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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 302/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – adempimento contratto di prestazione d'opera professionale TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DO EL, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Di Controparte_1
Gianni, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cavaliere, Parte_2 come da procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.01.2016 il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
825/2015 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 230/13 R.G., notificato in data 27.09.2013 dall'arch. per il pagamento di euro 4.254,62 Controparte_1 per compenso professionale, deducendo a motivi: 1) l'erronea e/o falsa applicazione delle norme che regolano la competenza per valore eccepita in primo grado, atteso che alla somma ingiunta andavano sommati gli oneri fiscali e previdenziali, per cui vi era il superamento della soglia di valore valevole per il giudice di pace, in quanto l'importo lordo della parcella dell'arch. pari ad euro 5.214,00, superava la competenza per valore del CP_1
Giudice di Pace, all'epoca dei fatti limitata ad euro 5.000,00; 2) l'erronea valutazione delle prove documentali acquisite al giudizio di primo grado
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 riguardo all'interruzione dei termini di prescrizione breve triennale, atteso che il computo dei termini per la prescrizione del diritto al pagamento degli onorari del professionista decorreva dall'11.05.2009 e non dall'aprile 2010 e che, pertanto, la raccomandata a/r del 14-21 maggio 2012 era stata ricevuta dal Condominio quando erano già decorsi i termini per la prescrizione;
3) l'insufficiente e contraddittoria motivazione nel merito, atteso che esso appellante aveva provato il pagamento all'ex amministratore del Condominio, arch. , da parte dei condomini, delle somme relative ai lavori di Parte_2 manutenzione straordinaria, comprensive delle spese tecniche, nella misura di complessivi euro 103.823,45, che l'arch. aveva ammesso di Parte_2 aver incassato - come amministratore p.t. del condominio " " Parte_1
– sia per pagare l'importo lavori di manutenzione straordinaria all'impresa, sia per pagare gli onorari dell'arch. Il condominio, pertanto, aveva CP_1 sostenuto che doveva essere lo stesso ex amministratore a Parte_2 corrisponderle eventualmente all'arch. la somma dovutagli a titolo di CP_1 compenso professionale. Per tali motivi, il condominio Parte_1 chiedeva, in totale riforma della impugnata sentenza, che venisse dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e la competenza del Tribunale, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto perché relativo ad un credito prescritto;
in subordine, condannare l'arch. a tenere indenne il Condominio da Pt_2 quanto eventualmente obbligato a pagare all'arch. CP_1
Si costituivano in giudizio gli appellati, che contestavano punto per punto l'atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Fissata l'udienza di precisazione delle causa, il giudice riservava la decisione, assegnando alle parti termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello non è fondato e va pertanto rigettato. L'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito è infondata. Nel ricorso per decreto ingiuntivo l'arch. ebbe a precisare che l'Ordine CP_1 degli Architetti della Provincia di Salerno aveva convalidato una parcella per euro 8.529,15, oltre accessori e che, ad ogni buon conto, intendeva ottenere dal condominio la sola somma di euro 4.254,62, non aggiungendo alla stessa né l'espressione “oltre accessori” né altre equipollenti. Peraltro anche il Giudice di Pace emise l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 4.254,62, oltre interessi legali, dunque senza utilizzare espressioni come
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 “oltre accessori” o “oltre IVA e Cassa” o altre che avrebbero potuto far salire il valore del procedimento oltre la competenza per valore del GdP. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione del credito, essa va disattesa, in quanto, in tema di prestazioni professionali, la prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre, ai sensi dell'art. 2957 c.c., dalla conclusione della prestazione (Cass. Sez. II, 26-03-2009, n. 7378; Cass. Sez. II, 03-08-1992, n. 9221); nel ricorso per decreto ingiuntivo l'arch. ebbe CP_1
a precisare che la prestazione professionale svolta in favore dell'opponente condominio ebbe conclusione nell'aprile del 2010. Tale dato di fatto si ricava dal Protocollo del Comune di Cava de' Tirreni, ove alla data del 19.04.2010 è stata protocollata la “chiusura lavori e certificato di conformità/collaudo” datato 02 aprile 2010, come da produzione del ricorso monitorio. Al momento della costituzione nel giudizio di primo grado la difesa dell'arch. ebbe CP_1 pure a depositare l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata a/r datata 11.05.2012, spedita il 14.05.2012 e ricevuta dal il 21.05.2012. Parte_1
D'altra parte l'eccezione di prescrizione breve presuntiva triennale di cui agli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. non è ammissibile quando il debitore ammette in giudizio, esplicitamente o implicitamente, di non aver estinto l'obbligazione. Infatti, il Condominio ebbe a dedurre che i condomini ebbero a corrispondere all'allora amministratore del condominio – arch. - anche le Parte_2 somme sufficienti per pagare le spese tecniche, per cui chiamò in causa il
, chiedendo al GdP di condannarlo a tenere indenne il Condominio da Pt_2 quanto eventualmente obbligato a pagare all'arch. CP_1
Orbene il GdP risulta aver correttamente valutato i documenti prodotti in giudizio, atteso che dal verbale dell'assemblea condominiale dell'11.05.2009 fu approvato solo il primo stato avanzamento lavori per euro 89.518,96 essendo i lavori ancora in corso, tanto che l'effettiva somma dovuta dai condomini, al termine dei lavori, salì ad euro 108.326,52 ma i condomini varsarono all'amministratore solo l'importo di euro 103.823,45 , come Pt_2 dallo stesso scritto nel prospetto lavori a sua firma. Tali circostanze Pt_2
l'arch. ebbe a confermarle anche quando in data 22.04.2013 ebbe a Pt_2 consegnare al nuovo amministratore condominiale la documentazione relativa alla amministrazione da lui svolta, accompagnata da una nota scritta in cui era indicata in euro 4507,07 la somma ancora da incassare dai condomini, somma risultante dalla differenza tra l'importo complessivo del costo dei lavori – ivi comprese le spese tecniche – e la somma di euro 103.823,45 a lui versata dai condomini.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 Nell'importo di euro 4507,07 ancora non versato dai condomini e che il condominio non ha provato di avere versato né all'arch. né CP_1 all'amministratore p.t. arch. , è quindi compreso il compenso di euro Pt_2
4.254,62 richiesto dal a titolo di compenso professionale. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per il presente grado di appello come da dispositivo, in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario per Controparte_1
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico del Parte_1 appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto. Così deciso in data 12.11.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DO EL, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Di Controparte_1
Gianni, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cavaliere, Parte_2 come da procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.01.2016 il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
825/2015 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 230/13 R.G., notificato in data 27.09.2013 dall'arch. per il pagamento di euro 4.254,62 Controparte_1 per compenso professionale, deducendo a motivi: 1) l'erronea e/o falsa applicazione delle norme che regolano la competenza per valore eccepita in primo grado, atteso che alla somma ingiunta andavano sommati gli oneri fiscali e previdenziali, per cui vi era il superamento della soglia di valore valevole per il giudice di pace, in quanto l'importo lordo della parcella dell'arch. pari ad euro 5.214,00, superava la competenza per valore del CP_1
Giudice di Pace, all'epoca dei fatti limitata ad euro 5.000,00; 2) l'erronea valutazione delle prove documentali acquisite al giudizio di primo grado
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 riguardo all'interruzione dei termini di prescrizione breve triennale, atteso che il computo dei termini per la prescrizione del diritto al pagamento degli onorari del professionista decorreva dall'11.05.2009 e non dall'aprile 2010 e che, pertanto, la raccomandata a/r del 14-21 maggio 2012 era stata ricevuta dal Condominio quando erano già decorsi i termini per la prescrizione;
3) l'insufficiente e contraddittoria motivazione nel merito, atteso che esso appellante aveva provato il pagamento all'ex amministratore del Condominio, arch. , da parte dei condomini, delle somme relative ai lavori di Parte_2 manutenzione straordinaria, comprensive delle spese tecniche, nella misura di complessivi euro 103.823,45, che l'arch. aveva ammesso di Parte_2 aver incassato - come amministratore p.t. del condominio " " Parte_1
– sia per pagare l'importo lavori di manutenzione straordinaria all'impresa, sia per pagare gli onorari dell'arch. Il condominio, pertanto, aveva CP_1 sostenuto che doveva essere lo stesso ex amministratore a Parte_2 corrisponderle eventualmente all'arch. la somma dovutagli a titolo di CP_1 compenso professionale. Per tali motivi, il condominio Parte_1 chiedeva, in totale riforma della impugnata sentenza, che venisse dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e la competenza del Tribunale, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto perché relativo ad un credito prescritto;
in subordine, condannare l'arch. a tenere indenne il Condominio da Pt_2 quanto eventualmente obbligato a pagare all'arch. CP_1
Si costituivano in giudizio gli appellati, che contestavano punto per punto l'atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Fissata l'udienza di precisazione delle causa, il giudice riservava la decisione, assegnando alle parti termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello non è fondato e va pertanto rigettato. L'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito è infondata. Nel ricorso per decreto ingiuntivo l'arch. ebbe a precisare che l'Ordine CP_1 degli Architetti della Provincia di Salerno aveva convalidato una parcella per euro 8.529,15, oltre accessori e che, ad ogni buon conto, intendeva ottenere dal condominio la sola somma di euro 4.254,62, non aggiungendo alla stessa né l'espressione “oltre accessori” né altre equipollenti. Peraltro anche il Giudice di Pace emise l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 4.254,62, oltre interessi legali, dunque senza utilizzare espressioni come
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 “oltre accessori” o “oltre IVA e Cassa” o altre che avrebbero potuto far salire il valore del procedimento oltre la competenza per valore del GdP. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione del credito, essa va disattesa, in quanto, in tema di prestazioni professionali, la prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre, ai sensi dell'art. 2957 c.c., dalla conclusione della prestazione (Cass. Sez. II, 26-03-2009, n. 7378; Cass. Sez. II, 03-08-1992, n. 9221); nel ricorso per decreto ingiuntivo l'arch. ebbe CP_1
a precisare che la prestazione professionale svolta in favore dell'opponente condominio ebbe conclusione nell'aprile del 2010. Tale dato di fatto si ricava dal Protocollo del Comune di Cava de' Tirreni, ove alla data del 19.04.2010 è stata protocollata la “chiusura lavori e certificato di conformità/collaudo” datato 02 aprile 2010, come da produzione del ricorso monitorio. Al momento della costituzione nel giudizio di primo grado la difesa dell'arch. ebbe CP_1 pure a depositare l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata a/r datata 11.05.2012, spedita il 14.05.2012 e ricevuta dal il 21.05.2012. Parte_1
D'altra parte l'eccezione di prescrizione breve presuntiva triennale di cui agli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. non è ammissibile quando il debitore ammette in giudizio, esplicitamente o implicitamente, di non aver estinto l'obbligazione. Infatti, il Condominio ebbe a dedurre che i condomini ebbero a corrispondere all'allora amministratore del condominio – arch. - anche le Parte_2 somme sufficienti per pagare le spese tecniche, per cui chiamò in causa il
, chiedendo al GdP di condannarlo a tenere indenne il Condominio da Pt_2 quanto eventualmente obbligato a pagare all'arch. CP_1
Orbene il GdP risulta aver correttamente valutato i documenti prodotti in giudizio, atteso che dal verbale dell'assemblea condominiale dell'11.05.2009 fu approvato solo il primo stato avanzamento lavori per euro 89.518,96 essendo i lavori ancora in corso, tanto che l'effettiva somma dovuta dai condomini, al termine dei lavori, salì ad euro 108.326,52 ma i condomini varsarono all'amministratore solo l'importo di euro 103.823,45 , come Pt_2 dallo stesso scritto nel prospetto lavori a sua firma. Tali circostanze Pt_2
l'arch. ebbe a confermarle anche quando in data 22.04.2013 ebbe a Pt_2 consegnare al nuovo amministratore condominiale la documentazione relativa alla amministrazione da lui svolta, accompagnata da una nota scritta in cui era indicata in euro 4507,07 la somma ancora da incassare dai condomini, somma risultante dalla differenza tra l'importo complessivo del costo dei lavori – ivi comprese le spese tecniche – e la somma di euro 103.823,45 a lui versata dai condomini.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 Nell'importo di euro 4507,07 ancora non versato dai condomini e che il condominio non ha provato di avere versato né all'arch. né CP_1 all'amministratore p.t. arch. , è quindi compreso il compenso di euro Pt_2
4.254,62 richiesto dal a titolo di compenso professionale. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per il presente grado di appello come da dispositivo, in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna parte in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario per Controparte_1
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico del Parte_1 appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto. Così deciso in data 12.11.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4