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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6474/2023 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
25.11.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA), alla Via Roma n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cimino
(PEC: , che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti,
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in La Spezia, alla Via Fontevivo n. 21/N, presso lo studio degli
Avv.ti Raffaele Zurlo (PEC: e Andrea Ornati (PEC: Email_2
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva per la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento dell'atto di precetto, in subordine insistendo per la proposizione di un'offerta conciliativa tra le parti ovvero di un piano di rientro.
L'opposta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 06.07.2023, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 20.06.2023 ad istanza di con cui gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
25.996,04, in forza del decreto ingiuntivo n. 3169/2021, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 22/07/2021 e dichiarato esecutivo in data 14/04/2023, per un debito originariamente sorto da un contratto di finanziamento con Compass Banca S.p.A. e successivamente ceduto alla società opposta.
A fondamento della propria opposizione, qualificata sia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
l'opponente deduceva i seguenti motivi:
- la nullità dell'atto di precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), in violazione dell'art. 480, comma 2, c.p.c., con conseguente lesione del proprio diritto di difesa;
- la contestazione delle somme precettate, assumendo che i calcoli degli interessi non fossero congrui e che non si fosse tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati prima di trovarsi in una situazione di difficoltà economica a seguito della perdita del lavoro;
- l'inesistenza di un rapporto contrattuale diretto con Controparte_1
- la propria difficile condizione economica, quale percettore di reddito di cittadinanza con famiglia a carico, che non gli consentiva di adempiere, chiedendo un tentativo di conciliazione e la predisposizione di un piano di rientro.
L'opponente concludeva chiedendo dichiararsi la nullità e/o l'inammissibilità e improcedibilità dell'atto di precetto, con conseguente revoca dello stesso e, in subordine,
l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente le domande Controparte_1 avversarie, chiedendone il rigetto, in particolare rilevando ed eccependo:
- la nullità dell'atto di citazione per essere stato introdotto secondo il rito previgente alla riforma Cartabia, con termini a comparire non conformi al nuovo art. 163 n. 7 c.p.c.;
- l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per contestare un presunto vizio di notifica del decreto ingiuntivo, sostenendo che tale doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere esclusivamente tramite l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e non con i rimedi di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c.; a sostegno richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità e producendo documentazione attestante l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo in data 13.09.2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza dell'opponente;
- l'infondatezza della doglianza relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo, in quanto, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., per i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi ex art. 647 c.p.c., non è richiesta una nuova notifica del titolo, essendo sufficiente la menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà, adempimento regolarmente assolto nel caso di specie;
- l'inammissibilità dell'opposizione per le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria (calcolo degli interessi, pagamenti parziali), in quanto coperte dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto e che avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
Con ordinanza del 14.11.2024, venivano concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, con ordinanza del 08.05.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2025, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
§1.- In via preliminare, occorre evidenziare che le domande introdotte dall'opponente nel presente giudizio cumulano due distinte forme di opposizione:
- una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con la quale si contesta la regolarità formale dell'atto di precetto, deducendone la nullità per la pretesa omessa notificazione del titolo esecutivo su cui si fonda (art. 480, comma 2, c.p.c.);
- una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, negando, nel merito, la debenza delle somme richieste per ragioni attinenti al rapporto sottostante (calcolo degli interessi, pagamenti parziali, titolarità del credito).
Le due opposizioni, diverse per presupposti e finalità, devono essere esaminate separatamente.
§2.- La spiegata opposizione agli atti esecutivi, attiene alla dedotta nullità del precetto per mancata notificazione del decreto ingiuntivo n. 3169/2021.
La doglianza è infondata.
Innanzitutto, la società opposta ha depositato in atti la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo al Sig. in data 13.09.2021, ai sensi Pt_1
dell'art. 140 c.p.c., presso il suo indirizzo di residenza anagrafica;
per cui la censura dell'opponente, secondo cui “nessuna ingiunzione monitoria sia stata notificata”, risulta smentita dalle prove documentali in atti.
Inoltre, anche qualora si volesse ipotizzare una mera irregolarità della notificazione, il rimedio esperito sarebbe comunque inammissibile.
Infatti, il debitore che lamenti un vizio di notificazione del decreto ingiuntivo non riconducibile all'inesistenza giuridica, non può far valere tale vizio con l'opposizione a precetto, ma deve avvalersi dello specifico strumento dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c.; in quanto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammessa solo nel caso in cui si deduca l'inesistenza giuridica della notificazione del decreto, ipotesi che ricorre solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto o quando l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali per qualificarla come notificazione.
Nel caso di specie, la notifica è stata eseguita presso la residenza del debitore secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., quale modalità di notifica che, anche se affetta da vizi, configurerebbe al più una nullità sanabile e non una inesistenza, con la conseguenza che l'unico rimedio esperibile sarebbe stato l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Va altresì rilevato, poi, che il titolo esecutivo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e in tale ipotesi, l'art. 654, comma 2, c.p.c. stabilisce che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto, ma è sufficiente che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
Ebbene, l'atto di precetto opposto, al punto 3, menziona espressamente il provvedimento del Giudice del Tribunale di Napoli Nord del 14.04.2023 con cui il decreto è stato dichiarato esecutivo, ottemperando così pienamente alla prescrizione normativa;
quindi, poiché solo l'omessa menzione di tale provvedimento comporta la nullità del precetto, tale vizio non ricorre nel caso in esame.
Ne consegue il rigetto dell'avanzata opposizione agli atti esecutivi.
§3.- L'opponente contesta altresì il diritto di a procedere esecutivamente, Controparte_1
sollevando eccezioni relative al merito della pretesa creditoria, quali l'erroneo calcolo degli interessi, il mancato scomputo di pagamenti parziali e la carenza di titolarità del credito in capo alla società cessionaria.
Tali motivi di opposizione sono inammissibili.
Il decreto ingiuntivo n. 3169/2021, non essendo stato opposto nei termini di legge, è divenuto definitivo ed ha acquisito efficacia di giudicato sostanziale, al pari di una sentenza di condanna passata in giudicato;
tale giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, ovvero tutte le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero potuto essere fatte valere nel relativo giudizio di opposizione e che non siano state proposte.
Con l'opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può contestare unicamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo stesso;
mentre non è consentito rimettere in discussione il contenuto del provvedimento giudiziale per vizi o ragioni di ingiustizia che andavano dedotti nel procedimento che ha condotto alla sua formazione.
Nel caso di specie, tutte le contestazioni sollevate dal Sig. (iniquità dei tassi, Pt_1
pagamenti parziali effettuati, asserita mancanza di un rapporto con la cessionaria attengono a fatti e questioni anteriori alla formazione del decreto ingiuntivo, CP_1
per cui tali doglianze avrebbero dovuto essere sollevate mediante opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; la mancata proposizione di tale rimedio nei termini di legge ha reso tali questioni definitivamente precluse.
Anche la richiesta di disporre un tentativo di conciliazione e di elaborare un piano di rientro, pur comprensibile alla luce della situazione personale descritta dall'opponente, esula dai poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione, il cui compito è limitato alla verifica della sussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente sulla base del titolo azionato.
Per tali motivi, anche l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata in quanto inammissibile.
§4.- Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui esse vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al Parte_1
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.250,00 per competenze, oltre spese generali CPA e IVA.
Così deciso in Aversa in data 02.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6474/2023 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
25.11.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA), alla Via Roma n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cimino
(PEC: , che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti,
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in La Spezia, alla Via Fontevivo n. 21/N, presso lo studio degli
Avv.ti Raffaele Zurlo (PEC: e Andrea Ornati (PEC: Email_2
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva per la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento dell'atto di precetto, in subordine insistendo per la proposizione di un'offerta conciliativa tra le parti ovvero di un piano di rientro.
L'opposta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 06.07.2023, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 20.06.2023 ad istanza di con cui gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
25.996,04, in forza del decreto ingiuntivo n. 3169/2021, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 22/07/2021 e dichiarato esecutivo in data 14/04/2023, per un debito originariamente sorto da un contratto di finanziamento con Compass Banca S.p.A. e successivamente ceduto alla società opposta.
A fondamento della propria opposizione, qualificata sia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
l'opponente deduceva i seguenti motivi:
- la nullità dell'atto di precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), in violazione dell'art. 480, comma 2, c.p.c., con conseguente lesione del proprio diritto di difesa;
- la contestazione delle somme precettate, assumendo che i calcoli degli interessi non fossero congrui e che non si fosse tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati prima di trovarsi in una situazione di difficoltà economica a seguito della perdita del lavoro;
- l'inesistenza di un rapporto contrattuale diretto con Controparte_1
- la propria difficile condizione economica, quale percettore di reddito di cittadinanza con famiglia a carico, che non gli consentiva di adempiere, chiedendo un tentativo di conciliazione e la predisposizione di un piano di rientro.
L'opponente concludeva chiedendo dichiararsi la nullità e/o l'inammissibilità e improcedibilità dell'atto di precetto, con conseguente revoca dello stesso e, in subordine,
l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente le domande Controparte_1 avversarie, chiedendone il rigetto, in particolare rilevando ed eccependo:
- la nullità dell'atto di citazione per essere stato introdotto secondo il rito previgente alla riforma Cartabia, con termini a comparire non conformi al nuovo art. 163 n. 7 c.p.c.;
- l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per contestare un presunto vizio di notifica del decreto ingiuntivo, sostenendo che tale doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere esclusivamente tramite l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e non con i rimedi di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c.; a sostegno richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità e producendo documentazione attestante l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo in data 13.09.2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza dell'opponente;
- l'infondatezza della doglianza relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo, in quanto, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., per i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi ex art. 647 c.p.c., non è richiesta una nuova notifica del titolo, essendo sufficiente la menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà, adempimento regolarmente assolto nel caso di specie;
- l'inammissibilità dell'opposizione per le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria (calcolo degli interessi, pagamenti parziali), in quanto coperte dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto e che avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
Con ordinanza del 14.11.2024, venivano concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, con ordinanza del 08.05.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2025, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP.
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
§1.- In via preliminare, occorre evidenziare che le domande introdotte dall'opponente nel presente giudizio cumulano due distinte forme di opposizione:
- una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con la quale si contesta la regolarità formale dell'atto di precetto, deducendone la nullità per la pretesa omessa notificazione del titolo esecutivo su cui si fonda (art. 480, comma 2, c.p.c.);
- una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, negando, nel merito, la debenza delle somme richieste per ragioni attinenti al rapporto sottostante (calcolo degli interessi, pagamenti parziali, titolarità del credito).
Le due opposizioni, diverse per presupposti e finalità, devono essere esaminate separatamente.
§2.- La spiegata opposizione agli atti esecutivi, attiene alla dedotta nullità del precetto per mancata notificazione del decreto ingiuntivo n. 3169/2021.
La doglianza è infondata.
Innanzitutto, la società opposta ha depositato in atti la documentazione comprovante l'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo al Sig. in data 13.09.2021, ai sensi Pt_1
dell'art. 140 c.p.c., presso il suo indirizzo di residenza anagrafica;
per cui la censura dell'opponente, secondo cui “nessuna ingiunzione monitoria sia stata notificata”, risulta smentita dalle prove documentali in atti.
Inoltre, anche qualora si volesse ipotizzare una mera irregolarità della notificazione, il rimedio esperito sarebbe comunque inammissibile.
Infatti, il debitore che lamenti un vizio di notificazione del decreto ingiuntivo non riconducibile all'inesistenza giuridica, non può far valere tale vizio con l'opposizione a precetto, ma deve avvalersi dello specifico strumento dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c.; in quanto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammessa solo nel caso in cui si deduca l'inesistenza giuridica della notificazione del decreto, ipotesi che ricorre solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto o quando l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali per qualificarla come notificazione.
Nel caso di specie, la notifica è stata eseguita presso la residenza del debitore secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., quale modalità di notifica che, anche se affetta da vizi, configurerebbe al più una nullità sanabile e non una inesistenza, con la conseguenza che l'unico rimedio esperibile sarebbe stato l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Va altresì rilevato, poi, che il titolo esecutivo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e in tale ipotesi, l'art. 654, comma 2, c.p.c. stabilisce che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto, ma è sufficiente che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
Ebbene, l'atto di precetto opposto, al punto 3, menziona espressamente il provvedimento del Giudice del Tribunale di Napoli Nord del 14.04.2023 con cui il decreto è stato dichiarato esecutivo, ottemperando così pienamente alla prescrizione normativa;
quindi, poiché solo l'omessa menzione di tale provvedimento comporta la nullità del precetto, tale vizio non ricorre nel caso in esame.
Ne consegue il rigetto dell'avanzata opposizione agli atti esecutivi.
§3.- L'opponente contesta altresì il diritto di a procedere esecutivamente, Controparte_1
sollevando eccezioni relative al merito della pretesa creditoria, quali l'erroneo calcolo degli interessi, il mancato scomputo di pagamenti parziali e la carenza di titolarità del credito in capo alla società cessionaria.
Tali motivi di opposizione sono inammissibili.
Il decreto ingiuntivo n. 3169/2021, non essendo stato opposto nei termini di legge, è divenuto definitivo ed ha acquisito efficacia di giudicato sostanziale, al pari di una sentenza di condanna passata in giudicato;
tale giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, ovvero tutte le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero potuto essere fatte valere nel relativo giudizio di opposizione e che non siano state proposte.
Con l'opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può contestare unicamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo stesso;
mentre non è consentito rimettere in discussione il contenuto del provvedimento giudiziale per vizi o ragioni di ingiustizia che andavano dedotti nel procedimento che ha condotto alla sua formazione.
Nel caso di specie, tutte le contestazioni sollevate dal Sig. (iniquità dei tassi, Pt_1
pagamenti parziali effettuati, asserita mancanza di un rapporto con la cessionaria attengono a fatti e questioni anteriori alla formazione del decreto ingiuntivo, CP_1
per cui tali doglianze avrebbero dovuto essere sollevate mediante opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; la mancata proposizione di tale rimedio nei termini di legge ha reso tali questioni definitivamente precluse.
Anche la richiesta di disporre un tentativo di conciliazione e di elaborare un piano di rientro, pur comprensibile alla luce della situazione personale descritta dall'opponente, esula dai poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione, il cui compito è limitato alla verifica della sussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente sulla base del titolo azionato.
Per tali motivi, anche l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata in quanto inammissibile.
§4.- Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui esse vanno poste a carico dell'opponente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al Parte_1
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.250,00 per competenze, oltre spese generali CPA e IVA.
Così deciso in Aversa in data 02.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis