Art. 1.
Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtu' civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.
Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtu' civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.