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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 1246/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 1246/2019 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. CATERINA
FRASCA', presso il cui studio, sito in Montepaone Lido (CZ), alla Via Fermi
n. 10, è elettivamente domiciliato
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta Delibera n. 50 del
30.04.2019, dall'Avv. DEMETRIO VERBARO, presso il cui studio, sito in
Catanzaro, alla Via Vittorio Veneto n. 48, è elettivamente domiciliato
– PARTE CONVENUTA –
Nonché
pagina 1 di 17 HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. e P. I.VA.: (quale P.IVA_2 società incorporante nuova denominazione sociale di Controparte_2 già , in persona del Controparte_3 CP_4 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. SIMONA DE
SEPTIS, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via V. C iaccio n. 12, elettivamente domicilia
– TERZA CHIAMATA –
E
(C.F./P.IVA.: ), in Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
PIERPAOLO CAPUANO, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via
Kerbaker n. 55, è elettivamente domicil iata
– TERZA CHIAMATA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbali di causa e memorie depositate telematicamente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro il CP_1
, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 11/04/2013, alle ore 18,30 circa, nel Comune di nei pressi CP_1 del ristorante “La Giara”, allorquando, mentre percorreva a piedi, con direzione monti-mare, la strada sita in località Pietragrande, a causa della presenza di una buca sulla sede stradale, cadeva rovinosamente a terra.
Esponeva, in particolare, l'attore: che nel tratto di strada in cui si era verificata la caduta, tutta la sede stradale era completamente ricoperta da uno strato di fogliame e detriti di erba;
che, a seguito della caduta, egli pagina 2 di 17 riportava gravi lesioni tanto da render si necessario l'immediato trasporto, a mezzo ambulanza del 118, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato, dove gli veniva diagnostica “frattura sottocapitata d'anca sinistra e frattura capitello radiale sx” e disposto il ricovero presso il reparto di
Ortopedia e Traumatologia dello stess o nosocomio;
che veniva sottoposto ad intervento chirurgico, con installazione di viti metalliche per la frattura del collo femorale e si provvedeva all'immobilizzazione del braccio sinistro;
che, in data 17.04.2013, veniva dimesso con diagnosi di “frattura trans-cervicale femore sinistro. Frattura composta capitello radiale sinistro”, con divieto di carico sull'arto operato;
che, nonostante le cure e le terapie, egli continuava ad avvertire fastidiosi dolori, per i quali dovr à sottoporsi, come evidenziato dal consulente di parte, a cure di carattere riabilitativo e medico per tutta la vita;
che le lesioni riportate avevano determinato secondo le valutazioni del CTP un periodo di inabilità temporanea assoluta di 75 giorni, un periodo di inabilità temporanea al 50% di 56 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 14%; che, oltre ai danni non patrimoniali, dovrebbero essere riconosciute all'attore le spese per le cure future;
che, nel caso di specie ricorre la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al nella sua qualità di ente proprietario della Controparte_1 strada;
che, con lettera raccomanda del 18.09.2014, il inoltrava Parte_1 richiesta di risarcimento danni al la quale rimaneva Controparte_1 senza esito.
Per tali ragioni, parte attrice ha chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità del e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Controparte_1 convenuta al risarcimento dei danni subiti quantifica ti nella misura complessiva di € 83.550,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il che, nel merito, deduceva l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea, anche tenuto conto della negligenza addebitabile alla condotta di parte attrice, e contestava il quantum della pretesa risarcitoria avversaria.
pagina 3 di 17 Chiedeva, inoltre, il differimento dell'udienza per chiamare in causa sia la compagnia dalla quale era garantito per Controparte_3 la responsabilità civile verso i terzi all'epoca dell'incidente, sia la società
con la quale aveva stipulato Controparte_5 successivamente polizza assicurativa, nei confronti delle quali proponeva domanda di manleva.
L'Ente convenuto rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. in via preliminare, fissare, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., altra udienza allo scopo di consentire la citazione delle suddette società assicuratrici in qualità di terze garanti;
2. In via principale, rigettare la domanda avanzata dall'attore poiché priva di fondamento sia in fatto che in diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 II° c. c.c.; 3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare il risarcimento dovuto dall'attore nella misura ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I co. c.c., con conseguente rideterminazione delle somme richieste a titolo di risarcimento e, in tal caso, dichiarare le citate società assicuratrici quali soggetti terzi tenuti al pagamento dei danni in questa sede liquidati;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre che con refusione del contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore”.
Autorizzata parte convenuta alle richieste di chiamata in causa, si costituiva la compagnia assicurativa la quale Controparte_3 chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto sfornita di supporto probatorio sia in relazione all'an che al quantum, atteso che, dalle risultanze della visita medico -legale effettuata per conto della società, il era risultato in buone condizioni generali. Parte_1
Domandava pertanto il rigetto della domanda attorea e, in caso di accoglimento della stessa, quanto alla domanda di manleva, di tener conto dei limiti in cui la compagnia era tenuta a garantire l'assicurato secondo le condizioni di cui alla polizza contratta.
pagina 4 di 17 Si costituiva, infine, la eccependo Controparte_5
l'insussistenza della copertura assicurativa, atteso che la polizza stipulata con il in data 22.06.2016 aveva decorrenza dal Controparte_1
31.05.2016 e dunque, alla data dell'asserito sinistro (11.04.2013), non vi era alcun rapporto assicurativo. Si riportava, inoltre, a quanto eccepito e dedotto dal convenuto, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'adito Tribunale: 1) rigettare la domanda di garanzia per difetto di titolarità passiva;
2) nel merito rigettare la domanda risarci toria ad istanza di per essere improponibile, inammissibile, Parte_1 oltre che infondata in quanto non provata nell'an, nel nesso eziologico e nel quantum;
3) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda dichiarare il concorso di colpa dell'attore ex art.
1227 c.c. riducendo il risarcimento dei danni in misura pari all'incidenza percentuale assunta dal comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento de quo”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., escussi i testi, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa, in data
22.06.2023, veniva riassegnata allo scrivente magistrato che, all'udienza del
30.10.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è fondata e, come tale, va accolta per quanto di ragione.
È necessario premettere che la presente vicenda si inscrive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Nel caso di specie, è incontestato che la strada teatro del sinistro sia una strada comunale, afferente, dunque, alla disponibilità dell'ente proprietario, ossia il . Controparte_1
Dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno CP_1 dell'abitato discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della pagina 5 di 17 custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Poiché strada urbana, sussiste in concreto la possibilità da parte del in quanto gestore e “custode” di quel tratto stradale, di esercitare CP_1 un'effettiva vigilanza ed un'efficace attività di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze.
La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode , che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez. Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode (Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del
20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danneggiato che
pagina 6 di 17 domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.,20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno
(cfr. Cass. 20/2/2006, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prov a, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata). Il custode è cioè tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in b ase a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 Cd), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006 n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass.
10/10/2008, n. 25029; Cass. 29/9/2006, n. 21244; Cass. 20/2/2006, n.
3651. E già Cass. 14/3/1983, n. 1897).” (Cass. civ., sent. 11802 del
09/06/2016).
Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo - che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un pagina 7 di 17 agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno - non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., né da quella speciale di cui all'art. 2051
c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, ha creato una
“figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A..
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'ine vitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (cfr. Cass. civ. sent. 11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interromp ere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ., 4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie,
pagina 8 di 17 è necessario, in primo luogo, verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla res custodita e, in secondo luogo, valutare l'eventuale concorso di colpa del danneggiat o nella causazione dell'evento di danno, tale da escludere o da ridurre proporzionalmente la responsabilità del convenuto. CP_1
Nella specie, come emerge dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, il , nelle circostanze di tempo Parte_1
e di luogo dedotte, cadeva rovinosamente a terra, a causa di una buca presente sulla sede stradale, profonda circa 10 cm e ricoperta di fogliame e detriti.
In particolare, il teste indifferente, ha confermato la Tes_1 ricostruzione del fatto in termini coincidenti con quelli allegati in citazione dall'attore, riconoscendo il luogo del sinistro dopo aver visionato la documentazione fotografica. Ha riferito inoltre che il luogo del sinistro presentava alberi e vegetazione - precisando che “quel giorno mi trovavo insieme al sig. quando è caduto mi trovavo al suo fianco” - e Parte_1 che, in seguito alla caduta, era stato richiesto l'intervento del l'ambulanza del 118, dopo l'arrivo del padre del , dal momento che l'attore Parte_1 dopo essere caduto a terra, lamentava forti dolori (cfr. verbale d'udienza del 5.11.2021).
Anche il teste , padre dell'attore, giunto sul posto solo Testimone_2 dopo la verificazione del sinistro, ha confermato la presenza di una buca profonda sulla sede stradale, non segnalata e ricoperta di fogliame e detriti e ha riferito dell'assenza di marciapiedi lungo il tratto di strada de quo vertitur (cfr. verbale d'udienza del 8.03.2021).
Inoltre, per ciò che attiene alle conseguenze del sinistro, la consulenza medico-legale disposta nel presente giudizio, ha confermato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni subite (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale).
La ricostruzione del sinistro emersa dalla prova orale non risulta smentita, come argomentato dal convenuto, da quanto attestato nel verbale CP_1
pagina 9 di 17 della Polizia locale prot. n. 1356 del 10.04.2019, tenuto conto del considerevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro, avvenuto in data
11.04.2013, e il sopralluogo degli agenti, eseguito sei anni dopo.
Parimenti priva di pregio è l'argomentazione difensiva secondo cui l'aver riferito ai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato di una
“caduta accidentale in strada” sconfesserebbe la dinamica del sinistro riferita da parte attrice, atteso che tale dichiarazione non appare incongruente con la dinamica dell'incidente occorso.
Inoltre, priva di rilievo è la circostanza che l'ambulanza sia partita alle ore
20.16, dunque quasi due ore dopo il verificarsi dell'incidente, atteso che i testimoni escussi hanno riferito di aver atteso l'arrivo del padre di prima di chiamare il 118 e che, in ogni caso, il ritardo Parte_1 può essere dipeso da cause diverse.
L'attore ha dunque fornito congrua prova del verificarsi del fatto storico (la caduta) causalmente ricollegata all'omessa manutenzione della sede stradale.
Gravava a questo punto sull'Ente convenuto dare la prova liberatoria del caso fortuito, e quindi dell'esclus iva responsabilità del nella Parte_1 causazione dell'incidente.
Sul punto, si deve rammentare che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiat o, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
“La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
pagina 10 di 17 Nel caso di specie, non può evidentemente sostenersi che il sin istro verificatosi sia imprevedibile ( la presenza di una buca, profonda circa 10 cm, sulla sede stradale e coperta di foglie e detriti, può prevedibilmente costituire una situazione di pericolo per gli utenti della strada) e non prevenibile (sussistendo la possibilità di rimuovere la situazione di pericolo mediante idonee opere di manutenzione).
Non vi è inoltre alcuna prova di una condotta del talmente Parte_1 negligente da spiegare efficacia interruttiva del nesso causale, essendo più che evidente che ciò non può certamente discendere dalla circostanza che il sinistro occorso si sia verificato in orario diurno e in condizioni di buona visibilità, come dedotto dal convenuto.
Tali circostanze, nella specie, non assumono valenza decisiva neanche per poter affermare che la condotta della parte attrice abbia concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c..
Nel caso in esame, infatti, parte attrice non avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che, all'esito dell'istruttoria espletata, è emerso che la buca era ricoperta di fogliame e detriti e che, dunque, non era visibile.
Passando all'individuazione dei danni risarcibili, va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la menomazione dell'integrità fisica dell'attore.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio.
Il C.T.U. ha concluso accertando la sussistenza di postumi permanenti residuati all'infortunio in misura pari all'8%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 35 (trentacinque), nonché un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 30 (trenta), giorni 30
(trenta) al 50% e giorni 35 (trentacinque) al 25%.
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno
“micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico-fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanen te), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n.
209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione pagina 11 di 17 derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di (modesto) danno non patrimoniale
(cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub -normativo per guidare la discrezionalità del giu dice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024) e in considerazione dell'età del danneggiato (all'epoca
22 anni) spetta il risarcimento così calcolato: € 14.959,76 per danno biologico da postumi permanenti (8%); € 1.933,40 (gg.35 x 55,24) per I.T.T.;
€ 1.242,90 per I.T.P. al 75% per 30 gg.; € 828,60 per I.T.P. al 50% per 30 gg.; € 483,35 per I.T.P. al 25% per 35 gg.
Deve inoltre riconoscersi all'attore un'ulteriore somma anche a titolo di danno morale.
Si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n.
901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chi ede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass.
n. 4878 del 19 febbraio 2019).
Nel caso di specie, la natura della lesione residuata – la quale, se pur di modesta entità, rende difficoltosa la deambulazione, precludendo in tutto o in parte talune attività al danneggiato (“Deambulazione lenta con leggera zoppia” come accertato dal C.T.U.) – nonché la giovane età dello stesso al momento del sinistro, lasciano ragionevolmente presumere, sulla base di una massima di esperienza, la sussistenza di turbamento d'animo e di angoscia per le attività impedite o divenute disagevoli.
Si ritiene inoltre che il danno morale debba essere riconosciuto anche con riferimento all'invalidità temporanea, atteso che dalle prove testimoniali pagina 12 di 17 assunte è emerso che, durante la degenza, il ha sofferto dolori Parte_1 fisici e ha manifestato sconforto e disperazione, temendo di non essere più in grado di camminare.
Il danno non patrimoniale, dunque, si liquida quindi in complessivi €
25.930,03 (€ 14.959,76 +€ 4.488,25 +€ 6.482,02), calcolato al valore attuale della moneta, essendo state applicate le Tabelle aggiornate dal D.M.
16/07/2024.
Non sussistono invece i presupposti per procedere ad un aumento del risarcimento spettante al danneggiato a titolo di personalizzazione.
Nella fattispecie, l'attore ha allegato di aver dovuto rinunciare all'attività sportiva e, in particolare, ad andare in bicicletta, come era solito fare prima del sinistro, a causa della residuata zoppia.
La giurisprudenza di legittimità ha, s ul punto, chiarito che la personalizzazione in aumento del danno spettante al danneggiato si giustifica solo se le conseguenze dannose siano straordinarie o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi affini o per categorie simili di danneggiati, essendo già ricomprese quelle ordinarie nella valutazione tabellare del grado percentuale di invalidità permanente accertato (Cass. civ.; 28988/2019).
Nel caso in esame, i pregiudizi lamentati risultano ordinariamente connessi alla difficoltà di deambulazione che ha giustificato l'attribuzione di una percentuale di invalidità dell'8% per le lesioni riportate dal : si Parte_1 tratta pertanto di un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno, che trova adeguato ristoro nel riscontrato danno biologico di lieve entità.
Quanto alle spese mediche future, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sostenuto che “sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice a ccerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione – che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità.” (ex multis, Cass. civ., 12690/2011).
pagina 13 di 17 Nel caso in esame, l'attore non ha fornito alcun elemento da cui possa ragionevolmente presumersi la necessità di sottoporsi a cure future di carattere riabilitativo e medico, non avendo neanche provato di essersi sottoposto a trattamenti riabilitativi dopo l'intervento chirurgico e sino all'introduzione del presente giudizio.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attore (€ 25.930,03), espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito (11/04/2013) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della
Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Non resta dunque che esaminare la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti delle due compagnie di assicurazione. CP_1
Al riguardo, dalla polizza assicurativa n. 560382322-06 stipulata con la oggi HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in data Controparte_6
1.4.2008 e di durata triennale, prodotta anche dalla stessa impresa di assicurazione, rinnovata e dunque vigente al momento del sinistro – circostanza non contestata dalla terza chiamata – si evince che il CP_1 era assicurato per la responsabilità civile verso terzi.
Atteso che risulta pacifico che la polizza era operante al momento del sinistro, l'impresa di assicurazione è tenuta alla manleva.
Tuttavia, come eccepito dalla HDI ASSICURAZIONI S.P.A. e come emerge dall'art. 20 del contatto di assicurazione in atti, la polizza prevede una franchigia frontale di € 500,00, pertanto il risarcimento del danno resta a carico dell'assicurato nei limiti del predetto importo e la compagnia di assicurazione va condannata a tenere indenne il nei Controparte_1 limiti dell'importo di € 25.430,03, ovvero di quanto tenuto a pagare all'attore in esecuzione della presente sentenza al netto della franchigia.
pagina 14 di 17 Per ciò che concerne la domanda di garanzia sollevata dal CP_1 nei confronti di la
[...] Controparte_5 compagnia assicurativa chiamata in causa ha eccepito in primo luogo l'inoperatività della polizza assicurativa .
In particolare, parte chiamata, pur riconoscendo l'esistenza della polizza n°
39235/65/45702380, stipulata in data 22.06.2016 e avente effetto dal
31.05.2016, ha evidenziato come non fosse operante con riferimento al sinistro dedotto in lite in quanto lo stesso si sarebbe verificato prima della stipula del contratto di assicurazione.
L'eccezione è fondata.
Risulta, infatti, per tabulas la data di decorrenza della polizza dal
31.05.2016 e che di conseguenza al momento del sinistro (11.04.2013) non esisteva alcun rapporto assicurativo tra le parti.
Del tutto inconferente appare la deduzione del secondo Controparte_1 cui le compagnie di assicurazione sono solite inserire in contratto le cd. clausole “claims made”, atteso che nel caso in esame non risulta prevista una tale clausola nel contratto stipulato tra le parti e, dunque, l 'operatività della garanzia, ai sensi dell'art. 1917 c.c., è limitata ai fatti/eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza .
Essendosi il sinistro per cui è causa verificato prima della stipula del contratto di assicurazione, va rigettata la domanda di manleva del convenuto nei confronti della Controparte_5
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e della causalità e, considerate la natura, il valore (€
25.930,03, in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016), la complessità delle questioni, si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi.
Le spese di lite sostenute da parte attrice vanno po ste a carico del
[...]
, stante l'accoglimento della domanda attorea. CP_1
Vanno, altresì, poste a carico del le spese di lite Controparte_1 sostenute dall' da questo chiamata in Controparte_5
pagina 15 di 17 causa e stante il rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti della predetta compagnia assicurativa.
Vanno poste a carico della società HDI ASSICURAZIONI S.P.A. le spese di lite sostenute dal considerato l'accoglimento della Controparte_1 domanda di manleva.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico del CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna il , al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 25.930,03, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di €
3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 796,58, (€ 759,00 per C.U., € 27,00 marca da bollo ed €
10,58 per spese di notifica), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , da distrarsi in favore dell'Avv.
CATERINA FRASCA', dichiaratasi antistataria;
c) CONDANNA la HDI ASSICURAZIONI S.P.A. a tenere indenne il dal pagamento della somma che è tenuto a Controparte_1 corrispondere a parte attrice nei limiti dell'importo di € 25.430,03;
d) CONDANNA la HDI ASSICURAZIONI S.P.A. al pagamento, in favore del , delle spese di lite che si liquidano nella Controparte_1 misura di € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da pagina 16 di 17 distrarsi in favore dell'Avv. DEMETRIO VERBARO, dichiaratosi antistatario;
e) CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si Controparte_5 liquidano nella misura di € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
f) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso, in Catanzaro, lì 25.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 1246/2019 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. CATERINA
FRASCA', presso il cui studio, sito in Montepaone Lido (CZ), alla Via Fermi
n. 10, è elettivamente domiciliato
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta Delibera n. 50 del
30.04.2019, dall'Avv. DEMETRIO VERBARO, presso il cui studio, sito in
Catanzaro, alla Via Vittorio Veneto n. 48, è elettivamente domiciliato
– PARTE CONVENUTA –
Nonché
pagina 1 di 17 HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. e P. I.VA.: (quale P.IVA_2 società incorporante nuova denominazione sociale di Controparte_2 già , in persona del Controparte_3 CP_4 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. SIMONA DE
SEPTIS, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via V. C iaccio n. 12, elettivamente domicilia
– TERZA CHIAMATA –
E
(C.F./P.IVA.: ), in Controparte_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
PIERPAOLO CAPUANO, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via
Kerbaker n. 55, è elettivamente domicil iata
– TERZA CHIAMATA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbali di causa e memorie depositate telematicamente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro il CP_1
, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 11/04/2013, alle ore 18,30 circa, nel Comune di nei pressi CP_1 del ristorante “La Giara”, allorquando, mentre percorreva a piedi, con direzione monti-mare, la strada sita in località Pietragrande, a causa della presenza di una buca sulla sede stradale, cadeva rovinosamente a terra.
Esponeva, in particolare, l'attore: che nel tratto di strada in cui si era verificata la caduta, tutta la sede stradale era completamente ricoperta da uno strato di fogliame e detriti di erba;
che, a seguito della caduta, egli pagina 2 di 17 riportava gravi lesioni tanto da render si necessario l'immediato trasporto, a mezzo ambulanza del 118, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato, dove gli veniva diagnostica “frattura sottocapitata d'anca sinistra e frattura capitello radiale sx” e disposto il ricovero presso il reparto di
Ortopedia e Traumatologia dello stess o nosocomio;
che veniva sottoposto ad intervento chirurgico, con installazione di viti metalliche per la frattura del collo femorale e si provvedeva all'immobilizzazione del braccio sinistro;
che, in data 17.04.2013, veniva dimesso con diagnosi di “frattura trans-cervicale femore sinistro. Frattura composta capitello radiale sinistro”, con divieto di carico sull'arto operato;
che, nonostante le cure e le terapie, egli continuava ad avvertire fastidiosi dolori, per i quali dovr à sottoporsi, come evidenziato dal consulente di parte, a cure di carattere riabilitativo e medico per tutta la vita;
che le lesioni riportate avevano determinato secondo le valutazioni del CTP un periodo di inabilità temporanea assoluta di 75 giorni, un periodo di inabilità temporanea al 50% di 56 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 14%; che, oltre ai danni non patrimoniali, dovrebbero essere riconosciute all'attore le spese per le cure future;
che, nel caso di specie ricorre la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al nella sua qualità di ente proprietario della Controparte_1 strada;
che, con lettera raccomanda del 18.09.2014, il inoltrava Parte_1 richiesta di risarcimento danni al la quale rimaneva Controparte_1 senza esito.
Per tali ragioni, parte attrice ha chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità del e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Controparte_1 convenuta al risarcimento dei danni subiti quantifica ti nella misura complessiva di € 83.550,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio il che, nel merito, deduceva l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea, anche tenuto conto della negligenza addebitabile alla condotta di parte attrice, e contestava il quantum della pretesa risarcitoria avversaria.
pagina 3 di 17 Chiedeva, inoltre, il differimento dell'udienza per chiamare in causa sia la compagnia dalla quale era garantito per Controparte_3 la responsabilità civile verso i terzi all'epoca dell'incidente, sia la società
con la quale aveva stipulato Controparte_5 successivamente polizza assicurativa, nei confronti delle quali proponeva domanda di manleva.
L'Ente convenuto rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. in via preliminare, fissare, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., altra udienza allo scopo di consentire la citazione delle suddette società assicuratrici in qualità di terze garanti;
2. In via principale, rigettare la domanda avanzata dall'attore poiché priva di fondamento sia in fatto che in diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 II° c. c.c.; 3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare il risarcimento dovuto dall'attore nella misura ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I co. c.c., con conseguente rideterminazione delle somme richieste a titolo di risarcimento e, in tal caso, dichiarare le citate società assicuratrici quali soggetti terzi tenuti al pagamento dei danni in questa sede liquidati;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre che con refusione del contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore”.
Autorizzata parte convenuta alle richieste di chiamata in causa, si costituiva la compagnia assicurativa la quale Controparte_3 chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto sfornita di supporto probatorio sia in relazione all'an che al quantum, atteso che, dalle risultanze della visita medico -legale effettuata per conto della società, il era risultato in buone condizioni generali. Parte_1
Domandava pertanto il rigetto della domanda attorea e, in caso di accoglimento della stessa, quanto alla domanda di manleva, di tener conto dei limiti in cui la compagnia era tenuta a garantire l'assicurato secondo le condizioni di cui alla polizza contratta.
pagina 4 di 17 Si costituiva, infine, la eccependo Controparte_5
l'insussistenza della copertura assicurativa, atteso che la polizza stipulata con il in data 22.06.2016 aveva decorrenza dal Controparte_1
31.05.2016 e dunque, alla data dell'asserito sinistro (11.04.2013), non vi era alcun rapporto assicurativo. Si riportava, inoltre, a quanto eccepito e dedotto dal convenuto, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'adito Tribunale: 1) rigettare la domanda di garanzia per difetto di titolarità passiva;
2) nel merito rigettare la domanda risarci toria ad istanza di per essere improponibile, inammissibile, Parte_1 oltre che infondata in quanto non provata nell'an, nel nesso eziologico e nel quantum;
3) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda dichiarare il concorso di colpa dell'attore ex art.
1227 c.c. riducendo il risarcimento dei danni in misura pari all'incidenza percentuale assunta dal comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento de quo”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., escussi i testi, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa, in data
22.06.2023, veniva riassegnata allo scrivente magistrato che, all'udienza del
30.10.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è fondata e, come tale, va accolta per quanto di ragione.
È necessario premettere che la presente vicenda si inscrive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Nel caso di specie, è incontestato che la strada teatro del sinistro sia una strada comunale, afferente, dunque, alla disponibilità dell'ente proprietario, ossia il . Controparte_1
Dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno CP_1 dell'abitato discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della pagina 5 di 17 custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Poiché strada urbana, sussiste in concreto la possibilità da parte del in quanto gestore e “custode” di quel tratto stradale, di esercitare CP_1 un'effettiva vigilanza ed un'efficace attività di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze.
La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode , che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez. Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode (Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del
20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danneggiato che
pagina 6 di 17 domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.,20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno
(cfr. Cass. 20/2/2006, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prov a, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata). Il custode è cioè tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in b ase a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 Cd), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006 n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass.
10/10/2008, n. 25029; Cass. 29/9/2006, n. 21244; Cass. 20/2/2006, n.
3651. E già Cass. 14/3/1983, n. 1897).” (Cass. civ., sent. 11802 del
09/06/2016).
Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo - che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un pagina 7 di 17 agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno - non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., né da quella speciale di cui all'art. 2051
c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, ha creato una
“figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A..
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'ine vitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (cfr. Cass. civ. sent. 11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interromp ere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ., 4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie,
pagina 8 di 17 è necessario, in primo luogo, verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla res custodita e, in secondo luogo, valutare l'eventuale concorso di colpa del danneggiat o nella causazione dell'evento di danno, tale da escludere o da ridurre proporzionalmente la responsabilità del convenuto. CP_1
Nella specie, come emerge dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, il , nelle circostanze di tempo Parte_1
e di luogo dedotte, cadeva rovinosamente a terra, a causa di una buca presente sulla sede stradale, profonda circa 10 cm e ricoperta di fogliame e detriti.
In particolare, il teste indifferente, ha confermato la Tes_1 ricostruzione del fatto in termini coincidenti con quelli allegati in citazione dall'attore, riconoscendo il luogo del sinistro dopo aver visionato la documentazione fotografica. Ha riferito inoltre che il luogo del sinistro presentava alberi e vegetazione - precisando che “quel giorno mi trovavo insieme al sig. quando è caduto mi trovavo al suo fianco” - e Parte_1 che, in seguito alla caduta, era stato richiesto l'intervento del l'ambulanza del 118, dopo l'arrivo del padre del , dal momento che l'attore Parte_1 dopo essere caduto a terra, lamentava forti dolori (cfr. verbale d'udienza del 5.11.2021).
Anche il teste , padre dell'attore, giunto sul posto solo Testimone_2 dopo la verificazione del sinistro, ha confermato la presenza di una buca profonda sulla sede stradale, non segnalata e ricoperta di fogliame e detriti e ha riferito dell'assenza di marciapiedi lungo il tratto di strada de quo vertitur (cfr. verbale d'udienza del 8.03.2021).
Inoltre, per ciò che attiene alle conseguenze del sinistro, la consulenza medico-legale disposta nel presente giudizio, ha confermato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni subite (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale).
La ricostruzione del sinistro emersa dalla prova orale non risulta smentita, come argomentato dal convenuto, da quanto attestato nel verbale CP_1
pagina 9 di 17 della Polizia locale prot. n. 1356 del 10.04.2019, tenuto conto del considerevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro, avvenuto in data
11.04.2013, e il sopralluogo degli agenti, eseguito sei anni dopo.
Parimenti priva di pregio è l'argomentazione difensiva secondo cui l'aver riferito ai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato di una
“caduta accidentale in strada” sconfesserebbe la dinamica del sinistro riferita da parte attrice, atteso che tale dichiarazione non appare incongruente con la dinamica dell'incidente occorso.
Inoltre, priva di rilievo è la circostanza che l'ambulanza sia partita alle ore
20.16, dunque quasi due ore dopo il verificarsi dell'incidente, atteso che i testimoni escussi hanno riferito di aver atteso l'arrivo del padre di prima di chiamare il 118 e che, in ogni caso, il ritardo Parte_1 può essere dipeso da cause diverse.
L'attore ha dunque fornito congrua prova del verificarsi del fatto storico (la caduta) causalmente ricollegata all'omessa manutenzione della sede stradale.
Gravava a questo punto sull'Ente convenuto dare la prova liberatoria del caso fortuito, e quindi dell'esclus iva responsabilità del nella Parte_1 causazione dell'incidente.
Sul punto, si deve rammentare che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiat o, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
“La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
pagina 10 di 17 Nel caso di specie, non può evidentemente sostenersi che il sin istro verificatosi sia imprevedibile ( la presenza di una buca, profonda circa 10 cm, sulla sede stradale e coperta di foglie e detriti, può prevedibilmente costituire una situazione di pericolo per gli utenti della strada) e non prevenibile (sussistendo la possibilità di rimuovere la situazione di pericolo mediante idonee opere di manutenzione).
Non vi è inoltre alcuna prova di una condotta del talmente Parte_1 negligente da spiegare efficacia interruttiva del nesso causale, essendo più che evidente che ciò non può certamente discendere dalla circostanza che il sinistro occorso si sia verificato in orario diurno e in condizioni di buona visibilità, come dedotto dal convenuto.
Tali circostanze, nella specie, non assumono valenza decisiva neanche per poter affermare che la condotta della parte attrice abbia concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c..
Nel caso in esame, infatti, parte attrice non avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che, all'esito dell'istruttoria espletata, è emerso che la buca era ricoperta di fogliame e detriti e che, dunque, non era visibile.
Passando all'individuazione dei danni risarcibili, va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la menomazione dell'integrità fisica dell'attore.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio.
Il C.T.U. ha concluso accertando la sussistenza di postumi permanenti residuati all'infortunio in misura pari all'8%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 35 (trentacinque), nonché un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 30 (trenta), giorni 30
(trenta) al 50% e giorni 35 (trentacinque) al 25%.
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno
“micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico-fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanen te), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n.
209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione pagina 11 di 17 derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di (modesto) danno non patrimoniale
(cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub -normativo per guidare la discrezionalità del giu dice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024) e in considerazione dell'età del danneggiato (all'epoca
22 anni) spetta il risarcimento così calcolato: € 14.959,76 per danno biologico da postumi permanenti (8%); € 1.933,40 (gg.35 x 55,24) per I.T.T.;
€ 1.242,90 per I.T.P. al 75% per 30 gg.; € 828,60 per I.T.P. al 50% per 30 gg.; € 483,35 per I.T.P. al 25% per 35 gg.
Deve inoltre riconoscersi all'attore un'ulteriore somma anche a titolo di danno morale.
Si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n.
901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chi ede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass.
n. 4878 del 19 febbraio 2019).
Nel caso di specie, la natura della lesione residuata – la quale, se pur di modesta entità, rende difficoltosa la deambulazione, precludendo in tutto o in parte talune attività al danneggiato (“Deambulazione lenta con leggera zoppia” come accertato dal C.T.U.) – nonché la giovane età dello stesso al momento del sinistro, lasciano ragionevolmente presumere, sulla base di una massima di esperienza, la sussistenza di turbamento d'animo e di angoscia per le attività impedite o divenute disagevoli.
Si ritiene inoltre che il danno morale debba essere riconosciuto anche con riferimento all'invalidità temporanea, atteso che dalle prove testimoniali pagina 12 di 17 assunte è emerso che, durante la degenza, il ha sofferto dolori Parte_1 fisici e ha manifestato sconforto e disperazione, temendo di non essere più in grado di camminare.
Il danno non patrimoniale, dunque, si liquida quindi in complessivi €
25.930,03 (€ 14.959,76 +€ 4.488,25 +€ 6.482,02), calcolato al valore attuale della moneta, essendo state applicate le Tabelle aggiornate dal D.M.
16/07/2024.
Non sussistono invece i presupposti per procedere ad un aumento del risarcimento spettante al danneggiato a titolo di personalizzazione.
Nella fattispecie, l'attore ha allegato di aver dovuto rinunciare all'attività sportiva e, in particolare, ad andare in bicicletta, come era solito fare prima del sinistro, a causa della residuata zoppia.
La giurisprudenza di legittimità ha, s ul punto, chiarito che la personalizzazione in aumento del danno spettante al danneggiato si giustifica solo se le conseguenze dannose siano straordinarie o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi affini o per categorie simili di danneggiati, essendo già ricomprese quelle ordinarie nella valutazione tabellare del grado percentuale di invalidità permanente accertato (Cass. civ.; 28988/2019).
Nel caso in esame, i pregiudizi lamentati risultano ordinariamente connessi alla difficoltà di deambulazione che ha giustificato l'attribuzione di una percentuale di invalidità dell'8% per le lesioni riportate dal : si Parte_1 tratta pertanto di un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno, che trova adeguato ristoro nel riscontrato danno biologico di lieve entità.
Quanto alle spese mediche future, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sostenuto che “sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice a ccerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione – che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità.” (ex multis, Cass. civ., 12690/2011).
pagina 13 di 17 Nel caso in esame, l'attore non ha fornito alcun elemento da cui possa ragionevolmente presumersi la necessità di sottoporsi a cure future di carattere riabilitativo e medico, non avendo neanche provato di essersi sottoposto a trattamenti riabilitativi dopo l'intervento chirurgico e sino all'introduzione del presente giudizio.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attore (€ 25.930,03), espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito (11/04/2013) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della
Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Non resta dunque che esaminare la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti delle due compagnie di assicurazione. CP_1
Al riguardo, dalla polizza assicurativa n. 560382322-06 stipulata con la oggi HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in data Controparte_6
1.4.2008 e di durata triennale, prodotta anche dalla stessa impresa di assicurazione, rinnovata e dunque vigente al momento del sinistro – circostanza non contestata dalla terza chiamata – si evince che il CP_1 era assicurato per la responsabilità civile verso terzi.
Atteso che risulta pacifico che la polizza era operante al momento del sinistro, l'impresa di assicurazione è tenuta alla manleva.
Tuttavia, come eccepito dalla HDI ASSICURAZIONI S.P.A. e come emerge dall'art. 20 del contatto di assicurazione in atti, la polizza prevede una franchigia frontale di € 500,00, pertanto il risarcimento del danno resta a carico dell'assicurato nei limiti del predetto importo e la compagnia di assicurazione va condannata a tenere indenne il nei Controparte_1 limiti dell'importo di € 25.430,03, ovvero di quanto tenuto a pagare all'attore in esecuzione della presente sentenza al netto della franchigia.
pagina 14 di 17 Per ciò che concerne la domanda di garanzia sollevata dal CP_1 nei confronti di la
[...] Controparte_5 compagnia assicurativa chiamata in causa ha eccepito in primo luogo l'inoperatività della polizza assicurativa .
In particolare, parte chiamata, pur riconoscendo l'esistenza della polizza n°
39235/65/45702380, stipulata in data 22.06.2016 e avente effetto dal
31.05.2016, ha evidenziato come non fosse operante con riferimento al sinistro dedotto in lite in quanto lo stesso si sarebbe verificato prima della stipula del contratto di assicurazione.
L'eccezione è fondata.
Risulta, infatti, per tabulas la data di decorrenza della polizza dal
31.05.2016 e che di conseguenza al momento del sinistro (11.04.2013) non esisteva alcun rapporto assicurativo tra le parti.
Del tutto inconferente appare la deduzione del secondo Controparte_1 cui le compagnie di assicurazione sono solite inserire in contratto le cd. clausole “claims made”, atteso che nel caso in esame non risulta prevista una tale clausola nel contratto stipulato tra le parti e, dunque, l 'operatività della garanzia, ai sensi dell'art. 1917 c.c., è limitata ai fatti/eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza .
Essendosi il sinistro per cui è causa verificato prima della stipula del contratto di assicurazione, va rigettata la domanda di manleva del convenuto nei confronti della Controparte_5
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e della causalità e, considerate la natura, il valore (€
25.930,03, in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016), la complessità delle questioni, si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi.
Le spese di lite sostenute da parte attrice vanno po ste a carico del
[...]
, stante l'accoglimento della domanda attorea. CP_1
Vanno, altresì, poste a carico del le spese di lite Controparte_1 sostenute dall' da questo chiamata in Controparte_5
pagina 15 di 17 causa e stante il rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti della predetta compagnia assicurativa.
Vanno poste a carico della società HDI ASSICURAZIONI S.P.A. le spese di lite sostenute dal considerato l'accoglimento della Controparte_1 domanda di manleva.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico del CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna il , al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 25.930,03, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di €
3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 796,58, (€ 759,00 per C.U., € 27,00 marca da bollo ed €
10,58 per spese di notifica), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , da distrarsi in favore dell'Avv.
CATERINA FRASCA', dichiaratasi antistataria;
c) CONDANNA la HDI ASSICURAZIONI S.P.A. a tenere indenne il dal pagamento della somma che è tenuto a Controparte_1 corrispondere a parte attrice nei limiti dell'importo di € 25.430,03;
d) CONDANNA la HDI ASSICURAZIONI S.P.A. al pagamento, in favore del , delle spese di lite che si liquidano nella Controparte_1 misura di € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da pagina 16 di 17 distrarsi in favore dell'Avv. DEMETRIO VERBARO, dichiaratosi antistatario;
e) CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si Controparte_5 liquidano nella misura di € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
f) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso, in Catanzaro, lì 25.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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