CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SA VA SP, RE
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1122/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IPOTEC n. 29176202500000421000 TARI 2006
- COM.PREV.IPOTEC n. 29176202500000421000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200024764511000 TARES 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220002342169000 TARI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220018248207000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230000941791000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001857643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001857643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001857643000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001857643000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230019532289000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021420500000 IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021420500000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021420601000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021871142000 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230029671014000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230030792973000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230030792973000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230030792973000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9120240002061115000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240013989876000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170002987404000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180002842627000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1364/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugna la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202500000421000 notificata in data 19/03/2025 e la cartella n. 29120170002987404000 notificata il 02/02/2017, n. 29120180002842627000, notificata il 04/05/2018, n. 9120200001666442000, notificata il
24/02/2020, n. 29120200024764511000, notificata il 10/10/2022, n. 29120210046691058000, notificata il
10/10/2022, n. 29120220002342169000, notificata il 11/04/2022, n. 29120220018248207000, notificata il
10/11/2022, n. 29120230000941791000, notificata il 17/02/2023, n. 29120230001857643000, notificata il
15/03/2023, n. 29120230003347360000, notificata il 21/04/2023, n. 29120230019532289000, notificata il
30/06/2023, n. 29120230021420500000, notificata il 13/07/2023, n. 29120230021420601000, notificata il
13/07/2023, n. 29120230021871142000, notificata il 26/07/2023, n. 29120230029671014000, notificata il
08/12/2023, n. 29120230030792973000, notificata il 24/01/2024, n. 29120240002061115000, notificata il
08/03/2024 e n. 29120240013989876000, notificata il 29/04/2024;
Le cartelle impugnate risultano complessivamente ad un importo pari ad €. 83.002,27.
Deduce la omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione e/o decadenza del credito richiesto.
Si costituisce l'agenzia delle entrate riscossione che insiste per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, anche con memoria integrativa con la quale, deduce preliminarmente che parte ricorrente, ha proposto istanza di definizione agevolata per le cartelle n. 29120170002987404000, 29120130005553565001 e n.
29120200024764511000 ed eseguito i vari pagamenti cosi come provato in atti.
Con ordinanza n. 742/2025, depositata il 29.5.2025, la chiesta istanza di sospensione veniva accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 22 Ottobre 2025 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Si dà atto che per le cartelle di pagamento n. 29120170002987404000, n. 29120200001666442000 e n.
29120200024764511000 è stata presentata istanza di adesione alla definizione agevolata con pagamenti già effettuati, deducendosi che vanno annullate.
Nel resto le altre cartelle risultano ritualmente notificate, senza alcuna opposizione da parte del ricorrente e nessuna prescrizione risulta essersi maturata, atteso che l'Ufficio, a cui gravava l'onere probatorio ha provato la ritualità delle notifiche degli atti opposti, cosi come di seguito.
-per il credito per tributi comunali (TARSU) anno 2010 oggetto della cartella n. 29120180002842627000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (4.5.2018) non risulta maturato per successiva notifica dell'atto di intimazione n. 29120229005394482000 emessa in data 12.12.2022.
-per il credito per tributi comunali (TARSU) anno 2014 e Tassa automobilistica anno 2016 oggetto della cartella n. 29120210046691058000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione per tributi locali e il termine triennale di prescrizione per la tassa automobilistica, decorrente dalla data di notifica della cartella (10.10.2022) non risulta maturato.
-per il credito per tributi comunali (TARSU) anno 2016 oggetto della cartella n. 29120220002342169000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (11.4.2022) non risulta maturato.
-per il credito per tributi comunali (TARSU) anno 2015 oggetto della cartella n. 29120220018248207000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (10.11.2022) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (Imposta sostitutiva e IRPEF) anno 2017 oggetto della cartella n.
29120230000941791000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (17.02.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (IVA 2017 e IRPEF 2018) oggetto della cartella n. 29120230001857643000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (15.03.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (IRAP) anno 2018, oggetto della cartella n. 29120230003347360000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (21.04.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tassa automobilistica anno 2020 oggetto della cartella n. 29120230019532289000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine triennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (30.06.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (IVA e IRAP interessi e sanzioni) anno 2019, oggetto della cartella n.
29120230021420500000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine di prescrizione decennale per IVA e il termine di prescrizione quinquennale per IRAP sanzioni e interessi, decorrenti dalla data di notifica della cartella (13.07.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi comunali (TARI) anno 2017 oggetto della cartella n. 29120230021420601000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (13.7.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (IVA) anno 2021 oggetto della cartella n. 29120230021871142000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di notifica della cartella 26.07.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi comunali (TARI) anno 2018 oggetto della cartella n. 29120230029671014000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (08.12.2023) non risulta maturato
-per il credito per tributi erariali (IRPEF) anno 2019 oggetto della cartella n. 29120230030792973000 alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di notifica della cartella 24.01.2024) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (IVA) anno 2020 e 2022, oggetto della cartella n. 29120240002061115000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di notifica della cartella (08.03.2024) non risulta maturato.
-per il credito per tassa automobilistica anno 2021 oggetto della cartella n. 29120240013989876000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine triennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (29.04.2024) non risulta maturato.
Le spese vanno compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento parziale del ricorso, annulla le cartelle di pagamento n. 29120170002987404000,
n. 29120200001666442000 e n. 2912020002476451100, conferma nel resto l'impugnato atto. Spese compensate
Cosi deciso in Agrigento il 22 Ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO CR FI CE TO
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
SA VA SP, RE
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1122/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IPOTEC n. 29176202500000421000 TARI 2006
- COM.PREV.IPOTEC n. 29176202500000421000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200024764511000 TARES 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220002342169000 TARI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220018248207000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230000941791000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001857643000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001857643000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001857643000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230001857643000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230019532289000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021420500000 IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021420500000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021420601000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230021871142000 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230029671014000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230030792973000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230030792973000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230030792973000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9120240002061115000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240013989876000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170002987404000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180002842627000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1364/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugna la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202500000421000 notificata in data 19/03/2025 e la cartella n. 29120170002987404000 notificata il 02/02/2017, n. 29120180002842627000, notificata il 04/05/2018, n. 9120200001666442000, notificata il
24/02/2020, n. 29120200024764511000, notificata il 10/10/2022, n. 29120210046691058000, notificata il
10/10/2022, n. 29120220002342169000, notificata il 11/04/2022, n. 29120220018248207000, notificata il
10/11/2022, n. 29120230000941791000, notificata il 17/02/2023, n. 29120230001857643000, notificata il
15/03/2023, n. 29120230003347360000, notificata il 21/04/2023, n. 29120230019532289000, notificata il
30/06/2023, n. 29120230021420500000, notificata il 13/07/2023, n. 29120230021420601000, notificata il
13/07/2023, n. 29120230021871142000, notificata il 26/07/2023, n. 29120230029671014000, notificata il
08/12/2023, n. 29120230030792973000, notificata il 24/01/2024, n. 29120240002061115000, notificata il
08/03/2024 e n. 29120240013989876000, notificata il 29/04/2024;
Le cartelle impugnate risultano complessivamente ad un importo pari ad €. 83.002,27.
Deduce la omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione e/o decadenza del credito richiesto.
Si costituisce l'agenzia delle entrate riscossione che insiste per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, anche con memoria integrativa con la quale, deduce preliminarmente che parte ricorrente, ha proposto istanza di definizione agevolata per le cartelle n. 29120170002987404000, 29120130005553565001 e n.
29120200024764511000 ed eseguito i vari pagamenti cosi come provato in atti.
Con ordinanza n. 742/2025, depositata il 29.5.2025, la chiesta istanza di sospensione veniva accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 22 Ottobre 2025 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Si dà atto che per le cartelle di pagamento n. 29120170002987404000, n. 29120200001666442000 e n.
29120200024764511000 è stata presentata istanza di adesione alla definizione agevolata con pagamenti già effettuati, deducendosi che vanno annullate.
Nel resto le altre cartelle risultano ritualmente notificate, senza alcuna opposizione da parte del ricorrente e nessuna prescrizione risulta essersi maturata, atteso che l'Ufficio, a cui gravava l'onere probatorio ha provato la ritualità delle notifiche degli atti opposti, cosi come di seguito.
-per il credito per tributi comunali (TARSU) anno 2010 oggetto della cartella n. 29120180002842627000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (4.5.2018) non risulta maturato per successiva notifica dell'atto di intimazione n. 29120229005394482000 emessa in data 12.12.2022.
-per il credito per tributi comunali (TARSU) anno 2014 e Tassa automobilistica anno 2016 oggetto della cartella n. 29120210046691058000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione per tributi locali e il termine triennale di prescrizione per la tassa automobilistica, decorrente dalla data di notifica della cartella (10.10.2022) non risulta maturato.
-per il credito per tributi comunali (TARSU) anno 2016 oggetto della cartella n. 29120220002342169000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (11.4.2022) non risulta maturato.
-per il credito per tributi comunali (TARSU) anno 2015 oggetto della cartella n. 29120220018248207000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (10.11.2022) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (Imposta sostitutiva e IRPEF) anno 2017 oggetto della cartella n.
29120230000941791000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (17.02.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (IVA 2017 e IRPEF 2018) oggetto della cartella n. 29120230001857643000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (15.03.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (IRAP) anno 2018, oggetto della cartella n. 29120230003347360000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (21.04.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tassa automobilistica anno 2020 oggetto della cartella n. 29120230019532289000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine triennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (30.06.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (IVA e IRAP interessi e sanzioni) anno 2019, oggetto della cartella n.
29120230021420500000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine di prescrizione decennale per IVA e il termine di prescrizione quinquennale per IRAP sanzioni e interessi, decorrenti dalla data di notifica della cartella (13.07.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi comunali (TARI) anno 2017 oggetto della cartella n. 29120230021420601000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (13.7.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (IVA) anno 2021 oggetto della cartella n. 29120230021871142000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di notifica della cartella 26.07.2023) non risulta maturato.
-per il credito per tributi comunali (TARI) anno 2018 oggetto della cartella n. 29120230029671014000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (08.12.2023) non risulta maturato
-per il credito per tributi erariali (IRPEF) anno 2019 oggetto della cartella n. 29120230030792973000 alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di notifica della cartella 24.01.2024) non risulta maturato.
-per il credito per tributi erariali (IVA) anno 2020 e 2022, oggetto della cartella n. 29120240002061115000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di notifica della cartella (08.03.2024) non risulta maturato.
-per il credito per tassa automobilistica anno 2021 oggetto della cartella n. 29120240013989876000, alla data di notifica dell'atto impugnato (19.3.2025) il termine triennale di prescrizione, decorrente dalla data di notifica della cartella (29.04.2024) non risulta maturato.
Le spese vanno compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento parziale del ricorso, annulla le cartelle di pagamento n. 29120170002987404000,
n. 29120200001666442000 e n. 2912020002476451100, conferma nel resto l'impugnato atto. Spese compensate
Cosi deciso in Agrigento il 22 Ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Firmato digitalmente Firmato digitalmente