CASS
Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
Massime • 1
In tema di prove, l'atto compiuto in territorio estero dall'autorità giudiziaria straniera in autonomo procedimento penale, originariamente ripetibile e divenuto irripetibile per fatti o circostanze prevedibili, può essere acquisito al fascicolo del dibattimento dopo l'assunzione nel contraddittorio delle parti della testimonianza del suo autore. (Fattispecie relativa a consulenza genetica disposta dall'autorità giudiziaria straniera - nell'ambito di procedimento per l'omicidio di un cittadino italiano che, successivamente, si accertava essere stato commesso da altro cittadino italiano - che la Corte ha ritenuto legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento all'esito della deposizione dei consulenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2024, n. 41386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41386 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
manimaio 41386-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Sent. n. sez. 737/2024 VITO DI NICOLA -Presidente -UP 28/06/2024 FILIPPO CASA R.G.N. 10318/2024 GI PO -Relatore EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR CC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato STOMEO ALESSANDRO per la parte civile conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato CENTONZE SALVATORE per la parte civile conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato STEFANIZZO TOMMASO e l'avvocato NEMOLA ESTER per il ricorrente concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso. п о RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di assise di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione emessa l'11 maggio 2023 dalla Corte di assise della stessa città nei confronti di CC PI, imputato del delitto di cui all'art. 575 cod. pen., perpetrato ai danni di UR D'IC, mediante strangolamento che gli provocava la frattura delle corna maggiori dello ioide, causandone la morte.
1.2. Segnatamente, il Giudice di primo grado, ritenute sussistenti entrambe le aggravanti contestate ovverosia quella del nesso teleologico e quella - dell'abuso di coabitazione - aveva condannato PI alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen., nonché al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle in favore delle parti civili, per il cui risarcimento dei danni aveva rinviato alla liquidazione del giudice civile, pur assegnando una provvisionale di cinquantamila euro per ciascuna di esse. La Corte di assise di appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma n. 1, cod. pen. in relazione all' art. 61 n. 2 cod. pen. e, conseguentemente, ridotto la pena inflitta a ventiquattro anni di reclusione, mentre ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, ribadendo la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
1.3. Le acquisizioni probatorie sulle quali è fondata l'affermazione di responsabilità sono costituite: i) dai risultati delle investigazioni, acquisite per rogatoria, svolte nel 2001, nell'ambito di un procedimento contro ignoti iscritto in Svizzera, nella cui cittadina di Adliswill, il 15 settembre di quell'anno, UR D'IC era stato ritrovato cadavere;
ii) dagli esiti delle indagini svolte nel 2004 dalla Polizia giudiziaria italiana;
iii) dalla consulenza genetica eseguita sulle tracce di DNA prelevate all'imputato e su oggetti esistenti sul luogo del delitto;
iv) dalla comparazione antropomorfica tra le foto di PI e quelle estratte dal circuito di videosorveglianza dell'Istituto di credito presso cui fu utilizzata la tessera bancomat della vittima, dopo il suo decesso;
v) dalle deposizioni testimoniali delle persone informate sui fatti udite nel corso del processo di primo grado, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., integrate nel giudizio di appello da quelle dei medici genetisti svizzeri, oggetto di rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc.pen. Le stesse hanno condotto i giudici di merito alla conforme ricostruzione del fatto, nel senso che la vittima era stata dapprima strangolata nel suo appartamento utilizzando una cintura, quindi legata e imbavagliata, infine il suo capo era stato infilato in una busta di plastica e il suo corpo dato alle fiamme;
il cadavere era stato rinvenuto nello stesso luogo qualche giorno. 2 1.4. L'ascrivibilità del fatto a PI è stata motivata sui seguenti elementi: i) la sicura disponibilità da parte dell'imputato di una delle tre chiavi di casa di D'IC (le altre due erano rinvenute nello stesso appartamento) e la circostanza che l'abitazione dove questi fu rinvenuto cadavere era stata chiusa a chiave;
ii) la certa conoscenza e la sicura coabitazione di PI e D'IC, come inferito sia dal ritrovamento nell'abitazione di quest'ultimo di documenti personalissimi dell'imputato (inerenti allo sfratto patito da PI dalla sua originaria abitazione e a un processo penale per reato in materia di stupefacenti), sia di diversi indumenti su cui erano presenti tracce del suo DNA, sia infine dalla deposizione del teste De AB;
iii) il ritrovamento di impronte papillari e biologiche di PI sul foulard, strumento che l'assassino aveva utilizzato per assicurare la chiusura della busta di plastica intorno al capo della vittima;
iv) la presenza di tracce di DNA e di fili di un maglione appartenente all'imputato sulla parte interna e collosa di alcuni pezzetti di nastro adesivo con cui erano stati legati il capo e i piedi della vittima;
v) la presenza di tracce ematiche dell'imputato sul manico (trovato abbandonato nella spazzatura) della busta di plastica utilizzata per avvolgere il capo della vittima;
vi) il rinvenimento di ulteriori tracce di DNA dell'imputato sul telefono di D'IC, trovato nell'abitazione; vii) la disponibilità da parte di PI, in epoca immediatamente successiva all'omicidio, della tessera bancomat del coinquilino (che l'aveva utilizzata da ultimo alle ore 1,22 del 15 settembre) e la sicura effettuazione da parte di PI dalle ore 12,44 del giorno seguente all'omicidio - e nel giorno ancora successivo di diversi tentativi di prelievo presso sportelli di - istituti creditizi, non andati a buon fine per inserimento di un pin errato;
viii) la condotta serbata da PI successivamente al ritrovamento del cadavere di D'IC, poiché nonostante il rapporto di amicizia e colleganza, egli fece perdere le proprie tracce, non recuperò i suoi effetti personali dall'abitazione della vittima, né si pose in contatto con i suoi familiari.
2. Propone ricorso PI, tramite i difensori di fiducia, avv. Ester Nemola e SO NI, affidandolo a un unico atto, articolato in cinque motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di rigetto delle eccezioni processuali concernenti gli accertamenti tecnici svolti all'estero, acquisiti nel corso del giudizio di primo grado. Premette il ricorrente che la Corte di assise di appello, con ordinanza del 7 ottobre 2021, aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'ascolto del medico genetista che aveva proceduto all'analisi delle tracce di DNA, al fine di accertare la ripetibilità o meno dell'accertamento tecnico avvenuto in assenza delle garanzie difensive e alla cui utilizzabilità la difesa dell'imputato non aveva mai prestato il consenso. La Corte ascoltava, dunque, il dr. Kung, in forze 3 a aan v alla Polizia scientifica elvetica, ma poiché questi aveva solo curato l'attività di repertamento delle tracce sul luogo del delitto e il loro invio all'Istituto di medicina legale di Zurigo, su richiesta della Procura svizzera, aveva proceduto altresì all'ascolto del dr. Bar, genetista del citato Istituto di medicina legale, ossia colui che aveva effettuato le analisi genetiche in parola, riservando ogni decisione sulla loro utilizzabilità. -La questione ha ancora premesso il ricorrente era risolta, con la motivazione della sentenza, nel senso della piena utilizzabilità di quegli accertamenti e delle corrispondenti relazioni tecniche, così come acquisite dal primo giudice, atteso che la loro illustrazione e conferma nel corso dell'esame dibattimentale aveva colmato le ipotetiche lacune e i vizi del procedimento acquisitivo nel corso del giudizio di primo grado, rendendo così superfluo accertare quale fosse il corretto strumento processuale per il loro ingresso nel giudizio. Il ricorrente ritiene tale argomentazione elusiva dell'obbligo di motivazione in relazione alle censure avanzate con l'atto di appello, oltre che errata e illogica. Il Giudice di secondo grado avrebbe, infatti, trascurato di considerare che gli atti d'indagine relativi ai profili genetici e le relative consulenze costituiscono atti preformati in un autonomo procedimento ultra fines, sicché il regime inerente alle modalità di ingresso nel processo italiano avrebbe dovuto essere non già quello erroneamente utilizzato di cui all' art. 431 cod. proc. pen., bensì quello dettato dagli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen. e 238 cod. proc. pen. Ciò, in quanto, gli atti d'indagine compiuti all'estero dietro espressa richiesta rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana soggiacciono alla disciplina dell'articolo 431 cod. proc. pen., ma la documentazione di prove precostituite motu proprio dall'autorità giudiziaria straniera, in un procedimento estero autonomo, soggiace a quella di cui all'all'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., indipendentemente dalle modalità con cui è pervenuta in Italia (ovverosia assistenza internazionale o canale rogatoriale), poiché tale norma non riguarda le modalità di veicolazione delle prove e rapporti con le autorità straniere, ma quelli tra giudice e le parti in Italia. Sicché, secondo il ricorrente, con riferimento alla consulenza genetica, trattandosi di atto formato in autonomo procedimento straniero, il regime acquisitivo sarebbe quello dell'articolo 238 cod. proc. pen., non potendosi dubitare che l'atto sia stato compiuto dall'autorità giudiziaria elvetica su ordine della Procura cantonale. Non potendosi applicare il primo comma dell'articolo 238 cod. proc. pen., perché pacificamente non si tratta di atto assunto in incidente probatorio o in dibattimento ovvero in contraddittorio con le necessarie garanzie, era allora essenziale diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale - sciogliere la questione sulla natura "ripetibile" o no dell'atto. 4 van Sotto altro profilo, rileva il ricorrente che, per entrambi gli accertamenti tecnici svolti dagli investigatori (consulenza genetica e comparazione antropomorfica), l'appello aveva posto l'ulteriore tema della loro inutilizzabilità, derivante dalle modalità di prelievo del DNA e della foto poi soggette a comparazione in occasione dell'atto (interrogatorio-verbale di sommarie informazioni testimoniali) del 10 agosto 2004. Lamenta il ricorrente che i prelievi furono sì effettuati con il consenso di PI, ma tacendogli la circostanza che gli fosse indagato e anzi, dando atto nel verbale, contrariamente al vero, che il procedimento pendente in Svizzera per la morte di D'IC fosse iscritto contro ignoti: invece sin dal 2 novembre 2001 era stato emesso, dall'autorità giudiziaria elvetica, un ordine di arresto internazionale nel quale PI era definito come incolpato e nella richiesta di assunzione di perseguimento penale» in data 13 febbraio 2007 (allegata al ricorso sub n. 4) si dava espressamente atto che PI al momento dell'interrogatorio dell'agosto 2004 era indagato, circostanza dunque taciuta per mera tattica investigativa. Errata sarebbe, dunque, la motivazione della sentenza del Giudice di appello che qualifica l'atto ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., trattandosi invece di un atto di interrogatorio delegato dall'autorità svizzera, ai sensi dell'articolo 370 cod. proc. pen. e, come tale, regolato anche dall'articolo 65 del codice di rito. Sicché, conclusivamente, le prove, acquisite senza il rispetto delle garanzie di legge previste dall'ordinamento per la prestazione di un valido consenso dell'indagato non solo essendogli stata taciuta detta qualità, ma non essendogli stato neppure contestato il fatto addebitatogli in forma chiara e precisa sarebbero del tutto inutilizzabili.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di risposta fornita dal Giudice di secondo grado alle censure dell'appellante riguardanti l'ordinanza dibattimentale del 23 gennaio 2020 della Corte di assise di Lecce. Il Giudice di primo grado aveva, con proprio provvedimento, revocato tutte le prove testimoniali indicate nella lista testi delle parti e non ancora assunte, ritenendo il materiale probatorio sufficiente ai fini di decidere e aveva dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale;
aveva poi disposto l'assunzione della testimonianza del teste De AB, originariamente indicato nella lista del Pubblico ministero, senza però revocare l'ordinanza di chiusura dell'istruttoria dibattimentale e senza che nessuna delle parti avesse avanzato alcuna richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., invece richiesta successivamente all'assunzione della prova. Il Giudice di appello aveva escluso la lamentata lesione del diritto di difesa argomentando che l'ascolto del teste De AB era, comunque, avvenuto nel 5 n اله a v contraddittorio e che l'assoluta necessità di quella prova era scaturita da una acquisita maggiore conoscenza degli atti». Per il ricorrente, invece, sarebbe evidente la violazione di legge scaturente dall'ascolto a sorpresa di un testimone "revocato", perché la difesa di PI, presente in udienza per la sola discussione del processo, non aveva disposto delle facilitazioni e del tempo necessario previste dall'art. 6 comma 3-bis Cedu. Del tutto apodittica, poi, sarebbe la formula utilizzata dal giudice di appello, concernente l'asserita «acquisita maggiore conoscenza degli atti» alla stregua di quanto affermato fino al momento immediatamente precedente all'ascolto del testimone, ossia il giudizio di piena esaustività dell'istruttoria dibattimentale espletata. Né -ad avviso del ricorrente tale vulnus potrebbe ritenersi sanato dalla richiesta postuma di cui all'art. 570 cod. proc. pen., perché il requisito della assoluta necessità» dell'acquisizione di una prova rappresenta l'unico argine all'esercizio di un potere, quello d'integrazione probatoria, altrimenti arbitrario e insindacabile.
2.3. Con il terzo, articolatissimo, motivo è denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione. Rileva preliminarmente il ricorrente che, una volta espunti gli elementi di prova costituiti dagli accertamenti genetici e dalla comparazione antropomorfica, le restanti ragioni poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità di PI, di natura meramente indiziaria, non supererebbero la cd. "prova di resistenza". Nelle pagine seguenti da 18 a 41 dei motivi di ricorso, la difesa procede quindi a un'articolata analisi della sentenza di appello, sia in punto di fatto che di diritto, avversando di volta in volta le conclusioni raggiunte dal giudice di secondo grado, evidenziandone carenze, omissioni e plurimi travisamenti della prova e, segnatamente: i) avversa l'interpretazione dei dati rinvenienti dalla consulenza autoptica a proposito della quantità di anfetamina (rectius metanfetamina) ritrovata nel cadavere di D'IC e ripropone una diversa ricostruzione del fatto, potendosi trattare di un gioco erotico finito male;
ii) lamenta l'eccessiva rilevanza attribuita alla chiusura a chiave della porta d'ingresso dell'abitazione della vittima e al possesso, da parte di PI, della relativa chiave;
iii) deduce il travisamento degli esiti inferiti dai tabulati telefonici dell'imputato e della vittima. L'affermato scambio di scheda telefonica è avvenuto per ben due volte e le chiamate in uscita dalla scheda di D'IC sono ben quattrodici (e non due, come si legge nella sentenza di secondo grado), con evidenti conseguenze in 6 vch لله punto di compatibilità dell'orario del decesso di D'IC e di compatibilità con i prelievi dal bancomat asseritamente svolti da PI;
iv) denuncia l'errata patente di decisività assegnata alle tracce genetiche e papillari rilevate su vari oggetti presenti sul luogo del fatto, elementi invece del tutto neutri, poiché è un dato certo che il ricorrente frequentasse l'abitazione teatro dei fatti;
v) avversa l'analoga soverchia rilevanza attribuita all'esito della comparazione antropometrica. In definitiva il ricorrente pone in risalto il macroscopico vizio motivazionale della sentenza che, incorrendo in evidenti travisamenti di prova ovvero omettendo di confrontarsi con le censure avanzate con l'atto di appello, sarebbe addivenuta a una valutazione delle risultanze di prova in stridente contrasto con il disposto di quell'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. sia rispetto ai singoli elementi, sia rispetto alla loro valutazione complessiva.
3.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'articolo 61, n. 11, cod. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'avere commesso il fatto con abuso di coabitazione. Lamenta il ricorrente che il dato della "coabitazione ", che la sentenza ha ritenuto incontrovertibilmente acclarato, si fonderebbe invece su risultati contraddittori. Secondo la Corte di assise di appello la prova della convivenza tra imputato e vittima risiederebbe nella presenza di tracce biologiche e impronte papillari su numerosi oggetti di uso comune presenti in casa, sulla parte interna della porta d'ingresso dell'abitazione, su numerosi indumenti, asseritamente incompatibili con una presenza sporadica o una permanenza transitoria;
affermazione che ritiene confermata dalle dichiarazioni del teste De AB. Si tratterebbe, invece, di elementi neutri poiché giustificabili con una semplice frequentazione da parte del ricorrente dell'abitazione. In senso contrario rispetto alla coabitazione deporrebbe, poi, il dato obiettivo che il 19 settembre 2001 PI fu trovato, al momento della programmata esecuzione dello sfratto, nel suo appartamento;
ciò che comproverebbe la disponibilità di tale appartamento fino a quella data e renderebbe plausibile che in casa di D'IC avesse solo depositato gli effetti personali più voluminosi, ricevendo ospitalità, dopo il 19 settembre 2001 dall'altro collega e amico, TI d'Urso. Sotto altro aspetto, rileva il ricorrente che, essendo il concetto di coabitazione diverso da quello di ospitalità, la compresenza dei due nell'appartamento non integrerebbe quell'apprezzabile periodo di tempo tale da integrare l'elemento oggettivo dell'aggravante in parola. van A 7 t 3.5. Il quinto motivo attinge la violazione dell'art. 62-bis e il vizio di motivazione in punto di ribadito diniego del beneficio. La Corte di assise di appello immotivatamente ritiene che non vi siano elementi positivi suscettibili di valutazione a tali fini, invece sussistenti e ravvisabili nell'atteggiamento collaborativo serbato dall'imputato sin dalla fase delle indagini, con il consenso prestato ai rilievi fotografici e alla estrazione del DNA e, più in. generale, la complessiva leale condotta processuale.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso.
4. I difensori delle parti civili hanno concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ed hanno depositato articolate conclusioni e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso che deduce censure in parte infondate e in parte inammissibili dev'essere complessivamente rigettato.
1. Con il primo motivo la difesa lamenta che, con riferimento alla consulenza genetica, trattandosi di atto formato in un autonomo procedimento penale straniero, il relativo regime acquisitivo sarebbe quello dell'articolo 238 cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., non potendosi dubitare che l'atto sia stato compiuto dall'autorità giudiziaria elvetica su ordine della Procura cantonale. Sicché, esclusa la possibilità di applicare il primo comma dell'articolo 238 cod. proc. pen. (non venendo in rilievo un atto assunto in incidente probatorio o in dibattimento ovvero in contraddittorio tra le parti), sarebbe stato essenziale diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale sciogliere la questione sulla natura "ripetibile" o no dell'atto ai fini _ della valutazione della sua utilizzabilità. La tesi, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa per le ragioni che s'indicano di seguito.
1.1. L'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., norma speciale che regola l'acquisizione di atti di procedimento penale straniero, prevede un rispettivamente al primo e al secondo comma una distinta disciplina a seconda che venga in rilievo «la documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera» ovvero che si tratti di «atti non ripetibili compiuti 8 n afa a v dalla polizia giudiziaria straniera» e, solo nel primo caso, ai fini dell'acquisizione, fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 238 cod. proc. pen. La piana lettura del secondo comma dell'art. 78 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce, per la differente ipotesi di atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera, la diretta acquisizione al fascicolo per il dibattimento o nel caso in cui le parti vi acconsentano, ovvero dopo che è avvenuto l'esame testimoniale dell'autore degli stessi (anche eventualmente compiuto con rogatoria all'estero, in contraddittorio). Questa Corte (Sez. 1, n. 23597 del 23/01/2002, Seseri, Rv. 221831) ha ritenuto che «l'art. 78, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., in base al quale gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento se le parti vi consentano ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, riguarda soltanto gli atti di accertamento che siano stati direttamente compiuti dalla polizia straniera (quali ad es. rilievi tecnici, ispezioni, sequestri), rimanendo invece esclusi gli atti assunti o raccolti, tra cui, in particolare, le dichiarazioni rese da persone residenti all'estero, la cui utilizzabilità, in caso di mancata comparizione a seguito di regolare citazione, è subordinata alle sole condizioni previste dall'art. 512-bis cod. proc. pen.», con l'ulteriore precisazione che «l'utilizzazione di detti atti non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate» (Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228354). Dunque, come è stato osservato da autorevole dottrina, l'esame dell'autore dell'atto non è funzionale alla verifica della legittimità dell'operato della polizia straniera, ma - proprio per il fatto di essere atti di operatori di un altro Stato - l'acquisizione di detti atti, ove non oggetto di accordo, è assistita dal supporto della prova orale sul loro contenuto.
1.2. Ciò premesso, venendo al caso che ci occupa, in contrasto con quanto asserito dai ricorrenti, ritiene il Collegio corretta la motivazione della Corte territoriale che - in accoglimento dell'originaria censura del ricorrente riguardante la non surrogabilità dell'ascolto dei medici genetisti che avevano effettuato l'estrapolazione e la comparazione del DNA con quello degli agenti di polizia elvetica che, al più avevano potuto riferire nel giudizio di primo grado in ordine alla repertazione e alla messa in sicurezza delle tracce sul luogo del delitto -ha proceduto all'ascolto dei primi, con l'espressa precisazione che: i) l'assunzione delle testimonianze e l'acquisizione della documentazione era avvenuta mediante 9 n e A v rogatoria con la Svizzera, nel corso di più udienze durante le quali i consulenti medici venivano escussi in video conferenza e previo rispetto delle rigide regole imposte dallo Stato estero;
ii) l'esame testimoniale dei genetisti era assolutamente soddisfacente sul piano tecnico-scientifico ed aveva offerto risposte esaurienti quanto alla metodologia utilizzata per le operazioni di estrapolazione e comparazione delle tracce del DNA;
iii) a fondare il convincimento della Corte di merito era, pertanto, l'esito del lavoro di estrapolazione e comparazione del profilo genetico effettuato dai medici elvetici, già confluiti nelle relazioni acquisite dal primo giudice, il cui contenuto era stato confermato nel corso del dibattimento;
iv) dette relazioni, ampiamente illustrate nel corso dell'esame e completamente confermate, erano utilizzabili, posto che l'ascolto nel contraddittorio tra le parti aveva colmato le lacune che avrebbero potuto viziare, secondo la tesi difensiva, il procedimento di acquisizione disposto in primo grado. Con tale articolata motivazione il Giudice di appello ha correttamente ritenuto come, nel caso di specie, la questione della natura irripetibile o meno degli atti compiuti dall'autorità giudiziaria elvetica fosse del tutto priva di rilievo ai fini della regolare formazione del patrimonio conoscitivo introdotto nel processo, in conseguenza dell'esame dibattimentale in appello degli autori di essi. Si tratta di una conclusione ineccepibile perché delle due l'una: a) o gli atti erano ab origine irripetibili, ovvero tali erano successivamente diventati sulla base di fatti o circostanze imprevedibili, ed allora l'acquisizione degli stessi, a prescindere dall'esame dibattimentale di coloro che li avevano formati, poteva legittimamente avvenire ai sensi del terzo comma dell'art. 238 cod. proc. pen., alla luce dell'art. 78, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; b) oppure gli atti erano ab origine ripetibili, essendo diventati successivamente irripetibili e potendosene prevedere l'irripetibilità, ed allora doveva ritenersi preclusa la diretta acquisizione, ma pienamente consentito l'ingresso della prova dichiarativa idonea a riferirne il contenuto mediante l'esame testimoniale, nel contraddittorio tra le parti, di chi l'atto, in territorio estero, aveva formato, perché, trattandosi di atti compiuti dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero ed essendo tali atti assistiti, nella specie, da una presunzione di legittimità, la loro utilizzazione non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano della loro legittimità in quanto è al giudice straniero che spetta (o sarebbe spettata) la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa ad essi. Ne consegue che, mentre il comb. disp. ex art. 238 cod. proc. pen. e art. 78, comma 1, cod. proc. pen. consente l'acquisizione degli atti irripetibili e di quelli che tali sono diventati per fatti o circostanze non prevedibili, senza richiedere l'integrazione di un contraddittorio ed esonerando il giudice dall'attivarlo, viceversa, nel caso in cui non risultano integrate le condizioni richieste dal terzo 10 rch comma dell'art. 238 cod. proc. pen., è consentito, nei limiti ammessi dai rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'ingresso, nel contraddittorio tra le parti, della prova dichiarativa idonea a riferire il contenuto di atti che, diventati per qualsiasi ragione irripetibili, siano stati compiuti da un'autorità giudiziaria straniera, ingresso attuabile nel processo mediante l'esame testimoniale di chi l'atto, in territorio estero, abbia formato, derivandone anche la legittima acquisizione di esso dopo l'esame testimoniale dell'autore. -Va, infine, considerato che stante la già evidenziata natura di norma speciale dell'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., che regola l'acquisizione di atti di un procedimento penale straniero la situazione giuridica esaminata non è estensibile a quella in cui sia stata l'autorità giudiziaria italiana, in un procedimento pendente, ad aver disposto il compimento di atti irripetibili ovvero di atti ripetibili ma divenuto irripetibili per fatti o circostanze ex ante prevedibili. -1.3. La seconda parte del primo motivo di ricorso laddove si lamenta che i prelievi di DNA furono effettuati con il consenso di PI, ma tacendogli la circostanza che gli fosse indagato - è inammissibile perché reiterativa di identica censura cui il Giudice di appello ha adeguatamente risposto. -Segnatamente, sul punto la Corte di assise di appello con motivazione puntuale con la quale il ricorrente non si confronta ha precisato che: i) le - dichiarazioni di PI erano state rese in Italia, in base a una rogatoria passiva richiesta dalla Svizzera, per indagini relative a un procedimento a carico di ignoti, mentre l'ordine di arresto internazionale emesso il 2 novembre 2001 non ricomprendeva l'Italia, sicché il 10.8.2004 l'Autorità giudiziaria nazionale ignorava la sua esistenza e, di conseguenza, la condizione d'indagato per il reato di omicidio volontario di PI;
ii) si trattava di assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti si svolgono indagini, quindi con l'assistenza del difensore, per le quali non è prevista la contestazione degli eventuali elementi a suo carico;
iii) poiché il prelievo di campione biologico per l'estrazione del DNA e alle foto si procedette con il consenso dell'imputato, l'invocata violazione dell'art. 65 cod. proc. pen. avrebbe al più determinato l'inutilizzabilità dell'interrogatorio del ricorrente, ma non dei prelievi cui egli ha acconsentito.
2. Il secondo motivo - con il quale la difesa lamenta la violazione di legge e il vulnus al diritto di difesa derivante dall'avvenuto ascolto "a sorpresa" del teste De AB è manifestamente infondato.- 2.1. Risulta dagli atti, il cui esame è consentito al Collego attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), che il Giudice di primo grado, con ordinanza resa il 23.1.2020, ritenendo il materiale probatorio sufficiente per la decisione, aveva revocato la propria to t事 11 n a v precedente ordinanza con cui aveva ammesso tutti i testimoni di accusa, limitatamente ai residui testi indicati nella lista, ivi compreso il teste De AB, e aveva dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale, facendo «salva la possibilità di provvedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. ove nel corso della discussione fossero emersi elementi non esplorati». All'udienza successiva, aveva proceduto all'ascolto, nel contraddittorio delle parti, del teste De AB, senza prima revocare l'ordinanza di chiusura dell'istruttoria dibattimentale e senza che nessuna delle parti avesse avanzato richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., invece avanzata successivamente all'assunzione della prova.
2.2. Tanto premesso, in senso contrario alla tesi del ricorrente che ha eccepito la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e per vizio di motivazione è sufficiente ribadire il costante e univoco orientamento della - giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., che può esercitare perfino con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (si veda Sez. U n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907; in detta occasione la Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. e ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod. proc. pen.). Il principio è stato recentemente ribadito, con particolare riferimento alle prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, da Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune Houda, Rv. 277591, laddove si è precisato che, trattandosi di un «potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione», esso non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultra-individuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale. In definitiva, anche attraverso il richiamo al principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali di ammissione della prova, prevista dall'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13463 del 02/02/2007, Hassan, Rv. 236429), non può dubitarsi che il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., potesse essere esercitato anche 12 van ま nell'ipotesi che ci occupa, ovverosia con riferimento a quelle prove la cui ammissione è stata revocata, purché ritenuto sussistente il requisito della loro assoluta necessità. Osserva, a tale ultimo proposito, il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, è corretta in diritto la motivazione sul punto fornita dalla Corte di assise di appello che, da un canto, ha chiarito che il requisito dell'affermata assoluta necessità dell'ascolto del teste De AB, era scaturita come peraltro già preannunciato nell'ordinanza del 23 gennaio 2020 - dall'acquisita maggiore conoscenza degli atti da parte della Corte di assise;
dall'altro, ha richiamato il principio secondo cui la mancata esplicitazione delle ragioni dell'assoluta necessità della prova ex art 507 c.p.p. è priva di sanzione e, come tale, non determina alcun vizio della prova stessa (Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, dep. 2018, Carta, Rv. 272817; Sez. 2, Sentenza n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497). Neppure può attribuirsi alcun rilievo, nel senso invocato dal ricorrente, alla circostanza che l'ascolto del teste sia avvenuto a chiusura dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado. Soccorre, sull'argomento, la pacifica ermeneusi di questa Corte secondo cui con l'espressione «terminata l'acquisizione delle prove», l'art. 507 cod. proc. pen. delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri ufficiosi del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e, a fortiori, immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria (Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Santone, Rv. 274906).
3. Quanto al terzo, si tratta di motivo inammissibile sotto più profili.
3.1. In primo luogo va detto che questa Corte ha già chiarito che non è consentito il motivo con il quale si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica e indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
3.2. A prescindere da tale rilievo, tutte le censure riguardanti gli ulteriori elementi posti dalla Corte di assise di appello a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità peraltro mosse dalla difesa sull'errato - 13 vch 丰 presupposto della necessità di espungere le prove costituite dalla consulenza genetica e dalla comparazione antropomorfica, invece affatto utilizzabili sono comunque prive della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., oltre che manifestamente infondate. Richiamando quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado (com'è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la Corte di assise di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché - esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di - responsabilità, il complesso degli elementi acquisiti, innanzi in sintesi riepilogati. In particolare, dovendosi confrontare con le censure contenute nell'appello con riferimento alla dinamica dell'omicidio, laddove la difesa aveva ipotizzato che alla base dell'azione poteva esservi un gioco erotico esitato nella morte, il Giudice di appello con motivazione scevra da fratture logiche ha evidenziato trattarsi di ipotesi del tutto sfornita di qualsiasi aggancio probatorio, oltre che sostanzialmente esclusa dai periti medico legali che, difatti, non rinvennero - sul cadavere come sugli oggetti in prossimità dello stesso nessuna traccia biologica da ricondurre a pratiche sessuali. Ha, piuttosto, valorizzato la presenza nel corpo della vittima di cinque nanogrammi metanfetamine e, pur non escludendo (come evidenziato dalla relazione autoptica) che detta sostanza potesse costituire in parte prodotto della putrefazione, con argomentazione rispettosa delle risultanze investigative, ha ritenuto che essa fosse stata assunta dalla vittima, in tal senso deponendo sia il rilevamento di tracce della stessa sostanza e di marijuana nel salone dell'abitazione, sia le dichiarazioni testimoniali sull'abitudine della vittima ad assumere sostanze stupefacenti. Per tale via, ha ritenuto plausibile che l'imputato avesse approfittato della situazione di minore capacità reattiva della vittima, i cui riflessi erano appannati dall'effetto drogante della sostanza. -La Corte di appello ha, inoltre, attentamente vagliato la censura oggetto di motivo di appello e riprodotta pedissequamente nel ricorso per cassazione secondo cui non vi sarebbe certezza sul fatto che l'abitazione della vittima fosse chiusa a chiave, una copia della quale era in possesso di PI e l'ha avversata facendo esplicito riferimento al rapporto di Polizia cantonale di Zurigo che attestava detta circostanza senza timore di smentita;
sicché con motivazione non manifestamente illogica ha ritenuto tale evidenza sintomatica del fatto che l'assassino fosse in possesso di una delle copie delle chiavi e che, dopo l'omicidio, uscendo aveva assicurato la chiusura della porta. Ha poi posto in correlazione la circostanza attestata dalla Polizia elvetica che una delle tre chiavi dell'appartamento non venne mai ritrovata (le altre due erano rispettivamente nel 14 n لل a ه v comodino dell'appartamento della vittima e nel garage) e che il teste De AB aveva riferito del possesso da parte di PI della chiave dell'abitazione di D'IC. Quanto alle doglianze inerenti alle prove costituite dalle tracce genetiche, dopo aver puntualmente sintetizzato le emergenze di prova derivanti dalla congiunta lettura dell'esame testimoniale del teste che condusse le investigazioni e del dott. Bar, la Corte di assise di appello ha evidenziato come tali dichiarazioni fossero dotate di un elevato valore di prova, facendosi carico di avversare l'obiezione difensiva che lamentava la scarsa significatività di tracce di DNA di PI siccome non rinvenute proprio sui due oggetti che certamente vennero in contatto con l'assassino, cioè il portafogli (assumendosi che questi gli sottrasse la tessera bancomat) e la cintura utilizzata per lo strangolamento. Ha, invero, osservato - con motivazione esente da aporie logiche che fosse una mera ipotesi congetturale che la tessera bancomat si trovasse, al momento della sua sottrazione, all'interno del portafogli e che la mancanza di tracce sulla cintura (oggetto con cui più plausibilmente il D'IC veniva strangolato, avuto riguardo alla tipologia di frattura riportata) era agevolmente spiegabile con la duplice obiettiva circostanza che il materiale di cui la cintura era fatta tratteneva poco le tracce biologiche e che l'oggetto era verosimilmente venuto a contatto con fonti di contaminazione, siccome rinvenuto nella stanza da bagno. Altrettanto adeguata è la motivazione (si vedano le p. 17 e 18 della sentenza impugnata) con cui la Corte di assise di appello ascrive a PI i reiterati tentativi di prelievo con la tessera bancomat della vittima, sulla base: i) delle evidenze della comparazione antropometrica;
ii) della deposizione del teste De AB;
ii) dell'argomento logico secondo cui, ove l'imputato avesse ricevuto la carta bancomat da terzi, a fronte di una accusa così grave quale quella di omicidio, lo avrebbe senz'altro detto, offrendo la spiegazione di quanto accaduto. Ipotesi, quest'ultima, comunque esclusa, alla luce della cronologia degli eventi, per la ristrettezza temporale tra il primo tentativo di prelievo e la morte di D'IC, tale da non rendere possibile che la tessera fosse pervenuta al PI da terze persone. Infine, con riferimento alle evidenze inferite dai tabulati telefonici dell'imputato e della vittima, la Corte territoriale a fronte delle obiezioni contenute nell'atto di appello ha rimarcato l'indubbia rilevanza, ai fini dell'individuazione della responsabilità del PI, dell'inserimento della scheda sim di questi nell'apparecchio telefonico di D'IC quando quest'ultimo era già deceduto.
3.3. Ebbene, rileva il Collegio come, in tale contesto motivazionale, le censure contenute nel ricorso siano meramente riproduttive di quelle già prospettate al Giudice di secondo grado e da questi adeguatamente vagliate e superate e che ciascuno dei dedotti travisamenti di prova, in realtà, costituisca il tentativo del на 15 n ま á v ricorrente di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede. Sotto il primo profilo, va ricordato che è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (fra molte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710). Quanto ai dedotti plurimi travisamenti di prova, è appena il caso di ricordare, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370). Ebbene, nel caso che ci occupa la Corte di assise di appello come è reso - evidente da quanto sin qui detto ha riprodotto correttamente ciascun dato - probatorio che la difesa assume travisato, fornendone una chiave di lettura affatto logica e coerente e, come tale, non censurabile in questa sede.
4. Anche il quarto motivo privo di pregio. I Giudici di merito hanno, invero, ritenuto sussistente l'aggravante della coabitazione sulla base di motivazione affatto adeguata, fondata sulle dichiarazioni del teste De AB, sul rinvenimento nell'abitazione di D'IC sia di effetti personali di PI, sia di tracce genetiche su numerosi oggetti, variamente distribuiti nell'abitazione, così da non poter essere compatibili con una mera presenza occasionale o sporadica. La motivazione in parola si pone nel solco del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni domestiche, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima (Sez. 1, n. 41586 del 06/07/2017, Bertini, Rv. 271225) e che integra l'aggravante, in quanto ricompreso nella nozione di abuso di relazioni domestiche, il rapporto di abituale 16 uth frequentazione dell'abitazione della vittima da parte del reo (Sez. 3, n. 27044 del 12/05/2010, B., Rv. 248066).
5. La censura che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. La sentenza impugnata ha escluso il beneficio sulla scorta della gravità del fatto e della brutalità delle sue modalità (con accanimento sul corpo di D'IC e approfittando della tessera bancomat dopo l'omicidio), della personalità negativa dell'imputato (già condannato per un reato inerente la violazione della legislazione in tema di stupefacenti), non mancando di sottolineare l'assenza di resipiscenza e la condotta serbata immediatamente dopo la commissione del reato, allorquando aveva fatto perdere le proprie tracce. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso e il cui riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Nel motivarne il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242418). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
6. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso dev'essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle parti civili MI D'IC, CE D'IC, NI D'IC e AN Teresa De AD, che hanno svolto attività processuale in questa sede, le stesse vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'azione civile 17 van الله proposta nei suoi confronti, e - quanto a quelle di De AD - le stesse vanno destinate in favore dello Stato, avendo la suddetta parte civile dato atto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato medesimo. Per dette ultime spese questa Corte deve limitarsi, tuttavia, a una condanna generica, in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui «in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.» (Sez. U, 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760). Le spese delle altre parti civili sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, avuto riguardo - per quelle in favore di CE e MI D'IC all'aumento per la difesa di più parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civile - D'IC CE e D'IC MI - che liquida in compressivi euro 6.000 oltre accessori di legge. Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile De AD AN Teresa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, infine, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'IC NI che liquida in complessivi euro 4.500 oltre accessori di legge. Così deciso, il 28 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di IC EV TO nTocinicre EN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Perale Depositata in Cancelleria oggi 1 1 NOV 2024 IL FUNZIONARIO CUDIZIARIO Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 18 MA Calcagni
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato STOMEO ALESSANDRO per la parte civile conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato CENTONZE SALVATORE per la parte civile conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato STEFANIZZO TOMMASO e l'avvocato NEMOLA ESTER per il ricorrente concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso. п о RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di assise di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione emessa l'11 maggio 2023 dalla Corte di assise della stessa città nei confronti di CC PI, imputato del delitto di cui all'art. 575 cod. pen., perpetrato ai danni di UR D'IC, mediante strangolamento che gli provocava la frattura delle corna maggiori dello ioide, causandone la morte.
1.2. Segnatamente, il Giudice di primo grado, ritenute sussistenti entrambe le aggravanti contestate ovverosia quella del nesso teleologico e quella - dell'abuso di coabitazione - aveva condannato PI alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen., nonché al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle in favore delle parti civili, per il cui risarcimento dei danni aveva rinviato alla liquidazione del giudice civile, pur assegnando una provvisionale di cinquantamila euro per ciascuna di esse. La Corte di assise di appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma n. 1, cod. pen. in relazione all' art. 61 n. 2 cod. pen. e, conseguentemente, ridotto la pena inflitta a ventiquattro anni di reclusione, mentre ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, ribadendo la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
1.3. Le acquisizioni probatorie sulle quali è fondata l'affermazione di responsabilità sono costituite: i) dai risultati delle investigazioni, acquisite per rogatoria, svolte nel 2001, nell'ambito di un procedimento contro ignoti iscritto in Svizzera, nella cui cittadina di Adliswill, il 15 settembre di quell'anno, UR D'IC era stato ritrovato cadavere;
ii) dagli esiti delle indagini svolte nel 2004 dalla Polizia giudiziaria italiana;
iii) dalla consulenza genetica eseguita sulle tracce di DNA prelevate all'imputato e su oggetti esistenti sul luogo del delitto;
iv) dalla comparazione antropomorfica tra le foto di PI e quelle estratte dal circuito di videosorveglianza dell'Istituto di credito presso cui fu utilizzata la tessera bancomat della vittima, dopo il suo decesso;
v) dalle deposizioni testimoniali delle persone informate sui fatti udite nel corso del processo di primo grado, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., integrate nel giudizio di appello da quelle dei medici genetisti svizzeri, oggetto di rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc.pen. Le stesse hanno condotto i giudici di merito alla conforme ricostruzione del fatto, nel senso che la vittima era stata dapprima strangolata nel suo appartamento utilizzando una cintura, quindi legata e imbavagliata, infine il suo capo era stato infilato in una busta di plastica e il suo corpo dato alle fiamme;
il cadavere era stato rinvenuto nello stesso luogo qualche giorno. 2 1.4. L'ascrivibilità del fatto a PI è stata motivata sui seguenti elementi: i) la sicura disponibilità da parte dell'imputato di una delle tre chiavi di casa di D'IC (le altre due erano rinvenute nello stesso appartamento) e la circostanza che l'abitazione dove questi fu rinvenuto cadavere era stata chiusa a chiave;
ii) la certa conoscenza e la sicura coabitazione di PI e D'IC, come inferito sia dal ritrovamento nell'abitazione di quest'ultimo di documenti personalissimi dell'imputato (inerenti allo sfratto patito da PI dalla sua originaria abitazione e a un processo penale per reato in materia di stupefacenti), sia di diversi indumenti su cui erano presenti tracce del suo DNA, sia infine dalla deposizione del teste De AB;
iii) il ritrovamento di impronte papillari e biologiche di PI sul foulard, strumento che l'assassino aveva utilizzato per assicurare la chiusura della busta di plastica intorno al capo della vittima;
iv) la presenza di tracce di DNA e di fili di un maglione appartenente all'imputato sulla parte interna e collosa di alcuni pezzetti di nastro adesivo con cui erano stati legati il capo e i piedi della vittima;
v) la presenza di tracce ematiche dell'imputato sul manico (trovato abbandonato nella spazzatura) della busta di plastica utilizzata per avvolgere il capo della vittima;
vi) il rinvenimento di ulteriori tracce di DNA dell'imputato sul telefono di D'IC, trovato nell'abitazione; vii) la disponibilità da parte di PI, in epoca immediatamente successiva all'omicidio, della tessera bancomat del coinquilino (che l'aveva utilizzata da ultimo alle ore 1,22 del 15 settembre) e la sicura effettuazione da parte di PI dalle ore 12,44 del giorno seguente all'omicidio - e nel giorno ancora successivo di diversi tentativi di prelievo presso sportelli di - istituti creditizi, non andati a buon fine per inserimento di un pin errato;
viii) la condotta serbata da PI successivamente al ritrovamento del cadavere di D'IC, poiché nonostante il rapporto di amicizia e colleganza, egli fece perdere le proprie tracce, non recuperò i suoi effetti personali dall'abitazione della vittima, né si pose in contatto con i suoi familiari.
2. Propone ricorso PI, tramite i difensori di fiducia, avv. Ester Nemola e SO NI, affidandolo a un unico atto, articolato in cinque motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di rigetto delle eccezioni processuali concernenti gli accertamenti tecnici svolti all'estero, acquisiti nel corso del giudizio di primo grado. Premette il ricorrente che la Corte di assise di appello, con ordinanza del 7 ottobre 2021, aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'ascolto del medico genetista che aveva proceduto all'analisi delle tracce di DNA, al fine di accertare la ripetibilità o meno dell'accertamento tecnico avvenuto in assenza delle garanzie difensive e alla cui utilizzabilità la difesa dell'imputato non aveva mai prestato il consenso. La Corte ascoltava, dunque, il dr. Kung, in forze 3 a aan v alla Polizia scientifica elvetica, ma poiché questi aveva solo curato l'attività di repertamento delle tracce sul luogo del delitto e il loro invio all'Istituto di medicina legale di Zurigo, su richiesta della Procura svizzera, aveva proceduto altresì all'ascolto del dr. Bar, genetista del citato Istituto di medicina legale, ossia colui che aveva effettuato le analisi genetiche in parola, riservando ogni decisione sulla loro utilizzabilità. -La questione ha ancora premesso il ricorrente era risolta, con la motivazione della sentenza, nel senso della piena utilizzabilità di quegli accertamenti e delle corrispondenti relazioni tecniche, così come acquisite dal primo giudice, atteso che la loro illustrazione e conferma nel corso dell'esame dibattimentale aveva colmato le ipotetiche lacune e i vizi del procedimento acquisitivo nel corso del giudizio di primo grado, rendendo così superfluo accertare quale fosse il corretto strumento processuale per il loro ingresso nel giudizio. Il ricorrente ritiene tale argomentazione elusiva dell'obbligo di motivazione in relazione alle censure avanzate con l'atto di appello, oltre che errata e illogica. Il Giudice di secondo grado avrebbe, infatti, trascurato di considerare che gli atti d'indagine relativi ai profili genetici e le relative consulenze costituiscono atti preformati in un autonomo procedimento ultra fines, sicché il regime inerente alle modalità di ingresso nel processo italiano avrebbe dovuto essere non già quello erroneamente utilizzato di cui all' art. 431 cod. proc. pen., bensì quello dettato dagli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen. e 238 cod. proc. pen. Ciò, in quanto, gli atti d'indagine compiuti all'estero dietro espressa richiesta rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana soggiacciono alla disciplina dell'articolo 431 cod. proc. pen., ma la documentazione di prove precostituite motu proprio dall'autorità giudiziaria straniera, in un procedimento estero autonomo, soggiace a quella di cui all'all'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., indipendentemente dalle modalità con cui è pervenuta in Italia (ovverosia assistenza internazionale o canale rogatoriale), poiché tale norma non riguarda le modalità di veicolazione delle prove e rapporti con le autorità straniere, ma quelli tra giudice e le parti in Italia. Sicché, secondo il ricorrente, con riferimento alla consulenza genetica, trattandosi di atto formato in autonomo procedimento straniero, il regime acquisitivo sarebbe quello dell'articolo 238 cod. proc. pen., non potendosi dubitare che l'atto sia stato compiuto dall'autorità giudiziaria elvetica su ordine della Procura cantonale. Non potendosi applicare il primo comma dell'articolo 238 cod. proc. pen., perché pacificamente non si tratta di atto assunto in incidente probatorio o in dibattimento ovvero in contraddittorio con le necessarie garanzie, era allora essenziale diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale - sciogliere la questione sulla natura "ripetibile" o no dell'atto. 4 van Sotto altro profilo, rileva il ricorrente che, per entrambi gli accertamenti tecnici svolti dagli investigatori (consulenza genetica e comparazione antropomorfica), l'appello aveva posto l'ulteriore tema della loro inutilizzabilità, derivante dalle modalità di prelievo del DNA e della foto poi soggette a comparazione in occasione dell'atto (interrogatorio-verbale di sommarie informazioni testimoniali) del 10 agosto 2004. Lamenta il ricorrente che i prelievi furono sì effettuati con il consenso di PI, ma tacendogli la circostanza che gli fosse indagato e anzi, dando atto nel verbale, contrariamente al vero, che il procedimento pendente in Svizzera per la morte di D'IC fosse iscritto contro ignoti: invece sin dal 2 novembre 2001 era stato emesso, dall'autorità giudiziaria elvetica, un ordine di arresto internazionale nel quale PI era definito come incolpato e nella richiesta di assunzione di perseguimento penale» in data 13 febbraio 2007 (allegata al ricorso sub n. 4) si dava espressamente atto che PI al momento dell'interrogatorio dell'agosto 2004 era indagato, circostanza dunque taciuta per mera tattica investigativa. Errata sarebbe, dunque, la motivazione della sentenza del Giudice di appello che qualifica l'atto ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., trattandosi invece di un atto di interrogatorio delegato dall'autorità svizzera, ai sensi dell'articolo 370 cod. proc. pen. e, come tale, regolato anche dall'articolo 65 del codice di rito. Sicché, conclusivamente, le prove, acquisite senza il rispetto delle garanzie di legge previste dall'ordinamento per la prestazione di un valido consenso dell'indagato non solo essendogli stata taciuta detta qualità, ma non essendogli stato neppure contestato il fatto addebitatogli in forma chiara e precisa sarebbero del tutto inutilizzabili.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di risposta fornita dal Giudice di secondo grado alle censure dell'appellante riguardanti l'ordinanza dibattimentale del 23 gennaio 2020 della Corte di assise di Lecce. Il Giudice di primo grado aveva, con proprio provvedimento, revocato tutte le prove testimoniali indicate nella lista testi delle parti e non ancora assunte, ritenendo il materiale probatorio sufficiente ai fini di decidere e aveva dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale;
aveva poi disposto l'assunzione della testimonianza del teste De AB, originariamente indicato nella lista del Pubblico ministero, senza però revocare l'ordinanza di chiusura dell'istruttoria dibattimentale e senza che nessuna delle parti avesse avanzato alcuna richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., invece richiesta successivamente all'assunzione della prova. Il Giudice di appello aveva escluso la lamentata lesione del diritto di difesa argomentando che l'ascolto del teste De AB era, comunque, avvenuto nel 5 n اله a v contraddittorio e che l'assoluta necessità di quella prova era scaturita da una acquisita maggiore conoscenza degli atti». Per il ricorrente, invece, sarebbe evidente la violazione di legge scaturente dall'ascolto a sorpresa di un testimone "revocato", perché la difesa di PI, presente in udienza per la sola discussione del processo, non aveva disposto delle facilitazioni e del tempo necessario previste dall'art. 6 comma 3-bis Cedu. Del tutto apodittica, poi, sarebbe la formula utilizzata dal giudice di appello, concernente l'asserita «acquisita maggiore conoscenza degli atti» alla stregua di quanto affermato fino al momento immediatamente precedente all'ascolto del testimone, ossia il giudizio di piena esaustività dell'istruttoria dibattimentale espletata. Né -ad avviso del ricorrente tale vulnus potrebbe ritenersi sanato dalla richiesta postuma di cui all'art. 570 cod. proc. pen., perché il requisito della assoluta necessità» dell'acquisizione di una prova rappresenta l'unico argine all'esercizio di un potere, quello d'integrazione probatoria, altrimenti arbitrario e insindacabile.
2.3. Con il terzo, articolatissimo, motivo è denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione. Rileva preliminarmente il ricorrente che, una volta espunti gli elementi di prova costituiti dagli accertamenti genetici e dalla comparazione antropomorfica, le restanti ragioni poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità di PI, di natura meramente indiziaria, non supererebbero la cd. "prova di resistenza". Nelle pagine seguenti da 18 a 41 dei motivi di ricorso, la difesa procede quindi a un'articolata analisi della sentenza di appello, sia in punto di fatto che di diritto, avversando di volta in volta le conclusioni raggiunte dal giudice di secondo grado, evidenziandone carenze, omissioni e plurimi travisamenti della prova e, segnatamente: i) avversa l'interpretazione dei dati rinvenienti dalla consulenza autoptica a proposito della quantità di anfetamina (rectius metanfetamina) ritrovata nel cadavere di D'IC e ripropone una diversa ricostruzione del fatto, potendosi trattare di un gioco erotico finito male;
ii) lamenta l'eccessiva rilevanza attribuita alla chiusura a chiave della porta d'ingresso dell'abitazione della vittima e al possesso, da parte di PI, della relativa chiave;
iii) deduce il travisamento degli esiti inferiti dai tabulati telefonici dell'imputato e della vittima. L'affermato scambio di scheda telefonica è avvenuto per ben due volte e le chiamate in uscita dalla scheda di D'IC sono ben quattrodici (e non due, come si legge nella sentenza di secondo grado), con evidenti conseguenze in 6 vch لله punto di compatibilità dell'orario del decesso di D'IC e di compatibilità con i prelievi dal bancomat asseritamente svolti da PI;
iv) denuncia l'errata patente di decisività assegnata alle tracce genetiche e papillari rilevate su vari oggetti presenti sul luogo del fatto, elementi invece del tutto neutri, poiché è un dato certo che il ricorrente frequentasse l'abitazione teatro dei fatti;
v) avversa l'analoga soverchia rilevanza attribuita all'esito della comparazione antropometrica. In definitiva il ricorrente pone in risalto il macroscopico vizio motivazionale della sentenza che, incorrendo in evidenti travisamenti di prova ovvero omettendo di confrontarsi con le censure avanzate con l'atto di appello, sarebbe addivenuta a una valutazione delle risultanze di prova in stridente contrasto con il disposto di quell'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. sia rispetto ai singoli elementi, sia rispetto alla loro valutazione complessiva.
3.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'articolo 61, n. 11, cod. pen. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'avere commesso il fatto con abuso di coabitazione. Lamenta il ricorrente che il dato della "coabitazione ", che la sentenza ha ritenuto incontrovertibilmente acclarato, si fonderebbe invece su risultati contraddittori. Secondo la Corte di assise di appello la prova della convivenza tra imputato e vittima risiederebbe nella presenza di tracce biologiche e impronte papillari su numerosi oggetti di uso comune presenti in casa, sulla parte interna della porta d'ingresso dell'abitazione, su numerosi indumenti, asseritamente incompatibili con una presenza sporadica o una permanenza transitoria;
affermazione che ritiene confermata dalle dichiarazioni del teste De AB. Si tratterebbe, invece, di elementi neutri poiché giustificabili con una semplice frequentazione da parte del ricorrente dell'abitazione. In senso contrario rispetto alla coabitazione deporrebbe, poi, il dato obiettivo che il 19 settembre 2001 PI fu trovato, al momento della programmata esecuzione dello sfratto, nel suo appartamento;
ciò che comproverebbe la disponibilità di tale appartamento fino a quella data e renderebbe plausibile che in casa di D'IC avesse solo depositato gli effetti personali più voluminosi, ricevendo ospitalità, dopo il 19 settembre 2001 dall'altro collega e amico, TI d'Urso. Sotto altro aspetto, rileva il ricorrente che, essendo il concetto di coabitazione diverso da quello di ospitalità, la compresenza dei due nell'appartamento non integrerebbe quell'apprezzabile periodo di tempo tale da integrare l'elemento oggettivo dell'aggravante in parola. van A 7 t 3.5. Il quinto motivo attinge la violazione dell'art. 62-bis e il vizio di motivazione in punto di ribadito diniego del beneficio. La Corte di assise di appello immotivatamente ritiene che non vi siano elementi positivi suscettibili di valutazione a tali fini, invece sussistenti e ravvisabili nell'atteggiamento collaborativo serbato dall'imputato sin dalla fase delle indagini, con il consenso prestato ai rilievi fotografici e alla estrazione del DNA e, più in. generale, la complessiva leale condotta processuale.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso.
4. I difensori delle parti civili hanno concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ed hanno depositato articolate conclusioni e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso che deduce censure in parte infondate e in parte inammissibili dev'essere complessivamente rigettato.
1. Con il primo motivo la difesa lamenta che, con riferimento alla consulenza genetica, trattandosi di atto formato in un autonomo procedimento penale straniero, il relativo regime acquisitivo sarebbe quello dell'articolo 238 cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., non potendosi dubitare che l'atto sia stato compiuto dall'autorità giudiziaria elvetica su ordine della Procura cantonale. Sicché, esclusa la possibilità di applicare il primo comma dell'articolo 238 cod. proc. pen. (non venendo in rilievo un atto assunto in incidente probatorio o in dibattimento ovvero in contraddittorio tra le parti), sarebbe stato essenziale diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale sciogliere la questione sulla natura "ripetibile" o no dell'atto ai fini _ della valutazione della sua utilizzabilità. La tesi, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa per le ragioni che s'indicano di seguito.
1.1. L'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., norma speciale che regola l'acquisizione di atti di procedimento penale straniero, prevede un rispettivamente al primo e al secondo comma una distinta disciplina a seconda che venga in rilievo «la documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera» ovvero che si tratti di «atti non ripetibili compiuti 8 n afa a v dalla polizia giudiziaria straniera» e, solo nel primo caso, ai fini dell'acquisizione, fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 238 cod. proc. pen. La piana lettura del secondo comma dell'art. 78 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce, per la differente ipotesi di atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera, la diretta acquisizione al fascicolo per il dibattimento o nel caso in cui le parti vi acconsentano, ovvero dopo che è avvenuto l'esame testimoniale dell'autore degli stessi (anche eventualmente compiuto con rogatoria all'estero, in contraddittorio). Questa Corte (Sez. 1, n. 23597 del 23/01/2002, Seseri, Rv. 221831) ha ritenuto che «l'art. 78, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., in base al quale gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento se le parti vi consentano ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, riguarda soltanto gli atti di accertamento che siano stati direttamente compiuti dalla polizia straniera (quali ad es. rilievi tecnici, ispezioni, sequestri), rimanendo invece esclusi gli atti assunti o raccolti, tra cui, in particolare, le dichiarazioni rese da persone residenti all'estero, la cui utilizzabilità, in caso di mancata comparizione a seguito di regolare citazione, è subordinata alle sole condizioni previste dall'art. 512-bis cod. proc. pen.», con l'ulteriore precisazione che «l'utilizzazione di detti atti non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate» (Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228354). Dunque, come è stato osservato da autorevole dottrina, l'esame dell'autore dell'atto non è funzionale alla verifica della legittimità dell'operato della polizia straniera, ma - proprio per il fatto di essere atti di operatori di un altro Stato - l'acquisizione di detti atti, ove non oggetto di accordo, è assistita dal supporto della prova orale sul loro contenuto.
1.2. Ciò premesso, venendo al caso che ci occupa, in contrasto con quanto asserito dai ricorrenti, ritiene il Collegio corretta la motivazione della Corte territoriale che - in accoglimento dell'originaria censura del ricorrente riguardante la non surrogabilità dell'ascolto dei medici genetisti che avevano effettuato l'estrapolazione e la comparazione del DNA con quello degli agenti di polizia elvetica che, al più avevano potuto riferire nel giudizio di primo grado in ordine alla repertazione e alla messa in sicurezza delle tracce sul luogo del delitto -ha proceduto all'ascolto dei primi, con l'espressa precisazione che: i) l'assunzione delle testimonianze e l'acquisizione della documentazione era avvenuta mediante 9 n e A v rogatoria con la Svizzera, nel corso di più udienze durante le quali i consulenti medici venivano escussi in video conferenza e previo rispetto delle rigide regole imposte dallo Stato estero;
ii) l'esame testimoniale dei genetisti era assolutamente soddisfacente sul piano tecnico-scientifico ed aveva offerto risposte esaurienti quanto alla metodologia utilizzata per le operazioni di estrapolazione e comparazione delle tracce del DNA;
iii) a fondare il convincimento della Corte di merito era, pertanto, l'esito del lavoro di estrapolazione e comparazione del profilo genetico effettuato dai medici elvetici, già confluiti nelle relazioni acquisite dal primo giudice, il cui contenuto era stato confermato nel corso del dibattimento;
iv) dette relazioni, ampiamente illustrate nel corso dell'esame e completamente confermate, erano utilizzabili, posto che l'ascolto nel contraddittorio tra le parti aveva colmato le lacune che avrebbero potuto viziare, secondo la tesi difensiva, il procedimento di acquisizione disposto in primo grado. Con tale articolata motivazione il Giudice di appello ha correttamente ritenuto come, nel caso di specie, la questione della natura irripetibile o meno degli atti compiuti dall'autorità giudiziaria elvetica fosse del tutto priva di rilievo ai fini della regolare formazione del patrimonio conoscitivo introdotto nel processo, in conseguenza dell'esame dibattimentale in appello degli autori di essi. Si tratta di una conclusione ineccepibile perché delle due l'una: a) o gli atti erano ab origine irripetibili, ovvero tali erano successivamente diventati sulla base di fatti o circostanze imprevedibili, ed allora l'acquisizione degli stessi, a prescindere dall'esame dibattimentale di coloro che li avevano formati, poteva legittimamente avvenire ai sensi del terzo comma dell'art. 238 cod. proc. pen., alla luce dell'art. 78, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; b) oppure gli atti erano ab origine ripetibili, essendo diventati successivamente irripetibili e potendosene prevedere l'irripetibilità, ed allora doveva ritenersi preclusa la diretta acquisizione, ma pienamente consentito l'ingresso della prova dichiarativa idonea a riferirne il contenuto mediante l'esame testimoniale, nel contraddittorio tra le parti, di chi l'atto, in territorio estero, aveva formato, perché, trattandosi di atti compiuti dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero ed essendo tali atti assistiti, nella specie, da una presunzione di legittimità, la loro utilizzazione non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano della loro legittimità in quanto è al giudice straniero che spetta (o sarebbe spettata) la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa ad essi. Ne consegue che, mentre il comb. disp. ex art. 238 cod. proc. pen. e art. 78, comma 1, cod. proc. pen. consente l'acquisizione degli atti irripetibili e di quelli che tali sono diventati per fatti o circostanze non prevedibili, senza richiedere l'integrazione di un contraddittorio ed esonerando il giudice dall'attivarlo, viceversa, nel caso in cui non risultano integrate le condizioni richieste dal terzo 10 rch comma dell'art. 238 cod. proc. pen., è consentito, nei limiti ammessi dai rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'ingresso, nel contraddittorio tra le parti, della prova dichiarativa idonea a riferire il contenuto di atti che, diventati per qualsiasi ragione irripetibili, siano stati compiuti da un'autorità giudiziaria straniera, ingresso attuabile nel processo mediante l'esame testimoniale di chi l'atto, in territorio estero, abbia formato, derivandone anche la legittima acquisizione di esso dopo l'esame testimoniale dell'autore. -Va, infine, considerato che stante la già evidenziata natura di norma speciale dell'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., che regola l'acquisizione di atti di un procedimento penale straniero la situazione giuridica esaminata non è estensibile a quella in cui sia stata l'autorità giudiziaria italiana, in un procedimento pendente, ad aver disposto il compimento di atti irripetibili ovvero di atti ripetibili ma divenuto irripetibili per fatti o circostanze ex ante prevedibili. -1.3. La seconda parte del primo motivo di ricorso laddove si lamenta che i prelievi di DNA furono effettuati con il consenso di PI, ma tacendogli la circostanza che gli fosse indagato - è inammissibile perché reiterativa di identica censura cui il Giudice di appello ha adeguatamente risposto. -Segnatamente, sul punto la Corte di assise di appello con motivazione puntuale con la quale il ricorrente non si confronta ha precisato che: i) le - dichiarazioni di PI erano state rese in Italia, in base a una rogatoria passiva richiesta dalla Svizzera, per indagini relative a un procedimento a carico di ignoti, mentre l'ordine di arresto internazionale emesso il 2 novembre 2001 non ricomprendeva l'Italia, sicché il 10.8.2004 l'Autorità giudiziaria nazionale ignorava la sua esistenza e, di conseguenza, la condizione d'indagato per il reato di omicidio volontario di PI;
ii) si trattava di assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti si svolgono indagini, quindi con l'assistenza del difensore, per le quali non è prevista la contestazione degli eventuali elementi a suo carico;
iii) poiché il prelievo di campione biologico per l'estrazione del DNA e alle foto si procedette con il consenso dell'imputato, l'invocata violazione dell'art. 65 cod. proc. pen. avrebbe al più determinato l'inutilizzabilità dell'interrogatorio del ricorrente, ma non dei prelievi cui egli ha acconsentito.
2. Il secondo motivo - con il quale la difesa lamenta la violazione di legge e il vulnus al diritto di difesa derivante dall'avvenuto ascolto "a sorpresa" del teste De AB è manifestamente infondato.- 2.1. Risulta dagli atti, il cui esame è consentito al Collego attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), che il Giudice di primo grado, con ordinanza resa il 23.1.2020, ritenendo il materiale probatorio sufficiente per la decisione, aveva revocato la propria to t事 11 n a v precedente ordinanza con cui aveva ammesso tutti i testimoni di accusa, limitatamente ai residui testi indicati nella lista, ivi compreso il teste De AB, e aveva dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale, facendo «salva la possibilità di provvedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. ove nel corso della discussione fossero emersi elementi non esplorati». All'udienza successiva, aveva proceduto all'ascolto, nel contraddittorio delle parti, del teste De AB, senza prima revocare l'ordinanza di chiusura dell'istruttoria dibattimentale e senza che nessuna delle parti avesse avanzato richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., invece avanzata successivamente all'assunzione della prova.
2.2. Tanto premesso, in senso contrario alla tesi del ricorrente che ha eccepito la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e per vizio di motivazione è sufficiente ribadire il costante e univoco orientamento della - giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., che può esercitare perfino con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (si veda Sez. U n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907; in detta occasione la Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. e ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod. proc. pen.). Il principio è stato recentemente ribadito, con particolare riferimento alle prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, da Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune Houda, Rv. 277591, laddove si è precisato che, trattandosi di un «potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione», esso non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultra-individuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale. In definitiva, anche attraverso il richiamo al principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali di ammissione della prova, prevista dall'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13463 del 02/02/2007, Hassan, Rv. 236429), non può dubitarsi che il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., potesse essere esercitato anche 12 van ま nell'ipotesi che ci occupa, ovverosia con riferimento a quelle prove la cui ammissione è stata revocata, purché ritenuto sussistente il requisito della loro assoluta necessità. Osserva, a tale ultimo proposito, il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, è corretta in diritto la motivazione sul punto fornita dalla Corte di assise di appello che, da un canto, ha chiarito che il requisito dell'affermata assoluta necessità dell'ascolto del teste De AB, era scaturita come peraltro già preannunciato nell'ordinanza del 23 gennaio 2020 - dall'acquisita maggiore conoscenza degli atti da parte della Corte di assise;
dall'altro, ha richiamato il principio secondo cui la mancata esplicitazione delle ragioni dell'assoluta necessità della prova ex art 507 c.p.p. è priva di sanzione e, come tale, non determina alcun vizio della prova stessa (Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, dep. 2018, Carta, Rv. 272817; Sez. 2, Sentenza n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497). Neppure può attribuirsi alcun rilievo, nel senso invocato dal ricorrente, alla circostanza che l'ascolto del teste sia avvenuto a chiusura dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado. Soccorre, sull'argomento, la pacifica ermeneusi di questa Corte secondo cui con l'espressione «terminata l'acquisizione delle prove», l'art. 507 cod. proc. pen. delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri ufficiosi del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria dopo essersi ritirato in camera di consiglio e, a fortiori, immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria (Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Santone, Rv. 274906).
3. Quanto al terzo, si tratta di motivo inammissibile sotto più profili.
3.1. In primo luogo va detto che questa Corte ha già chiarito che non è consentito il motivo con il quale si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica e indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
3.2. A prescindere da tale rilievo, tutte le censure riguardanti gli ulteriori elementi posti dalla Corte di assise di appello a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità peraltro mosse dalla difesa sull'errato - 13 vch 丰 presupposto della necessità di espungere le prove costituite dalla consulenza genetica e dalla comparazione antropomorfica, invece affatto utilizzabili sono comunque prive della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., oltre che manifestamente infondate. Richiamando quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado (com'è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la Corte di assise di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché - esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede ha valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di - responsabilità, il complesso degli elementi acquisiti, innanzi in sintesi riepilogati. In particolare, dovendosi confrontare con le censure contenute nell'appello con riferimento alla dinamica dell'omicidio, laddove la difesa aveva ipotizzato che alla base dell'azione poteva esservi un gioco erotico esitato nella morte, il Giudice di appello con motivazione scevra da fratture logiche ha evidenziato trattarsi di ipotesi del tutto sfornita di qualsiasi aggancio probatorio, oltre che sostanzialmente esclusa dai periti medico legali che, difatti, non rinvennero - sul cadavere come sugli oggetti in prossimità dello stesso nessuna traccia biologica da ricondurre a pratiche sessuali. Ha, piuttosto, valorizzato la presenza nel corpo della vittima di cinque nanogrammi metanfetamine e, pur non escludendo (come evidenziato dalla relazione autoptica) che detta sostanza potesse costituire in parte prodotto della putrefazione, con argomentazione rispettosa delle risultanze investigative, ha ritenuto che essa fosse stata assunta dalla vittima, in tal senso deponendo sia il rilevamento di tracce della stessa sostanza e di marijuana nel salone dell'abitazione, sia le dichiarazioni testimoniali sull'abitudine della vittima ad assumere sostanze stupefacenti. Per tale via, ha ritenuto plausibile che l'imputato avesse approfittato della situazione di minore capacità reattiva della vittima, i cui riflessi erano appannati dall'effetto drogante della sostanza. -La Corte di appello ha, inoltre, attentamente vagliato la censura oggetto di motivo di appello e riprodotta pedissequamente nel ricorso per cassazione secondo cui non vi sarebbe certezza sul fatto che l'abitazione della vittima fosse chiusa a chiave, una copia della quale era in possesso di PI e l'ha avversata facendo esplicito riferimento al rapporto di Polizia cantonale di Zurigo che attestava detta circostanza senza timore di smentita;
sicché con motivazione non manifestamente illogica ha ritenuto tale evidenza sintomatica del fatto che l'assassino fosse in possesso di una delle copie delle chiavi e che, dopo l'omicidio, uscendo aveva assicurato la chiusura della porta. Ha poi posto in correlazione la circostanza attestata dalla Polizia elvetica che una delle tre chiavi dell'appartamento non venne mai ritrovata (le altre due erano rispettivamente nel 14 n لل a ه v comodino dell'appartamento della vittima e nel garage) e che il teste De AB aveva riferito del possesso da parte di PI della chiave dell'abitazione di D'IC. Quanto alle doglianze inerenti alle prove costituite dalle tracce genetiche, dopo aver puntualmente sintetizzato le emergenze di prova derivanti dalla congiunta lettura dell'esame testimoniale del teste che condusse le investigazioni e del dott. Bar, la Corte di assise di appello ha evidenziato come tali dichiarazioni fossero dotate di un elevato valore di prova, facendosi carico di avversare l'obiezione difensiva che lamentava la scarsa significatività di tracce di DNA di PI siccome non rinvenute proprio sui due oggetti che certamente vennero in contatto con l'assassino, cioè il portafogli (assumendosi che questi gli sottrasse la tessera bancomat) e la cintura utilizzata per lo strangolamento. Ha, invero, osservato - con motivazione esente da aporie logiche che fosse una mera ipotesi congetturale che la tessera bancomat si trovasse, al momento della sua sottrazione, all'interno del portafogli e che la mancanza di tracce sulla cintura (oggetto con cui più plausibilmente il D'IC veniva strangolato, avuto riguardo alla tipologia di frattura riportata) era agevolmente spiegabile con la duplice obiettiva circostanza che il materiale di cui la cintura era fatta tratteneva poco le tracce biologiche e che l'oggetto era verosimilmente venuto a contatto con fonti di contaminazione, siccome rinvenuto nella stanza da bagno. Altrettanto adeguata è la motivazione (si vedano le p. 17 e 18 della sentenza impugnata) con cui la Corte di assise di appello ascrive a PI i reiterati tentativi di prelievo con la tessera bancomat della vittima, sulla base: i) delle evidenze della comparazione antropometrica;
ii) della deposizione del teste De AB;
ii) dell'argomento logico secondo cui, ove l'imputato avesse ricevuto la carta bancomat da terzi, a fronte di una accusa così grave quale quella di omicidio, lo avrebbe senz'altro detto, offrendo la spiegazione di quanto accaduto. Ipotesi, quest'ultima, comunque esclusa, alla luce della cronologia degli eventi, per la ristrettezza temporale tra il primo tentativo di prelievo e la morte di D'IC, tale da non rendere possibile che la tessera fosse pervenuta al PI da terze persone. Infine, con riferimento alle evidenze inferite dai tabulati telefonici dell'imputato e della vittima, la Corte territoriale a fronte delle obiezioni contenute nell'atto di appello ha rimarcato l'indubbia rilevanza, ai fini dell'individuazione della responsabilità del PI, dell'inserimento della scheda sim di questi nell'apparecchio telefonico di D'IC quando quest'ultimo era già deceduto.
3.3. Ebbene, rileva il Collegio come, in tale contesto motivazionale, le censure contenute nel ricorso siano meramente riproduttive di quelle già prospettate al Giudice di secondo grado e da questi adeguatamente vagliate e superate e che ciascuno dei dedotti travisamenti di prova, in realtà, costituisca il tentativo del на 15 n ま á v ricorrente di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede. Sotto il primo profilo, va ricordato che è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (fra molte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710). Quanto ai dedotti plurimi travisamenti di prova, è appena il caso di ricordare, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370). Ebbene, nel caso che ci occupa la Corte di assise di appello come è reso - evidente da quanto sin qui detto ha riprodotto correttamente ciascun dato - probatorio che la difesa assume travisato, fornendone una chiave di lettura affatto logica e coerente e, come tale, non censurabile in questa sede.
4. Anche il quarto motivo privo di pregio. I Giudici di merito hanno, invero, ritenuto sussistente l'aggravante della coabitazione sulla base di motivazione affatto adeguata, fondata sulle dichiarazioni del teste De AB, sul rinvenimento nell'abitazione di D'IC sia di effetti personali di PI, sia di tracce genetiche su numerosi oggetti, variamente distribuiti nell'abitazione, così da non poter essere compatibili con una mera presenza occasionale o sporadica. La motivazione in parola si pone nel solco del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni domestiche, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima (Sez. 1, n. 41586 del 06/07/2017, Bertini, Rv. 271225) e che integra l'aggravante, in quanto ricompreso nella nozione di abuso di relazioni domestiche, il rapporto di abituale 16 uth frequentazione dell'abitazione della vittima da parte del reo (Sez. 3, n. 27044 del 12/05/2010, B., Rv. 248066).
5. La censura che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. La sentenza impugnata ha escluso il beneficio sulla scorta della gravità del fatto e della brutalità delle sue modalità (con accanimento sul corpo di D'IC e approfittando della tessera bancomat dopo l'omicidio), della personalità negativa dell'imputato (già condannato per un reato inerente la violazione della legislazione in tema di stupefacenti), non mancando di sottolineare l'assenza di resipiscenza e la condotta serbata immediatamente dopo la commissione del reato, allorquando aveva fatto perdere le proprie tracce. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso e il cui riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Nel motivarne il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242418). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
6. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso dev'essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle parti civili MI D'IC, CE D'IC, NI D'IC e AN Teresa De AD, che hanno svolto attività processuale in questa sede, le stesse vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'azione civile 17 van الله proposta nei suoi confronti, e - quanto a quelle di De AD - le stesse vanno destinate in favore dello Stato, avendo la suddetta parte civile dato atto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato medesimo. Per dette ultime spese questa Corte deve limitarsi, tuttavia, a una condanna generica, in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui «in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.» (Sez. U, 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760). Le spese delle altre parti civili sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, avuto riguardo - per quelle in favore di CE e MI D'IC all'aumento per la difesa di più parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civile - D'IC CE e D'IC MI - che liquida in compressivi euro 6.000 oltre accessori di legge. Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile De AD AN Teresa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, infine, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'IC NI che liquida in complessivi euro 4.500 oltre accessori di legge. Così deciso, il 28 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di IC EV TO nTocinicre EN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Perale Depositata in Cancelleria oggi 1 1 NOV 2024 IL FUNZIONARIO CUDIZIARIO Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 18 MA Calcagni