'art.43 del decreto- legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per
i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione del detto Stato ad essere convenuto nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto
l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva, al fine di realizzare un bilanciamento – reputato dalla Corte costituzionale “non irragionevole” – tra due principi di rango costituzionale: da un lato, il principio per cui la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale (Corte cost. n. 140 del 2022, n. 128 del 2021, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998); dall'altro lato, il principio del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati
(Corte cost. n. 102 del 2020), le cui disposizioni – a partire dalle note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007
– sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna
(art. 117, primo comma, Cost.);
2.4. la legittimazione passiva dello Stato estero, in relazione all'azione risarcitoria di cognizione, non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano – e, per esso, del –, neppure sulla base della disposizione del comma 6 del Controparte_2 succitato art.43, che prescrive la notificazione degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 cod.
8 proc. civ.; è infatti evidente che, stante la possibilità che, in caso di accoglimento delle domanda, la sentenza di condanna venga messa in esecuzione a valere sul Fondo “Ristori”, al CP_2 deve riconoscersi, con riguardo al precedente giudizio di cognizione (non Controparte_2 già la legittimazione esclusiva quale “giusta parte” passivamente legittimata, bensì), la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, avendo un proprio interesse al rigetto della domanda proposta nei confronti di questo;
in tale prospettiva, la norma che prescrive la notifica dell'atto introduttivo del giudizio all'Avvocatura dello Stato ha appunto la funzione di consentire alla difesa erariale l'acquisizione della notizia dell'introduzione del procedimento, nonché degli estremi della domanda risarcitoria, onde poter tempestivamente e compiutamente esercitare il proprio diritto all'intervento” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23669 del 21/08/2025 cit.).
Alla luce di tali considerazioni, deve essere dichiarata la contumacia della Repubblica DE di NI (in relazione alla quale era stata riservata ogni valutazione - cfr. ord. 1°.6.2023).
2.3 Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha richiamato il disposto dell'art. 2947 c.c. e il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità e di merito (anche di questo Tribunale - cfr. n. 4739/2024; n. 785/2025), che qui si condivide, secondo cui i crimini di guerra e contro l'umanità, come quelli in esame (cfr. quanto osservato al § 2.1), offendendo interessi transazionali e violando lo ius cogens sono imprescrittibili, così come espressamente previsto sia dalla Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26.11.1968 sia da quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25.1.1974.
Tali convenzioni, a prescindere dalla loro avvenuta ratifica da parte degli Stati firmatari, sono espressione di norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, come tali automaticamente recepite dal nostro ordinamento per il tramite dell'art. 10 Cost.
Non può essere condivisa la tesi dell'Avvocatura dello Stato a detta della quale il principio dell'imprescrittibilità sarebbe inapplicabile alla fattispecie in esame poiché formatosi successivamente ai fatti di reato oggetto del giudizio, pena la violazione dell'art. 25 Cost.
Infatti, la giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Trib. Trento, n. 4094/2023) ha chiarito che tali norme di diritto internazionale sono sorte proprio al fine di impedire che i gravi crimini commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale rimanessero impuniti, così che devono necessariamente operare in via retroattiva.
D'altro canto, il richiamo all'art. 25 Cost. e al principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli non è pertinente, dal momento che nel caso in esame viene in rilievo la
9 responsabilità civile risarcitoria, per la quale tale garanzia non opera. Anzi, essendo previsto in tale ambito il principio di irretroattività da una norma ordinaria, vale a dire l'art. 11 delle preleggi, esso può essere derogato da una norma di pari rango.
Neppure rilievo dirimente può essere attribuito all'art. 43, co. 6 cit., il quale fa “salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”. Tale richiamo, infatti, deve essere inteso, anche in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'intera disciplina della prescrizione, inclusa quella prevista dalle norme di diritto internazionale, come visto recepite nel nostro ordinamento ex art. 10 Cost.
In sede di scritti conclusivi l'Avvocatura dello Stato ha citato a sostegno della propria tesi la recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione n. 3642/2024.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che tale lettura non sia condivisibile.
Innanzitutto, in quanto la pronuncia smentisce l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 25 Cost.: “ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio d'irretroattività che la
Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale;
in altri termini, ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale (Cass., 29/09/2004,
n. 19566, pag. 6, secondo cui all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato); nella stessa logica si è affermato che il principio della norma più favorevole non opera agli effetti civilistici (e per questo bisogna aver riguardo alla previsione della prescrizione penale vigente al momento della consumazione, senza applicare retroattivamente la norma successiva e riduttiva dei termini prescrizionali penali: Cass., 27/07/2012, n. 13407, Cass., 14/03/2018, n. 6333)”.
Laddove poi tale pronuncia ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per le fattispecie come quella in esame, così apparentemente contraddicendo la tesi dell'imprescrittibilità, sembra averlo fatto solo per rigettare il motivo di ricorso proposto in quella sede dall'Avvocatura dello Stato, senza tuttavia affermare expressis verbis di condividere tale lettura. In altri termini, anche qualora la tesi sostenuta da quest'ultima, la quale - come visto - àncora la prescrizione all'art. 2947 c.c. e al reato di cui
10 all'art. 600 c.p., fosse stata condivisibile, in ogni caso nella fattispecie all'esame della Suprema
Corte essa non sarebbe stata comunque fondata nel merito (“sia perché pur assumendo, come fa la difesa erariale, che il legislatore ordinario abbia inteso ricognitivamente indicare, con norma interna,
l'esclusione di ogni imprescrittibilità, operando appunto i (comuni) termini al riguardo tempo per tempo applicabili – conclusivamente avallando, per altra via, il ragionamento decisorio della Corte di appello quando ha correlato la prescrizione all'ipotesi di riduzione in schiavitù nella disciplina temporale in rilievo – il diritto oggetto dell'azione svolta non potrebbe dirsi prescritto”).
Anzi, seppur incidenter tantum, la pronuncia richiama il precedente n. 5044/2004, il quale “ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini
«qualunque sia la data in cui sono stati commessi» (art. 1)”.
Da ultimo, si richiama quanto osservato da parte della giurisprudenza di merito, che qui si condivide, ovvero come appaia poco comprensibile che lo Stato italiano prima costituisca un fondo, con una dotazione di milioni di euro, per ristorare le vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti tra il 1939 e il 1945 e poi si costituisca in giudizio per invocare la prescrizione di dette pretese risarcitorie sulla base di argomentazioni evidentemente spendibili per la quasi totalità delle vittime e altresì ben note al momento della costituzione del fondo stesso (cfr. Trib. Torino, n. 3331/2025; Trib. Padova, n. 1771/2024).
2.4 Nel merito, la domanda proposta dalle attrici è fondata, nei limiti e con le precisazioni di cui si dirà infra.
2.4.1 In via preliminare, occorre chiarire, in accordo con la giurisprudenza di merito che si è pronunciata in fattispecie analoghe (cfr. ex multis Trib. Pordenone, n. 579/2023), che alla presente controversia deve trovare applicazione la legge italiana, vale a dire quella del luogo ove è avvenuta la cattura che ha dato inizio alla prigionia e alle successive vicende, in virtù di quanto previsto dall'art. 62, co. 1 L. 218/1995, così come anche implicitamente richiesto dalle attrici tramite il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
2.4.2 La qualifica di congiunti del militare italiano risulta documentata mediante la produzione dello stato di famiglia originario (cfr. doc. 5 fasc. att.; in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 31695 del 2019). Di conseguenza, alla luce di quanto previsto dall'art. 565 c.c. in tema di successione legittima, le attrici devono ritenersi chiamate all'eredità, che hanno accettato quantomeno implicitamente agendo in qualità di eredi.
2.4.3 Risulta, inoltre, dimostrato attraverso la produzione dell'attestato di Volontario della
Libertà, del foglio di congedo e dell'attestazione prefettizia di consegna della Medaglia
11 d'NO (cfr. docc.
2-4 fasc. att.) che fu catturato dalle truppe tedesche Parte_3 dopo l'armistizio dell'8.9.1943, deportato in NI e internato in un campo di concentramento, dove fu costretto a lavorare.
2.4.4 Per il resto, è fatto storicamente acquisito e notorio che, a seguito dell'armistizio dell'8.9.1943, centinaia di migliaia di militari italiani vennero catturati dalle forze armate del
Terzo Reich e deportati in campi di concentramento in NI per essere impiegati coattivamente come forza lavoro, venendo trattati in maniera disumana ed essendo costretti a vivere in precarie condizioni psicofisiche. Trattasi di condotte tali da integrare l'illecito di cui all'art. 2043 c.c., fonte di responsabilità risarcitoria.
Come condivisibilmente argomentato da recente giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe a quella in esame, è ragionevole ritenere che la prolungata permanenza in condizioni umilianti e disumane, subendo maltrattamenti e privazioni, essendo sottoposti a continua sorveglianza armata, all'esecuzione di lavori per numerose ore al giorno senza riposo settimanale e senza retribuzione, in condizioni di scarsa alimentazione, con vestiario inadeguato ed insufficiente riscaldamento, abbiano determinato una marcata sofferenza non solo fisica, ma anche morale, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale delle persone ivi deportate (cfr. ex multis Trib. Torino, n. 3331/2025).
L'Avvocatura dello Stato ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che non possa farsi ricorso alla categoria del fatto notorio e producendo documentazione a sostegno della sua tesi.
Tuttavia, dalla lettura di ciò che è stato depositato trova conferma quanto sin qui sostenuto.
Infatti, nell'articolo 'Gli Internati militari italiani in NI 1943 – 1945' di è Persona_2 scritto (cfr. doc. 2 fasc. Avv. Stato): “I vertici tedeschi, infatti, avevano preventivato da tempo una possibile defezione italiana e appena ebbero conferma dei loro sospetti attuarono contromisure tempestive per invadere la penisola, prenderne il controllo e sfruttarne uomini e mezzi in modo da proseguire la guerra da soli. Subito dopo l'annuncio dell'armistizio le truppe della si recarono in punti Parte_4 strategici individuati in precedenza e nel breve volgere di pochi giorni ebbero la meglio su di un esercito che contava approssimativamente due milioni e mezzo di effettivi, spesso senza incontrare la benché minima opposizione. […] Senza un efficace coordinamento, circa un milione di soldati cadde in mano nemica. Riuscirono a salvarsi coloro che si dichiararono disposti a combattere al fianco dei nazisti, i militi di stanza nel meridione passato sotto il controllo angloamericano e chi ebbe la possibilità di allontanarsi dalle caserme prima dell'arrivo del nemico, grazie ai consigli di alcuni ufficiali lungimiranti
o per fortunate intuizioni personali. […] I soldati italiani messi in stato di fermo vennero rapidamente inviati in centri di raccolta allestiti sul territorio per organizzarne l'invio nel nord e nell'est Europa.
[…] I restanti settecentomila furono trasferiti con viaggi interminabili in campi per prigionieri di guerra gestiti dalla distribuiti in 21 distretti militari (Wehrkries) che coprivano tutto il territorio Parte_4
12 controllato dal Reich, suddivisi tra lager per ufficiali (Offizierslager, Offlag) e per la truppa
(Stammlager, Stalag): si tratta del più consistente gruppo di italiani trattenuti con la forza in NI durante la guerra. […] Inoltre, il cambiamento di status fu ispirato dalla volontà di punire il tradimento dell'8 settembre, eludere i controlli della Croce rossa internazionale e soprattutto dalla necessità di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione di Ginevra, che vieta l'utilizzo di prigionieri di guerra nell'industria bellica, settore nel quale fin dall'inizio delle ostilità in NI era esploso un crescente fabbisogno di manodopera. […] Considerati appartenenti a una razza inferiore e inaffidabile, furono relegati ai gradini più bassi della società, appena al sopra di ebrei e sovietici. […] Pur non subendo quasi mai un trattamento assimilabile a quello dei deportati nei campi gestiti dalle Ss, la loro situazione si rivelò fin dall'arrivo estremamente dura. Furono alloggiati in baracche sovraffollate, sporche e fredde, nelle quali ricevevano razioni di cibo inadeguate in termini di quantità e qualità. L'alimentazione variava molto a seconda della zona di prigionia, ma non fu mai abbondante. Pane nero, carote, rape e patate, a volte accompagnati da margarina, erano le portate principali del menù quotidiano. Nei campi
l'igiene era scarsa, rare le occasioni di lavarsi o fare una doccia. La perenne sporcizia portò allo scoppio di epidemie di tifo e tubercolosi, favorite dall'invasione di cimici e pidocchi che imperversavano ovunque.
Inoltre, i prigionieri mantennero per mesi le divise estive con le quali erano stati catturati, inadatte al clima tedesco, che favorirono il diffondersi delle malattie. Gli stivali militari sarebbero stati un bene prezioso, ma in pochi riuscirono a conservarli, perdendoli in seguito alle perquisizioni subite all'arrivo o per i furti. Reclusi e controllati a vista, gli internati vivevano giornate tutte uguali, lunghe ed opprimenti, intervallate soltanto da interminabili appelli mattutini e serali all'aperto, durante i quali venivano allineati e contati ripetutamente con qualsiasi condizione atmosferica. Bastava un piccolo ritardo, una distrazione o una reazione inadeguata per essere puniti. […] Solo pochi soldati continuarono la loro prigionia nei lager di arrivo, la maggior parte fu trasferita in decine di campi esterni e commando di lavoro ( . Per far fronte alla grande richiesta di manodopera Persona_3 furono inoltre creati campi secondari o ausiliari (Zweiglager), amministrati dai campi principali, che ne gestirono le risorse economiche e umane. I prigionieri italiani furono sfruttati presso fattorie, fabbriche, miniere e ogni altro tipo di attività produttiva;
diventarono operai, braccianti, manovali, garzoni, dovettero costruire trincee, rimuovere macerie, ripristinare gli snodi viari resi inagibili dai bombardamenti. Lavorarono nei centri abitati e nelle zone periferiche, impiegati in aziende controllate direttamente dalla ma anche in tante ditte private”. Parte_4
Pertanto, nella stessa documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato trova conferma l'avvenuta cattura, deportazione e sottoposizione a lavoro coatto dei militari italiani catturati dopo l'8 settembre.
D'altro canto, ciò che viene in rilievo nel caso in esame non è la condotta quotidianamente posta in essere a danno del congiunto delle odierne attrici da parte delle forze armate del
Terzo Reich né i singoli episodi di vessazione a cui lo stesso venne sottoposto, dal momento
13 che la cattura, la deportazione e la costrizione al lavoro integrano un crimine di guerra e contro l'umanità, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ciò chiarito, occorre ora valutare le voci di danno richieste dalle attrici.
In particolare, quest'ultime hanno agito iure hereditatis al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, in quanto durante la prigionia il congiunto era stato nell'impossibilità di lavorare e produrre, di conseguenza, reddito, e non patrimoniali, per la sofferenza psichica e fisica subita durante i rastrellamenti e la successiva deportazione nei campi tedeschi, ove aveva dovuto sopportare condizioni psicofisiche disumane. Per la quantificazione di entrambi
è stata richiamata la giurisprudenza che si è pronunciata in fattispecie analoghe e, in ogni caso,
è stato invocato il parametro equitativo.
La domanda avente a oggetto il danno patrimoniale non può trovare accoglimento, dal momento che le attrici si sono limitate ad allegare che la retribuzione media di un manovale all'epoca si aggirava interno alle 300 lire mensili, senza tuttavia dimostrare in concreto alcunché in ordine agli importi che sarebbero spettati al padre in relazione all'attività lavorativa svolta nei campi di prigionia o comunque a quella che avrebbe svolto ove non fosse stato catturato e deportato in NI.
Viceversa, la domanda avente a oggetto il danno non patrimoniale è fondata, con le precisazioni di cui si dirà.
Infatti, può presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni disumane, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentino fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali.
Per quanto riguarda la liquidazione di tale pregiudizio, occorre considerare il numero di giorni di privazione illegittima della libertà personale e utilizzare come parametro di riferimento per la sua liquidazione equitativa il valore monetario previsto dalle Tabelle di Milano per un giorno di invalidità assoluta (pari a € 115,00), applicabile in via analogica alla fattispecie in esame.
Nel dettaglio venne catturato sul suolo italiano e deportato in NI in Parte_3 data 8.9.1943 e venne liberato in seguito all'intervento degli alleati in data 8.5.1945 (cfr. doc. 3 fasc. att.). Pertanto, le attrici hanno diritto ad essere risarcite, anche quali eredi di
[...]
(cfr. comp. cost. 31.7.2024 e la documentazione con essa prodotta), in via di solidarietà Per_1 attiva (fermo restando il riparto interno sulla base delle quote ereditarie), dell'importo complessivo di € 69.920,00 (€ 115,00 x 608).
14 Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (id est data iniziale della prigionia) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Da ultimo, occorre precisare che ai sensi del citato art. 43 D.L. 36/2022 (conv. in L. 79/2022) la somma liquidata a titolo risarcitorio e le spese processuali (cfr. infra § 3) potranno essere recuperate dalle attrici al passaggio in giudicato della sentenza mediante accesso all'apposito
Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento.
2.4.5 L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che, in ogni caso, dal predetto importo dovrebbero essere scomputate le somme già percepite per tali fatti dalle attrici o dal loro dante causa o che comunque avrebbero potuto ottenere usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, co. 2 c.c.
L'eccezione non è fondata.
Infatti, non vi è in atti prova dell'avvenuta percezione di benefici o indennizzi in relazione agli eventi per cui è causa, né di eventuali decadenze.
Tale lacuna non avrebbe potuto essere colmata neppure mediante l'ordine di esibizione richiesto dall'Avvocatura dello Stato, sia in quanto la relativa istanza è stata formulata in termini generici ed esplorativi, sia in quanto lo stesso Controparte_2 dovrebbe essere in possesso di tale documentazione o comunque avrebbe potuto procurarsela autonomamente (peraltro, non risultando documentate richieste avanzate in tal senso).
15 2.5 Da ultimo, non si ritiene accoglibile l'istanza di rinvio alla Corte Suprema di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. avanzata dall'Avvocatura dello Stato in sede di comparsa conclusionale (cfr. pagg. 52, 53).
Infatti, pur a fronte della complessità delle questioni poste alla base della presente sentenza
(tra cui quelle oggetto dell'istanza), i principi sinora affermati dalla giurisprudenza, anche di legittimità, sono sufficientemente chiari e tali da consentire la loro risoluzione nei termini di cui si è detto.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza della Repubblica DE di NI e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella di trattazione.
Infine, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra le attrici, la e il Controparte_3 [...]
, tenuto conto della novità delle questioni oggetto del presente Controparte_2 giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara la contumacia della Repubblica DE di NI;
- dichiara tenuta e condanna la Repubblica DE di NI al pagamento in favore di e , anche quali eredi di in via di Parte_2 Parte_1 Persona_1 solidarietà attiva, dell'importo di € 69.920,00, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna la Repubblica DE di NI a rimborsare alle attrici, in via di solidarietà attiva, le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 11.268,00 per compensi, € 575,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra le attrici, la e il . Controparte_3 Controparte_2
Brescia, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12451/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambe in proprio e quali eredi di C.F. Persona_1 C.F._3
rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Valtulini, del Foro di Bergamo
-PARTE ATTRICE- contro
DI GERMANIA Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE- con l'intervento di
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore Controparte_4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
-PARTE INTERVENUTA- *** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.6.2025):
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On. Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare in via principale: accertare e dichiarare che la convenuta Repubblica DE di NI è responsabile per il danno materiale e danno morale che il signor ha subito a causa derivante dalla illegittima Parte_3 cattura, deportazione e lavoro forzato dall'8 settembre 1943 sino all'8 maggio 1945; per l'effetto condannare la convenuta Repubblica DE di NI e/o il Controparte_2 quale gestore del Fondo destinato all'adempimento delle obbligazioni risarcitorie come
[...] formulate dalle attrici e nonché della Parte_1 Parte_2 Controparte_3
nella sua qualità di Ente rappresentativo dello Stato Italiano, in via tra di essi concorrenti e/o
[...] esclusiva, ad un equo risarcimento a favore di dette attrici, che si indica nella misura di € 129.600,00, o in quella diversa somma che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, con rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
Con vittoria di spese di lite”.
PER PARTE INTERVENUTA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:
“Voglia il Tribunale, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti:
I. Dichiarare la carenza di giurisdizione nei confronti della Repubblica DE di NI.
II. Nel merito:
a) affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data Controparte_2 antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, dichiarare inammissibile, anche per carenza di giurisdizione, o rigettare la domanda formulata nei confronti della Repubblica DE di
NI;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, previa congrua riduzione delle somme richieste, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento
2 eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ..
d) condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con atto di citazione e hanno convenuto Persona_1 Parte_1 Parte_2 in giudizio la Repubblica DE di NI, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non (quantificati in € 129.600,00, ovvero la diversa somma di giustizia), patiti dal de cuius (marito e padre delle attrici), militare dell'esercito Parte_3 italiano, in conseguenza della sua cattura ad opera delle forze armate tedesche e della successiva deportazione in NI dopo l'8.9.1943, data della firma dell'armistizio tra l'Italia e le Forze Alleate, condotte che devono essere qualificate quale crimini di guerra e contro l'umanità.
3 Con riferimento alla convenuta Repubblica DE di NI, Stato che deve considerarsi successore dell'allora Terzo Reich, le attrici hanno osservato che non può operare l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri, trattandosi nel caso in esame di delicta imperii, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe.
1.2 La Repubblica DE di NI non si è costituita in giudizio.
1.3 Sono intervenuti volontariamente ex art. 105 c.p.c. la e Controparte_3 il entrambi per il tramite dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Brescia, contestando il contenuto dell'atto di citazione.
Parte intervenuta ha innanzitutto dedotto l'inammissibilità della domanda proposta dalle attrici nei confronti della Repubblica DE di NI, tenuto conto degli accordi tra la
Repubblica Italiana e quest'ultima, resi esecutivi con d.P.R. 1263/1962, con i quali la prima ha dichiarato definite tutte le rivendicazioni nei confronti della seconda in relazione ai diritti sorti nel periodo 1°.9.1939 - 8.5.1945, obbligandosi altresì a tenerla indenne da ogni eventuale azione o pretesa nei suoi confronti. Proprio al fine di dare continuità a tale accordo è stato costituito il fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022 (conv. in L. 79/2022), volto al ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich.
Sulla scorta di tale argomentazione, ha pertanto dedotto che il titolare passivo del rapporto giuridico controverso deve essere individuato nel , Controparte_2 presso il quale è stato costituito il predetto fondo, mentre la Repubblica DE di NI
è oramai estranea alle vicende in esame.
Parte intervenuta ha dedotto, inoltre, l'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori fatti valere dalle attrici.
Nel merito, ha evidenziato che le domande avanzate dalle controparti dovranno essere rigettate laddove non risulti acquisita la prova che il loro congiunto sia stato effettivamente vittima dei reati per cui è causa, oltre che della qualità di eredi delle attrici, a fronte di azione proposta iure hereditatis.
Infine, relativamente al quantum, ha osservato che dalle somme eventualmente riconosciute dovranno comunque essere detratti gli importi già percepiti a titolo indennitario o risarcitorio in conseguenza dei fatti oggetto del giudizio, nonché gli importi che avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza.
1.4 La causa, ritenuta superflua l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del CP_2
nonché della richiesta Controparte_2 Controparte_3
4 dalle attrici, essendo già intervenuti volontariamente (cfr. ord. 1°.6.2023), e dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Da ultimo, occorre dare atto che nelle more del processo l'attrice è deceduta e, Persona_1 pertanto, e si sono costituite in giudizio anche in qualità di Parte_2 Parte_1 sue eredi (cfr. comp. cost. 31.7.2024).
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Innanzitutto, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla controversia in esame e, in particolare, per ciò che concerne la domanda proposta dalle attrici nei confronti della Repubblica DE di NI (peraltro, la relativa eccezione è stata sollevata dall'Avvocatura dello Stato solo in sede di precisazione delle conclusioni e di scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.).
Sul punto, occorre richiamare i chiarimenti di recente forniti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti “iure imperii” costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i “delicta imperii”, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della
Repubblica DE di NI, dal figlio ed erede di un cittadino italiano per ottenere, “iure proprio” e “iure hereditatis”, il ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, dalla deportazione, dal lavoro forzato e dalla morte del padre durante la seconda guerra mondiale)
(Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 20442 del 28/09/2020, Rv. 659019 - 01. Principio poi ribadito da Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 3642 del 08/02/2024, Rv. 670093 - 01. Cfr. altresì Cass. civ.,
Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004, Rv. 571034 - 01; Corte Cost., n. 238/2014).
Nel caso in esame, la domanda avanzata dalle attrici iure hereditatis trova fondamento nella cattura, deportazione e assoggettamento ai lavori forzati del proprio congiunto, militare italiano, a opera delle forze armate del Terzo Reich dopo l'armistizio dell'8.9.1943.
Tali condotte vanno considerate quali crimini di guerra e contro l'umanità e come tali sono sottratte al principio consuetudinario dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione.
5 D'altro canto, già all'epoca dei fatti in esame l'art. 5 del 'Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra' allegato alla 'Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre e regolamento annesso' del 1907 prevedeva che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura”,
e, soprattutto, il successivo art. 6 disponeva che “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Pertanto, anche a voler ritenere applicabile ai cd. IMI lo status di prigionieri di guerra, in ogni caso le condotte in esame erano comunque vietate dalle norme internazionali all'epoca vigenti.
2.2 Sempre in via preliminare, occorre affrontare la questione avente a oggetto la titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, dal momento che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il , intervenuti in causa, hanno eccepito che, Controparte_2
a seguito dell'istituzione presso quest'ultima del fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022
(“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945”), sarebbe venuta meno qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti della Repubblica
DE di NI.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione non sia fondata.
Infatti, la partecipazione al giudizio del (mediante Controparte_2 intervento ex art. 105 c.p.c., ritenuto da una recente pronuncia quale adesivo cd. dipendente - cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23669 del 21/08/2025), data dal fatto che presso di esso è stato istituito il predetto fondo, non esclude quella della Repubblica DE di NI, quale soggetto giuridico responsabile civilmente delle condotte poste dalle attrici a fondamento della domanda risarcitoria.
Ciò lo si ricava dallo stesso dettato normativo.
Infatti, da una lettura complessiva dell'art. 43 cit. emerge che il fondo interviene nella sola fase esecutiva, così garantendo alla NI una totale protezione dalla giurisdizione esecutiva e realizzando un equo contemperamento tra l'esigenza di garantire il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità posti in essere dal Terzo Reich e i principi di diritto internazionale
(cfr. Corte Cost., n. 159/2023: “Questa Corte ha più volte affermato che la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in
6 quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale (sentenze n. 140 del
2022, n. 128 del 2021, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998); e ciò è tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale (art. 2 Cost.). Per altro verso, costituisce un principio dell'ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati (sentenza n. 102 del
2020), le cui disposizioni – secondo la giurisprudenza di questa Corte a partire dalle note sentenze n.
348 e n. 349 del 2007 – sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma, Cost.). La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra questi principi, tutti di rango costituzionale”).
Il co. 2 garantisce l'accesso al Fondo a “coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1”.
Accertamento e liquidazione che non possono non avere quale destinatario il soggetto responsabile, vale a dire appunto la Repubblica DE di NI, e non lo Stato Italiano o il , che di quelle condotte non sono in alcun modo Controparte_2 responsabili.
Il co. 6, poi, nel disporre che “Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”, presuppone che il giudizio sia già stato instaurato nei confronti di altro soggetto, che non può che essere la Repubblica DE di NI. Scopo della norma, quindi, non è quello di escludere la titolarità passiva in capo a quest'ultima, bensì quello di garantire la partecipazione al giudizio del , rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_2 dello Stato, in quanto gestore del Fondo ristori (mentre effettivamente alcuna legittimazione a partecipare al giudizio è ravvisabile in capo alla , dal momento che Controparte_3 nessun riferimento normativo è ravvisabile nei suoi confronti).
Tale interpretazione risulta confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha chiarito infatti che “L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di NI, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta […] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la NI) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la NI) e non sarebbe più proponibile una nuova”.
7 Né può attribuirsi rilievo dirimente in senso contrario alla recente Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7371 del 19/03/2025, come invece opinato dall'Avvocatura dello Stato, dal momento che tale pronuncia, nel chiarire che l'attività processuale svolta dal
[...]
(per il tramite dell'Avvocatura dello Stato) non integra un Controparte_2 intervento propriamente detto ma concreta la costituzione in giudizio dell'amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzando un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnato dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, sembra avere quale parametro di riferimento la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non la Repubblica DE di NI.
In altri termini, la Suprema Corte, per risolvere una questione avente a oggetto la competenza territoriale, ha concentrato la sua attenzione sulle amministrazioni statali coinvolte in quel giudizio (id est, e Controparte_3 Controparte_2
, tralasciando del tutto la posizione della NI, non perché non facente parte del
[...] processo (come può evincersi anche dall'intestazione dell'ordinanza), ma solamente in quanto non rilevante ai fini dello scrutinio di quella specifica questione.
A confermare l'interpretazione qui sostenuta è di recente intervenuta la Corte Suprema di
Cassazione, la quale ha chiarito quanto segue: “
2.3. ciò premesso, è evidente che l'art.43 del decreto- legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per
i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione del detto Stato ad essere convenuto nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto
l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva, al fine di realizzare un bilanciamento – reputato dalla Corte costituzionale “non irragionevole” – tra due principi di rango costituzionale: da un lato, il principio per cui la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale (Corte cost. n. 140 del 2022, n. 128 del 2021, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998); dall'altro lato, il principio del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati
(Corte cost. n. 102 del 2020), le cui disposizioni – a partire dalle note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007
– sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna
(art. 117, primo comma, Cost.);
2.4. la legittimazione passiva dello Stato estero, in relazione all'azione risarcitoria di cognizione, non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano – e, per esso, del –, neppure sulla base della disposizione del comma 6 del Controparte_2 succitato art.43, che prescrive la notificazione degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 cod.
8 proc. civ.; è infatti evidente che, stante la possibilità che, in caso di accoglimento delle domanda, la sentenza di condanna venga messa in esecuzione a valere sul Fondo “Ristori”, al CP_2 deve riconoscersi, con riguardo al precedente giudizio di cognizione (non Controparte_2 già la legittimazione esclusiva quale “giusta parte” passivamente legittimata, bensì), la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, avendo un proprio interesse al rigetto della domanda proposta nei confronti di questo;
in tale prospettiva, la norma che prescrive la notifica dell'atto introduttivo del giudizio all'Avvocatura dello Stato ha appunto la funzione di consentire alla difesa erariale l'acquisizione della notizia dell'introduzione del procedimento, nonché degli estremi della domanda risarcitoria, onde poter tempestivamente e compiutamente esercitare il proprio diritto all'intervento” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23669 del 21/08/2025 cit.).
Alla luce di tali considerazioni, deve essere dichiarata la contumacia della Repubblica DE di NI (in relazione alla quale era stata riservata ogni valutazione - cfr. ord. 1°.6.2023).
2.3 Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha richiamato il disposto dell'art. 2947 c.c. e il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità e di merito (anche di questo Tribunale - cfr. n. 4739/2024; n. 785/2025), che qui si condivide, secondo cui i crimini di guerra e contro l'umanità, come quelli in esame (cfr. quanto osservato al § 2.1), offendendo interessi transazionali e violando lo ius cogens sono imprescrittibili, così come espressamente previsto sia dalla Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26.11.1968 sia da quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25.1.1974.
Tali convenzioni, a prescindere dalla loro avvenuta ratifica da parte degli Stati firmatari, sono espressione di norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, come tali automaticamente recepite dal nostro ordinamento per il tramite dell'art. 10 Cost.
Non può essere condivisa la tesi dell'Avvocatura dello Stato a detta della quale il principio dell'imprescrittibilità sarebbe inapplicabile alla fattispecie in esame poiché formatosi successivamente ai fatti di reato oggetto del giudizio, pena la violazione dell'art. 25 Cost.
Infatti, la giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Trib. Trento, n. 4094/2023) ha chiarito che tali norme di diritto internazionale sono sorte proprio al fine di impedire che i gravi crimini commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale rimanessero impuniti, così che devono necessariamente operare in via retroattiva.
D'altro canto, il richiamo all'art. 25 Cost. e al principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli non è pertinente, dal momento che nel caso in esame viene in rilievo la
9 responsabilità civile risarcitoria, per la quale tale garanzia non opera. Anzi, essendo previsto in tale ambito il principio di irretroattività da una norma ordinaria, vale a dire l'art. 11 delle preleggi, esso può essere derogato da una norma di pari rango.
Neppure rilievo dirimente può essere attribuito all'art. 43, co. 6 cit., il quale fa “salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”. Tale richiamo, infatti, deve essere inteso, anche in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'intera disciplina della prescrizione, inclusa quella prevista dalle norme di diritto internazionale, come visto recepite nel nostro ordinamento ex art. 10 Cost.
In sede di scritti conclusivi l'Avvocatura dello Stato ha citato a sostegno della propria tesi la recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione n. 3642/2024.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che tale lettura non sia condivisibile.
Innanzitutto, in quanto la pronuncia smentisce l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 25 Cost.: “ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio d'irretroattività che la
Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale;
in altri termini, ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale (Cass., 29/09/2004,
n. 19566, pag. 6, secondo cui all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato); nella stessa logica si è affermato che il principio della norma più favorevole non opera agli effetti civilistici (e per questo bisogna aver riguardo alla previsione della prescrizione penale vigente al momento della consumazione, senza applicare retroattivamente la norma successiva e riduttiva dei termini prescrizionali penali: Cass., 27/07/2012, n. 13407, Cass., 14/03/2018, n. 6333)”.
Laddove poi tale pronuncia ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per le fattispecie come quella in esame, così apparentemente contraddicendo la tesi dell'imprescrittibilità, sembra averlo fatto solo per rigettare il motivo di ricorso proposto in quella sede dall'Avvocatura dello Stato, senza tuttavia affermare expressis verbis di condividere tale lettura. In altri termini, anche qualora la tesi sostenuta da quest'ultima, la quale - come visto - àncora la prescrizione all'art. 2947 c.c. e al reato di cui
10 all'art. 600 c.p., fosse stata condivisibile, in ogni caso nella fattispecie all'esame della Suprema
Corte essa non sarebbe stata comunque fondata nel merito (“sia perché pur assumendo, come fa la difesa erariale, che il legislatore ordinario abbia inteso ricognitivamente indicare, con norma interna,
l'esclusione di ogni imprescrittibilità, operando appunto i (comuni) termini al riguardo tempo per tempo applicabili – conclusivamente avallando, per altra via, il ragionamento decisorio della Corte di appello quando ha correlato la prescrizione all'ipotesi di riduzione in schiavitù nella disciplina temporale in rilievo – il diritto oggetto dell'azione svolta non potrebbe dirsi prescritto”).
Anzi, seppur incidenter tantum, la pronuncia richiama il precedente n. 5044/2004, il quale “ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini
«qualunque sia la data in cui sono stati commessi» (art. 1)”.
Da ultimo, si richiama quanto osservato da parte della giurisprudenza di merito, che qui si condivide, ovvero come appaia poco comprensibile che lo Stato italiano prima costituisca un fondo, con una dotazione di milioni di euro, per ristorare le vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti tra il 1939 e il 1945 e poi si costituisca in giudizio per invocare la prescrizione di dette pretese risarcitorie sulla base di argomentazioni evidentemente spendibili per la quasi totalità delle vittime e altresì ben note al momento della costituzione del fondo stesso (cfr. Trib. Torino, n. 3331/2025; Trib. Padova, n. 1771/2024).
2.4 Nel merito, la domanda proposta dalle attrici è fondata, nei limiti e con le precisazioni di cui si dirà infra.
2.4.1 In via preliminare, occorre chiarire, in accordo con la giurisprudenza di merito che si è pronunciata in fattispecie analoghe (cfr. ex multis Trib. Pordenone, n. 579/2023), che alla presente controversia deve trovare applicazione la legge italiana, vale a dire quella del luogo ove è avvenuta la cattura che ha dato inizio alla prigionia e alle successive vicende, in virtù di quanto previsto dall'art. 62, co. 1 L. 218/1995, così come anche implicitamente richiesto dalle attrici tramite il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
2.4.2 La qualifica di congiunti del militare italiano risulta documentata mediante la produzione dello stato di famiglia originario (cfr. doc. 5 fasc. att.; in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 31695 del 2019). Di conseguenza, alla luce di quanto previsto dall'art. 565 c.c. in tema di successione legittima, le attrici devono ritenersi chiamate all'eredità, che hanno accettato quantomeno implicitamente agendo in qualità di eredi.
2.4.3 Risulta, inoltre, dimostrato attraverso la produzione dell'attestato di Volontario della
Libertà, del foglio di congedo e dell'attestazione prefettizia di consegna della Medaglia
11 d'NO (cfr. docc.
2-4 fasc. att.) che fu catturato dalle truppe tedesche Parte_3 dopo l'armistizio dell'8.9.1943, deportato in NI e internato in un campo di concentramento, dove fu costretto a lavorare.
2.4.4 Per il resto, è fatto storicamente acquisito e notorio che, a seguito dell'armistizio dell'8.9.1943, centinaia di migliaia di militari italiani vennero catturati dalle forze armate del
Terzo Reich e deportati in campi di concentramento in NI per essere impiegati coattivamente come forza lavoro, venendo trattati in maniera disumana ed essendo costretti a vivere in precarie condizioni psicofisiche. Trattasi di condotte tali da integrare l'illecito di cui all'art. 2043 c.c., fonte di responsabilità risarcitoria.
Come condivisibilmente argomentato da recente giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe a quella in esame, è ragionevole ritenere che la prolungata permanenza in condizioni umilianti e disumane, subendo maltrattamenti e privazioni, essendo sottoposti a continua sorveglianza armata, all'esecuzione di lavori per numerose ore al giorno senza riposo settimanale e senza retribuzione, in condizioni di scarsa alimentazione, con vestiario inadeguato ed insufficiente riscaldamento, abbiano determinato una marcata sofferenza non solo fisica, ma anche morale, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale delle persone ivi deportate (cfr. ex multis Trib. Torino, n. 3331/2025).
L'Avvocatura dello Stato ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che non possa farsi ricorso alla categoria del fatto notorio e producendo documentazione a sostegno della sua tesi.
Tuttavia, dalla lettura di ciò che è stato depositato trova conferma quanto sin qui sostenuto.
Infatti, nell'articolo 'Gli Internati militari italiani in NI 1943 – 1945' di è Persona_2 scritto (cfr. doc. 2 fasc. Avv. Stato): “I vertici tedeschi, infatti, avevano preventivato da tempo una possibile defezione italiana e appena ebbero conferma dei loro sospetti attuarono contromisure tempestive per invadere la penisola, prenderne il controllo e sfruttarne uomini e mezzi in modo da proseguire la guerra da soli. Subito dopo l'annuncio dell'armistizio le truppe della si recarono in punti Parte_4 strategici individuati in precedenza e nel breve volgere di pochi giorni ebbero la meglio su di un esercito che contava approssimativamente due milioni e mezzo di effettivi, spesso senza incontrare la benché minima opposizione. […] Senza un efficace coordinamento, circa un milione di soldati cadde in mano nemica. Riuscirono a salvarsi coloro che si dichiararono disposti a combattere al fianco dei nazisti, i militi di stanza nel meridione passato sotto il controllo angloamericano e chi ebbe la possibilità di allontanarsi dalle caserme prima dell'arrivo del nemico, grazie ai consigli di alcuni ufficiali lungimiranti
o per fortunate intuizioni personali. […] I soldati italiani messi in stato di fermo vennero rapidamente inviati in centri di raccolta allestiti sul territorio per organizzarne l'invio nel nord e nell'est Europa.
[…] I restanti settecentomila furono trasferiti con viaggi interminabili in campi per prigionieri di guerra gestiti dalla distribuiti in 21 distretti militari (Wehrkries) che coprivano tutto il territorio Parte_4
12 controllato dal Reich, suddivisi tra lager per ufficiali (Offizierslager, Offlag) e per la truppa
(Stammlager, Stalag): si tratta del più consistente gruppo di italiani trattenuti con la forza in NI durante la guerra. […] Inoltre, il cambiamento di status fu ispirato dalla volontà di punire il tradimento dell'8 settembre, eludere i controlli della Croce rossa internazionale e soprattutto dalla necessità di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione di Ginevra, che vieta l'utilizzo di prigionieri di guerra nell'industria bellica, settore nel quale fin dall'inizio delle ostilità in NI era esploso un crescente fabbisogno di manodopera. […] Considerati appartenenti a una razza inferiore e inaffidabile, furono relegati ai gradini più bassi della società, appena al sopra di ebrei e sovietici. […] Pur non subendo quasi mai un trattamento assimilabile a quello dei deportati nei campi gestiti dalle Ss, la loro situazione si rivelò fin dall'arrivo estremamente dura. Furono alloggiati in baracche sovraffollate, sporche e fredde, nelle quali ricevevano razioni di cibo inadeguate in termini di quantità e qualità. L'alimentazione variava molto a seconda della zona di prigionia, ma non fu mai abbondante. Pane nero, carote, rape e patate, a volte accompagnati da margarina, erano le portate principali del menù quotidiano. Nei campi
l'igiene era scarsa, rare le occasioni di lavarsi o fare una doccia. La perenne sporcizia portò allo scoppio di epidemie di tifo e tubercolosi, favorite dall'invasione di cimici e pidocchi che imperversavano ovunque.
Inoltre, i prigionieri mantennero per mesi le divise estive con le quali erano stati catturati, inadatte al clima tedesco, che favorirono il diffondersi delle malattie. Gli stivali militari sarebbero stati un bene prezioso, ma in pochi riuscirono a conservarli, perdendoli in seguito alle perquisizioni subite all'arrivo o per i furti. Reclusi e controllati a vista, gli internati vivevano giornate tutte uguali, lunghe ed opprimenti, intervallate soltanto da interminabili appelli mattutini e serali all'aperto, durante i quali venivano allineati e contati ripetutamente con qualsiasi condizione atmosferica. Bastava un piccolo ritardo, una distrazione o una reazione inadeguata per essere puniti. […] Solo pochi soldati continuarono la loro prigionia nei lager di arrivo, la maggior parte fu trasferita in decine di campi esterni e commando di lavoro ( . Per far fronte alla grande richiesta di manodopera Persona_3 furono inoltre creati campi secondari o ausiliari (Zweiglager), amministrati dai campi principali, che ne gestirono le risorse economiche e umane. I prigionieri italiani furono sfruttati presso fattorie, fabbriche, miniere e ogni altro tipo di attività produttiva;
diventarono operai, braccianti, manovali, garzoni, dovettero costruire trincee, rimuovere macerie, ripristinare gli snodi viari resi inagibili dai bombardamenti. Lavorarono nei centri abitati e nelle zone periferiche, impiegati in aziende controllate direttamente dalla ma anche in tante ditte private”. Parte_4
Pertanto, nella stessa documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato trova conferma l'avvenuta cattura, deportazione e sottoposizione a lavoro coatto dei militari italiani catturati dopo l'8 settembre.
D'altro canto, ciò che viene in rilievo nel caso in esame non è la condotta quotidianamente posta in essere a danno del congiunto delle odierne attrici da parte delle forze armate del
Terzo Reich né i singoli episodi di vessazione a cui lo stesso venne sottoposto, dal momento
13 che la cattura, la deportazione e la costrizione al lavoro integrano un crimine di guerra e contro l'umanità, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ciò chiarito, occorre ora valutare le voci di danno richieste dalle attrici.
In particolare, quest'ultime hanno agito iure hereditatis al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, in quanto durante la prigionia il congiunto era stato nell'impossibilità di lavorare e produrre, di conseguenza, reddito, e non patrimoniali, per la sofferenza psichica e fisica subita durante i rastrellamenti e la successiva deportazione nei campi tedeschi, ove aveva dovuto sopportare condizioni psicofisiche disumane. Per la quantificazione di entrambi
è stata richiamata la giurisprudenza che si è pronunciata in fattispecie analoghe e, in ogni caso,
è stato invocato il parametro equitativo.
La domanda avente a oggetto il danno patrimoniale non può trovare accoglimento, dal momento che le attrici si sono limitate ad allegare che la retribuzione media di un manovale all'epoca si aggirava interno alle 300 lire mensili, senza tuttavia dimostrare in concreto alcunché in ordine agli importi che sarebbero spettati al padre in relazione all'attività lavorativa svolta nei campi di prigionia o comunque a quella che avrebbe svolto ove non fosse stato catturato e deportato in NI.
Viceversa, la domanda avente a oggetto il danno non patrimoniale è fondata, con le precisazioni di cui si dirà.
Infatti, può presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni disumane, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentino fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali.
Per quanto riguarda la liquidazione di tale pregiudizio, occorre considerare il numero di giorni di privazione illegittima della libertà personale e utilizzare come parametro di riferimento per la sua liquidazione equitativa il valore monetario previsto dalle Tabelle di Milano per un giorno di invalidità assoluta (pari a € 115,00), applicabile in via analogica alla fattispecie in esame.
Nel dettaglio venne catturato sul suolo italiano e deportato in NI in Parte_3 data 8.9.1943 e venne liberato in seguito all'intervento degli alleati in data 8.5.1945 (cfr. doc. 3 fasc. att.). Pertanto, le attrici hanno diritto ad essere risarcite, anche quali eredi di
[...]
(cfr. comp. cost. 31.7.2024 e la documentazione con essa prodotta), in via di solidarietà Per_1 attiva (fermo restando il riparto interno sulla base delle quote ereditarie), dell'importo complessivo di € 69.920,00 (€ 115,00 x 608).
14 Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (id est data iniziale della prigionia) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Da ultimo, occorre precisare che ai sensi del citato art. 43 D.L. 36/2022 (conv. in L. 79/2022) la somma liquidata a titolo risarcitorio e le spese processuali (cfr. infra § 3) potranno essere recuperate dalle attrici al passaggio in giudicato della sentenza mediante accesso all'apposito
Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento.
2.4.5 L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che, in ogni caso, dal predetto importo dovrebbero essere scomputate le somme già percepite per tali fatti dalle attrici o dal loro dante causa o che comunque avrebbero potuto ottenere usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, co. 2 c.c.
L'eccezione non è fondata.
Infatti, non vi è in atti prova dell'avvenuta percezione di benefici o indennizzi in relazione agli eventi per cui è causa, né di eventuali decadenze.
Tale lacuna non avrebbe potuto essere colmata neppure mediante l'ordine di esibizione richiesto dall'Avvocatura dello Stato, sia in quanto la relativa istanza è stata formulata in termini generici ed esplorativi, sia in quanto lo stesso Controparte_2 dovrebbe essere in possesso di tale documentazione o comunque avrebbe potuto procurarsela autonomamente (peraltro, non risultando documentate richieste avanzate in tal senso).
15 2.5 Da ultimo, non si ritiene accoglibile l'istanza di rinvio alla Corte Suprema di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. avanzata dall'Avvocatura dello Stato in sede di comparsa conclusionale (cfr. pagg. 52, 53).
Infatti, pur a fronte della complessità delle questioni poste alla base della presente sentenza
(tra cui quelle oggetto dell'istanza), i principi sinora affermati dalla giurisprudenza, anche di legittimità, sono sufficientemente chiari e tali da consentire la loro risoluzione nei termini di cui si è detto.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza della Repubblica DE di NI e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella di trattazione.
Infine, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra le attrici, la e il Controparte_3 [...]
, tenuto conto della novità delle questioni oggetto del presente Controparte_2 giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara la contumacia della Repubblica DE di NI;
- dichiara tenuta e condanna la Repubblica DE di NI al pagamento in favore di e , anche quali eredi di in via di Parte_2 Parte_1 Persona_1 solidarietà attiva, dell'importo di € 69.920,00, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna la Repubblica DE di NI a rimborsare alle attrici, in via di solidarietà attiva, le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 11.268,00 per compensi, € 575,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra le attrici, la e il . Controparte_3 Controparte_2
Brescia, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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