Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco ConIGliere
Dott. Vincenzo Turco ConIGliere relatore il giorno 8 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2616/2024 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa per procura in atti dagli Avv.ti Vincenzo Iacovino e Antonio Rubino
APPELLANTE
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato dott. , con sede in Roma, Piazza del CP_2
Gesù, n. 49, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.to Stefano Canali De
Rossi
APPELLATA
E
1
rappresentante pro tempore dott. con sede in Roma (RM), Piazza CP_4 del Gesù n. 49, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Canali De Rossi
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 3499/2024
CONCLUSIONI FUSCO:
• In via principale: dichiarare illegittimo, invalido e/o inefficace il licenziamento per insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro ovvero per violazione degli obblighi di repêchage e, per l'effetto, accertata l'esistenza di un gruppo di aziende da considerare unitariamente quale codatore di lavoro della IG.ra Parte_1
, condannare in solido le convenute, ovvero il solo datore di lavoro formale,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale (lorda) di fatto pari ad Euro 3.524,95, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre agli incrementi contrattuali medio tempore intervenuti ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, il tutto maggiorato degli interessi nella misura legale.
• In via subordinata: accertare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto alla data del licenziamento e condannare in solido le convenute, ovvero il solo datore di lavoro formale, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva commisurata all'ultima retribuzione globale (lorda) 29 di fatto, pari ad Euro 3.524,95 e determinata nel massimo di legge, in ragione dell'ultratrentennale anzianità di servizio della ricorrente, ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
• In via ancor più gradata: accertare l'inefficacia del licenziamento per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
2 e successive modificazioni, e, per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto alla data del licenziamento e condannare in solido le convenute, ovvero il solo datore di lavoro formale, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva commisurata all'ultima retribuzione globale (lorda) di fatto, pari ad Euro 3.524,95 e determinata nel massimo di legge, in ragione dell'ultratrentennale anzianità di servizio della ricorrente, ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia.
• In via ulteriormente gradata: qualora l'Ecc.mo Tribunale ritenesse di non ravvisare gli estremi per l'applicazione della tutela ex art. 18 St. lav., accertare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, condannare in solido le convenute, ovvero il solo datore di lavoro formale, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, ai sensi dell'art. 8 L. 604/66, a riassumere il prestatore di lavoro nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento o, in subordine, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima, pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, in ragione dell'ultratrentennale anzianità di servizio della ricorrente.
• In ogni caso, con condanna delle resistenti, eventualmente in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari oltre accessori come per legge nonché al rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
CONCLUSIONI BANCA Controparte_1 rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata;
con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio di appello
CONCLUSIONI Controparte_3 rigettare l'appello confermando in tutto la sentenza impugnata;
con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio di appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con ricorso di primo grado, la IG.ra dipendente della Parte_1
(da ora soltanto ≪Finnat≫) dal 12 agosto 1991, agiva nei Controparte_3
confronti di detta società nonché della (da ora Controparte_1 soltanto la ≪Banca≫) deducendo un rapporto di dipendenza da entrambe le società
(per codatorialità), e impugnando il licenziamento per g.m.o. effettuato da CP_3
con lettera del 15.7.2022 contestandone il g.m.o. anche per violazione dell'obbligo di repêchage (quest'ultimo da parte di una o entrambe le società).
La lettera di licenziamento così suonava:
«con la presente Le comunichiamo che Lei viene licenziata per giustificato motivo oggettivo, per soppressione del posto di lavoro da lei ricoperto, di (unica) addetta alla segreteria incaricata anche di connesse mansioni esecutive di base. Il licenziamento ha efficacia immediata dalla ricezione della presente e sarà nostra cura corrisponderle l'indennità di mancato preavviso unitamente alle competenze di fine rapporto. Le mansioni inerenti il posto di lavoro soppresso, ormai residuali, saranno ridistribuite all'interno dell'attuale organico aziendale;
precisiamo al riguardo che ogni altro dipendente conserverà comunque la sua mansione principale, ben diversa da quella oggetto di soppressione. Non esiste alcuna possibilità di repêchage nello scarno organico aziendale;
infatti non abbiamo assunto nel corso degli anni, né assumeremo in futuro alcun/alcuna nuovo/nuova dipendente per mansioni uguali, analoghe o anche vagamente simili a quelle oggetto di soppressione».
In breve, la lavoratrice deduceva di aver sempre lavorato sia in favore della
(una società fiduciaria che in pratica si occupa prevalentemente di CP_3
amministrare i beni che le vengono affidati da persona fisiche o giuridiche) che della Banca (società a capo del Gruppo cui si riconduce anche la fiduciaria), attraverso la stessa “linea di comando e direttiva”, dal che dovrebbe scaturire l'imputazione sostanziale del rapporto di lavoro a entrambi i soggetti.
La allegava che la condivideva ogni aspetto organizzativo e Pt_1 CP_3 logistico con la Banca, agendo con un “un coordinamento tecnico-amministrativo e finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo”. La ricorrente traduceva tale asserita realtà in un frazionamento societario strumentale, compiuto
4 dalla Banca al fine di separare le rispettive funzioni operative (“bancaria” e
“fiduciaria”) e di ridurre le conseguenze svantaggiose del requisito dimensionale.
Quanto poi alla causale diretta del recesso, la deduce a confutazione Pt_1
di essa che le mansioni da lei svolte non sarebbero state invero redistribuite all'interno della IA bensì avocate dalla Banca, e che entrambe le società avrebbero proceduto a nuove assunzioni di figure di suo pari livello, lamenta altresì
l'assenza di un “tentativo” di reimpiegarla in entrambe le società o anche soltanto della CP_3
Le convenute si costituivano contestando in modo molto preciso i vari elementi circostanziali allegati dalla lavoratrice a conforto della domanda, e chiedevano il rigetto del ricorso.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha escluso la codatoralità e ha ritenuto la sussistenza del g.m.o., anche sotto il profilo del lamentato inadempimento dell'obbligo di repechage, respingendo ogni domanda della . Pt_1
La ha quindi proposto appello, lamentando in estrema sintesi: Pt_1
l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale laddove ha ritenuto che, all'esito della prova testimoniale, non sia emerso che la ricorrente abbia svolto le proprie mansioni in favore di entrambe le convenute attraverso la stessa linea di comando e direttiva così come la condivisione di ogni aspetto organizzativo e logistico e, in definitiva, la commistione fra i due soggetti giuridici tale da configurare, nella specie, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro con la lavoratrice, e ciò anche in contrasto con le prove documentali offerte dalla lavoratrice.
L'erronea valutazione del g.m.o., insistendo sulla mancanza di una sopravvenuta inutilità dell'attività della lavoratrice e comunque sull'inosservanza degli obblighi di formazione funzionali al mantenimento dell'occupazione della e sull'obbligo di repêchage. Sostiene l'appellante che non ci sarebbe stata Pt_1
una soppressione del posto di lavoro, ma una soppressione parziale della posizione lavorativa della , e che le mansioni non soppresse sarebbero state distribuite Pt_1
ad altri dipendenti che svolgerebbero pure altre mansioni.
5 Le società si sono costituite eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivazione e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame.
Le parti hanno quindi concluso nei termini riportati in epigrafe.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
CODATORIALITA'.
A sostegno della codatorialità, la aveva allegato in primo grado una Pt_1
serie di elementi di contesto conducenti ad un frazionamento illecito dell'impresa
(v. già dall'indice a pag. 2 del ricorso ex art. 414 c.p.c.) nonché alla sua soggezione ad una linea di comando unitaria e al materiale disimpegno di attività anche in favore della CP_1
In particolare, la ricorrente aveva dedotto in primo luogo che, rispetto all'oggetto sociale della non era che un segmento commerciale, CP_1 CP_3
quello relativo alla gestione fiduciaria di patrimoni di clienti della sola CP_1
Inoltre, quanto al proprio inserimento nella struttura produttiva di entrambe le società, vi sarebbe stata “comunanza” di tempi, spazi, linee gerarchiche e regole comuni ai dipendenti della (stessi uffici, stesso centralino, medesime CP_1
modalità di accesso agli uffici con budget e finanche stesso paytroll), ma anche eterodirezione da parte della a mezzo di impiegati e funzionari di questa CP_1
come , e . La TE Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Pt_1
deduceva inoltre della documentazione da cui, a suo dire, emergeva la fondatezza della propria ricostruzione.
A fronte di tali allegazioni, sia la che la hanno replicato con CP_1 CP_3
una serie di contestazioni specifiche, munite per giunta di circostanze controfattuali specifiche che non sono state a loro volta specificamente contestate dalla lavoratrice
6 e demoliscono la maggior parte degli elementi “sintomatici” della codatorialità testé richiamati.
Anzitutto, la ha eccepito delle circostanze non contestate che CP_1 afferiscono alla natura dell'attività svolte dalla ed alle legittime CP_3
interrelazioni funzionali con la CP_1
Tra tali circostanze vanno in particolare richiamate le seguenti: il core business delle due società è diverso. Per il servizio fiduciario la percepisce una commissione direttamente dai clienti per l'amministrazione CP_3
del mandato ricevuto e non da e i titolari effettivi di detti rapporti CP_1
aperti dalla IA presso - come presso altri istituti - sono Controparte_1
i fiducianti che si sono rivolti a (e non alla Banca); Controparte_3
non può svolgere le attività bancarie proprie della Banca, anche CP_3
perché dopo il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non è più possibile per le fiduciarie raccogliere risparmio fra il pubblico o svolgere attività di consulenza finanziaria;
esercita l'attività fiduciaria prevista dalla legge n. 1966/1939, è stata CP_3
a ciò autorizzata e non può operare per la “gestione di patrimoni” come indicato dalla ricorrente quando deduce che ≪ Rispetto all'oggetto sociale (attività bancaria, cfr. doc. 03) della Banca, la IA non ne è che un segmento commerciale, quello relativo alla gestione fiduciaria di patrimoni di clienti della sola. Circostanza, del resto, allegata a pag. 3 del ricorso di primo grado ma non dimostrata.
Può essere qui evidenziato che le relazioni funzionali tra le due società sono spiegabili alla luce del fatto che, secondo le normative secondarie di settore (come quella della Banca D'Italia, non contestata dalla lavoratrice, v. circolare 288/2015), la capogruppo svolge funzioni di governance all'interno del Gruppo (emerge così la legittimità delle seguenti funzioni di governance attinenti alla consulenza e ai servizi dati da a : a) Funzione Compliance e CP_1 Controparte_3
controllo conformità; b) Funzione Antiriciclaggio;
c) Funzione Rischi).
Risulta anche pacifico e documentato che sia il supporto nelle funzioni di
Governance individuate dalla Banca d'Italia che la consulenza e i servizi che la
Banca presta alla IA vengono resi in base a contratti regolari, in relazione ai quali la Banca ha evidenziato fatture e bonifici.
7 La stessa attività di ricezione e consegna di documenti da e per le due società, cui avrebbe atteso la e cui l'appellante annette la IGnificanza di un Pt_1
elemento sintomatico di codatorialità, è coperta da contratto e denota la riconducibilità del servizio al datore di lavoro formale (e sostanziale) della lavoratrice.
Insomma, i rapporti e le connessioni tra le due società si spiegano chiaramente alla luce della rispettiva attività e della connessione di tipo societario ed economico, non offrendo sotto tale aspetto alcuna riprova di operazioni tali da rivelare una “frazionamento illecito” dell'impresa ovvero l'intervento da parte della
Banca quale datore di lavoro nei confronti della lavoratrice.
Anche i “contatti” e le “relazioni” con la Banca enfatizzati dalla si Pt_1
spiegano agevolmente senza dovere necessariamente ricorrente ad un rapporto di codatorialità, e così pure gli elementi circostanziali (peraltro parzialmente smentiti pure dall'istruttoria testimoniale, come si vedrà) che attingono taluni elementi di contesto. Così, il terminale telefonico delle due società, che era diverso, potendo ovviamente accadere che clienti e interlocutori della IA indirizzassero le loro telefonate al centralino della magari reperito velocemente sul Web con CP_1
il nome e in tal caso, peraltro in base ad un contratto di service, la società CP_3
ricevente reindirizzasse la telefonata al giusto destinatario;
e poteva anche accadere che il cliente della IA avessero necessità di andare alla Banca dove sono allocati i propri investimenti a conferire con personale della fiduciaria o della
Banca, e in tal caso c'era una forma di accoglienza della reception della nei CP_3 locali della Banca ma nell'interesse della IA e del cliente fiduciante, servizio peraltro anch'esso regolamentato da contratto tra le due società (v. atti). Anche
l'utilizzo promiscuo delle sale riunioni è stato ridotto dai testi a fatto eccezionale che da solo non basterebbe ad accreditare la tesi dell'appellante.
Ciò che resta degli elementi invocati dalla lavoratrice è stato poi clamorosamente smentito dalle dichiarazioni dei testimoni, che il Tribunale ha riportato nei termini testuali che conviene qui ripetere:
≪ I testi escussi hanno concordemente riferito che la ricorrente svolgeva attività di segreteria (che è andata progressivamente diminuendo nel corso degli
8 anni) per la IA e hanno escluso che fosse assoggettata al potere direttivo e/o disciplinare di Hanno inoltre riferito che le due aziende hanno CP_1
ingressi, spazi, segreterie e procedure separate.
In particolare, in ordine alle mansioni svolte, il teste (direttore Tes_5 amministrativo della ) ha dichiarato:” La ricorrente svolgeva in CP_3
IA attività di segreteria… si occupava dello smistamento della corrispondenza quando, prima del covid, arrivava in maniera consistente. Preciso che già in precedenza, con lo sviluppo della tecnologia e l'aumento dell'utilizzo di e-mail e fatture elettroniche l'attività di distribuzione della corrispondenza era notevolmente diminuita. … per le attività da svolgere presso lo sportello della
(ad esempio pagamenti o consegna dei mod F24) io o altri colleghi della CP_1
IA chiedevamo alla ricorrente di recarsi in banca per l'adempimento.
Preciso che anche quest'attività, con l'evoluzione della tecnologia, è diminuita molto perché ormai si fa tutto telematicamente. La ricorrente non si occupava di pagamenti telematici perché non era munita delle credenziali. Anche le modalità di pagamento telematico degli F24 viene svolta direttamente dalla direzione amministrativa.”. Ed ancora “… in IA tutti hanno la disponibilità di videoscrittura e foglio elettronico e quindi siamo autonomi nell'utilizzo di questi strumenti. Tuttavia la ricorrente ha prestato assistenza per attività di videoscrittura ai Dott. e (all'epoca conIGliere e Persona_1 Persona_2
amministratore delegato della ) perché non avevano dimestichezza con CP_3
l'utilizzo di questi strumenti. Ciò è avvenuto prima del 2012. Successivamente si è occupata di videoscrittura in maniera molto sporadica perché, come ho detto, tutti noi siamo autonomi nell'utilizzo della videoscrittura. adr dopo il licenziamento le attività residue della ricorrente sono state ripartite fra gli altri dipendenti della fiduciaria. Fu emanata apposita circolare di servizio poi confluita nel documento
”Procedure operative”. Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla testa Tes_6
(dipendente della dal 2014 e addetta al middle office) : “La ricorrente CP_3
si occupava di segreteria in generale. Preciso che dopo il periodo del covid in ufficio sono cambiate alcune abitudini lavorative ad esempio le riunioni, anche con i clienti, si facevano on-line cosa che si fa tuttora. La ricorrente rispondeva telefono, consegnava la nostra posta alla reception della Banca e la ritirava per nostro conto consegnandola poi ai nostri dipendenti. Ciò avveniva sulla base di un contratto che la aveva con la per lo svolgimento di servizi. Era CP_3 CP_1
9 la che si occupava della spedizione per nostro conto. La ricorrente si CP_1 occupava anche dell'accoglienza dei clienti se qualcuno veniva di persona. Posso dire che all'incirca fino al 2012 la ricorrente si occupava anche di videoscrittura e dattiloscrittura perché il vecchio management non era molto pratico con l'utilizzo di questi strumenti (soprattutto il vecchio amministratore delegato e l'altro conIGliere), ma successivamente questa attività è andata molto a diminuire perché il nuovo amministratore è molto “smart” e noi siamo autonomi nello svolgimento di questa attività. La ricorrente si occupava di questa attività in modo molto marginale. Faccio presente che adesso ogni documento viene scansionato e archiviato direttamente dall'operatore nel sistema senza ulteriori passaggi… adr la ricorrente, su input dei colleghi del commerciale della o anche CP_3 dell'amministrazione, faceva dei versamenti in banca cioè si limitava a consegnare il modulo già compilato dai colleghi, cosa che faceva non solo presso la banca ma anche presso altri istituti di credito(se ad esempio il cliente aveva un CP_3 conto acceso presso un'altra banca)”. Anche il teste (dipendente della S_
dal 2012, addetto all'ufficio clienti) ha confermato tali circostanze: “La CP_3
ricorrente principalmente si occupava della distribuzione della posta. Preciso che la posta destinata alla IA arrivava alla reception della Banca e la ricorrente provvedeva al ritiro in forza di un contratto che la IA ha con la
Banca. Faccio presente, però, che i pacchi (pony express, DHL) arrivavano direttamente alla sede della fiduciaria. Da quando sono entrato io in IA la ricorrente non si occupava di videoscrittura. Personalmente io ho sempre fatto tutto da solo. Tutti gli operatori dell'ufficio clienti sono autonomi nell'utilizzo di programmi di videoscrittura e dei sistemi… Da quando sono arrivato io l'amministratore delegato si è sempre occupato personalmente della sua agenda con outlook, così come mi occupo io della mia. La ricorrente non si occupava di archiviazione documenti. Posso dire che io me ne sono sempre occupato da solo e così anche i miei colleghi”.
Quanto all'asserito assoggettamento della ricorrente alle direttive di personale della Banca (ed in particolare : , TE Testimone_2 Tes_3
e ) il teste ha dichiarato: “Preciso che nessun altro
[...] Testimone_4 Tes_5
dipendente di altre società avrebbe potuto darle indicazioni di questo tipo perché ogni società ha il proprio personale e alle proprie procedure operative esecutive.
Preciso le queste procedure sono approvate dal conIGlio di amministrazione
10 quindi sono ben precise e i dipendenti devono attenervisi. Escludo che la ricorrente ricevesse indicazioni o direttive da , TE Testimone_2 Testimone_3
e ”. Anche tali affermazioni hanno trovato concorde conferma nelle Testimone_4
altre deposizioni testimoniali. In particolare la teste pur avendo Tes_8
dichiarato di non sapere di preciso chi desse le direttive e le indicazioni di lavoro alla ricorrente, ha poi affermato : “Non credo che lo facessero né TE
( che hanno lo stesso ruolo che attualmente ricopro anche io). Non Testimone_2
ho mai visto e dare indicazioni o direttive alla Testimone_3 Testimone_4 ricorrente”. La teste ha dichiarato : “non conosco personalmente la Tes_6 IGnora , l'ho sentita unicamente per telefono. Non so di preciso quale TE ruolo abbia all'interno della banca. è un'ex collega che stava in Testimone_2
segreteria generale della banca. Dubito che entrambe abbiano mai dato direttive di lavoro alla ricorrente la quale si è sempre occupata esclusivamente della fiduciaria.adr e sono due “private” della banca. Testimone_3 Testimone_4
Neanche loro davano ordini alla ricorrente” . Il teste (dirigente Testimone_9
indicato in ricorso tra coloro che impartivano ordini alla CP_1 lavoratrice) ha dichiarato:” La Ricorrente portava i nostri documenti alla e viceversa. Io non davo ordini alla ricorrente. Capitava che la CP_3 chiamassi quando c'erano operazioni fiduciarie da svolgere. Adr io sappia nessuno della banca dalle direttive alla ricorrente”. Analogamente il teste S_
:” , e sono dipendenti della banca. Non Testimone_4 TE Testimone_2
mi risulta che dessero ordini alla ricorrente”.
Non risulta, poi, che il personale fosse utilizzato in modo promiscuo (cfr. dep : “ la e la IA hanno sempre avuto due segreterie Tes_8 CP_1
distinte sia in passato che attualmente. Le segretarie della Banca non lavorano per la ”). I testi poi hanno escluso che esistesse un piano ferie unico per i CP_3
dipendenti della e quelli della (cfr. dep e ). CP_3 CP_1 Tes_9 Tes_8
E' stato confermato, poi, che le società hanno accessi differenti e propri spazi anche se è capitato in alcune occasioni della fiduciaria abbia utilizzato la sala riunioni della banca. Tale circostanza, tuttavia, appare del tutto irrilevante a dimostrare l'asserita commistione fra i due soggetti giuridici. I testi hanno confermato che le due società hanno due distinti sistemi informativi del tutto indipendenti . In particolare il teste ha dichiarato: “I sistemi informativi Tes_9
della IA e della Banca sono separati ed è necessario che lo siano perché
11 l'essenza del rapporto fiduciario è la riservatezza. Pertanto i dipendenti della banca non possono avere accesso alle informazioni dei clienti della fiduciaria. La
e la IA hanno due segreterie amministrative distinte e separate”. CP_1
Analogamente il teste “I sistemi della IA quelli della S_ CP_1
sono totalmente distinti. Noi non abbiamo possibilità di accedere ai sistemi della e così i dipendenti della a quelli della IA… La e la CP_1 CP_1 CP_1
IA avevano due uffici segreteria distinti. Nella segreteria di fiduciaria c'era solo la ricorrente. Nella segreteria della banca so che ci sono più persone, ma non posso essere più preciso. La ricorrente non ha mai lavorato per la segreteria della banca da quando io lavoro in fiduciaria”.
Infine i testi hanno concordemente smentito che la operi solo e CP_3 soltanto su portafogli di clienti della In particolare il teste : “ I CP_1 Tes_5
pagamenti che venivano indicati alla ricorrente riguardavano soltanto clienti della la quale ha rapporti di conto corrente a seguito di mandato fiduciario CP_3 da parte di questi. … preciso che è il cliente della IA che sceglie la banca a cui depositare i propri averi e quindi le indicazioni di eseguire pagamenti potevano riguardare banche diverse dalla In questi casi la CP_1
ricorrente consegnava presso gli sportelli di queste banche la disposizione della nell'interesse del cliente”. Anche il teste ha dichiarato : “che CP_3 Tes_9
io sappia la percepisce la commissione dal cliente fiduciario che apre CP_3
il mandato fiduciario. Successivamente la IA accende il conto presso un istituto di credito scelto dal cliente che può essere banca ma anche un altro CP_3
istituto di credito. La IA apre il mandato “in nome proprio per conto” del cliente”.
In definitiva deve escludersi la configurabilità di un unico centro di imputazione e la riferibilità del rapporto di lavoro ad entrambe le società dovendosi ritenere che la ricorrente fosse dipendente soltanto della .>>. CP_3
Tali testimonianze, ad avviso della Corte, evidenziano anzitutto la assoluta mancanza di prova circa l'eterodirezione della da parte di personale della Pt_1
Banca, che pure era un indizio “forte” nella prospettazione della ricorrente, fatto che resta del tutto indimostrato. È stato anche escluso un piano unitario di ferie.
Osserva inoltre la Corte che dalle risultanze sin qui dette è rimasto sostanzialmente confermato che le mansioni prevalenti della erano quelle di Pt_1
12 segreteria e connesse operazioni basiche, il cui contenuto concreto era andato però inesorabilmente affievolendosi nel tempo. Emerge così che l'attività di dattiloscrittura (all'epoca dell'assunzione la aveva il titolo di studio di Pt_1
ragioniere conseguito nel 1983 e negli anni successivi al diploma aveva conseguito degli attestati di qualifica professionale di stenodattilografa) era divenuta recessiva con la diffusione tra gli impiegati e i dirigenti della videoscrittura (negli ultimi anni la nuova dirigenza non aveva avuto più bisogno neppure alcuna ausilio prima offerto dalla lavoratrice per l'utilizzo minimale della videoscrittura e simili). Così pure era divenuta recessiva l'attività secondaria di accoglienza, in quanto dopo il
Covid la frequenza degli ambienti era diminuita e molte interlocuzioni avvenivano da remoto. Non emerge poi la prevalenza né una soddisfacente pesatura dell'attività di consegna della posta (all'interno del palazzo che era sostanzialmente il medesimo), ed è emerso che i pacchi giungevano con corrieri e non erano maneggiati.
Quanto, infine, alla documentazione che la allega per dimostrare la Pt_1 codatorialità, del cui omesso esame si duole l'appellante, osserva la Corte che il IGnificato di tali documenti non autorizza le conclusioni della lavoratrice, anzi in parte le contraddicono e comunque non è affatto idoneo, al cospetto della ben più corposa massa di risultanze contrarie sin qui dette, a convalidare la tesi della . Pt_1
Tanto vale per le diverse e-mails inviate dall'amministratore ai CP_3 dipendenti: la mail dell'amministratore del 10.1.2022 è indirizzata al CP_3
personale e attiene alle misure anti Covid, ed e è logico che siano stante CP_3
prese anche con dopo un incontro con la Banca, non fosse altro che per la condivisione di spazi comuni e flussi convergenti di persone verso gli uffici nello stesso palazzo;
e non può anche qui non giocare il rilevo di legittime uniformità tra le società del Gruppo, che nulla dicono circa lo specifico asserito rapporto di codatorialità con la , dovendosi anzi considerare che tra le due società Pt_1
intercorrevano rapporti di service che implicavano contatti materiali reclamanti anch'essi una certa uniformità di cautele e comportamenti indotti dalla situazione di emergenza;
analoga considerazione vale per la e-mail del 13.10.2021, inviata, peraltro, da personale della Banca a dipendenti … della Banca. Analoghe considerazioni valgono un pò per tutte le e-mails afferenti alla gestione
13 dell'emergenza sanitaria o situazioni connesse (come la e-mail del 6.7.2021 da parte del peraltro dipendente di . CP_4 CP_3
La e-mail (22.7.2014) con cui lo dipendente di informa il Tes_5 CP_3 personale dell'approvazione da parte del CdA (di dell'aggiornamento del CP_3
modello organizzativo 2310/01, va poi letta considerando che, proprio per la materia ivi considerata menzionata (si fa riferimento alla ricezione degli ultimi reati dalla cui commissione deriva la responsabilità amministrativa degli enti) era del tutto razionale dare uniformità di comportamenti nell'ambito del Gruppo, e ciò poteva ben conIGliare il provvedimento (pur sempre autonomo, con propria delibera di CdA).
Irrilevanti invece le e-mails che riguardano la destinazione di sale per specifiche giornate, sia per la sporadicità di tali occasioni, sia perché tali accomodamenti potevano rispondere ad eIGenze delle due società senza per questo implicarne necessariamente un collegamento IGnificativo dell'unicità del centro di imputazione di intessi - o della codatorialità nello specifico rapporto con l'appellante. Parimenti ininfluente il messaggio diramato il 6.11.2015 dal
Presidente del Gruppo in relazione ad una vicenda giudiziaria, tranquillamente spiegabile sul piano dell'immagine per l'appunto di tutto il Gruppo, e dunque anche della fiduciaria che ne faceva parte.
La e-mail del 2.7.2020 ha per oggetto le sole ferie della IGnora ed è Pt_1 stato inviato dalla pec di non della alla , all'amministratore CP_3 CP_1 Pt_1
delegato della al capo del personale della IA, allo CP_5 Tes_5
(dipendente e al legale della;
se ciò non bastasse, la CP_3 Controparte_6
valenza probatoria del documento è infine del tutto esclusa dalla negazione da parte dei testi dell'esistenza di un piano ferie unificato per le due società.
Irrilevante la e-mail al doc. 16 della ricorrente in primo grado, con cui dipendente chiede lumi su una visita medica, e anche la deduzione CP_3 dell'appellante, secondo cui le visite mediche di idoneità alla mansione sarebbero state svolte congiuntamente con i dipendenti della Banca, non dice nulla sulla unicità del centro di imputazione di interessi né tantomeno sulla codatorialità nei confronti della , potendosi spiegare benissimo per le già dette ragioni Pt_1
logistiche.
14 LICENZIAMENTO E REPECHAGE
La decisione del Tribunale sul punto è motivata come segue.
Alla luce delle risultanze probatorie deve ritenersi provata la ragione posta base del licenziamento in quanto è emerso che le attività svolte dalla ricorrente sono andate progressivamente riducendosi a seguito dell'evoluzione tecnologica e anche a causa delle diverse modalità lavorative adottate dopo la pandemia. Risulta provata altresì la ridistribuzione delle mansioni residue tra i dipendenti rimasti in servizio ( dep : adr dopo il licenziamento della ricorrente le mansioni Tes_6
residue sono state distribuite fra i colleghi me compresa. Io rispondo al telefono.
Preciso però che le telefonate che arrivano sono poche perché di solito i clienti chiamano direttamente l'operatore anche sul cellulare e : “Da quando S_
è stata licenziata la ricorrente se ho necessità vado personalmente in banca per il ritiro con la consegna della posta anche se ormai faccio quasi tutto via mail o via
PEC. Non esiste più un centralino. Io rispondo alle chiamate dei miei clienti sul numero diretto e se squilla il telefono di un mio collega che è assente rispondo io nel mio ufficio. Negli altri uffici ognuno si organizza liberamente). Inoltre non è emerso che la abbia effettuato nuove assunzioni dopo licenziamento, né CP_3
poco prima ( dep . Tes_6
Quanto alla lamentata violazione dell'obbligo repêchage va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, solo la figura della "codatorialità" ovvero la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, impone che l'assolvimento dell'obbligo di "repêchage" sia valutato in relazione a tutte le società del gruppo non essendo sufficiente la mera deduzione dell'esistenza di un gruppo di imprese (Cass 11166/18 ; Cass 267/19). Poiché nel caso di esame deve escludersi, come si è visto, l'esistenza di una codatorialità la doglianza deve ritenersi infondata.
La valutazione in fatto del Tribunale è sostanzialmente condivisibile.
15 La diminuzione delle mansioni della è stata effettiva e costante, come Pt_1
è dato desumere dalle richiamate dichiarazioni testimoniali e come si è già detto.
Infondata è anche la pretesa di un obbligo formativo, tenendo presente oltretutto che questa avrebbe avuto senso in presenza di altra posizione disponibile o in presenza di una coassegnazione della ad altre posizioni, tutte eventualità Pt_1
che però impingono una scelta discrezionale del datore di lavoro.
Andrebbe anzi rilevato, come esattamente osserva la IA, che la
Cassazione inclina a dimensionare entro limiti assai rigorosi un obbligo formativo in vista del repêchage, ritenendo (Cass. sez. lav., sentenza 17036/2024) che ≪anche prima della novellazione dell'art. 2103 c.c., questa Corte ha escluso l'esistenza di un obbligo del datore di lavoro di formazione professionale e riferito l'obbligo di repéchage limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui Data pubblicazione 20/06/2024 il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento
(Cass. 13 agosto 2008, n. 21579; Cass. 8 marzo 2016 n. 4509; Cass. 6 dicembre
2018, n. 31653), non essendo il primo tenuto a fornire al secondo un'ulteriore o diversa formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro (Cass. 11 marzo 2013,
n. 5963). Ed ha pure giustificato l'affermazione per il bilanciamento del diritto al mantenimento del posto con quello del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente, in coerenza con la ratio di numerosi interventi normativi, tutelabile senza la necessità (ove il demansionamento rappresenti l'unica alternativa al recesso datoriale), di un patto in tale senso anteriore o contemporaneo al licenziamento, nei limiti di una prospettazione, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, della possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale (Cass. 19 novembre 2015, n. 23698; Cass. 11 novembre 2019, n.
29099, in motivazione sub p.to 3.2; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31520, in motivazione sub p.ti da 43 a 48). Tale principio ha orientato il legislatore delegante la novellazione dell'art. 2103 c.c. (ad opera dell'art. 3, primo comma d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”), che all'art. 1, settimo comma, punto e) della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ha in particolare, per la “revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi”, fissato il
16 principio direttivo del contemperamento dell'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica Data pubblicazione 20/06/2024 dell'inquadramento”. Ed esso, sia pure non esplicitamente recepito dalla norma delegata, ne costituisce ratio interpretativa, da declinare nelle diverse ipotesi di mutamento delle mansioni nella prestazione lavorativa. Sicché, nel caso in esame, di esercizio dello ius variandi datoriale, “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali”, incidente sulla posizione del lavoratore (art. 2103, secondo comma c.c.), pertanto di natura unilaterale e non concordata (come invece nella diversa ipotesi di stipulazione di un patto di demansionamento c.d. negoziale, ai sensi dell'art. 2103, sesto comma c.c., “nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”), il principio da applicare è quello suenunciato di obbligo di repêchage limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento (così anche: Cass. 19 aprile 2024, n. 10627, in motivazione, sub p.to 8). Ed esso trova sostanziale conferma nella chiara previsione, conseguente al mutamento di mansioni per la modifica degli assetti organizzativi aziendali, per la quale “il mancato adempimento” all'assolvimento
“dell'obbligo formativo … non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione alle nuove mansioni” (art. 2103, terzo comma c.c.)≫.
Fermo restando quindi che il datore di lavoro era libero di ritenere la posizione lavorativa della non più utile, l'unica chance di reimpiego della Pt_1
stessa (anche esso a rischio di collidere con la libertà del datore di lavoro di organizzare la forza lavoro) sarebbe stata possibile con una coassegnazione della mansioni, ma verso un livello troppo alto per la . Pt_1
Vale a pena ricordare l'assetto del personale quale precisamente allegato dalla e successivamente non specificamente contestato dalla (che CP_3 Pt_1
doveva conoscerlo per avere lavorato tanti anni in una società con poche unità).
Ebbene, allega tra l'altro la (v. memoria ex art. 416 c.p.c.) che tra i CP_3
propri dipendenti vi sono:
Amministratore Delegato e Dirigente della CP_4 [...]
, che si occupa della Direzione Commerciale dell'azienda CP_3
17 Dirigente che si occupa della Direzione amministrativa con Parte_2
approfondite competenze amministrative, fiscali e di contabilità del lavoro
, con livello di inquadramento Quadro di IV livello, Persona_3 addetta all'Area clienti
, inquadrato come quadro di III livello, laureato in Testimone_10 economia aziendale ed addetto all'area clienti inquadrato come quadro di II livello, laureato in Parte_3 giurisprudenza ed addetto all'area clienti i citati dipendenti dell'area clienti si occupano in maniera estremamente tecnica dello sviluppo commerciale del portafoglio clienti in termini quantitativi e di qualità; gli stessi danno esecuzione al mandato fiduciario ed alla sua amministrazione gli addetti all'area clienti in via preliminare si occupano di fornire al fiduciante tutte le informazioni sullo svolgimento dell'incarico fiduciario anche con riferimento agli aspetti fiscali e tributari, nonché sulle condizioni contrattuali, tra cui le commissioni fiduciarie applicate per il servizio richiesto;
nella fase di esecuzione del mandato, l'Addetto all'Area clienti effettua un controllo sulla fattibilità e attuabilità delle operazioni con riferimento alle normative di legge e, come sempre, alla loro conformità o meno con la normativa Antiriciclaggio. Si tratta di un'attività molto complessa, potendo ad esempio il mandato fiduciario avere ad oggetto l'amministrazione di un portafoglio titoli, la compravendita ed operazioni sugli strumenti finanziari ovvero delle partecipazioni societarie che può avvenire mediante la costituzione di un nuovo soggetto giuridico;
intestazione diretta;
acquisto da un terzo;
sottoscrizione aumento di capitale o di prestito obbligazionario e trasferimento da altra società fiduciaria. Ogni tipologia di mandato richiede degli adempimenti specifici e richiede competenze molto approfondite in materia commerciale, fiscale, legale, tributaria. Insomma tutti i dipendenti della fiduciaria fanno un'attività assolutamente specialistica alla quale non è possibile riconvertire una dipendente di segreteria di base. le specifiche competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni dei colleghi addetti alla suddetta area clienti non erano possedute dalla IG.ra , Pt_1 la quale aveva svolto alle dipendenze della solo l'attività di Controparte_3
segreteria – unica segretaria e peraltro con mansioni di base
18 nell'area middle office della è addetta con CP_3 Testimone_11 inquadramento al livello 3 A2 L, che si occupava e si occupa dell'iniziale censimento del mandato fiduciario e delle successive variazioni nel sistema informatico nonché della corretta tenuta documentale del mandato fiduciario e dell'archiviazione; la stessa segnala le eventuali anomalie ai responsabili dell'area clienti. Per svolgere il lavoro della Scandi bisogna conoscere bene la normativa antiriciclaggio e altresì conoscere bene come si costituisce una società.
La affiancava e affianca l'area clienti anche nell'esecuzione del mandato Tes_6
stesso vi c'è poi Dirigente che si occupa della Direzione Parte_2
amministrativa e che approfondite competenze amministrative, fiscali e anche di contabilità del lavoro vi è inoltre , quadro di I livello, che si occupa della Testimone_12
contabilità e ragioneria, come il collega , inquadrato al Testimone_13
livello 3 A 1L che è pure laureato in economia e management.
Il settore della contabilità e ragioneria si occupa della predisposizione del bilancio della stessa e degli schemi di consolidamento per il bilancio CP_3
contabile di gruppo e dei bilanci intermedi, del pagamento delle fatture, dell'emissione delle fatture. Si tratta anche in questo caso di mansioni che richiedono competenze specifiche in materia contabile e di bilancio non possedute dalla IG.ra , che aveva svolto attività di segreteria. Pt_1
Ci sono inoltre la IG.ra , inquadrata al livello di quadro Parte_4
di I livello, e il IG. inquadrato al livello di Quadro di primo Testimone_14
livello; entrambi si occupano in IA di attività di back office e segnalazioni di vigilanza. gli addetti al back office si occupano della registrazione nel Sistema
Informativo delle operazioni fiduciarie;
curano poi la riconciliazione dei conti fiduciari con fine di verificare che i saldi delle attività finanziarie riferite a ciascun mandato fiduciario, coincidano perfettamente con quanto rendicontato dagli intermediari depositari. 100) L'attività di vigilanza consiste nella produzione ed invio di segnalazioni di natura fiscale ed antiriciclaggio agli Enti ed Organismi statali. Per svolgere le mansioni sopra descritte ( e sono Parte_4 Per_1
necessarie competenze contabili, di natura fiscale ed in materia di antiriciclaggio, che non erano possedute dalla IG.ra , la quale ha sempre svolto mansioni di Pt_1
segretaria.
19 A fronte di tali attività e posizioni di lavoro, e anche della IGnificanza di tali allegazioni in relazione alla consistenza dell'organico (non contestata), un ricollocamene, anche su posizione inferiore, e anche una “formazione” della lavoratrice, non potevano pretendersi, fermo restando l'altro alternativo ostacolo dato dall'incisione della libertà organizzativa del datore di lavoro.
Va poi ribadito che la diminuzione delle mansioni della è stata Pt_1
effettiva e costante, come è dato desumere dalle richiamate dichiarazioni testimoniali. La “redistribuzione” delle (poche) mansioni ormai disimpegnate dalla lavoratrice risponde ad una scelta discrezionale del datore di lavoro;
a fronte di tali risultanze, di nessun costrutto è la precisazione che fa l'appellante su una “solo parziale soppressione della propria posizione lavorativa”.
Quanto all'assunzione di altro lavoratore, argomentato dall'appellante (pag.
22 appello) in relazione ad assunzione della Banca, la circostanza, una volta esclusa la codatorialità, si rivela irrilevante.
In conclusione, la Corte condivide la buona sostanza della valutazione del fatto da parte dal Tribunale, con le aggiunte e le integrazioni che si sono testé evidenziate, ritenendo più che sufficiente l'istruttoria testimoniale svolta e non bisognevole di prosecuzione in questo grado, non avendo peraltro l'appellante sostanzialmente confutato le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado né indicato come bisognevoli di approfondimento aspetti più specifici del thema probandum che non siano già stati oggetto di prova in primo grado.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
20 Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in favore di ciascuna delle appellate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 8 gennaio 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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