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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10268/2022
Oggi 13 ottobre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Francesco Todaro;
per parte opposta l'avv. Azzaretto in sostituzione dell'avv. Marco Pesenti;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. ; Persona_1
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e difese e note autorizzate e chiedono che la causa venga decisa.
IL GOT
All'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 10268 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
nata a [...] il [...] ( ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via E. Narzisi n. 6, elettivamente domiciliata in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso pagina 1 di 6 lo studio dell'avv. Francesco Todaro ( ), dal quale è rappresentata e C.F._2 difesa per mandato in atti
-opponente-
Contro on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 denominazione sociale - DOC. 1, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia- Persona_2
Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria (già denominata cambio Controparte_2 CP_3 di denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: DOC. 3) (C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre P.IVA_3 P.IVA_2
(VE), via Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , nata a [...] Controparte_4
EN (TV) il 21/11/1981 ( ), giusta procura rilasciata in data 05 agosto C.F._3
2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n.16819, registrato Persona_2
a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie 1T (DOC. 4), rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente al presente atto mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.
- indirizzo PEC – fax C.F._4 Email_1
0248011624), con domicilio eletto in Palermo, Via Papireto 26, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Azzaretto (C.F. , fax 091 327551, P.E.C. C.F._5
. Email_2
- parte opposta-
Oggetto: contratto di finanziamento/opposizione decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
pagina 2 di 6 - Rigetta l'opposizione proposta con atto di citazione da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 2340/2022, emesso in data 07/06/2022 dal Tribunale di Palermo;
- Dichiara tenuto e conseguentemente condanna parte opponente, a rimborsare a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022, in Euro 2400,00 oltre spese generali, Iva ed CPA come per legge .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , ritualmente notificato, la signora ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 2340/2022, emesso dal Tribunale di Palermo in data 07.06.2022 , in favore della parte istante con il quale le è stato ingiunto , in CP_1 qualità di coobbligata , il pagamento , in solido, della complessiva somma pari ad euro
35.351,20 oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo debitore del contratto di finanziamento nr. 20027430376834 sottoscritto dal sig. in data 28.09.2017 Parte_2 con Findomestic Banca spa, e da questa ceduto ad . , giusto atto di cessione del CP_1
8/6/2020.
Con i motivi dedotti parte opponente ha contestato la pretesa creditoria assumendo, in primo luogo l' inesistenza della garanzia fideiussoria poiché prestata per una precedente proposta poi non conclusa tra e Findomestic, come poteva evincersi dalla data antecedente Parte_2
di sottoscrizione della lettera di fideiussione del 27.9.2017, rispetto al contratto di finanziamento nr. 20027430376834 azionato che invece risulta essere sottoscritto in data 28-
09-2017, nel merito eccepiva l'estinzione della garanzia fideiussoria poiché scaduta per decorso del termine di legge di cui all'art. 1957 c.c. ed infine , con riferimento al quantum, ne contestava la correttezza degli interessi applicati e degli importi intimati.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la società che riteneva CP_1
l'opposizione infondata e ne chiedeva il rigetto con la conseguente conferma del decreto opposto.
pagina 3 di 6 La causa, istruita con acquisizione di documentazione , in assenza di attività istruttoria , sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
* * *
Ciò posto, il decidente ritiene che l'opposizione proposta dall' odierna opponente sia infondata, e deve essere respinta.
Venendo all'esame dei motivi prospettati, la prima questione da esaminare riguarda l'accertamento del collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione sottoscritto da ed il finanziamento nr. 20027430376834 sottoscritto da Parte_1 Parte_2
con Findomestic banca spa..
In argomento, è opportuno ricordare che, affinché ricorra il collegamento negoziale , sono necessari sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti.
Nella specie risulta per tabulas , ovvero dal contenuto della lettera di fideiussione allegata in atti e sottoscritta dall'opponente, che l'obbligazione fideiussoria è ricollegabile al negozio di finanziamento nr. 20027430376834 richiesto e sottoscritto da , posto che Parte_2
l'odierna opponente ha esplicitamente dichiarato di prestare la garanzia fideiussoria a favore di Findomestic banca spa per il regolare adempimento del contratto di finanziamento sottoscritto da (requisito soggettivo) e per un totale dell'importo da Parte_2
questi dovuto pari ad euro 48286,80 ( elemento oggettivo) .
Peraltro le sottoscrizioni ivi apposte non risultano formalmente disconosciute , essendosi parte opponente limitata ad affermare l'inesistenza dell'atto fideiussorio.
In conseguenza di tali rilievi, in relazione alla reiterazione delle richieste istruttorie formulate in giudizio e respinte in fase istruttoria, deve confermarsi la valutazione di inammissibilità delle prove orali richieste, già operata in corso di giudizio, tenuto conto che le circostanze articolate risultano in contrasto con il documento di rilascio della fideiussione e dunque non provabili per testimoni ovvero di carattere negativo .
pagina 4 di 6 In ordine , poi, alla dedotta scadenza dell'obbligazione, nel documento prodotto denominato“ lettera di fideiussione” la garante , ha espressamente dichiarato di Parte_1
dispensare la banca creditrice dall'onere di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c. Ne deriva pertanto in primo luogo l'infondatezza dell'ulteriore motivo di opposizione legato alla presunta violazione della norma prevedente l'onere di agire contro il debitore principale entro sei mesi pena la decadenza dalla garanzia. Per giurisprudenza costante infatti la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957 c.c., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Alla stregua delle chiare risultanze del documento sottoscritto, non solo risulta che la sig.ra ha sottoscritto la clausola n. 3 Pt_1 con la doppia firma, ma questa, unitamente alle altre clausole avente natura vessatoria, sono state riportate con il numero di clausola e richiamo al contenuto e cumulativamente e separatamente sottoscritte dal fideiussore ove nella parte finale del Parte_1
documento - dopo la prima sottoscrizione della Signora così si legge: « Parte_1
Approvazione specifica . Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. dell'art. 134 e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente le obbligazioni di cui ai precedenti punti nr3) (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.) ... omissis>>, e in calce vi è la seconda sottoscrizione dell'opponente.
E' noto che l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione, è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione ( Cass. riv
552117, Cass. riv 576347)e tale situazione ricorre nel caso in esame .
Venendo, infine, alla generica contestazione sul quantum , la pretesa creditoria vantata dall'opposta è provata sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio.
Il credito azionato dall'opposta trae origine dalla mancata restituzione delle rate del rifinanziamento con progetto concesso in data 28.9.2017 al sig. . Parte_2 pagina 5 di 6 L'opposta ha prodotto il contratto ( doc 3 fascicolo monitorio), nel quale sono chiaramente riportati: a)l'ammontare del credito e le modalità del finanziamento;
b) il numero e importo delle singole rate;
c) il TAN ed il T.A.E.G. (fisso); l' estratto conto certificato dalla data del finanziamento concesso alla data della revoca del finanziamento (cfr doc. 8 e 9 dal prospetto contabile del suindicato finanziamento risultano gli importi ancora dovuti ) , oltre agli importi riportati nella lettera di decadenza del beneficio del termine (doc.10 produzione opposta).
In realtà l'opponente, con il motivo dedotto, a fronte della documentazione depositata dall'opposta si è limitato a dedurre “l'impossibilità di verificare la correttezza degli interessi applicati e degli importi intimati” senza indicare alcun riferimento alle specifiche operazioni dei rapporti in cognizione ( quali competenze non dovute, specifica indicazione delle poste pretesamente illegittime) come era sua specifico onere (cfr. Cass. 20693/2016); deve, infatti, evidenziarsi che gli estratti conto, ove non contestati specificamente, hanno piena efficacia probatoria. Difatti, il debitore ha l'onere di muovere rilievi specifici, indicando le singole annotazioni contestate;
in mancanza, essi, per la presunzione che li assiste, si intendono approvati (cfr., ex plurimis, Cass. 20693/16; Cass. 19.11.07 n. 23934; conf., tra le tante, Trib.
Roma 5.2.10).
Invero, le argomentazioni, come detto assai generiche, svolte dall'opponente sono rimaste allo stato di mere affermazioni non avendo allegato a sostegno delle stesse neppure una consulenza di parte.
L'opposizione va, quindi, rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite , tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 13 ottobre 2025
Il GOT dott.ssa Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
Oggi 13 ottobre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Francesco Todaro;
per parte opposta l'avv. Azzaretto in sostituzione dell'avv. Marco Pesenti;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. ; Persona_1
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e difese e note autorizzate e chiedono che la causa venga decisa.
IL GOT
All'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 10268 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
nata a [...] il [...] ( ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via E. Narzisi n. 6, elettivamente domiciliata in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso pagina 1 di 6 lo studio dell'avv. Francesco Todaro ( ), dal quale è rappresentata e C.F._2 difesa per mandato in atti
-opponente-
Contro on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 denominazione sociale - DOC. 1, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia- Persona_2
Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria (già denominata cambio Controparte_2 CP_3 di denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: DOC. 3) (C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre P.IVA_3 P.IVA_2
(VE), via Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , nata a [...] Controparte_4
EN (TV) il 21/11/1981 ( ), giusta procura rilasciata in data 05 agosto C.F._3
2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n.16819, registrato Persona_2
a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie 1T (DOC. 4), rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente al presente atto mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.
- indirizzo PEC – fax C.F._4 Email_1
0248011624), con domicilio eletto in Palermo, Via Papireto 26, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Azzaretto (C.F. , fax 091 327551, P.E.C. C.F._5
. Email_2
- parte opposta-
Oggetto: contratto di finanziamento/opposizione decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
pagina 2 di 6 - Rigetta l'opposizione proposta con atto di citazione da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 2340/2022, emesso in data 07/06/2022 dal Tribunale di Palermo;
- Dichiara tenuto e conseguentemente condanna parte opponente, a rimborsare a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022, in Euro 2400,00 oltre spese generali, Iva ed CPA come per legge .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , ritualmente notificato, la signora ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 2340/2022, emesso dal Tribunale di Palermo in data 07.06.2022 , in favore della parte istante con il quale le è stato ingiunto , in CP_1 qualità di coobbligata , il pagamento , in solido, della complessiva somma pari ad euro
35.351,20 oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo debitore del contratto di finanziamento nr. 20027430376834 sottoscritto dal sig. in data 28.09.2017 Parte_2 con Findomestic Banca spa, e da questa ceduto ad . , giusto atto di cessione del CP_1
8/6/2020.
Con i motivi dedotti parte opponente ha contestato la pretesa creditoria assumendo, in primo luogo l' inesistenza della garanzia fideiussoria poiché prestata per una precedente proposta poi non conclusa tra e Findomestic, come poteva evincersi dalla data antecedente Parte_2
di sottoscrizione della lettera di fideiussione del 27.9.2017, rispetto al contratto di finanziamento nr. 20027430376834 azionato che invece risulta essere sottoscritto in data 28-
09-2017, nel merito eccepiva l'estinzione della garanzia fideiussoria poiché scaduta per decorso del termine di legge di cui all'art. 1957 c.c. ed infine , con riferimento al quantum, ne contestava la correttezza degli interessi applicati e degli importi intimati.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la società che riteneva CP_1
l'opposizione infondata e ne chiedeva il rigetto con la conseguente conferma del decreto opposto.
pagina 3 di 6 La causa, istruita con acquisizione di documentazione , in assenza di attività istruttoria , sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
* * *
Ciò posto, il decidente ritiene che l'opposizione proposta dall' odierna opponente sia infondata, e deve essere respinta.
Venendo all'esame dei motivi prospettati, la prima questione da esaminare riguarda l'accertamento del collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione sottoscritto da ed il finanziamento nr. 20027430376834 sottoscritto da Parte_1 Parte_2
con Findomestic banca spa..
In argomento, è opportuno ricordare che, affinché ricorra il collegamento negoziale , sono necessari sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti.
Nella specie risulta per tabulas , ovvero dal contenuto della lettera di fideiussione allegata in atti e sottoscritta dall'opponente, che l'obbligazione fideiussoria è ricollegabile al negozio di finanziamento nr. 20027430376834 richiesto e sottoscritto da , posto che Parte_2
l'odierna opponente ha esplicitamente dichiarato di prestare la garanzia fideiussoria a favore di Findomestic banca spa per il regolare adempimento del contratto di finanziamento sottoscritto da (requisito soggettivo) e per un totale dell'importo da Parte_2
questi dovuto pari ad euro 48286,80 ( elemento oggettivo) .
Peraltro le sottoscrizioni ivi apposte non risultano formalmente disconosciute , essendosi parte opponente limitata ad affermare l'inesistenza dell'atto fideiussorio.
In conseguenza di tali rilievi, in relazione alla reiterazione delle richieste istruttorie formulate in giudizio e respinte in fase istruttoria, deve confermarsi la valutazione di inammissibilità delle prove orali richieste, già operata in corso di giudizio, tenuto conto che le circostanze articolate risultano in contrasto con il documento di rilascio della fideiussione e dunque non provabili per testimoni ovvero di carattere negativo .
pagina 4 di 6 In ordine , poi, alla dedotta scadenza dell'obbligazione, nel documento prodotto denominato“ lettera di fideiussione” la garante , ha espressamente dichiarato di Parte_1
dispensare la banca creditrice dall'onere di agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c. Ne deriva pertanto in primo luogo l'infondatezza dell'ulteriore motivo di opposizione legato alla presunta violazione della norma prevedente l'onere di agire contro il debitore principale entro sei mesi pena la decadenza dalla garanzia. Per giurisprudenza costante infatti la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957 c.c., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Alla stregua delle chiare risultanze del documento sottoscritto, non solo risulta che la sig.ra ha sottoscritto la clausola n. 3 Pt_1 con la doppia firma, ma questa, unitamente alle altre clausole avente natura vessatoria, sono state riportate con il numero di clausola e richiamo al contenuto e cumulativamente e separatamente sottoscritte dal fideiussore ove nella parte finale del Parte_1
documento - dopo la prima sottoscrizione della Signora così si legge: « Parte_1
Approvazione specifica . Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. dell'art. 134 e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente le obbligazioni di cui ai precedenti punti nr3) (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.) ... omissis>>, e in calce vi è la seconda sottoscrizione dell'opponente.
E' noto che l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione, è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione ( Cass. riv
552117, Cass. riv 576347)e tale situazione ricorre nel caso in esame .
Venendo, infine, alla generica contestazione sul quantum , la pretesa creditoria vantata dall'opposta è provata sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio.
Il credito azionato dall'opposta trae origine dalla mancata restituzione delle rate del rifinanziamento con progetto concesso in data 28.9.2017 al sig. . Parte_2 pagina 5 di 6 L'opposta ha prodotto il contratto ( doc 3 fascicolo monitorio), nel quale sono chiaramente riportati: a)l'ammontare del credito e le modalità del finanziamento;
b) il numero e importo delle singole rate;
c) il TAN ed il T.A.E.G. (fisso); l' estratto conto certificato dalla data del finanziamento concesso alla data della revoca del finanziamento (cfr doc. 8 e 9 dal prospetto contabile del suindicato finanziamento risultano gli importi ancora dovuti ) , oltre agli importi riportati nella lettera di decadenza del beneficio del termine (doc.10 produzione opposta).
In realtà l'opponente, con il motivo dedotto, a fronte della documentazione depositata dall'opposta si è limitato a dedurre “l'impossibilità di verificare la correttezza degli interessi applicati e degli importi intimati” senza indicare alcun riferimento alle specifiche operazioni dei rapporti in cognizione ( quali competenze non dovute, specifica indicazione delle poste pretesamente illegittime) come era sua specifico onere (cfr. Cass. 20693/2016); deve, infatti, evidenziarsi che gli estratti conto, ove non contestati specificamente, hanno piena efficacia probatoria. Difatti, il debitore ha l'onere di muovere rilievi specifici, indicando le singole annotazioni contestate;
in mancanza, essi, per la presunzione che li assiste, si intendono approvati (cfr., ex plurimis, Cass. 20693/16; Cass. 19.11.07 n. 23934; conf., tra le tante, Trib.
Roma 5.2.10).
Invero, le argomentazioni, come detto assai generiche, svolte dall'opponente sono rimaste allo stato di mere affermazioni non avendo allegato a sostegno delle stesse neppure una consulenza di parte.
L'opposizione va, quindi, rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite , tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 13 ottobre 2025
Il GOT dott.ssa Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6