Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 16/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2512 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Di Natale, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, Ufficio territoriale del Governo di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento della Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Enna - Area I - prot. in uscita n.-OMISSIS- del 12/08/2025 notificato in data 21/08/2025 - con il quale è stato adottato nei confronti del sig. -OMISSIS- il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi corta da fuoco per difesa personale;
- della nota della Prefettura UTG di Enna - fascicolo -OMISSIS-/AI/P.A. - pervenuta al sig. -OMISSIS- in data 08/07/2025 con cui si è invitato lo stesso "a voler far pervenire ulteriori elementi di aggiornamento circa l’esistenza di circostanze specifiche ed attuali di bisogno" ;
- della nota della Prefettura di Enna - UPUI - prot. uscita n. -OMISSIS-, notificata il 23/07/2025 con cui è stato comunicato il preavviso di rigetto di rinnovo della licenza di porto d’armi corta da fuoco per difesa personale, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990;
- di tutti gli atti preliminari, annessi, connessi, presupposti e conseguenziale o successivi, ancorché non conosciuti e non comunicati, ed anche se non espressamente menzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Enna – Area I - prot. in uscita n.-OMISSIS- del 12/08/2025 notificato in data 21/08/2025 – con il quale è stato disposto nei suoi confronti il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi corta da fuoco per difesa personale articolando i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del r.d. 28 giugno 1931, n. 733 (c.d t.u.l.p.s.)
2) violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione e di istruttoria – motivazione illogica e contraddittoria;
3) eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento dalla causa tipica, per inesistenza erroneità e contraddittorietà dei presupposti – violazione del principio del legittimo affidamento – Illogicità ed ingiustizia grave e manifesta;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Costituzione – eccesso di potere per violazione dei principi di buona amministrazione, di ragionevolezza e proporzionalità;
5) violazione dell’art. 41 della costituzione per compressione della libera iniziativa economica.
Con tali motivi – raggruppati in un’unica rubrica – ha contestato la motivazione del provvedimento impugnato con particolare riferimento al “dimostrato bisogno”, ossia “l’esercizio della sua attività professionale lo porta a dover trasportare personalmente, anche fuori provincia, gioielli e oggetti preziosi e di non poter, a tal fine, ricorrere a servizi di trasporto valori a causa della scarsa presenza sul territorio ennese e della necessità di svolgere l’attività con carattere di tempestività anche in ore serali e in giorni festivi”.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale indicata in epigrafe – in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria – la causa è stata posta in decisione ex art. 60 c.p.a.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, tale atto è stato adottato dal Prefetto di Catania in espressa applicazione dell’art. 42 comma 3 del TULPS, il quale prevede, nella parte qui di interesse, che “ Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ”.
La norma rimette alla valutazione discrezionale dell’Autorità di P.S. la facoltà di rilasciare licenza di porto d’armi per difesa personale sul presupposto della sussistenza di una situazione di dimostrato bisogno, che va provata in concreto dall’interessato e deve essere tale da giustificare la deroga sia al principio generale secondo cui la tutela dell’incolumità personale è istituzionalmente affidata alle Forze di Polizia, sia al generale divieto di circolare armati stabilito dalla normativa vigente.
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che il presupposto, ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, dell’esistenza del “dimostrato bisogno” dell’arma, lungi dal poter essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che l’Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola; non può ricavarsi neanche dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro. La prova del “dimostrato bisogno” ricade sul richiedente e va riferita all’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia (per tutte, con richiami, Consiglio di Stato, III, 13 maggio 2024, n. 4272).
Il pericolo per la propria incolumità non necessariamente deve esplicarsi in minacce, nel caso di specie concretamente configuratesi, quanto piuttosto in ciò che è stato prospettato, vale a dire la probabilità di essere aggredito per acquisire il possesso del danaro e dei preziosi legittimamente detenuti in quanto commerciante di preziosi, gioielli, diamanti, oro e titolare della qualifica di perito gemmologo (per cui è iscritto anche nell’albo dei CTU -OMISSIS-).
Il provvedimento non appare esaurientemente motivato alla luce delle osservazioni svolte dall’interessato e dell’evidente esposizione a pericolo del ricorrente in ragione sia dei suoi viaggi per acquistare i preziosi dai fornitori, sia delle peculiari modalità di svolgimento della sua attività, che, avendo sede in una nota località turistica, impone orari di apertura prolungati nonché la chiusura allorquando gli sportelli bancari non sono, di regola, operativi.
La prevalente giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, nell’ipotesi di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, come nel caso di specie, l’Amministrazione, qualora opti per una diversa determinazione rispetto alle precedenti (in ogni caso, a seguito di congrua istruttoria), deve dare adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di diniego, dell’eventuale mutamento delle condizioni e dei presupposti (di fatto e soggettivi) che avevano dato luogo all’originario rilascio della licenza medesima (e al suo successivo rinnovo); ovvero, “posto che le esigenze di difesa personale del privato sono state riconosciute esistenti, qualora nulla cambi nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi all’uso dell’arma, l’Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, evidenziando perché gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l’interesse privato alla difesa e l’interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2015, n. 4520, riportata di recente in TAR Veneto, I, 811/2019);
Nel caso di specie, inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato appare insufficiente giacché non è contestato che il ricorrente, per l’attività svolta, abbia la legittima disponibilità di ingenti somme di denaro e di preziosi che costituiscono oggettivo indice presuntivo di rischio e che i rimedi alternativi prospettati dall’amministrazione (vigilanza armata) – a prescindere dalla onerosità degli stessi – possono solo ridurre, ma non eliminare, in ragione della particolarità dell’oggetto e delle concrete modalità di esercizio dell’attività imprenditoriale (implicante spostamenti anche al di fuori della provincia di residenza).
Nella fattispecie considerata non è, quindi, controverso il potere dell’amministrazione di mutare orientamento in ordine all’autorizzazione al porto d’armi per difesa personale, anche sulla base di mutati indirizzi generali di politica del controllo delle armi; ciò che non è consentito è di farlo sulla base di una motivazione svolta non tenendo conto delle normali e specifiche modalità di svolgimento dell’attività svolta dal ricorrente che potrebbero comunque dare conto del dimostrato bisogno dell’arma (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 441).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A. che nel riesercizio del potere dovrà attenersi all’effetto conformativo della presente sentenza.
La peculiarità della questione in esame legittima la compensazione delle spese di lite, fatto salvo il rimborso in favore della parte ricorrente del contributo unificato, ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti, fatto salvo l’obbligo di rimborso del contributo unificato da parte dell’amministrazione resistente in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CR IA SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | CR IA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.